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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/10/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1694 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 1694 /2025, promossa con ricorso depositato in data 07/03/2025 Da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CANTORO ILENIA MONICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro nato in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituito;
C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per la pronuncia di divorzio. Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025. Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo:
“Nel merito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- ordinare al Comune di CO MO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e indipendenti e, per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- dichiarare che i coniugi hanno già regolato e risolto ogni aspetto economico e patrimoniale tra gli stessi pendenti e, dunque, non hanno null'altro a che pretendere reciprocamente;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 898/1970;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti iscritto presso il comune di comune di CO MO al n. 25 Anno 1997 Parte I;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge. In via istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale sulle circostanze di cui alla premessa in fatto, da intendersi qui integralmente riprodotte, epurate da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, precedute dalla locuzione “vero che”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sulla pronuncia dello status La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Invero, parte ricorrente ha esposto che la convivenza con il marito è venuta meno da oltre venti anni, con l'ulteriore precisazione che si è da tempo reso irreperibile, non Persona_1 essendo noti né la sua residenza né alcun recapito. Difatti, la notifica nei suoi confronti non ha potuto perfezionarsi e per questo all'udienza del 14.10.2025 ne è stata dichiarata la contumacia. In ogni caso, non occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile, e stante l'irreperibilità del convenuto può considerarsi ormai venuta meno l'affectio coniugalis. II. Sugli aspetti economici ha dato atto e documentato di essere economicamente indipendente e autosufficiente. Parte_1
Vista l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nessuna statuizione deve essere resa in punto economico. III. Sulle istanze istruttorie. Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla parte, e per l'effetto si rigettano tutte le istanze istruttorie formulate in quanto non determinanti ai fini della decisione. IV. Sulla rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio Avendo la ricorrente richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile. V. Sulle spese di lite Le spese di lite saranno determinate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 07/03/2025, così Controparte_1 provvede: I. Pronuncia la separazione di e che Parte_1 Controparte_1 hanno celebrato matrimonio con rito civile a CO MO (MI) in data 14.07.1997 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CO MO (MI) al n.25, parte I, anno 1997); II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CO MO (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Rigetta le istanze istruttorie;
IV. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 1694 /2025, promossa con ricorso depositato in data 07/03/2025 Da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CANTORO ILENIA MONICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro nato in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), non costituito;
C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per la pronuncia di divorzio. Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025. Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo:
“Nel merito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- ordinare al Comune di CO MO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e indipendenti e, per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- dichiarare che i coniugi hanno già regolato e risolto ogni aspetto economico e patrimoniale tra gli stessi pendenti e, dunque, non hanno null'altro a che pretendere reciprocamente;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 898/1970;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti iscritto presso il comune di comune di CO MO al n. 25 Anno 1997 Parte I;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge. In via istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale sulle circostanze di cui alla premessa in fatto, da intendersi qui integralmente riprodotte, epurate da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, precedute dalla locuzione “vero che”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sulla pronuncia dello status La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Invero, parte ricorrente ha esposto che la convivenza con il marito è venuta meno da oltre venti anni, con l'ulteriore precisazione che si è da tempo reso irreperibile, non Persona_1 essendo noti né la sua residenza né alcun recapito. Difatti, la notifica nei suoi confronti non ha potuto perfezionarsi e per questo all'udienza del 14.10.2025 ne è stata dichiarata la contumacia. In ogni caso, non occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile, e stante l'irreperibilità del convenuto può considerarsi ormai venuta meno l'affectio coniugalis. II. Sugli aspetti economici ha dato atto e documentato di essere economicamente indipendente e autosufficiente. Parte_1
Vista l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nessuna statuizione deve essere resa in punto economico. III. Sulle istanze istruttorie. Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla parte, e per l'effetto si rigettano tutte le istanze istruttorie formulate in quanto non determinanti ai fini della decisione. IV. Sulla rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio Avendo la ricorrente richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile. V. Sulle spese di lite Le spese di lite saranno determinate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 07/03/2025, così Controparte_1 provvede: I. Pronuncia la separazione di e che Parte_1 Controparte_1 hanno celebrato matrimonio con rito civile a CO MO (MI) in data 14.07.1997 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CO MO (MI) al n.25, parte I, anno 1997); II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CO MO (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Rigetta le istanze istruttorie;
IV. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona