TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.a Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2707 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
c.f. e partita iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Carmelo Puterio
OPPONENTE
E
C.F – P.I. in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Ameruso
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 07 OTTOBRE 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente ri portato
Pagina 1 di 5
Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con decreto ingiuntivo n. 663/2020 il Tribunale in intestazione, ha ingiunto all'esponente “di pagare in favore di per la causale Controparte_1 indicata in ricorso, la somma di € 6.748,92 oltre interessi legali dal 11.10.2019 fino al soddisfo, nonché le competenze relative alla presente procedura liquida te, ex
D.M. n. 55/2014, nella somma di € 145,50 per spese ed € 500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
A fondamento della pretesa, parte opposta assume: di aver eseguito su commissione dell'opponente lavori elettrici in una palazzina composta da n. 31 appartamenti sita in Loc. Ponte Crati- Castiglione Cosentino convenendo l'importo complessivo di €.
15.748,92 in forza del contratto tra le parti;
di aver emesso le fatture n. 20/17, n.
22/2017 e n. 25/2017 dell'importo di €. 5.249,64 ciascuna, prodotte in atti unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili;
di aver ricevuto un pagamento parziale di soli €. 9.000,00, in acconto del maggior a vere;
che allo stato l'odierna opponente sarebbe morosa del pagamento dell'importo complessivo di €.
6.748,92, somma richiesta infruttuosamente attraverso diffida e messa in mora dell'11.10.2019.
Con atto di opposizione La chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, Pt_1 per i motivi stilati, vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e di risposta l'opposta contestava le avverse deduzioni. Concludeva per il rigetto dell'opposizione vinte le spese.
Istruita la causa, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c viene per la decisione.
^^^
In via preliminare, deve ritenersi irrilevante, ai fini della decisione della controversia, l'eccezione di inammissibilità del ricorso monitorio, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta
Pagina 2 di 5 valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accog liere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
In ogni caso, l'eccezione è infondata, atteso che il ricorso monitorio si fonda su fatture, costituenti documentazione idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 3, 11 marzo 2011, n. 5915).
^^^
Quanto al merito.
La presente controversia ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in relazione alla quale sul creditore grava l'onere di provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In relazione ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, poi, va anche ricordato che “…la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto…” (Cass. 5915/11).
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di fatture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (Cass. 5071/09; Cass
17371/03).
Ciò premesso, nel caso di specie, con riferimento all'esistenza del titolo è certo che tra le stesse sia intercorso un contratto di appalto .
Gravava, a questo punto, sull'opponente l'onere di dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento fosse dipeso da causa non imputabile.
Quanto al rigetto delle prove articolate da parte opponente , la presente motivazione
è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale della ordinanza in atti del 15 luglio
2022 alla quale ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto e qui confermate in mancanza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in essa contenute.
Pagina 3 di 5 Deve, poi, ulteriormente precisarsi che la prova di un contratto non può essere fornita per testi ai sensi degli artt. 2721 ss. c.c.
La contesta integralmente l'asserita prestazione avversaria e quindi la Pt_1 verificazione dell'evento cui sarebbe legato il sorgere del diritto al corrispettivo, ossia il presupposto per la maturazione del presunto credito azionato.
Detta affermazione è smentita da parte opposta con la produzione documentale versata in atti. Ed invero parte opponente sottoscriveva unitamente al direttore dei lavori, il certificato di esecuzione del 29.03.2018. Nel “quadro 7” è stilato: I
LAVORI SONO STATI ESEGUITI REGOLARMENTE E CON BUON ESITO E
NON HANNO DATO LUOGO A VERTENZE”.
Tale dicitura risulta regolarmente sottoscritta .
Quanto alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà versata in atti da parte opponente si osserva.
Come statuito dalla Suprema Corte, è « indiscutibile che in se de giurisdizionale le prove debbono essere formate ed acquisite nel pie no rispetto del contraddittorio tra le parti, anche in ottemperanza al principio del giusto processo come sancito dall'art. 111 Cost., teso a garantire l'effetto esercizio del diritto di difesa in condizioni di parità tra le parti stesse, finalità che verrebbe inevitabilmente disattesa ove si volesse riconoscere valenza probatoria ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che trae la sua ragion d'essere soltanto dalla efficacia attribuita alle autocertificazioni nell'ambito del procedimento amministrativo. Né a diverse conclusioni può pervenirsi, sotto diverso pro filo, ricomprendendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nell'ambito delle prove cosiddette atipiche» (Cass. S.U. 12065/2014, in questo senso anche, ex multis, Cass. 8932/2016 del 4.95.2016, Cass. 26210 del 19.12.2016).
Per tali ragioni deve escludersi che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà assuma efficacia probante nell'ambito del processo civile.
Segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto .
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 con riferimento alle fasi espletate.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2707/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in Euro 2.500.00 per compensi olt re IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae in favore del procuratore costituito , avv. Ameruso
Roberto, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Castrovillari il 02 aprile 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.a Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2707 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
c.f. e partita iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Carmelo Puterio
OPPONENTE
E
C.F – P.I. in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Ameruso
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 07 OTTOBRE 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente ri portato
Pagina 1 di 5
Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con decreto ingiuntivo n. 663/2020 il Tribunale in intestazione, ha ingiunto all'esponente “di pagare in favore di per la causale Controparte_1 indicata in ricorso, la somma di € 6.748,92 oltre interessi legali dal 11.10.2019 fino al soddisfo, nonché le competenze relative alla presente procedura liquida te, ex
D.M. n. 55/2014, nella somma di € 145,50 per spese ed € 500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
A fondamento della pretesa, parte opposta assume: di aver eseguito su commissione dell'opponente lavori elettrici in una palazzina composta da n. 31 appartamenti sita in Loc. Ponte Crati- Castiglione Cosentino convenendo l'importo complessivo di €.
15.748,92 in forza del contratto tra le parti;
di aver emesso le fatture n. 20/17, n.
22/2017 e n. 25/2017 dell'importo di €. 5.249,64 ciascuna, prodotte in atti unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili;
di aver ricevuto un pagamento parziale di soli €. 9.000,00, in acconto del maggior a vere;
che allo stato l'odierna opponente sarebbe morosa del pagamento dell'importo complessivo di €.
6.748,92, somma richiesta infruttuosamente attraverso diffida e messa in mora dell'11.10.2019.
Con atto di opposizione La chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, Pt_1 per i motivi stilati, vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e di risposta l'opposta contestava le avverse deduzioni. Concludeva per il rigetto dell'opposizione vinte le spese.
Istruita la causa, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c viene per la decisione.
^^^
In via preliminare, deve ritenersi irrilevante, ai fini della decisione della controversia, l'eccezione di inammissibilità del ricorso monitorio, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta
Pagina 2 di 5 valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accog liere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
In ogni caso, l'eccezione è infondata, atteso che il ricorso monitorio si fonda su fatture, costituenti documentazione idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 3, 11 marzo 2011, n. 5915).
^^^
Quanto al merito.
La presente controversia ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in relazione alla quale sul creditore grava l'onere di provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In relazione ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, poi, va anche ricordato che “…la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto…” (Cass. 5915/11).
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di fatture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (Cass. 5071/09; Cass
17371/03).
Ciò premesso, nel caso di specie, con riferimento all'esistenza del titolo è certo che tra le stesse sia intercorso un contratto di appalto .
Gravava, a questo punto, sull'opponente l'onere di dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento fosse dipeso da causa non imputabile.
Quanto al rigetto delle prove articolate da parte opponente , la presente motivazione
è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale della ordinanza in atti del 15 luglio
2022 alla quale ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto e qui confermate in mancanza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in essa contenute.
Pagina 3 di 5 Deve, poi, ulteriormente precisarsi che la prova di un contratto non può essere fornita per testi ai sensi degli artt. 2721 ss. c.c.
La contesta integralmente l'asserita prestazione avversaria e quindi la Pt_1 verificazione dell'evento cui sarebbe legato il sorgere del diritto al corrispettivo, ossia il presupposto per la maturazione del presunto credito azionato.
Detta affermazione è smentita da parte opposta con la produzione documentale versata in atti. Ed invero parte opponente sottoscriveva unitamente al direttore dei lavori, il certificato di esecuzione del 29.03.2018. Nel “quadro 7” è stilato: I
LAVORI SONO STATI ESEGUITI REGOLARMENTE E CON BUON ESITO E
NON HANNO DATO LUOGO A VERTENZE”.
Tale dicitura risulta regolarmente sottoscritta .
Quanto alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà versata in atti da parte opponente si osserva.
Come statuito dalla Suprema Corte, è « indiscutibile che in se de giurisdizionale le prove debbono essere formate ed acquisite nel pie no rispetto del contraddittorio tra le parti, anche in ottemperanza al principio del giusto processo come sancito dall'art. 111 Cost., teso a garantire l'effetto esercizio del diritto di difesa in condizioni di parità tra le parti stesse, finalità che verrebbe inevitabilmente disattesa ove si volesse riconoscere valenza probatoria ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che trae la sua ragion d'essere soltanto dalla efficacia attribuita alle autocertificazioni nell'ambito del procedimento amministrativo. Né a diverse conclusioni può pervenirsi, sotto diverso pro filo, ricomprendendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nell'ambito delle prove cosiddette atipiche» (Cass. S.U. 12065/2014, in questo senso anche, ex multis, Cass. 8932/2016 del 4.95.2016, Cass. 26210 del 19.12.2016).
Per tali ragioni deve escludersi che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà assuma efficacia probante nell'ambito del processo civile.
Segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto .
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 con riferimento alle fasi espletate.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2707/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in Euro 2.500.00 per compensi olt re IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae in favore del procuratore costituito , avv. Ameruso
Roberto, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Castrovillari il 02 aprile 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 5 di 5