Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/06/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5221/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 24 ottobre 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5221 dell'anno 2023
T R A
in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Roma, via Parte_1
Ombrone n. 2 (codice fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. ), elettivamente P.IVA_1
domiciliata in AN, alla via Umbria 228, presso lo studio dell'Avv. Vito Rizzi (Cod. fisc.
[...]
), dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
C.F._1
Appellante
C O N T R O
(codice fiscale e partita iva: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore e con sede legale in Pulsano (TA) alla Strada Comunale Fragagnani s.n.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro D'Alfonso (codice fiscale: ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata nel di lui studio legale sito in Pulsano (TA) alla Via Degli Orti n. 92 come da documentazione in atti;
Appellata
1
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio la evocava innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
AN la , chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni sofferti il 07 Parte_1
agosto 2020 allorquando, mentre nell'esercizio commerciale gestito da essa società come rosticceria, paninoteca, bar e caffetteria, sito in agro di Pulsano (Ta) alla strada comunale
Fragagnani, era in corso una serata allietata dalla presenza di una banda musicale e con 60 avventori intenti a degustare la cena, si verificava un incendio di vaste dimensioni che provocava il panico tra la clientela inducendola ad abbandonare precipitosamente il locale senza pagare il corrispettivo,
incendio che, come accertato dal personale di allertato telefonicamente ed Parte_1
intervenuto sul posto, sarebbe stato provocato dal misuratore risultato inadeguato rispetto all'aumento di potenza contrattuale oggetto della impegnativa stipulata dal detto esercizio commerciale.
Con sentenza n. 1086/2023 emessa in data 26 aprile 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1874/2021, il Giudice di Pace di AN così stabiliva:
[1) accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la Società ..al Controparte_2
pagamento in favore della parte attrice della somma di € 3880,00, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
2) condanna la società al rimborso delle spese e competenze professionali in Controparte_3
favore della parte attrice……….da corrispondere al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
3) condanna la società al rimborso delle spese della CTU tecnica se anticipate Controparte_3
dalla parte attrice.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la rassegnando le seguenti Parte_1
2 conclusioni:
[Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento dei motivi d'appello sopra illustrati e previa riforma dell'impugnata sentenza n. 1086/23 del Giudice di Pace di AN, rigettare la domanda attorea, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare Controparte_4
alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata;
[...]
condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.]
Così argomentava la le proprie richieste processuali: Parte_1
[Con la presente impugnazione, la sentenza viene estensivamente impugnata e, a tal fine, in osservanza di quanto disposto dall'art. 342, c.p.c., così come novellato dal D. Lgs. n. 149/2022, di seguito si indicano le parti del provvedimento che si intendono appellare:
A) alla terza pagina, dal rigo 2 al rigo 5, laddove il Giudice di Pace ha affermato: "le fiamme partivano dal contatore resente all'esterno della struttura, incassato in un piccolo locale in muratura in CP_3
conci di tufo intonacato datato 2019 completamente inadeguato per la potenza in quel momento impegnata”.
B) alla quarta pagina, rigo 4, laddove il Giudice di Pace ha affermato: "I suddetti testi hanno tutti chiarito la dinamica dell'evento”.
C) alla quarta pagina, dal rigo 8 al rigo 9, laddove il Giudice di Pace ha affermato: "Da tutti gli elementi acquisiti in giudizio si dichiara accertata la responsabilità della società convenuta e si passa ad esaminare il quantum”.
L'impugnata sentenza si appalesa ingiusta e destituita di fondamento e ciò legittima la deducente alla presente impugnazione che si fonda sui seguenti
MOTIVI. Violazione dei disposti degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; Omessa e insufficiente motivazione;
Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto dell'art. 115 c.p.c.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342, c.p.c., si indica la parte della motivazione oggetto di
3 censura: "le fiamme partivano dal contatore presente all'esterno della struttura, incassato in CP_3
un piccolo locale in muratura in conci di tufo intonacato datato 2019 completamente inadeguato per la potenza in quel momento impegnata”.
