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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 9963/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 9963/2022 promossa da:
, nata a [...], il Parte_1
09/07/1965, con l'avv.to ERROI GIOVANNI
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato a [...], il [...], contumace Controparte_1
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
ARNESANO (LE), il 25/09/1999 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di ARNESANO (LE), al n. 20, P. II, Serie A, anno
1999).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, , il 08.05.2000, e , il Per_1 Per_2
12.11.2004 (figlio secondogenito divenuto, nelle more, maggiorenne).
In data 31.12.2021, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi.
Con ricorso depositato il 28/12/2022, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per cui è procedimento, confermandosi l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, nonché ponendosi, a carico del coniuge, la corresponsione, in suo favore, dell'importo mensile di euro 400,00, a titolo di assegno divorzile.
Narrava: che, a far data dalla separazione, i coniugi non avevano ripristinato una comunione materiale e spirituale;
che ella svolgeva lavori saltuari;
che il marito era percettore di un reddito mensile, di circa euro 1.400,00, conseguente dallo svolgimento di attività lavorativa.
Nessuno si costituiva per il sig. . CP_1
In data 30.10.2023, si teneva l'udienza presidenziale, ove il Presidente delegato, in via provvisoria ed urgente, stante la rinuncia, da parte della ricorrente, alla richiesta di assegno divorzile, confermava le condizioni della separazione.
Il giudizio proseguiva.
La causa non veniva istruita per difetto di richieste istruttorie.
In data 27.11.2023, perveniva il parere del PM.
All'udienza del 14.11.2024, il procuratore di parte ricorrente, previa autorizzazione del giudicante, precisava le conclusioni, chiedendo dichiararsi il divorzio senza condizioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice istruttore riservava la causa in decisione collegiale, ai soli fini della pronuncia di sentenza costitutiva di divorzio, con eventuale condanna del
“resistente” al rimborso delle spese processuali, in ossequio al principio di causalità. L'aggettivo “eventuale”, pur non comparendo nel verbale di udienza, in ragione di una svista involontaria dell'estensore, è da intendersi comunque implicitamente presente: è, infatti, naturalmente rimessa, in via esclusiva, al Collegio, ogni valutazione che involga, unitamente al merito della causa, anche il piano della regolamentazione delle spese processuali.
In buona sostanza, soltanto il Collegio è chiamato, in sede decisoria, a verificare se ricorrano o meno, nella concreta vicenda processuale in scrutinio, i presupposti fattuali e giuridici, che possano giustificare una condanna del convenuto alla rifusione delle spese del procedimento, indipendentemente dal fatto che lo stesso convenuto si sia costituito in giudizio oppure vi sia rimasto contumace. Al ricorrere di tale ultima ipotesi, tuttavia, occorrerà verificare se sussista o meno un nesso causale tra l'iniziativa giudiziaria dell'attore e il contegno osservato ante causam dal convenuto: non sfugga, al riguardo, che il convenuto, scegliendo di essere legalmente assente nel giudizio, si astiene dall'opporre quell'esplicita e diretta resistenza alla domanda avversaria, che può provenire, per ovvie ragioni, soltanto dalla parte costituita.
Sicché, proprio in ragione del dato obiettivo della assenza di una formale opposizione alla domanda introduttiva, il Tribunale adito, con peculiare riguardo ai procedimenti contenziosi contumaciali, che vengano introdotti, come nel caso di specie, da una domanda unilaterale di separazione personale dei coniugi oppure da una domanda unilaterale di divorzio, deve valutare, ai fini della indefettibile regolamentazione delle spese di lite, se un idoneo contegno collaborativo del convenuto avrebbe effettivamente evitato l'instaurazione di un giudizio contenzioso da parte dell'attore, con tutti gli oneri economici indissolubilmente correlati all'assunzione dell'iniziativa del processo. Talché, il Tribunale adito potrà e dovrà condannare il convenuto al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore vittorioso, ogniqualvolta emerga un nesso causale capace di avvincere l'instaurazione del procedimento contenzioso da parte dell'attore al contegno osservato ante causam dal convenuto.
Costituisce, pertanto, un precipuo onere di parte attrice, quello di provare che la stessa necessità di agire in giudizio sia sorta proprio in conseguenza della condotta tenuta ex ante dal convenuto, in termini di diniego, esplicito o implicito, di quel contegno cooperativo che, ove tenuto, avrebbe prevenuto la singola “lite” giudiziaria di cui trattasi. Sennonché, nel caso di specie, costituisce una “mera asserzione” lo specifico passaggio testuale, contenuto nella narrativa dell'atto introduttivo, nella parte in cui si legge: “Con lettera raccomandata A.R. del 03.11.2022, a firma del sottoscritto procuratore, infatti, la sig.ra ha invitato il sig. a riflettere sulla Parte_1 CP_1
opportunità di promuovere ricorso in via consensuale, senza ricevere ad oggi riscontro alcuno”. Ebbene, la citata lettera raccomandata non è mai stata versata in atti: ne deriva l'impossibilità di un addebito a Controparte_1
delle spese processuali sostenute da La ricorrente, Parte_1 [...]
, infatti, avrebbe potuto ottenere il favore delle spese processuali, Parte_1
soltanto laddove avesse offerto la prova della tenuta ante causam, da parte di
, di un contegno direttamente o indirettamente oppositivo. Controparte_1 Altrimenti detto: la rituale produzione in giudizio della già menzionata raccomandata avrebbe consentito a di provare il proprio Parte_1
assunto fattuale della riferibilità, alla persona di , della Controparte_1
peculiare condotta omissiva, asseritamente consistita, per l'appunto, nel fatto di declinare, ancorché tacitamente, l'invito che, per il tramite di una comunicazione epistolare, sarebbe stato rivolto allo stesso convenuto “a riflettere sull'opportunità di promuovere un ricorso in via consensuale”.
Viene in rilievo, al riguardo, la funzione strettamente indennitaria, che connota la statuizione di condanna, di cui all'art. 91 c.p.c.: Pt_1 Parte_1
avrebbe potuto conseguire, per il tramite di un autonomo e separato capo condannatorio, la rifusione delle spese del procedimento da essa sostenute, soltanto laddove fosse emerso che gli esborsi de quibus siano stati causalmente determinati da un pregresso rifiuto, quantomeno implicito, di di prestare la propria indispensabile collaborazione, ai fini Controparte_1
della ricerca di una soluzione concordata della crisi familiare per cui è procedimento.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del sig. , regolarmente CP_1
notiziato della instaurazione del presente giudizio e non comparso.
Nel merito si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha dichiarato di aver interrotto ogni rapporto con il coniuge,
a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione, sicché ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui all'art.3 n.2 lett. b) legge 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 2 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, il Tribunale ritiene che, nella vicenda in esame, non sussistano impedimenti legali di sorta, che possano frapporsi all'accoglimento della richiesta attorea di una pura e semplice pronuncia di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, in difetto di una coeva previsione giudiziale di condizioni di sorta. Si ponga mente, sul punto, da un lato, all'assenza di prole minore, e, dall'altro, alla circostanza che il P.M. non ha formulato osservazione alcuna. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, introdotto con domanda proposta, in data 28 dicembre 2022, da
, nata a [...], il Parte_1
09/07/1965, contro , nato a [...], il [...], Controparte_1
così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dagli anzidetti coniugi, in ARNESANO (LE), il
25/09/1999 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di ARNESANO (LE), al n. 20, P. II, Serie A, anno 1999);
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 9963/2022 promossa da:
, nata a [...], il Parte_1
09/07/1965, con l'avv.to ERROI GIOVANNI
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato a [...], il [...], contumace Controparte_1
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
ARNESANO (LE), il 25/09/1999 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di ARNESANO (LE), al n. 20, P. II, Serie A, anno
1999).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, , il 08.05.2000, e , il Per_1 Per_2
12.11.2004 (figlio secondogenito divenuto, nelle more, maggiorenne).
In data 31.12.2021, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi.
Con ricorso depositato il 28/12/2022, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per cui è procedimento, confermandosi l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, nonché ponendosi, a carico del coniuge, la corresponsione, in suo favore, dell'importo mensile di euro 400,00, a titolo di assegno divorzile.
Narrava: che, a far data dalla separazione, i coniugi non avevano ripristinato una comunione materiale e spirituale;
che ella svolgeva lavori saltuari;
che il marito era percettore di un reddito mensile, di circa euro 1.400,00, conseguente dallo svolgimento di attività lavorativa.
Nessuno si costituiva per il sig. . CP_1
In data 30.10.2023, si teneva l'udienza presidenziale, ove il Presidente delegato, in via provvisoria ed urgente, stante la rinuncia, da parte della ricorrente, alla richiesta di assegno divorzile, confermava le condizioni della separazione.
Il giudizio proseguiva.
La causa non veniva istruita per difetto di richieste istruttorie.
In data 27.11.2023, perveniva il parere del PM.
All'udienza del 14.11.2024, il procuratore di parte ricorrente, previa autorizzazione del giudicante, precisava le conclusioni, chiedendo dichiararsi il divorzio senza condizioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice istruttore riservava la causa in decisione collegiale, ai soli fini della pronuncia di sentenza costitutiva di divorzio, con eventuale condanna del
“resistente” al rimborso delle spese processuali, in ossequio al principio di causalità. L'aggettivo “eventuale”, pur non comparendo nel verbale di udienza, in ragione di una svista involontaria dell'estensore, è da intendersi comunque implicitamente presente: è, infatti, naturalmente rimessa, in via esclusiva, al Collegio, ogni valutazione che involga, unitamente al merito della causa, anche il piano della regolamentazione delle spese processuali.
