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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1347 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato a [...] il [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FUSCO PAOLINO, come da procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], parte rappresentata CP_1 Parte_2 e difesa dall'avv. GUADAGNI RAFFAELE, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , Parte_1 Controparte_2 con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 30/05/2024, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 24/09/2022, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di NO ER (SI) (al N.26, Parte II, Serie C,
Anno 2022). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma
1 c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con sentenza n. 2707/2023 emessa in data 19/10/2023, divenuta irrevocabile. Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il Pubblico Ministero con visto del 03/07/2024 nulla ha opposto. La domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed, infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e . La separazione, protrattasi
[...] Controparte_2 ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che il Tribunale adìto pronunci sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (divorzio) fra i medesimi, dichiarando di non aver nulla a pretendere per quanto riguarda forme di mantenimento economico fra gli stessi, essendo economicamente autosufficienti.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1347 /2024, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in NO ER (SI) il
24/09/2022 tra i coniugi e Parte_1 [...]
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio al N.26 , Parte Controparte_2
II, Serie C, Anno 2022);
2 2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO ER (SI) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO ER (SI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 24/02/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
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