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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7774 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7774/2023 del Registro Generale e promossa da con il procuratore avv. FRIGIONE DAVIDE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. SIMONE CP_1
MICHELE
Resistente
Oggetto: retribuzione;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 26.09.2023, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato dal 11.06.2003 al 15.10.2009 alle dipendenze della , in virtù di contratti di Controparte_2 lavoro a tempo determinato, con la qualifica di operaio irriguo specializzato - conduttore di impianti irrigui regionali - del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, chiedeva condannarsi la CP_1
al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 29.283,67 in relazione al
[...] suddetto periodo dall'11.06.2003 all'ottobre 2009 (di cui € 2.326,41 quale rateo di trattamento di fine rapporto maturato) a titolo di retribuzione per il tempo impiegato per il tragitto casa/lavoro, invocando le disposizioni di cui all'art. 52 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (validità 2002-2005) e dell'art. 51 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (validità 2006-2009), applicato al rapporto di lavoro, con il favore di spese di giudizio.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la eccepiva, preliminarmente, la prescrizione CP_1 parziale dei diritti di credito azionati, in relazione a quelli maturati nel periodo antecedente al
04.11.2008, tenuto conto del primo atto interruttivo rappresentato dalla diffida del 04.11.2013; in ogni caso, l'ente territoriale convenuto contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Pregiudizialmente, appare utile richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n.5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione, ritualmente sollevata dalla parte resistente, di parziale prescrizione quinquennale, ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., dei diritti azionati.
L'eccezione è fondata.
Atteso che la prescrizione è stata validamente interrotta per la prima volta con la diffida del 04.11.2013 (cfr. all. n. 21 del fascicolo di parte ricorrente), restano prescritte le spettanze maturate anteriormente al 04.11.2008, residuando, dunque, al vaglio della presente cognizione il limitato periodo dal 04.11.2008 ad ottobre 2009.
Sul punto, va chiarito come risulti inconferente l'arresto della Suprema Corte secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 26246/2022), atteso che nella specie, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. decorre in pendenza del rapporto di lavoro, attesa la pacifica stabilità reale dello stesso. Al riguardo, deve escludersi la valenza di atti interruttivi della prescrizione alle missive inoltrate dalle sigle sindacali versate in atti (v. all. n. 20 del fascicolo di parte ricorrente).
L'interruzione della prescrizione non può essere ritenuta valida, difettando ogni prova della riferibilità della lettera interruttiva all'attore.
Invero, è noto che ai fini dell'interruzione della prescrizione effettuata mediante intimazione scritta ad adempiere, la giurisprudenza ritiene che la stessa possa essere validamente effettuata non solo da un legale il quale si dichiari incaricato della parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare (cfr. Cass. 29.5.2007 n. 12624).
È stato, tuttavia, pure affermato “che in tema di differenze retributive anche l'intimazione ad adempiere fatta da un rappresentante sindacale, il quale dichiari di adire nell'interesse del lavoratore, è idonea ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass. 12624/2007 cit.) Al riguardo, come evidenziato nella pronunzia di legittimità richiamata, vale il principio già espresso con precedente orientamento, in base al quale è stato ritenuto che, ai fini della costituzione in mora, non sia necessario il rilascio in forma scritta della relativa procura, non operando in tale caso l'art. 1324 cod. civ.; pertanto, la procura per la costituzione in mora può risultare da un comportamento univoco
e concludente, il quale può essere posto in essere anche da un mandatario. Essenziale è che l'atto sia idoneo a rappresentare al debitore che esso è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica
è destinato a produrre effetti (cfr., in tali termini, Cass.
3.12.2002 n. 17157 e, in senso conforme, Cass. 26.1.2006, 1550)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 09/05/2012, (ud. 11/04/2012, dep. 09/05/2012), n.7097).
Ebbene, nell'ipotesi in esame, le due missive inoltrate dalle sigle sindacali versate in atti non fanno alcuna menzione, neanche indiretta, dell'adire nell'interesse dell'odierno ricorrente ed, anzi, la nota datata 17 novembre 2009, promanante dalle segreterie regionali pugliesi di CGIL e CISL, recante in oggetto “Definizione vertenze contrattuali OTI irrigui - CCNL Agricoli e Florovivaisti”, recita testualmente “In nome e per conto degli o.t.i. irrigui, nostri iscritti, si comunica quanto segue”, riferendosi evidentemente agli operai assunti con contratto a tempo indeterminato, mentre il ricorrente ha allegato di avere lavorato alle dipendenze della in virtù di contratti a termine. CP_1
Nel caso di specie, pertanto, residua quale oggetto della presente cognizione il limitato periodo dal
04.11.2008 all'ottobre 2009.
Ora, a sostegno della propria domanda, parte ricorrente si duole della inosservanza da parte della degli obblighi contrattuali di cui - in considerazione del limitato periodo decorrente CP_1 dal 04.11.2008 all'ottobre 2009 in esame - all'art. 51 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
(validità 2006-2009), applicato al rapporto di lavoro.
L'art. 51 cit. dispone che “I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l'azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.”.
Dal tenore letterale della previsione di cui all'art. 51 cit. appare evidente che l'applicazione della disposizione trovi il proprio presupposto nella circostanza per cui il lavoratore che se ne assuma beneficiario sia comandato a prestare la propria opera fuori dal territorio comunale dove si trova l'azienda, senza previsione del rientro giornaliero.
Ne discende che alcun rimborso può essere previsto in favore del ricorrente per gli spostamenti tra l'abitazione del dipendente e la sede di lavoro abituale in (mera) applicazione dell'invocato art. 51 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (validità 2006-2009).
Né, tantomeno, parte ricorrente ha (quantomeno) indicato l'eventuale fonte contrattuale di secondo livello della pretesa azionata, al di là del generico rimando ai precedenti arresti, pure noti al Tribunale, resi dalla giurisprudenza di merito - le cui motivazioni, tuttavia, fanno riferimento a disposizioni della contrattazione provinciale nemmeno menzionate nel presente ricorso - richiamati dallo stesso istante.
Da quanto sopra discende il rigetto delle domande attoree.
Appare, nondimeno, congruo disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della natura della controversia e della relativa novità di parte delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato il 29.06.2023, nei confronti della in persona del Presidente pro tempore, CP_1 così provvede:
- rigetta le domande;
- spese compensate.
Bari, lì 25.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7774/2023 del Registro Generale e promossa da con il procuratore avv. FRIGIONE DAVIDE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. SIMONE CP_1
MICHELE
Resistente
Oggetto: retribuzione;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 26.09.2023, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato dal 11.06.2003 al 15.10.2009 alle dipendenze della , in virtù di contratti di Controparte_2 lavoro a tempo determinato, con la qualifica di operaio irriguo specializzato - conduttore di impianti irrigui regionali - del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, chiedeva condannarsi la CP_1
al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 29.283,67 in relazione al
[...] suddetto periodo dall'11.06.2003 all'ottobre 2009 (di cui € 2.326,41 quale rateo di trattamento di fine rapporto maturato) a titolo di retribuzione per il tempo impiegato per il tragitto casa/lavoro, invocando le disposizioni di cui all'art. 52 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (validità 2002-2005) e dell'art. 51 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (validità 2006-2009), applicato al rapporto di lavoro, con il favore di spese di giudizio.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la eccepiva, preliminarmente, la prescrizione CP_1 parziale dei diritti di credito azionati, in relazione a quelli maturati nel periodo antecedente al
04.11.2008, tenuto conto del primo atto interruttivo rappresentato dalla diffida del 04.11.2013; in ogni caso, l'ente territoriale convenuto contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Pregiudizialmente, appare utile richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n.5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione, ritualmente sollevata dalla parte resistente, di parziale prescrizione quinquennale, ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., dei diritti azionati.
L'eccezione è fondata.
Atteso che la prescrizione è stata validamente interrotta per la prima volta con la diffida del 04.11.2013 (cfr. all. n. 21 del fascicolo di parte ricorrente), restano prescritte le spettanze maturate anteriormente al 04.11.2008, residuando, dunque, al vaglio della presente cognizione il limitato periodo dal 04.11.2008 ad ottobre 2009.
Sul punto, va chiarito come risulti inconferente l'arresto della Suprema Corte secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 26246/2022), atteso che nella specie, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. decorre in pendenza del rapporto di lavoro, attesa la pacifica stabilità reale dello stesso. Al riguardo, deve escludersi la valenza di atti interruttivi della prescrizione alle missive inoltrate dalle sigle sindacali versate in atti (v. all. n. 20 del fascicolo di parte ricorrente).
L'interruzione della prescrizione non può essere ritenuta valida, difettando ogni prova della riferibilità della lettera interruttiva all'attore.
Invero, è noto che ai fini dell'interruzione della prescrizione effettuata mediante intimazione scritta ad adempiere, la giurisprudenza ritiene che la stessa possa essere validamente effettuata non solo da un legale il quale si dichiari incaricato della parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare (cfr. Cass. 29.5.2007 n. 12624).
È stato, tuttavia, pure affermato “che in tema di differenze retributive anche l'intimazione ad adempiere fatta da un rappresentante sindacale, il quale dichiari di adire nell'interesse del lavoratore, è idonea ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass. 12624/2007 cit.) Al riguardo, come evidenziato nella pronunzia di legittimità richiamata, vale il principio già espresso con precedente orientamento, in base al quale è stato ritenuto che, ai fini della costituzione in mora, non sia necessario il rilascio in forma scritta della relativa procura, non operando in tale caso l'art. 1324 cod. civ.; pertanto, la procura per la costituzione in mora può risultare da un comportamento univoco
e concludente, il quale può essere posto in essere anche da un mandatario. Essenziale è che l'atto sia idoneo a rappresentare al debitore che esso è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica
è destinato a produrre effetti (cfr., in tali termini, Cass.
3.12.2002 n. 17157 e, in senso conforme, Cass. 26.1.2006, 1550)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 09/05/2012, (ud. 11/04/2012, dep. 09/05/2012), n.7097).
Ebbene, nell'ipotesi in esame, le due missive inoltrate dalle sigle sindacali versate in atti non fanno alcuna menzione, neanche indiretta, dell'adire nell'interesse dell'odierno ricorrente ed, anzi, la nota datata 17 novembre 2009, promanante dalle segreterie regionali pugliesi di CGIL e CISL, recante in oggetto “Definizione vertenze contrattuali OTI irrigui - CCNL Agricoli e Florovivaisti”, recita testualmente “In nome e per conto degli o.t.i. irrigui, nostri iscritti, si comunica quanto segue”, riferendosi evidentemente agli operai assunti con contratto a tempo indeterminato, mentre il ricorrente ha allegato di avere lavorato alle dipendenze della in virtù di contratti a termine. CP_1
Nel caso di specie, pertanto, residua quale oggetto della presente cognizione il limitato periodo dal
04.11.2008 all'ottobre 2009.
Ora, a sostegno della propria domanda, parte ricorrente si duole della inosservanza da parte della degli obblighi contrattuali di cui - in considerazione del limitato periodo decorrente CP_1 dal 04.11.2008 all'ottobre 2009 in esame - all'art. 51 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
(validità 2006-2009), applicato al rapporto di lavoro.
L'art. 51 cit. dispone che “I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l'azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.”.
Dal tenore letterale della previsione di cui all'art. 51 cit. appare evidente che l'applicazione della disposizione trovi il proprio presupposto nella circostanza per cui il lavoratore che se ne assuma beneficiario sia comandato a prestare la propria opera fuori dal territorio comunale dove si trova l'azienda, senza previsione del rientro giornaliero.
Ne discende che alcun rimborso può essere previsto in favore del ricorrente per gli spostamenti tra l'abitazione del dipendente e la sede di lavoro abituale in (mera) applicazione dell'invocato art. 51 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (validità 2006-2009).
Né, tantomeno, parte ricorrente ha (quantomeno) indicato l'eventuale fonte contrattuale di secondo livello della pretesa azionata, al di là del generico rimando ai precedenti arresti, pure noti al Tribunale, resi dalla giurisprudenza di merito - le cui motivazioni, tuttavia, fanno riferimento a disposizioni della contrattazione provinciale nemmeno menzionate nel presente ricorso - richiamati dallo stesso istante.
Da quanto sopra discende il rigetto delle domande attoree.
Appare, nondimeno, congruo disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della natura della controversia e della relativa novità di parte delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato il 29.06.2023, nei confronti della in persona del Presidente pro tempore, CP_1 così provvede:
- rigetta le domande;
- spese compensate.
Bari, lì 25.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella