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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1327/2024 R.G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PERNICE VINCENZO FABIO
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11.6.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.4.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con lui contratto in CP_1 data 4.4.1984 presso il Comune Mazara del Vallo (TP), trascritto nei registri di stato civile del Per medesimo Comune, al n. 16, parte II, anno 1984, dal quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), rappresentando che il Tribunale di Marsala aveva dichiarato la separazione Per_2 personale dei coniugi con sentenza n. 40/2021 emessa nell'ambito del procedimento n.1414/2019 R.G. in contumacia della parte convenuta regolarmente citata e non comparsa.
Pertanto, in mancanza di una riconciliazione tra le parti, la ricorrente ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni statuite con la predetta sentenza di separazione.
Pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e all'udienza dell'11.6.2025 CP_1
– dichiarata la sua contumacia - il Giudice, in assenza di richieste istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione, ha invitato parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni rimettendo poi la causa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, non può che essere accolta l'unica domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo trascorsi più di sei mesi, richiesti dagli artt. 1 e 3 n.
2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 74/1987 e dalla Legge n. 55/2015, dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Marsala nel procedimento di separazione personale definito con sentenza n. 40/2021 resa nell'ambito del procedimento n.
1414/2019 non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti.
Alla luce della funzione costitutiva necessaria del giudizio e della mancata costituzione della parte convenuta, valutate unitamente all'assenza di contrasto tra le parti sotto il profilo patrimoniale, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in data 4.4.1984 a Mazara del Vallo (TP), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del CP_1 medesimo Comune al n. 16, Parte II, Serie A, anno 1984; dichiara irripetibili le spese di lite;
dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore