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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 17/07/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. Irene COLLADET Giudice dott. Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 742/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]3, con l'avv. SPONGA
MANUELA, come da mandato allegato all'atto di ricorso
- ricorrente nei confornti di
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 residente in Setteville (BL), via Schievenin
- resistente contumace
con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 28.5.2025, richiamando le domande di cui al ricorso:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in FE (BL) in data 12 gennaio 1991 dai sigg.ri e Parte_1 CP_1
, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di
[...]
FE (BL) al n. 3 p. II s.A anno 1991; ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
1 Con vittoria di spese e compensi e con ogni più ampia riserva anche di carattere istruttorio“.
Pubblico ministero: conclusioni adesive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/11/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 la ricorrente ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il resistente, come risulta da atto trascritto nel registro del Comune di FE al n. 3 p. II s. A anno 1991.
Dall'unione sono nate due figlie (rispettivamente nell'anno 1991 e 1995), ampiamente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Emerge dagli atti di causa, altresì, che in data 27.11.2013 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi, comparsi avanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 28.10.2013.
La ricorrente ha allegato che da quella data i coniugi non si sono più riconciliati, circostanza che trova riscontro, oltre che nel contegno di disinteresse processuale del sig. che non si è costituito nel presente processo, anche dai certificati di CP_1 stati famiglia depositati in atti, da cui emerge che i coniugi risiedono in abitazioni diverse con diverso stato di famiglia.
Risulta quindi per tabulas che, dal 28.10.2013, è ampiamente trascorso il prescritto termine di legge per la pronuncia richiesta senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Considerata l'assenza di attività difensiva del resistente, il Tribunale ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
FE (BL) in data 12 gennaio 1991 dai sigg.ri e , e Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di FE (BL) al n. 3 p. II s.A anno 1991;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
2 MANDA al Cancelliere di comunicare la sentenza alla parte costituita perché la notifichi alla contumace e di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di FE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Belluno, in data 3 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Gersa Gerbi dott. Umberto Giacomelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. Irene COLLADET Giudice dott. Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 742/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]3, con l'avv. SPONGA
MANUELA, come da mandato allegato all'atto di ricorso
- ricorrente nei confornti di
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 residente in Setteville (BL), via Schievenin
- resistente contumace
con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 28.5.2025, richiamando le domande di cui al ricorso:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in FE (BL) in data 12 gennaio 1991 dai sigg.ri e Parte_1 CP_1
, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di
[...]
FE (BL) al n. 3 p. II s.A anno 1991; ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
1 Con vittoria di spese e compensi e con ogni più ampia riserva anche di carattere istruttorio“.
Pubblico ministero: conclusioni adesive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/11/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 la ricorrente ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il resistente, come risulta da atto trascritto nel registro del Comune di FE al n. 3 p. II s. A anno 1991.
Dall'unione sono nate due figlie (rispettivamente nell'anno 1991 e 1995), ampiamente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Emerge dagli atti di causa, altresì, che in data 27.11.2013 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi, comparsi avanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 28.10.2013.
La ricorrente ha allegato che da quella data i coniugi non si sono più riconciliati, circostanza che trova riscontro, oltre che nel contegno di disinteresse processuale del sig. che non si è costituito nel presente processo, anche dai certificati di CP_1 stati famiglia depositati in atti, da cui emerge che i coniugi risiedono in abitazioni diverse con diverso stato di famiglia.
Risulta quindi per tabulas che, dal 28.10.2013, è ampiamente trascorso il prescritto termine di legge per la pronuncia richiesta senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Considerata l'assenza di attività difensiva del resistente, il Tribunale ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
FE (BL) in data 12 gennaio 1991 dai sigg.ri e , e Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di FE (BL) al n. 3 p. II s.A anno 1991;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
2 MANDA al Cancelliere di comunicare la sentenza alla parte costituita perché la notifichi alla contumace e di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di FE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Belluno, in data 3 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Gersa Gerbi dott. Umberto Giacomelli
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