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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 5859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5859 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16151 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Bonfiglio Marina;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Sirchia Giuseppa;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/06/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
2/12/2021, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 il 29.8.2013 a Dubai (EAU), unione dalla quale è nata il Controparte_1
26/12/2014 la figlia , ha esposto di essersi separato con decreto di Per_1 omologa emesso da questo Tribunale il 09/12/2019, e ha chiesto in questa sede che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, confermando le condizioni concordate in sede di separazione e dunque l'affidamento con- diviso della figlia minore ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre e con previsione di un regime di visita per il genitore non convivente, nonché l'obbligo, a proprio carico, di versare la somma di euro
200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di , oltre al pa- Per_1 gamento del 50% delle spese straordinarie.
2. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale, offrendo una diversa ri- costruzione dei fatti, ha aderito alla domanda di divorzio chiedendo però che venisse disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, nonché di porre a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della resistente Pt_1 la somma di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.
Ha, inoltre, chiesto in via riconvenzionale, di stabilire in suo favore un contributo non inferiore ad 250,00 euro mensili.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 24/02/2023, il Presidente, con ordinanza del 29/03/2023 ri- metteva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
dispone che la figlia minore delle parti, (nata in data [...]), Per_1 sia affidata in via esclusiva alla madre, fermo restando che le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere adottate da entrambi i geni- tori;
dispone che il padre abbia facoltà di incontrare e tenere con sé la figlia mi- nore secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo il regime di cui alla parte motiva ( a) per quattro giorni consecutivi (comprensivi di pernottamento) ogni bimestre presso il Comune di domicilio della minore, da
- 2 - comunicare di volta in volta alla madre con un preavviso di almeno quindici giorni;
b) nel bimestre luglio-agosto di ciascun anno per un periodo di 20 giorni consecutivi, da concordare tra le parti entro il 15 maggio (dovendosi porre a carico del padre gli oneri economici correlati al trasporto ed al soggiorno della minore); d) durante le festività natalizie di ciascun anno, per un periodo di cin- que giorni consecutivi, comprensivi - ad anni alterni - il 24 ed il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e l'1 gennaio (dovendosi porre a carico del padre gli oneri economici correlati al soggiorno della minore); ritenuto che deve essere, altresì, garantito un contatto quotidiano tra padre
e figlia tramite videochiamata, rimettendo alle parti il compito di concordarne preventivamente l'orario); pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma comples- Controparte_1 siva di euro 200,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice istat) a titolo di contributo per il mantenimento, in forma indiretta, della figlia;
Per_1 pone a carico di entrambi i genitori, secondo le aliquote e le modalità specifi- cate in parte motiva, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della predetta figlia minore”.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti.
4. Infine, all'udienza del 24/06/2024 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 27/10/2023, della sentenza non defini- tiva n. 4769/2023 con la quale è stata pronunciato lo scioglimento del ma- trimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
6. Provvedimenti nell'interesse della prole
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi dall'unione coniugale è nata la figlia , che a breve compirà 10 anni. Per_1
In punto di diritto, mette conto evidenziare che l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad
- 3 - entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclu- sivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condivi- so risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condi- viso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato” allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manife- sta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n.
16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condi- viso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condi- zione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condi- viso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento. In particolare, il disinteresse mani- festato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica vio- lazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostenta- mento decoroso, anche con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto moti- vazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sic- ché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata
- 4 - da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fon- dante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso. Secondo
l'orientamento consolidato della Suprema Corte “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le mag- giori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n.
26587).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha lamentato la continua estromis- sione dalla vita e dalla crescita della figlia causata dagli atteggia- Per_1 menti ostruzionistici della resistente, la quale, anziché facilitare i contatti – anche telefonici - tra la minore ed il padre, residente a Dubai, ostacolerebbe il rapporto tra i due, opponendo spesso un diniego alle telefonate- videochiamate con il genitore lontano o alle visite con i nonni paterni, i quali invece risiedono a Palermo.
Ha soggiunto di essere spesso escluso dalle decisioni importanti relative a
, adottate sempre dalla madre senza il coinvolgimento dell'altro geni- Per_1 tore, il quale non verrebbe mai notiziato degli avvenimenti rilevanti nella vita della minore.
Ciò detto, nei propri scritti conclusivi il ha invocato la conferma Pt_1 delle statuizioni adottate in via provvisoria con l'ordinanza del 29/03/2023 e quindi disporre l'affidamento esclusivo della minore in capo alla madre, la sola ad occuparsi dell'accudimento quotidiano e della crescita di , Per_1 confermando il regime di visita con il genitore non convivente e ammonendo la resistente affinché siano consentite ed agevolate le comunicazioni telefoni- che quando il ricorrente non si trova a Palermo. Parte_2
Avuto riguardo, invece, alla parte resistente, la medesima ha chiesto di- sporsi l'affidamento esclusivo della minore, in considerazione del disinteresse mostrato dal ricorrente nei confronti della figlia.
All'udienza del 24/02/2023 ha dichiarato: “(…) Mio marito sente nostra fi- glia solo in occasione del compleanno. Non la cerca in altre occasioni. L'ha vi-
- 5 - sta un paio di ore a luglio scorso quando è venuto in Sicilia in vacanza. Chiedo
l'affido esclusivo di mia figlia a causa delle difficoltà materiale nel disbrigo delle pratiche scolastiche, sanitarie e previdenziali che riguardano la stessa stante l'assenza del padre che vive a Dubai. Nostra figlia non cerca il padre in quanto di fatto non lo conosce dal momento che ci siamo lasciati quando la bambina aveva un anno (…)”.
La resistente ha dedotto che il tenuto conto anche della distanza Pt_1 geografica che lo separa dalla figlia , si è sempre disinteressato della Per_1 minore anche in ordine alle sue esigenze materiali, versando un contributo al mantenimento ordinario solo dal mese di agosto 2023 e omettendo di con- tribuire alle spese straordinarie necessarie, come il doposcuola o le spese mediche, le quali vengono sostenute interamente dalla madre con l'aiuto del- la sua famiglia d'origine.
Orbene, cosi succintamente compendiate le rispettive difese, tenuto conto dell'età della figlia della coppia, nonché della perdurante assenza del padre dal territorio nazionale, ritiene il Collegio che, in assenza dei presupposti per conformarsi al modello legale di affidamento condiviso della prole, vadano confermate le statuizioni stabilite, in via temporanea e urgente con l'ordinanza presidenziale del 29/03/2023, con l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, tenuto conto del fatto che il resistente, residente Per_1 negli Emirati Arabi Uniti, soltanto di rado ritorna in Sicilia dove risiede la minore, anche al fine di garantire l'imprescindibile espletamento di tutti gli adempimenti quotidiani (amministrativi, sanitari, scolastici, etc.) che la ri- guardano.
In ordine al regime di visita, al fine di salvaguardare il rapporto padre- figlia, va prevista la facoltà per il genitore non collocatario, quando questi sa- rà a Palermo, di incontrare e tenere con sé la minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, alle medesime condizioni stabilite in via provvisoria con la suddetta ordinanza presidenziale.
7. Provvedimenti di carattere economico
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti- nenti la richiesta della resistente di corresponsione di un assegno mensile a
- 6 - titolo di assegno divorzile in favore della resistente e di contributo al mante- nimento della figlia minore della coppia.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli mi- nori della coppia, inoltre, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in preceden- za, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dove- re di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizza-zione domestica, idonea a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po- tenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
- 7 - Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile, in punto di diritto non pare superfluo rammentare che la giuri- sprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il man- tenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati ca- si e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n.
6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non
- 8 - costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- nosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente
- 9 - più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardan- ti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c..
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune menage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita-
- 10 - to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patri- moniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contribu- to fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i criteri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
Nel caso di specie, residente da oltre dieci anni a Du- Parte_1 bai, svolge la professione di “consulente di vendita” alle dipendenze della so- cietà “OBEGI HOME LLC” e ha dichiarato di percepire una retribuzione men- sile di circa 15.000 dirham (pari a circa 3.200,00 euro mensili – si vedano dichiarazioni rese all'udienza presidenziale del 24/02/2023).
Il ricorrente ha, altresì, rappresentato di sostenere ingenti spese mensili, tenuto conto dell'elevato costo della vita a Dubai, del canone di locazione dell'appartamento ove risiede, pari a 7.083.00 dirham al mese (1830 euro), delle utenze domestiche, nonché della somma di 1.850,00 dirham (circa 470 euro) che versa ogni mese quale rata di un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura dopo la separazione che scadrà nel 2026.
Non può mancarsi di evidenziare come, per un verso, Parte_1 ha offerto in comunicazione atti in lingua araba e/o inglese, sprovvista di traduzione giurata in italiano (cfr. allegati 4, 5,6,7,8,9,10 al ricorso introdut- tivo) e, sebbene onerato dal G.I. con ordinanza del 18.3.2024 di depositare le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, si è limitato a dedurre che non presenta dichiarazioni fiscali, atteso che vive e svolge attività lavorativa a
Dubai, omettendo, comunque, di produrre qualsivoglia documentazione ag- giornata relativa alla propria attuale situazione economico-patrimoniale (te- nuto conto del fatto che lo stesso ha introdotto il presente giudizio ormai all'incirca tre anni fa).
- 11 - Quanto alla resistente all'udienza presidenziale ha così riferito: “Vivo a Pa- lermo con mia figlia , nata dal mio matrimonio con il e con gli al- Per_1 Pt_1 tri miei tre figli nati da una mia successiva relazione sentimentale tuttora in at- to. Il mio compagno al momento vive a Bologna per cercare lavoro. Vivo in una casa in locazione per cui paghiamo un canone mensile di euro 650,00. Sono ti- tolare di un pastifico presso il Mercato San Lorenzo e guadagno al mese circa
1.500,00 euro netti. Svolgevo detta attività già al momento della separazione consensuale. La mia situazione economica non è mutata dal momento della separazione. L'attività che svolgo cesserà il prossimo giugno in quanto scadrà il contratto di locazione dello spazio in cui viene esercitata. Dovrò cercare lavo- ro. Tra poco lascerò la casa che ho in locazione e andrò a vivere da mia madre
(..)” (si veda verb. dell'ud. del 24.2.2023).
ha prodotto copia della dichiarazione dei redditi 2020 Controparte_1
(relativa all'anno d'imposta 2019) sostanzialmente illeggibile, nonché delle schermate, invero incomplete, della dichiarazione dei redditi relativa al 2021
(anno d'imposta 2020), la comunicazione dell'Istituto “Banca Montepaschi di
Siena” relativa alla giacenza media del conto corrente intestato alla resisten- te, dalla quale emerge una giacenza media nel 2021 pari a euro 661,38, mentre nel 2022 di euro 448,23 e la dichiarazione dei redditi 2023 (anno d'imposta 2022) da cui risulta un reddito imponibile pari a 30.404 euro (con una imposta lorda di euro 7.541,00).
7.1 Orbene, alla luce dei pochi dati reddituali acquisiti, delle allegazioni e delle dichiarazioni delle parti, è agevole rilevare che la domanda proposta da diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile, Controparte_1 non può essere accolta, poiché deve escludersi che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi ade- guati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), atteso che non è emersa alcuna effettiva disparità reddituale tra le parti.
Del resto, è fatto pacifico e risulta per tabulas dalla documentazione ver- sata in atti che la resistente ha creato un nuovo nucleo familiare con l'attuale compagno, dal quale ha avuto due figli, dei quali Controparte_2 la prima, , nata in data [...], prima ancora Persona_2 della separazione tra i coniugi, avvenuta con il decreto di omologa del
- 12 - 09/12/2019.
Da ciò, si evince come l'effettiva convivenza matrimoniale tra i coniugi sia durata meno di quattro anni e difettano, pertanto, i presupposti di cui al ri- chiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970, alla stregua dei criteri ermeneu- tici ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, per il riconoscimen- to in favore della resistente di un assegno divorzile.
7.2 In ordine al contributo che deve versare a Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento indiretto della figlia , appare
[...] Per_1 congruo, sulla scorta dei pochi dati acquisiti, tenuto conto dei tempi di per- manenza pressocché esclusivi della minore presso l'abitazione materna, dell'aumento delle esigenze economiche della prole notoriamente legato alla crescita e dell'indubbio elevato tenore di vita del ricorrente che può comun- que permettersi di versare ogni mese, per ben cinque anni, l'importo di circa
470 euro per l'acquisto di un'autovettura, incrementarlo ad euro 350,00 mensili, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale per il periodo precedente, essendo la presente statuizione adottata sulla base delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio.
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
8. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della soc- combenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per com- pensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. 4769/2023 emessa in data
27/10/2023 con la quale è stata dichiarata lo scioglimento del matri-
- 13 - monio contratto in Dubai, il 29/08/2013, da nato a Parte_1
Palermo il 12/11/1989 e da nata a [...] il Controparte_1
10/08/1989, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pa- lermo al n. 12 – Parte II – Serie C, dell'anno 2019;
2. affida la figlia minore della coppia, , in via esclusiva alla madre, Per_1 con regime di visita del padre determinato secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. rigetta la domanda, formulata da , volta ad ottenere la Controparte_1 corresponsione di un assegno periodico a titolo di assegno divorzile;
4. fermo restando quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale per il periodo precedente pone a carico di l'obbligo di corri- Parte_1 spondere, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della pre- sente sentenza, in favore di un assegno mensile di Controparte_1 euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia delle par- ti, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi an- nualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
5. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
6. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
7. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, il 21/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16151 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Bonfiglio Marina;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Sirchia Giuseppa;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/06/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
2/12/2021, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 il 29.8.2013 a Dubai (EAU), unione dalla quale è nata il Controparte_1
26/12/2014 la figlia , ha esposto di essersi separato con decreto di Per_1 omologa emesso da questo Tribunale il 09/12/2019, e ha chiesto in questa sede che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, confermando le condizioni concordate in sede di separazione e dunque l'affidamento con- diviso della figlia minore ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre e con previsione di un regime di visita per il genitore non convivente, nonché l'obbligo, a proprio carico, di versare la somma di euro
200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di , oltre al pa- Per_1 gamento del 50% delle spese straordinarie.
2. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale, offrendo una diversa ri- costruzione dei fatti, ha aderito alla domanda di divorzio chiedendo però che venisse disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, nonché di porre a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della resistente Pt_1 la somma di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.
Ha, inoltre, chiesto in via riconvenzionale, di stabilire in suo favore un contributo non inferiore ad 250,00 euro mensili.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 24/02/2023, il Presidente, con ordinanza del 29/03/2023 ri- metteva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
dispone che la figlia minore delle parti, (nata in data [...]), Per_1 sia affidata in via esclusiva alla madre, fermo restando che le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere adottate da entrambi i geni- tori;
dispone che il padre abbia facoltà di incontrare e tenere con sé la figlia mi- nore secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo il regime di cui alla parte motiva ( a) per quattro giorni consecutivi (comprensivi di pernottamento) ogni bimestre presso il Comune di domicilio della minore, da
- 2 - comunicare di volta in volta alla madre con un preavviso di almeno quindici giorni;
b) nel bimestre luglio-agosto di ciascun anno per un periodo di 20 giorni consecutivi, da concordare tra le parti entro il 15 maggio (dovendosi porre a carico del padre gli oneri economici correlati al trasporto ed al soggiorno della minore); d) durante le festività natalizie di ciascun anno, per un periodo di cin- que giorni consecutivi, comprensivi - ad anni alterni - il 24 ed il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e l'1 gennaio (dovendosi porre a carico del padre gli oneri economici correlati al soggiorno della minore); ritenuto che deve essere, altresì, garantito un contatto quotidiano tra padre
e figlia tramite videochiamata, rimettendo alle parti il compito di concordarne preventivamente l'orario); pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma comples- Controparte_1 siva di euro 200,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice istat) a titolo di contributo per il mantenimento, in forma indiretta, della figlia;
Per_1 pone a carico di entrambi i genitori, secondo le aliquote e le modalità specifi- cate in parte motiva, le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della predetta figlia minore”.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti.
4. Infine, all'udienza del 24/06/2024 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 27/10/2023, della sentenza non defini- tiva n. 4769/2023 con la quale è stata pronunciato lo scioglimento del ma- trimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
6. Provvedimenti nell'interesse della prole
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi dall'unione coniugale è nata la figlia , che a breve compirà 10 anni. Per_1
In punto di diritto, mette conto evidenziare che l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad
- 3 - entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclu- sivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condivi- so risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condi- viso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato” allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manife- sta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n.
16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condi- viso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condi- zione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condi- viso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento. In particolare, il disinteresse mani- festato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica vio- lazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostenta- mento decoroso, anche con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto moti- vazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sic- ché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata
- 4 - da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fon- dante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso. Secondo
l'orientamento consolidato della Suprema Corte “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le mag- giori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n.
26587).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha lamentato la continua estromis- sione dalla vita e dalla crescita della figlia causata dagli atteggia- Per_1 menti ostruzionistici della resistente, la quale, anziché facilitare i contatti – anche telefonici - tra la minore ed il padre, residente a Dubai, ostacolerebbe il rapporto tra i due, opponendo spesso un diniego alle telefonate- videochiamate con il genitore lontano o alle visite con i nonni paterni, i quali invece risiedono a Palermo.
Ha soggiunto di essere spesso escluso dalle decisioni importanti relative a
, adottate sempre dalla madre senza il coinvolgimento dell'altro geni- Per_1 tore, il quale non verrebbe mai notiziato degli avvenimenti rilevanti nella vita della minore.
Ciò detto, nei propri scritti conclusivi il ha invocato la conferma Pt_1 delle statuizioni adottate in via provvisoria con l'ordinanza del 29/03/2023 e quindi disporre l'affidamento esclusivo della minore in capo alla madre, la sola ad occuparsi dell'accudimento quotidiano e della crescita di , Per_1 confermando il regime di visita con il genitore non convivente e ammonendo la resistente affinché siano consentite ed agevolate le comunicazioni telefoni- che quando il ricorrente non si trova a Palermo. Parte_2
Avuto riguardo, invece, alla parte resistente, la medesima ha chiesto di- sporsi l'affidamento esclusivo della minore, in considerazione del disinteresse mostrato dal ricorrente nei confronti della figlia.
All'udienza del 24/02/2023 ha dichiarato: “(…) Mio marito sente nostra fi- glia solo in occasione del compleanno. Non la cerca in altre occasioni. L'ha vi-
- 5 - sta un paio di ore a luglio scorso quando è venuto in Sicilia in vacanza. Chiedo
l'affido esclusivo di mia figlia a causa delle difficoltà materiale nel disbrigo delle pratiche scolastiche, sanitarie e previdenziali che riguardano la stessa stante l'assenza del padre che vive a Dubai. Nostra figlia non cerca il padre in quanto di fatto non lo conosce dal momento che ci siamo lasciati quando la bambina aveva un anno (…)”.
La resistente ha dedotto che il tenuto conto anche della distanza Pt_1 geografica che lo separa dalla figlia , si è sempre disinteressato della Per_1 minore anche in ordine alle sue esigenze materiali, versando un contributo al mantenimento ordinario solo dal mese di agosto 2023 e omettendo di con- tribuire alle spese straordinarie necessarie, come il doposcuola o le spese mediche, le quali vengono sostenute interamente dalla madre con l'aiuto del- la sua famiglia d'origine.
Orbene, cosi succintamente compendiate le rispettive difese, tenuto conto dell'età della figlia della coppia, nonché della perdurante assenza del padre dal territorio nazionale, ritiene il Collegio che, in assenza dei presupposti per conformarsi al modello legale di affidamento condiviso della prole, vadano confermate le statuizioni stabilite, in via temporanea e urgente con l'ordinanza presidenziale del 29/03/2023, con l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, tenuto conto del fatto che il resistente, residente Per_1 negli Emirati Arabi Uniti, soltanto di rado ritorna in Sicilia dove risiede la minore, anche al fine di garantire l'imprescindibile espletamento di tutti gli adempimenti quotidiani (amministrativi, sanitari, scolastici, etc.) che la ri- guardano.
In ordine al regime di visita, al fine di salvaguardare il rapporto padre- figlia, va prevista la facoltà per il genitore non collocatario, quando questi sa- rà a Palermo, di incontrare e tenere con sé la minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, alle medesime condizioni stabilite in via provvisoria con la suddetta ordinanza presidenziale.
7. Provvedimenti di carattere economico
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti- nenti la richiesta della resistente di corresponsione di un assegno mensile a
- 6 - titolo di assegno divorzile in favore della resistente e di contributo al mante- nimento della figlia minore della coppia.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli mi- nori della coppia, inoltre, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in preceden- za, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dove- re di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizza-zione domestica, idonea a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po- tenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
- 7 - Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile, in punto di diritto non pare superfluo rammentare che la giuri- sprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il man- tenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati ca- si e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n.
6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non
- 8 - costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- nosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente
- 9 - più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardan- ti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c..
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune menage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita-
- 10 - to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patri- moniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contribu- to fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i criteri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
Nel caso di specie, residente da oltre dieci anni a Du- Parte_1 bai, svolge la professione di “consulente di vendita” alle dipendenze della so- cietà “OBEGI HOME LLC” e ha dichiarato di percepire una retribuzione men- sile di circa 15.000 dirham (pari a circa 3.200,00 euro mensili – si vedano dichiarazioni rese all'udienza presidenziale del 24/02/2023).
Il ricorrente ha, altresì, rappresentato di sostenere ingenti spese mensili, tenuto conto dell'elevato costo della vita a Dubai, del canone di locazione dell'appartamento ove risiede, pari a 7.083.00 dirham al mese (1830 euro), delle utenze domestiche, nonché della somma di 1.850,00 dirham (circa 470 euro) che versa ogni mese quale rata di un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura dopo la separazione che scadrà nel 2026.
Non può mancarsi di evidenziare come, per un verso, Parte_1 ha offerto in comunicazione atti in lingua araba e/o inglese, sprovvista di traduzione giurata in italiano (cfr. allegati 4, 5,6,7,8,9,10 al ricorso introdut- tivo) e, sebbene onerato dal G.I. con ordinanza del 18.3.2024 di depositare le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, si è limitato a dedurre che non presenta dichiarazioni fiscali, atteso che vive e svolge attività lavorativa a
Dubai, omettendo, comunque, di produrre qualsivoglia documentazione ag- giornata relativa alla propria attuale situazione economico-patrimoniale (te- nuto conto del fatto che lo stesso ha introdotto il presente giudizio ormai all'incirca tre anni fa).
- 11 - Quanto alla resistente all'udienza presidenziale ha così riferito: “Vivo a Pa- lermo con mia figlia , nata dal mio matrimonio con il e con gli al- Per_1 Pt_1 tri miei tre figli nati da una mia successiva relazione sentimentale tuttora in at- to. Il mio compagno al momento vive a Bologna per cercare lavoro. Vivo in una casa in locazione per cui paghiamo un canone mensile di euro 650,00. Sono ti- tolare di un pastifico presso il Mercato San Lorenzo e guadagno al mese circa
1.500,00 euro netti. Svolgevo detta attività già al momento della separazione consensuale. La mia situazione economica non è mutata dal momento della separazione. L'attività che svolgo cesserà il prossimo giugno in quanto scadrà il contratto di locazione dello spazio in cui viene esercitata. Dovrò cercare lavo- ro. Tra poco lascerò la casa che ho in locazione e andrò a vivere da mia madre
(..)” (si veda verb. dell'ud. del 24.2.2023).
ha prodotto copia della dichiarazione dei redditi 2020 Controparte_1
(relativa all'anno d'imposta 2019) sostanzialmente illeggibile, nonché delle schermate, invero incomplete, della dichiarazione dei redditi relativa al 2021
(anno d'imposta 2020), la comunicazione dell'Istituto “Banca Montepaschi di
Siena” relativa alla giacenza media del conto corrente intestato alla resisten- te, dalla quale emerge una giacenza media nel 2021 pari a euro 661,38, mentre nel 2022 di euro 448,23 e la dichiarazione dei redditi 2023 (anno d'imposta 2022) da cui risulta un reddito imponibile pari a 30.404 euro (con una imposta lorda di euro 7.541,00).
7.1 Orbene, alla luce dei pochi dati reddituali acquisiti, delle allegazioni e delle dichiarazioni delle parti, è agevole rilevare che la domanda proposta da diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile, Controparte_1 non può essere accolta, poiché deve escludersi che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi ade- guati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), atteso che non è emersa alcuna effettiva disparità reddituale tra le parti.
Del resto, è fatto pacifico e risulta per tabulas dalla documentazione ver- sata in atti che la resistente ha creato un nuovo nucleo familiare con l'attuale compagno, dal quale ha avuto due figli, dei quali Controparte_2 la prima, , nata in data [...], prima ancora Persona_2 della separazione tra i coniugi, avvenuta con il decreto di omologa del
- 12 - 09/12/2019.
Da ciò, si evince come l'effettiva convivenza matrimoniale tra i coniugi sia durata meno di quattro anni e difettano, pertanto, i presupposti di cui al ri- chiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970, alla stregua dei criteri ermeneu- tici ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, per il riconoscimen- to in favore della resistente di un assegno divorzile.
7.2 In ordine al contributo che deve versare a Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento indiretto della figlia , appare
[...] Per_1 congruo, sulla scorta dei pochi dati acquisiti, tenuto conto dei tempi di per- manenza pressocché esclusivi della minore presso l'abitazione materna, dell'aumento delle esigenze economiche della prole notoriamente legato alla crescita e dell'indubbio elevato tenore di vita del ricorrente che può comun- que permettersi di versare ogni mese, per ben cinque anni, l'importo di circa
470 euro per l'acquisto di un'autovettura, incrementarlo ad euro 350,00 mensili, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale per il periodo precedente, essendo la presente statuizione adottata sulla base delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio.
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
8. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della soc- combenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per com- pensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. 4769/2023 emessa in data
27/10/2023 con la quale è stata dichiarata lo scioglimento del matri-
- 13 - monio contratto in Dubai, il 29/08/2013, da nato a Parte_1
Palermo il 12/11/1989 e da nata a [...] il Controparte_1
10/08/1989, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pa- lermo al n. 12 – Parte II – Serie C, dell'anno 2019;
2. affida la figlia minore della coppia, , in via esclusiva alla madre, Per_1 con regime di visita del padre determinato secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. rigetta la domanda, formulata da , volta ad ottenere la Controparte_1 corresponsione di un assegno periodico a titolo di assegno divorzile;
4. fermo restando quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale per il periodo precedente pone a carico di l'obbligo di corri- Parte_1 spondere, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della pre- sente sentenza, in favore di un assegno mensile di Controparte_1 euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia delle par- ti, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi an- nualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
5. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
6. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
7. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, il 21/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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