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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 12300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12300/2024 V.G. promosso da c.f ) con l'avv. Schivalocchi Paola Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. Schivalocchi Paola Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. ordinare al Comun e di di procedere alle annotazioni di legge;
Per_1
3. la casa coniugale resta nella disponibilità esclusiva del sig. unitamente a mobili e arredi;
i Parte_1
coniugi, a definizione dei loro rapporti patrimoniali, si obbligano a quanto di seguito descritto, che sarà attuato mediante atto notarile in adempimento agli obblighi assunti in sede di separazione:
3.1) la signora si obbliga a trasferire al sig. , che si accolla sin d'ora tutta la restante Parte_2 Parte_1
parte di mutuo fondiario acceso in data 18.3.200 9 con Cassa Rurale Giudicarie Va lsabbia Paganella come da piano finanziario allegato al contratto di mutuo , la propria quota (pari alla metà indivisa) , della piena proprietà dell'unità immobiliare sita a Bagolino (BS), frazione Ponte Caffaro, via Dell'Ocla n.33 / a,
1 unitamente a mobili e arredi, e di seguito identificata: TO NI , foglio 52, mapp .2973, subalterni:
1) piano terra, zona censuaria 2, cat. A/2, cl.6, vani 6,5, rendita 386,05 (appartamento) e 2) piano S1, zona censuaria 2, cat. C/6, cl. 2, mq 81, rendita 58,57 (garage);
3.2) ogni coniuge si impegna a compiere ogni atto di rispettiva competenza, avanti l'istituto di credito titolare di ipoteca al fine di espletare tutte le formalità utili e necessarie a pervenire all'accollo del mutuo in capo al sig. e alla liberazione della signora da qualsivoglia obbligo e/o Parte_1 Parte_2 responsabilità; spese, imposte e tasse, anche relative all'istruttoria, in capo al signor . Dalla data Parte_1
di sottoscrizione del presente atto gli interessi sul mutuo verranno detratti dal sig. ed eventuali Parte_1
somme percepite dalla moglie a tale titolo verranno restituite al marito entro 15 giorni dal ricevimento;
3.3) entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, il sig. conferirà incarico a notaio Parte_1 di fiducia per la stipula del trasferimento immobiliare concordato e dell'accollo del mutuo. Nella denegata e non sperata ipotesi in cui l'istituto bancario negasse l'accollo per difetto e/o insufficienza di garanzia e per qualsiasi altra e diversa ragione, il sig. si impegna, comunque, a onerare il mutuo contratto Parte_1
sino a scadenza in via esclusiva manlevando da qualsiasi responsabilità; Parte_2
3.4) i beni mobili e arredi presenti nella casa coniugale restano in proprietà esclusiva del sig. , Parte_1
senza conguaglio alcuno;
3.5) i coniugi danno atto che il suddetto trasferimento ed il relativo accollo di mutuo sono funzionali alla complessiva sistemazione solutorio -compensativa di tutti i rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza e con le superiori disposizioni le parti hanno provveduto a conferire un equilibrato e un definitivo assetto al complessivo patrimonio comune risolvendo ogni loro rapporto economico – patrimoniale e dichiarando per l'effetto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'un dall'altra a tale titolo. All'uopo, i coniugi chiedono il riconoscimento dei benefici fiscali di cui alla legge 74/1987 e successive modifiche e integrazioni;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a reciproche domande di mantenimento;
5) con l'esatto adempimento degli accordi di cui alla presente scrittura, i coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti personali, economici e patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e a qualsiasi altro titolo;
6) i coniugi si rilasciano reciprocamente l'assenso all'espatrio;
7) spese di lite a carico del sig. ”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/09/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
(atto n. 5, parte II, serie A). Per_1
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico del sig. . Parte_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; spese a carico del sig. . Parte_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12300/2024 V.G. promosso da c.f ) con l'avv. Schivalocchi Paola Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. Schivalocchi Paola Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. ordinare al Comun e di di procedere alle annotazioni di legge;
Per_1
3. la casa coniugale resta nella disponibilità esclusiva del sig. unitamente a mobili e arredi;
i Parte_1
coniugi, a definizione dei loro rapporti patrimoniali, si obbligano a quanto di seguito descritto, che sarà attuato mediante atto notarile in adempimento agli obblighi assunti in sede di separazione:
3.1) la signora si obbliga a trasferire al sig. , che si accolla sin d'ora tutta la restante Parte_2 Parte_1
parte di mutuo fondiario acceso in data 18.3.200 9 con Cassa Rurale Giudicarie Va lsabbia Paganella come da piano finanziario allegato al contratto di mutuo , la propria quota (pari alla metà indivisa) , della piena proprietà dell'unità immobiliare sita a Bagolino (BS), frazione Ponte Caffaro, via Dell'Ocla n.33 / a,
1 unitamente a mobili e arredi, e di seguito identificata: TO NI , foglio 52, mapp .2973, subalterni:
1) piano terra, zona censuaria 2, cat. A/2, cl.6, vani 6,5, rendita 386,05 (appartamento) e 2) piano S1, zona censuaria 2, cat. C/6, cl. 2, mq 81, rendita 58,57 (garage);
3.2) ogni coniuge si impegna a compiere ogni atto di rispettiva competenza, avanti l'istituto di credito titolare di ipoteca al fine di espletare tutte le formalità utili e necessarie a pervenire all'accollo del mutuo in capo al sig. e alla liberazione della signora da qualsivoglia obbligo e/o Parte_1 Parte_2 responsabilità; spese, imposte e tasse, anche relative all'istruttoria, in capo al signor . Dalla data Parte_1
di sottoscrizione del presente atto gli interessi sul mutuo verranno detratti dal sig. ed eventuali Parte_1
somme percepite dalla moglie a tale titolo verranno restituite al marito entro 15 giorni dal ricevimento;
3.3) entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, il sig. conferirà incarico a notaio Parte_1 di fiducia per la stipula del trasferimento immobiliare concordato e dell'accollo del mutuo. Nella denegata e non sperata ipotesi in cui l'istituto bancario negasse l'accollo per difetto e/o insufficienza di garanzia e per qualsiasi altra e diversa ragione, il sig. si impegna, comunque, a onerare il mutuo contratto Parte_1
sino a scadenza in via esclusiva manlevando da qualsiasi responsabilità; Parte_2
3.4) i beni mobili e arredi presenti nella casa coniugale restano in proprietà esclusiva del sig. , Parte_1
senza conguaglio alcuno;
3.5) i coniugi danno atto che il suddetto trasferimento ed il relativo accollo di mutuo sono funzionali alla complessiva sistemazione solutorio -compensativa di tutti i rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza e con le superiori disposizioni le parti hanno provveduto a conferire un equilibrato e un definitivo assetto al complessivo patrimonio comune risolvendo ogni loro rapporto economico – patrimoniale e dichiarando per l'effetto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'un dall'altra a tale titolo. All'uopo, i coniugi chiedono il riconoscimento dei benefici fiscali di cui alla legge 74/1987 e successive modifiche e integrazioni;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a reciproche domande di mantenimento;
5) con l'esatto adempimento degli accordi di cui alla presente scrittura, i coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti personali, economici e patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e a qualsiasi altro titolo;
6) i coniugi si rilasciano reciprocamente l'assenso all'espatrio;
7) spese di lite a carico del sig. ”. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/09/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
(atto n. 5, parte II, serie A). Per_1
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico del sig. . Parte_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; spese a carico del sig. . Parte_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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