In buona sostanza, soltanto il Collegio è chiamato, in sede decisoria, a verificare se ricorrano o meno, nella concreta vicenda processuale in scrutinio, i presupposti fattuali e giuridici, che possano giustificare una condanna del convenuto alla rifusione delle spese del procedimento, indipendentemente dal fatto che lo stesso convenuto si sia costituito in giudizio oppure vi sia rimasto contumace. Al ricorrere di tale ultima ipotesi, tuttavia, occorrerà verificare se sussista o meno un nesso causale tra l'iniziativa giudiziaria dell'attore e il contegno osservato ante causam dal convenuto: non sfugga, al riguardo, che il convenuto, scegliendo di essere legalmente assente nel giudizio, si astiene dall'opporre quell'esplicita e diretta resistenza alla domanda avversaria, che può provenire, per ovvie ragioni, soltanto dalla parte costituita.
Sicché, proprio in ragione del dato obiettivo della assenza di una formale opposizione alla domanda introduttiva, il Tribunale adito, con peculiare riguardo ai procedimenti contenziosi contumaciali, che vengano introdotti, come nel caso di specie, da una domanda unilaterale di separazione personale dei coniugi oppure da una domanda unilaterale di divorzio, deve valutare, ai fini della indefettibile regolamentazione delle spese di lite, se un idoneo contegno collaborativo del convenuto avrebbe effettivamente evitato l'instaurazione di un giudizio contenzioso da parte dell'attore, con tutti gli oneri economici indissolubilmente correlati all'assunzione dell'iniziativa del processo. Talché, il Tribunale adito potrà e dovrà condannare il convenuto al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore vittorioso, ogniqualvolta emerga un nesso causale capace di avvincere l'instaurazione del procedimento contenzioso da parte dell'attore al contegno osservato ante causam dal convenuto.
Costituisce, pertanto, un precipuo onere di parte attrice, quello di provare che la stessa necessità di agire in giudizio sia sorta proprio in conseguenza della condotta tenuta ex ante dal convenuto, in termini di diniego, esplicito o implicito, di quel contegno cooperativo che, ove tenuto, avrebbe prevenuto la singola “lite” giudiziaria di cui trattasi. Sennonché, nel caso di specie, costituisce una “mera asserzione” lo specifico passaggio testuale, contenuto nella narrativa dell'atto introduttivo, nella parte in cui si legge: “Con lettera raccomandata A.R. del 03.11.2022, a firma del sottoscritto procuratore, infatti, la sig.ra ha invitato il sig. a riflettere sulla Parte_1 CP_1
opportunità di promuovere ricorso in via consensuale, senza ricevere ad oggi riscontro alcuno”. Ebbene, la citata lettera raccomandata non è mai stata versata in atti: ne deriva l'impossibilità di un addebito a Controparte_1
delle spese processuali sostenute da La ricorrente, Parte_1 [...]
, infatti, avrebbe potuto ottenere il favore delle spese processuali, Parte_1
soltanto laddove avesse offerto la prova della tenuta ante causam, da parte di
, di un contegno direttamente o indirettamente oppositivo. Controparte_1 Altrimenti detto: la rituale produzione in giudizio della già menzionata raccomandata avrebbe consentito a di provare il proprio Parte_1
assunto fattuale della riferibilità, alla persona di , della Controparte_1
peculiare condotta omissiva, asseritamente consistita, per l'appunto, nel fatto di declinare, ancorché tacitamente, l'invito che, per il tramite di una comunicazione epistolare, sarebbe stato rivolto allo stesso convenuto “a riflettere sull'opportunità di promuovere un ricorso in via consensuale”.
Viene in rilievo, al riguardo, la funzione strettamente indennitaria, che connota la statuizione di condanna, di cui all'art. 91 c.p.c.: Pt_1 Parte_1
avrebbe potuto conseguire, per il tramite di un autonomo e separato capo condannatorio, la rifusione delle spese del procedimento da essa sostenute, soltanto laddove fosse emerso che gli esborsi de quibus siano stati causalmente determinati da un pregresso rifiuto, quantomeno implicito, di di prestare la propria indispensabile collaborazione, ai fini Controparte_1
della ricerca di una soluzione concordata della crisi familiare per cui è procedimento.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del sig. , regolarmente CP_1
notiziato della instaurazione del presente giudizio e non comparso.
Nel merito si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha dichiarato di aver interrotto ogni rapporto con il coniuge,
a far data dalla comparizione degli stessi innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione, sicché ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui all'art.3 n.2 lett. b) legge 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 2 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, il Tribunale ritiene che, nella vicenda in esame, non sussistano impedimenti legali di sorta, che possano frapporsi all'accoglimento della richiesta attorea di una pura e semplice pronuncia di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui trattasi, in difetto di una coeva previsione giudiziale di condizioni di sorta. Si ponga mente, sul punto, da un lato, all'assenza di prole minore, e, dall'altro, alla circostanza che il P.M. non ha formulato osservazione alcuna. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, introdotto con domanda proposta, in data 28 dicembre 2022, da
, nata a [...], il Parte_1
09/07/1965, contro , nato a [...], il [...], Controparte_1
così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dagli anzidetti coniugi, in ARNESANO (LE), il
25/09/1999 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di ARNESANO (LE), al n. 20, P. II, Serie A, anno 1999);
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore