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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10603 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE
In persona del Giudice ES IA IE, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7908 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, all'esito della discussione e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, via San Giacomo n. 40, presso lo studio dell'avv. Selvaggia Frezza, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, con sede in Napoli, Piazza Municipio n. 1;
OPPOSTO CONTUMACE
NONCHÉ in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in Controparte_2
Napoli al Centro Direzionale Is. C1
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto il sollecito n. 0085434/22, notificato al ricorrente il
20.2.2023, con il quale la intimava il pagamento della somma di € Controparte_2
1.200,00 in favore del per l'occupazione sine titulo per il periodo Controparte_1 antecedente alla concessione in sanatoria del 16.9.2008. A sostegno della spiegata opposizione, il ricorrente esponeva: di aver presentato domanda di condono edilizio ai sensi della l. 28.2.1985 n. 47; che, con disposizione dirigenziale n. 10764 del 16.9.2008, era stata rilasciata al ricorrente concessione in sanatoria;
di aver proceduto al pagamento del condono e che, pertanto, non fosse dovuta alcuna indennità. Gli opposti non si costituivano in giudizio ma, con le note depositate il 17.1.2024, il ricorrente dava atto dell'avvenuto assenso alla cancellazione totale delle formalità di acquisizione, con cancellazione della richiesta di pagamento dei canoni per l'occupazione del suolo da parte del di Napoli. Concludeva, pertanto, per la cessazione della materia del CP_1 contendere, con richiesta di condanna alle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale, in solido del e della Controparte_1 Controparte_2
Alla luce di quanto premesso, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Ed infatti, con tale formula si intende una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto (Cass., 6.2.2007, n. 2567).
Ebbene, a tal proposito, giova sottolineare che, in seguito all'annullamento in autotutela, fondato sul pieno riconoscimento delle ragioni difensive del ricorrente la Pt_1 vicenda oggetto del presente giudizio può dirsi definitivamente superata a prescindere dall'intervento del giudice, divenuto ormai superfluo.
Venuta meno la materia del contendere, ma avendo richiesto il ricorrente la condanna alle spese, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (così Cass. n. 46 dell'11.01.1990).
Alla luce di quanto sopra deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente pronuncia sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, sulla scorta dell'individuazione della parte soccombente che, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (Cass. civ. sez. VI, 11/08/2022, n. 24714). pag. 2/3 Detta valutazione postula l'esperimento di un giudizio di tipo prognostico su quello che sarebbe stato l'esito del processo, se fosse proseguito sino alla pronuncia di una sentenza sul merito.
Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve, infatti, farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'azione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta (Cass. civ. sez. VI, 21/01/2021, n. 1098).
Tenuta in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali del ricorrente, la soccombenza va dichiarata nei confronti degli opposti che hanno emesso un sollecito di pagamento in assenza dei presupposti, inducendo il ricorrente ad adire il giudice per ottenerne l'annullamento.
In base a quanto sin qui esposto, la soccombenza virtuale è a carico degli opposti, che devono quindi essere condannati in solido al pagamento delle spese di lite della controparte. Tuttavia, l'assenso alla cancellazione totale delle formalità di acquisizione, con contestuale cancellazione della richiesta di pagamento dei canoni per l'occupazione del suolo da parte del integra un comportamento collaborativo che Controparte_1 giustifica la determinazione in forma più mite delle spese di lite, che vengono determinate secondo i parametri minimi (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 15/09/2021,
n. 24841; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/11/2023, n. 33157) e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna gli opposti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida complessivamente in € 1.700,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, IVA e C.P.A, come per legge.
Napoli, 17 novembre 2025
Il Giudice
ES IA IE
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE
In persona del Giudice ES IA IE, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7908 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, all'esito della discussione e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, via San Giacomo n. 40, presso lo studio dell'avv. Selvaggia Frezza, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, con sede in Napoli, Piazza Municipio n. 1;
OPPOSTO CONTUMACE
NONCHÉ in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in Controparte_2
Napoli al Centro Direzionale Is. C1
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto il sollecito n. 0085434/22, notificato al ricorrente il
20.2.2023, con il quale la intimava il pagamento della somma di € Controparte_2
1.200,00 in favore del per l'occupazione sine titulo per il periodo Controparte_1 antecedente alla concessione in sanatoria del 16.9.2008. A sostegno della spiegata opposizione, il ricorrente esponeva: di aver presentato domanda di condono edilizio ai sensi della l. 28.2.1985 n. 47; che, con disposizione dirigenziale n. 10764 del 16.9.2008, era stata rilasciata al ricorrente concessione in sanatoria;
di aver proceduto al pagamento del condono e che, pertanto, non fosse dovuta alcuna indennità. Gli opposti non si costituivano in giudizio ma, con le note depositate il 17.1.2024, il ricorrente dava atto dell'avvenuto assenso alla cancellazione totale delle formalità di acquisizione, con cancellazione della richiesta di pagamento dei canoni per l'occupazione del suolo da parte del di Napoli. Concludeva, pertanto, per la cessazione della materia del CP_1 contendere, con richiesta di condanna alle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale, in solido del e della Controparte_1 Controparte_2
Alla luce di quanto premesso, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Ed infatti, con tale formula si intende una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto (Cass., 6.2.2007, n. 2567).
Ebbene, a tal proposito, giova sottolineare che, in seguito all'annullamento in autotutela, fondato sul pieno riconoscimento delle ragioni difensive del ricorrente la Pt_1 vicenda oggetto del presente giudizio può dirsi definitivamente superata a prescindere dall'intervento del giudice, divenuto ormai superfluo.
Venuta meno la materia del contendere, ma avendo richiesto il ricorrente la condanna alle spese, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (così Cass. n. 46 dell'11.01.1990).
Alla luce di quanto sopra deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente pronuncia sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, sulla scorta dell'individuazione della parte soccombente che, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (Cass. civ. sez. VI, 11/08/2022, n. 24714). pag. 2/3 Detta valutazione postula l'esperimento di un giudizio di tipo prognostico su quello che sarebbe stato l'esito del processo, se fosse proseguito sino alla pronuncia di una sentenza sul merito.
Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve, infatti, farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'azione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta (Cass. civ. sez. VI, 21/01/2021, n. 1098).
Tenuta in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali del ricorrente, la soccombenza va dichiarata nei confronti degli opposti che hanno emesso un sollecito di pagamento in assenza dei presupposti, inducendo il ricorrente ad adire il giudice per ottenerne l'annullamento.
In base a quanto sin qui esposto, la soccombenza virtuale è a carico degli opposti, che devono quindi essere condannati in solido al pagamento delle spese di lite della controparte. Tuttavia, l'assenso alla cancellazione totale delle formalità di acquisizione, con contestuale cancellazione della richiesta di pagamento dei canoni per l'occupazione del suolo da parte del integra un comportamento collaborativo che Controparte_1 giustifica la determinazione in forma più mite delle spese di lite, che vengono determinate secondo i parametri minimi (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 15/09/2021,
n. 24841; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/11/2023, n. 33157) e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna gli opposti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida complessivamente in € 1.700,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, IVA e C.P.A, come per legge.
Napoli, 17 novembre 2025
Il Giudice
ES IA IE
pag. 3/3