Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare 10 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1027/2023 R.G.L. promossa
D A
in persona del l.r.p.t. e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi per mandato in atti dall'Avv. Francesco
Gargiulo;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente –
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l proponendo opposizione CP_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001422603 per l'importo di € 10.006,60 notificata in data 01.02.2023 dall' per CP_1
omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso del quale CP_1
deduceva variamente l'infondatezza.
1
l'art. 23 del dl n. 48 del 2023 rideterminava la sanzione amministrativa in autotutela in euro 1.082,22.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 14 della legge 689 dell' 81 impone il rispetto del termine dei 90 giorni per la contestazione dell'illecito, pena l'estinzione dell'obbligazione.
L' eccepisce la mancata applicazione al procedimento CP_1
relativo all'ordinanza ingiunzione della normativa succitata.
La tesi non convince .
Ed invero, l'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili”, espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”.
Tuttavia, nel senso dell'applicabilità dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981 anche al procedimento in contestazione, depone la circolare emanata dall la n.32 del 25.02.2022, CP_1
avente ad oggetto “articolo 3, comma 6, del decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l ha precisato che tra i motivi di CP_2
archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o
2 più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981 .
Nella specie, l'omissione contributiva contestata risale agli anni
2015 -2016 mentre l'atto di accertamento della violazione e di contestazione della sanzione amministrativa è stato notificato solo in data 19 novembre 2018 ad e in data Parte_1
07.11.2018 a ben oltre il termine di cui Parte_2
all'articolo 14 succitato. (cfr. allegato n. 3 nella produzione dell' . CP_1
Gli è che il lungo lasso di tempo trascorso non consente di ritenere tempestiva la contestazione in oggetto con la conseguente estinzione dell'obbligazione, anche tenuto conto della mancata deduzione da parte dell' di profili specifici di CP_1
particolare complessità dell'accertamento che potessero giustificare il ritardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della controversia come rideterminato a seguito del provvedimento di rettifica liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
condanna l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite, sostenute dalle parti ricorrenti, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 25.1.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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