Art. 4.
Se per il trasferimento della Capitale a Roma il Governo riconosca la necessita' di occupare in quella citta' edifizi o altri immobili appartenenti a Corporazioni religiose, potra' pronunciarne la espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalita'.
Questo Decreto avra' tutti gli effetti del Decreto del Prefetto, di cui all'articolo 48 della Legge di espropriazione per causa di pubblica utilita', 25 giugno 1865, n. 2359, pubblicato in Roma il 17 novembre 1870.
Se per il trasferimento della Capitale a Roma il Governo riconosca la necessita' di occupare in quella citta' edifizi o altri immobili appartenenti a Corporazioni religiose, potra' pronunciarne la espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalita'.
Questo Decreto avra' tutti gli effetti del Decreto del Prefetto, di cui all'articolo 48 della Legge di espropriazione per causa di pubblica utilita', 25 giugno 1865, n. 2359, pubblicato in Roma il 17 novembre 1870.