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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/09/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
n. 111-1 2024 R.P.U.
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE FERIALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: presidentedott.ssa Sandra Moselli dott.ssa Anna Maria Altamura giudice giudice relatore dott. Maria Azzurra Guerra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 111-1 2024 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale Parte_1 P. IVA P.IVA_1di ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 con sede legale in Minervino Murge alla via Mingone n. 5
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato in data 8.6.2024, il P.M., dott.ssa Roberta Moramarco, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società in virtù dell'ingente Parte_1
debito tributario ed in considerazione del mancato deposito, presso il Registro delle Imprese, dei bilanci a partire dal 2014, nonché della omessa trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.
La Cancelleria ha provveduto a notificare il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 40, comma 6 e 7, CCII, attraverso inserimento nel portale dei servizi telematici del
Controparte_1
Acquisite le informative e le annotazioni di PG della GDF, all'udienza del 17.7.2025, la causa è stata riservata per la decisione.
Deve rilevarsi la ritualità della notifica effettuata mediante inserimento nel portale telematico del
"ai sensi dell'art. 41 settimo comma C.C.I.I., in quanto l'impossibilità della Controparte_1
notifica telematica all'indirizzo pec del debitore è imputabile ad una negligenza del debitore, il quale aveva l'obbligo di munirsi di un valido indirizzo pec e di comunicarlo al Registro delle Imprese, così come previsto dall'art. 5 D.L. n. 179/2012, conv. con modifiche nella L. n. 221/2012 (in tal senso,
Cass., 17.12.2020, n. 28916 "giova ricordare che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), e, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del
2017; Cass. n. 16864 del 2018)").
Con riferimento alle condizioni di apertura della liquidazione giudiziale, vi è prova del superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di € 30.000,00. Nel corso dell'istruttoria sono emersi debiti scaduti e non pagati pari ad €
8.234.939,72 nei confronti dell'Agenzia Controparte_2 di cui, nello specifico, euro
,
6.393.324,40 di natura tributaria ed euro 1.841.615,32 di natura contributiva. Può, pertanto, dirsi sussistente tale condizione.
L'ulteriore condizione necessaria per far luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è l'insolvenza che, ai sensi dell'art. 2 primo comma lett. b) C.C.I.I., si identifica con 'lo "
stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare (le cui argomentazioni sono trasponibili alla vigente disciplina), l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass., ord., 11.3.2019, n. 6978; nonché Cass., 27.3.2014,
n. 7252).
In altri termini, lo stato di insolvenza rilevante ai fini dell'art. 121 C.C.I.I. deve individuarsi nell'incapacità del debitore di far fronte, con i mezzi ordinari e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte o comunque su di lui gravanti, essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia l'assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa.
Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge chiaramente che la società versa in stato di manifesta insolvenza, perché non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni commerciali, come è dato desumere dall'ingente debito nei confronti dell'Erario e dal mancato deposito dei bilanci (in atti risulta che l'ultimo bilancio depositato risale al 2013).
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass., 19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro 500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale
(l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
La prova della sussistenza congiunta dei requisiti di non fallibilità incombe sull'imprenditore debitore
(cfr. in tema di fallimento ma dettando principi estensibili anche alla liquidazione giudiziale, Cass. civ., Sez. I, 13/02/2019, n. 4245; Sez. 1, n. 625 del 15/01/2016; Sez. 1, n. 14790 del 30/06/2014),
tanto è vero che, in tema di istruttoria, l'omesso deposito, come nel caso di specie, da parte del debitore della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 41 terzo comma c.c.i.i., si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dalla liquidazione giudiziale.
Ciò sebbene residui, in capo al Tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare l'apertura di liquidazioni giudiziali ingiustificate, che si traduce anche nell'acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, co. 4, L.F.: cf. Cass. civ. Sez. I, n. 24721 del 04/12/2015. Cf. anche, tra le più recenti, Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 23/06/2020, n. 12330).
Ciò posto, non rileva lo stato di inoperatività della Parte_1 tuttora invece formalmente attiva come attestato in informativa, in quanto la cessazione dell'attività si ha solamente con la cancellazione dal registro delle imprese.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi,
PQM
Letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1 (P. IVA
P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Minervino Murge alla via
Mingone n. 5;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. Vincenza Gianfrancesco iscritta al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero Controparte_1 con invito ad accettare l'incarico entro due
,
giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla Società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 26.3.2026, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 29 agosto 2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Dott.ssa Sandra Moselli
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE FERIALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: presidentedott.ssa Sandra Moselli dott.ssa Anna Maria Altamura giudice giudice relatore dott. Maria Azzurra Guerra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 111-1 2024 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale Parte_1 P. IVA P.IVA_1di ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 con sede legale in Minervino Murge alla via Mingone n. 5
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato in data 8.6.2024, il P.M., dott.ssa Roberta Moramarco, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società in virtù dell'ingente Parte_1
debito tributario ed in considerazione del mancato deposito, presso il Registro delle Imprese, dei bilanci a partire dal 2014, nonché della omessa trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.
La Cancelleria ha provveduto a notificare il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 40, comma 6 e 7, CCII, attraverso inserimento nel portale dei servizi telematici del
Controparte_1
Acquisite le informative e le annotazioni di PG della GDF, all'udienza del 17.7.2025, la causa è stata riservata per la decisione.
Deve rilevarsi la ritualità della notifica effettuata mediante inserimento nel portale telematico del
"ai sensi dell'art. 41 settimo comma C.C.I.I., in quanto l'impossibilità della Controparte_1
notifica telematica all'indirizzo pec del debitore è imputabile ad una negligenza del debitore, il quale aveva l'obbligo di munirsi di un valido indirizzo pec e di comunicarlo al Registro delle Imprese, così come previsto dall'art. 5 D.L. n. 179/2012, conv. con modifiche nella L. n. 221/2012 (in tal senso,
Cass., 17.12.2020, n. 28916 "giova ricordare che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), e, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del
2017; Cass. n. 16864 del 2018)").
Con riferimento alle condizioni di apertura della liquidazione giudiziale, vi è prova del superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di € 30.000,00. Nel corso dell'istruttoria sono emersi debiti scaduti e non pagati pari ad €
8.234.939,72 nei confronti dell'Agenzia Controparte_2 di cui, nello specifico, euro
,
6.393.324,40 di natura tributaria ed euro 1.841.615,32 di natura contributiva. Può, pertanto, dirsi sussistente tale condizione.
L'ulteriore condizione necessaria per far luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è l'insolvenza che, ai sensi dell'art. 2 primo comma lett. b) C.C.I.I., si identifica con 'lo "
stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare (le cui argomentazioni sono trasponibili alla vigente disciplina), l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass., ord., 11.3.2019, n. 6978; nonché Cass., 27.3.2014,
n. 7252).
In altri termini, lo stato di insolvenza rilevante ai fini dell'art. 121 C.C.I.I. deve individuarsi nell'incapacità del debitore di far fronte, con i mezzi ordinari e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte o comunque su di lui gravanti, essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia l'assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa.
Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge chiaramente che la società versa in stato di manifesta insolvenza, perché non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni commerciali, come è dato desumere dall'ingente debito nei confronti dell'Erario e dal mancato deposito dei bilanci (in atti risulta che l'ultimo bilancio depositato risale al 2013).
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass., 19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro 500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale
(l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
La prova della sussistenza congiunta dei requisiti di non fallibilità incombe sull'imprenditore debitore
(cfr. in tema di fallimento ma dettando principi estensibili anche alla liquidazione giudiziale, Cass. civ., Sez. I, 13/02/2019, n. 4245; Sez. 1, n. 625 del 15/01/2016; Sez. 1, n. 14790 del 30/06/2014),
tanto è vero che, in tema di istruttoria, l'omesso deposito, come nel caso di specie, da parte del debitore della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 41 terzo comma c.c.i.i., si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dalla liquidazione giudiziale.
Ciò sebbene residui, in capo al Tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare l'apertura di liquidazioni giudiziali ingiustificate, che si traduce anche nell'acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, co. 4, L.F.: cf. Cass. civ. Sez. I, n. 24721 del 04/12/2015. Cf. anche, tra le più recenti, Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 23/06/2020, n. 12330).
Ciò posto, non rileva lo stato di inoperatività della Parte_1 tuttora invece formalmente attiva come attestato in informativa, in quanto la cessazione dell'attività si ha solamente con la cancellazione dal registro delle imprese.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi,
PQM
Letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1 (P. IVA
P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Minervino Murge alla via
Mingone n. 5;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. Vincenza Gianfrancesco iscritta al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero Controparte_1 con invito ad accettare l'incarico entro due
,
giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla Società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 26.3.2026, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 29 agosto 2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Dott.ssa Sandra Moselli