Il Giudice di Pace ha sbrigativamente adottato una decisione ingiusta e errata senza alcuna attenta
[... valutazione del compendio probatorio assunto to con le dichiarazioni testimoniali del teste di
, errando in maniera vistosa sul valore probatorio di tali affermazioni. CP_5
Infatti, all'udienza del 18.11.22, il sig. , tecnico di , ha Parte_2 Parte_1
testualmente riferito: “preciso che il contatore installato è adatto per la potenza contrattualmente richiesta ma nel caso di specie la potenza impegnata era superiore a quella contrattualmente prevista”.
Da tale dichiarazione, proveniente da soggetto qualificato in quanto in possesso di particolari competenze tecniche, emerge, per un verso, che il gruppo di misura installato presso l'utenza di parte attrice era assolutamente idoneo a sopportare la potenza elettrica in franchigia (né l'attrice è stata in grado di dimostrare il contrario), per altro verso, che a fornito alla contraente CP_3 [...]
esattamente la potenza contrattuale richiesta, circostanza questa pacificamente CP_6
ammessa dalla stessa attrice, laddove, a pag. 2 dell'atto di citazione, testualmente dichiara: “il contatore intestato al sig. ed installato da aveva Parte_3 Parte_1
originariamente una potenza impegnata per 11 kwh;
a maggio 2019 vi fu una richiesta per aumentare la potenza fino a 22 kwh ed infine, nel gennaio 2020, fu richiesto un ulteriore aumento,
poi effettivamente avvenuto, fino a 33 kwh senza però che fosse adeguato e/o sostituito il contatore”.
E' un fatto, quindi, pacificamente riconosciuto dalla controparte che nessun inadempimento vi si stato da parte di la quale ha fornito al cliente esattamente la potenza del Parte_1
contatore contrattualmente prevista e, successivamente, nel corso del rapporto contrattuale, ha provveduto ad effettuare l'aumento della potenza impegnata quando l'utente ne ha fatto richiesta.
Se poi il contatore si è rivelato inidoneo a sostenere gli impieghi di energia effettuati dall'attrice, ciò
4 è dipeso unicamente dalla condotta di quest'ultima, la quale, pur consapevole della potenza impegnata, ha evidentemente utilizzato apparecchi e apparati elettrici energivori che determinavano superi di potenza eccedenti la soglia della potenza disponibile, per cui è chiaro che quanto accaduto vada addebitato ad esclusiva responsabilità e colpa dell'odierna appellata.
L'affermazione di controparte secondo cui il contatore non fosse adeguato a sopportare la potenza impegnata dalla propria attività commerciale, è rimasta mera petizione di principio, priva di qualsivoglia valido riscontro documentale, considerato che controparte, come era suo onere, non ha affatto dimostrato che il misuratore elettrico di fosse inidoneo ad assorbire la Parte_1
potenza contrattuale richiesta.
Val la pena ricordare a tal proposito che il contatore di utenza in dotazione alla società attrice è in uso da tempo presso le forniture di gran parte delle attività commerciali ed artigianali dell'intero territorio nazionale ed è un'apparecchiatura di larga diffusione, standardizzata e molto affidabile,
rispondente a tutte le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CED) ed alla maggior parte delle norme internazionali, avendo superato tutte le prove di qualità e sicurezza previste dalla normativa vigente, è dotato di qualità certificata attestata dalla marcatura CE e dalla marcatura metrologica supplementare.
Tale apparecchiatura è sottoposta a numerose prove tra cui quelle di tenuta alle tensioni di esercizio ed alle sovratensioni ammesse, per cui è da escludere che la causa di innesco si sia verificata all'interno del misuratore elettrico in dotazione alla società attrice.
Alla luce di quanto detto, dunque, è evidente, che il Giudice ha omesso di valutare il reale contenuto dei riscontri tecnici, documentali e probatori acquisiti in atti, giungendo a travisare alcuni dati persino pacifici.
Non può sfuggire all'On.le Tribunale adito che tali elementi, ove adeguatamente considerati,
avrebbero dovuto condurre al rigetto della domanda attorea.
Le osservazioni che precedono consentono di rilevare in maniera consequenziale ed immediata l'illegittimità anche dell'ulteriore passaggio motivazionale contenuto nella sentenza impugnata,
5 laddove il Giudice di primo grado ha apoditticamente affermato: "da tutti gli elementi acquisiti in giudizio si dichiara accertata la responsabilità della società convenuta e si passa ad esaminare il quantum".
In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, non è risultato accertato (non è
stata espletata alcuna consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa!!) il nesso causale tra l'incendio lamentato dall'attrice e il fatto imputabile a atteso che, come diffusamente spiegato Parte_1
nel primo grado di giudizio, il “Distributore” del servizio elettrico non è responsabile dei guasti ed eventuali anomalie che interessano la parte terminale del contatore, che è nella esclusiva disponibilità dell'utente. Infatti, i terminali di collegamento del contatore, pur facendo parte dell'apparecchiatura di misura dell'energia elettrica (di competenza di ), Parte_1
rientrano nella sfera di esclusiva competenza del cliente il quale dovrà provvedere alla connessione del cavo di alimentazione della propria fornitura e al relativo serraggio. Il complesso delle installazioni elettriche che, a partire da quel contatore, si sviluppano all'interno dell'immobile,
costituiscono il vero e proprio impianto elettrico interno dell'utente.
I testi escussi non hanno affatto chiarito se le fiamme si siano sviluppate dagli impianti di competenza di ovvero dai cavi di collegamento del misuratore (nella esclusiva Parte_1
disponibilità della società attrice) con la linea di distribuzione della Società erogatrice del servizio elettrico.
All'udienza del 01.03.22, il teste ha dichiarato: ”confermo che le Testimone_1
fiamme dell'incendio si propagavano da un contatore che si trova all'interno di una cabina in CP_3
muratura; preciso che detta cabina è situata all'interno del perimetro della proprietà dell'attrice ma all'esterno del locale commerciale”.
Alla medesima udienza, la teste , zia della sig.ra , legale Testimone_2 Parte_4
rappresentante della società attrice nonchè moglie di uno dei dipendenti ivi assunto con le mansioni di braciere, ha testualmente riferito: ”a un certo punto della serata si verificò un incendio che partì da contatore Enel allocato in una cabina in muratura, a sua volta sita all'interno del recinto del locale”.
6 All'udienza del 18.11.22, il teste ha affermato: ӏ vero che le fiamme partivano Testimone_3
da un contatore resente in un piccolo locale che si trovava all'esterno del locale ma dentro il CP_3
perimetro di sua proprietà”.
Infine, sempre alla stessa udienza, il teste , dopo aver precisato di essere lo zio Testimone_4
di , legale rappresentante della società attrice, alle cui dipendenze, il giorno dell'evento, Parte_4
prestava regolare attività lavorativa, pur pensionato, ha testualmente dichiarato: ”preciso che nel gabbiotto era presente un contatore che era andato a fuoco;
preciso che il gabbiotto è di CP_3
proprietà dell'attrice”.
Ora, ferma restando l'inattendibilità di alcune deposizioni testimoniali particolarmente compiacenti in ragione dei rapporti di parentela e di lavoro dipendente che lega i testi alla società attrice, non v'è
chi non veda la scarsa pregnanza probatoria di tali dichiarazioni del tutto inidonee a dimostrare la sussistenza del rapporto causale tra il danno denunciato e il guasto sulla linea a monte del contatore,
in quanto non provano affatto che le fiamme si siano propagate dall'impianto di proprietà di e-
distribuzione e, anzi, dimostrano come la causa di innesco abbia interessato le derivazioni elettriche presenti a valle del gruppo di misura allocato nella proprietà attorea.
Sul punto, giova ricordare che Il “Distributore” del servizio elettrico, in questo caso , Parte_1
ha il compito di proteggere i propri impianti che terminano al contatore dell'utente.
I morsetti di uscita del contatore, pur facendo parte dell'apparecchiatura di misura dell'energia elettrica, rientrano nella sfera di esclusiva disponibilità dell'utente il quale dovrà provvedere al collegamento del cavo di alimentazione della propria fornitura e al relativo serraggio.
Par Dalla scheda ticket presente negli atti di causa, si rileva che il guasto ha interessato il (gruppo di misura) senza provocare alcuna interruzione della fornitura elettrica. Ciò significa che non v'è stato,
nella circostanza, alcun intervento delle protezioni di , nel qual caso l'interruzione Parte_1
avrebbe interessato una moltitudine di altri clienti.
Il guasto e eventuali anomalie, pertanto, vanno ricercate sulla derivazione utente, comprendente contatore e impianto interno della società attrice.
7 Val la pena ricordare a tal proposito che la totalità degli incendi sviluppatisi in seguito a malfunzionamenti di impianti elettrici sono dovuti a sovraccarichi o corto circuiti. Le protezioni degli impianti elettrici, se ben progettate e funzionanti, hanno il compito proprio di evitare che guasti accidentali o sovraccarichi determinino sovratemperature che poi inneschino incendi.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente fondato il proprio convincimento sull'errata ricostruzione dei fatti fornita dai testi, ove si concentra l'attenzione esclusivamente sul contatore di utenza installato all'interno della proprietà attorea, in cui tecnicamente trae origine l'impianto elettrico,
disinteressandosi del complesso delle installazioni elettriche che, a partire da quel contatore, si sviluppano all'interno dell'immobile e costituiscono il vero e proprio impianto elettrico interno,
omettendo ogni conclusiva valutazione sulla conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza contro il rischio di incendio.
Nello stesso tempo, il Giudice ha pregiudizialmente escluso l'ipotesi di una situazione di guasto sull'impianto elettrico utilizzatore a valle del contatore, dando per scontato che fosse presente
(senza averne prova, nè diretta conoscenza) un regolare dispositivo generale di protezione contro le sovracorrenti e che lo stesso fosse idoneo alla interruzione di eventuali correnti di guasto prima che tali correnti potessero diventare pericolose al punto da innescare un incendio.
Le conclusioni del Giudice circa la causa di innesco dell'incendio risultano inattendibili, in quanto non scaturiscono da un riscontro diretto della indicata causa, ma si fondano unicamente su una rilettura delle prove testimoniale che hanno inteso individuare l'innesco dell'incendio nel contatore elettrico di basandosi sulla pregiudiziale esclusione dell'impianto elettrico utilizzatore Parte_1
dalla sospetta causa elettrica, nel falso presupposto che l'impianto elettrico a servizio dell'abitazione, fosse effettivamente dotato di un dispositivo generale di protezione come previsto dalla legge, posizionato immediatamente a valle del contatore, regolarmente funzionante e idoneo ad assicurare adeguata protezione contro il rischio di incendio in caso di sovracorrenti e di contatti indiretti, di cui non è stata esibita da parte attrice alcuna prova documentale della effettiva presenza,
nè tanto meno è stata esibita la Dichiarazione di Conformità dell'Installatore prevista dalla legge
(L.46/90, DPR 447/91, DM 37/2008).
8 In altri termini, il Giudice ha dato per certo, in assenza di elementi di fatto e, in assenza della
Certificazione di Conformità, che l'impianto elettrico fosse invece conforme alle norme e che, al momento del sinistro, a valle del contatore fosse regolarmente presente il dispositivo di protezione generale prescritto per legge
Questa circostanza porta a ritenere, contro ogni ragionevole dubbio, che è proprio l'assenza o l'inefficienza del dispositivo di protezione generale prescritto per legge a valle del contatore, che ha potuto danneggiare il contatore, al verificarsi di un guasto sull'impianto elettrico, non interrotto tempestivamente dalle protezioni.
A tale riguardo, si fa rilevare che, a termini di legge e di contratto tra utente e “Distributore”,
eventuali guasti o danni al contatore derivanti da corto circuito su impianto non protetto dall'utente medesimo entro tre metri dal contatore, comportano la responsabilità risarcitoria di quest'ultimo per il costo del contatore.
Come già detto, le principali cause elettriche d'innesco di un incendio sono le correnti di guasto a terra, le sovracorrenti di sovraccarico e di corto circuito non eliminate tempestivamente dall'intervento delle protezioni, gli archi elettrici, i surriscaldamenti localizzati dovuti al cattivo contatto nei collegamenti dei conduttori, il deterioramento delle proprietà isolanti dei conduttori di alimentazione, il sottodimensionamento dell'impianto, la scarsa manutenzione.
In generale, le condutture devono essere costruite e protette in modo da non essere nè causa d'innesco, nè di propagazione di incendi, indipendentemente dai fattori che li hanno provocati.
In altri termini, il Giudice di primo grado non ha preso in considerazione le circostanze e gli elementi tecnici che invece portano ad escludere il contatore elettrico dalle possibili cause dell'incendio:
- il contatore di utenza in dotazione all'abitazione in esame è un contatore elettronico monofase per la misura di energia elettrica attiva, dotato di Certificazione di Conformità CE 15E6E5171-00003026;
- il contatore di utenza installato presso l'immobile del ricorrente, avendo superato tutte le prove di qualità e sicurezza previste dalla normativa vigente, è dotato di qualità certificata attestata dalla marcatura CE e dalla marcatura metrologica supplementare;
9 - il medesimo contatore risulta installato con avvertenza per l'utente che “il nuovo contatore, così
come il vecchio, coerentemente con le norme CEI, non presenta nessuna funzione di "salvavita" e quindi non può sostituire i dispositivi previsti dalla legge sulla sicurezza degli impianti elettrici interni”, per cui è esente da responsabilità in caso di mancato funzionamento Parte_1
del proprio dispositivo di protezione installato a bordo contatore;
- la connessione elettrica in uscita (lato utente) del contatore di utenza installato presso l'abitazione in esame è del tipo con morsetti a vista, che richiede la installazione, a cura e sotto la responsabilità
dell'utente, di un dispositivo di protezione generale immediatamente a valle del contatore, con un potere di interruzione non inferiore al valore massimo della corrente di corto circuito presunta nel punto di consegna dell'energia elettrica da parte di , convenzionalmente assunto, Parte_1
per le forniture monofase in bassa tensione come quella in esame, in 6 kA, secondo l'art.
5.1.3 della norma CEI 0-21 in vigore dal 23.12.2011;
- nella data indicata in citazione 07.08.2020, la esponente Società, gestore della pubblica rete elettrica di distribuzione, nell'ambito territoriale del CFT (Comune Frazione Tecnica) che alimenta la fornitura in esame, non ha rilevato guasti di alcun genere, nè sono stati registrati reclami di clienti alimentati dalla stessa linea MT/BT (Media Tensione/Bassa Tensione), che porta ad escludere l'ipotesi di una situazione di guasto sulla linea esterna di alimentazione della fornitura in esame.
In definitiva, il contatore di utenza risulta realizzato in maniera da non costituire causa di innesco e con materiali non in grado di propagare l'incendio, come documentato dalla Dichiarazione di
Conformità e dalle Specifiche Tecniche del misuratore.
Ingiusta e ingiustificata è, dunque, la seguente affermazione del Giudice: ”I suddetti testi hanno tutti chiarito la dinamica dell'evento avvenuto”.
Tale approdo decisionale non appare condivisile in quanto i testimoni, pur dichiarando all'unisono di aver visto l'incendio propagarsi dal contatore llocato in una cabina in muratura sita all'interno CP_3
della proprietà attorea, non hanno affatto chiarito la dinamica dell'evento né hanno spiegato una circostanza fondamentale e cioè se dette fiamme siano state causate da un guasto verificatosi a
10 monte dell'impianto elettrico che alimenta la fornitura della società attrice (di competenza di e-
distribuzione Spa), o, come sembrerebbe dal contenuto delle dichiarazioni testimoniali), a valle del gruppo di misura ove si trovano i terminali i collegamento di proprietà dell'utente.
Alla luce di tali osservazioni, non v'è chi non veda come la domanda attorea sia rimasta totalmente sfornita di prova in ordine al nesso di causalità tra gli asseriti danni ed i fatti di causa.
Ed invero, l'attrice, in ossequio al principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), è chiamata ad assolvere rigorosamente l'onere probatorio posto a suo esclusivo carico e, quindi, a fornire la prova dei danni lamentati.
La società attrice lamenta una responsabilità di natura extracontrattuale in capo alla società
convenuta, ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che è onere del danneggiato provare il nesso causale tra il danno e il comportamento del distributore e la colpa o il dolo che connotano tale comportamento.
Giova ricordare, a tal proposito, che, sia in caso di responsabilità contrattuale che in caso di responsabilità extracontrattuale, grava su chi agisca per il risarcimento del danno l'onere di fornire la prova del nesso di causalità tra l'altrui fatto doloso o colposo ed il danno subito.
Poiché, nel caso in esame, tali prove non sono state fornite, la domanda deve essere respinta.
Sarebbe stato necessario, nella fattispecie, ricorrere ad una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare: a) la natura dell'evento dannoso (sovracorrente dovute a sovraccarico, corto circuito,
correnti di guasto a terra?); b) il nesso di causalità tra l'evento ed i danni;
c) se l'impianto elettrico dell'attrice fosse dotato dei prescritti sistemi di protezione, soprattutto alla luce della tipologia di attività commerciale cui essi sono preposti (ristorante); d) l'effettiva entità e consistenza dei danni subiti.
Peraltro, la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio si presentava ancora più evidente se si tiene conto delle specifiche contestazioni di parte convenuta, che sin dalla comparsa di risposta ha respinto, con dettagliate argomentazioni tecniche, ogni addebito di responsabilità, supportando, altresì, la propria difesa sia documentalmente, che con la testimonianza del tecnico intervenuto in
11 loco, le cui dichiarazioni sono state immotivatamente disattese dal giudice di pace.
Inoltre, dagli atti di causa, non è dato sapere se l'impianto elettrico dell'attrice fosse o meno a norma, non essendo stata prodotta né la conformità né il progetto dell'impianto elettrico a “regola d'arte”.
Si ricorda, a tal proposito, che la sola mancanza del progetto determina che l'impianto non è stato realizzato secondo legge.
Per di più, nel progetto vengono definite le prestazioni che dovrà avere l'impianto che si andrà a realizzare;
la dichiarazione di conformità deve certificare che l'impianto sia stato realizzato in conformità al progetto, contenere i riferimenti di quest'ultimo e riportarlo tra gli allegati.
Per quanto attiene alla normativa tecnica, per gli impianti utilizzatori, tra cui ricade l'impianto dell'attrice, la normativa di riferimento è la norma CEI 64/8.
Si rammenta, a tal proposito, che la legge 1 marzo 1968, n. 186 all'art. 2 stabilisce che "I materiali,
le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CB) si considerano costruiti a regola d'arte".
La suddetta norma CEI 64-811 fissa i principi fondamentali ai fini della progettazione ed esecuzione di un impianto elettrico secondo criteri di sicurezza e di funzionalità e riporta testualmente all'art. 131.
Deve, inoltre, osservarsi che, nel regolare esercizio delle reti elettriche e degli impianti, sia di distribuzione che degli impianti utilizzatori d'utenze, è facilmente possibile che si verifichino fenomeni di sovratensione di origine interna e di origine esterna in quanto insite ed inevitabili nella normale conduzione degli impianti stessi.
Per evitare che dette sovratensioni danneggino impianti ed apparecchiature, la norma CEI 64/8
prescrive per gli impianti utilizzatori: "le persone ed i beni devono essere protetti contro le conseguenze dannose di sovratensioni che si possano produrre per altre cause". Ciò è facilmente possibile mediante installazione di dispositivi di protezione contro le sovratensioni quali scaricatori e limitatori di tensione. Dagli atti di causa, non emerge, nemmeno, se l'impianto elettrico utilizzatore
12 della società istante era provvisto o meno di protezioni contro le sovratensioni.
E' chiaro che la mancanza di tali dispositivi nonché della conformità degli impianti deve ritenersi concausa dell'evento, poiché l'attrice, non rispettando le norme in materia, ha concorso in modo determinante alla produzione dei pretesi eventi di danno.
Manca, quindi, in atti la piena prova del nesso di causalità tra gli asseriti danni e la loro diretta riconducibilità alla società convenuta, risultando pertanto la domanda imprecisa ed indeterminata anche in ordine al quantum.
Tali gravi lacune probatorie e contraddizioni lasciano più di un ragionevole dubbio poiché
comportano la inevitabile mancata dimostrazione causale dell'evento dannoso e la insussistenza di una prova sufficiente in ordine alla sua riconducibilità alla società convenuta.
Come reiteratamente espresso dalla Corte di Cassazione, "Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento" (Cass. civ. n.
28995/2017). E ancora: "In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218
c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento,
allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno." (Cass. civ. n. 21140/2007).
Ne consegue che nessuna responsabilità da inadempimento o censura possa essere mossa a carico della società convenuta né tantomeno, di conseguenza, può essere accolta la richiesta di risarcimento danni, allo stato dei fatti ingiustificata e non provata sia in ordine all'an che al quantum.
Per tutto quanto esposto, non avendo - a parere dello scrivente difensore - il primo giudice esaminato nel merito, con adeguata concentrazione, la difesa della convenuta, in omaggio al principio dell'effetto devolutivo dell'appello, si ripropongono tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli
13 scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento e rinviando l'On.le
Tribunale, al fine di evitare inutili ripetizioni, alla lettura degli stessi, che in questa sede devono intendersi richiamati per relationem.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti Controparte_4
conclusioni:
[“Voglia l'On. Tribunale di AN adito, contrariis reiectis, così provvedere:
nel merito, rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare la sentenza n. 1086/2023 resa dal Giudice di Pace di AN e depositata il 28/04/2023.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, compresi accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
]
Così la argomentava le proprie richieste processuali: Controparte_4
[In primis, con l'atto di appello proposto, la società ritiene che il gruppo di Parte_1
misura installato presso l'utenza di parte attrice “….era assolutamente idoneo a sopportare la potenza elettrica in franchigia e per altro verso, che a fornito alla contraente CP_3 [...]
esattamente la potenza contrattuale richiesta….”. Sostiene, pertanto, che “….nessun Controparte_4
inadempimento vi sia stato da parte di la quale ha fornito al cliente Parte_1
esattamente la potenza del contatore contrattualmente prevista e, successivamente, nel corso del rapporto contrattuale, ha provveduto ad effettuare l'aumento della potenza impegnata quando l'utente ne ha fatto richiesta….”. Conclude asserendo che la società non Controparte_4
abbia affatto dimostrato che il misuratore elettrico di fosse inidoneo ad Parte_1
assorbire la potenza contrattuale richiesta.
A ben vedere, invece, il contatore intestato al sig. ed installato da E- Parte_3
Distribuzione Spa aveva originariamente una potenza impegnata per 11 kwh;
a maggio 2019 vi fu una richiesta per aumentare la potenza fino a 22 kwh ed infine, nel gennaio 2020, fu richiesto un ulteriore aumento, poi effettivamente avvenuto, fino a 33 kwh senza però che fosse adeguato e/o sostituito il contatore.
14 Andrà considerato che nel primo salto di potenza contrattuale (da 10 a 20 kW) non è stata sostituita né la dorsale di alimentazione né il gruppo di misura;
nel secondo salto di potenza (da 20 a 30 kW) si è avuta la sostituzione della dorsale di alimentazione dalla rete e del contatore (datato 2019, cod.
25E_4E5_MA1 e n. 00409_153), dal quale si è avuto l'innesco dell'incendio.
Tanto è vero che la squadra dei tecnici intervenuta l'08 agosto 2020, ha installato un nuovo CP_3
gruppo di misura datato 2020, cod. 20E_9S5_NA1 e n. 00_015_024 che risulta avere dimensioni maggiori rispetto a quello dal quale si è innescato l'incendio.
È evidente, dunque, che l'evento dannoso sia stato innescato verosimilmente dal contatore sottodimensionato datato 2019.
A tal proposito, non ha provato in alcun modo di aver sostituito il contatore Parte_1
adattandolo alla nuova potenza di 33 kW impegnata dalla società attrice.
A tal proposito, appare senz'altro corretto quanto statuito dal Primo Giudice il quale attesta, senza ombra di dubbio che “….i tecnici enel si recavano presso il locale commerciale dell'attrice ed appuravano che il contatore installato dalla medesima società convenuta non era stato adeguato a supportare 33 kwh e, il cavo di alimentazione collegato dal traliccio del palo pubblico di CP_3
all'ingresso del contatore aveva provocato l'incendio per sovraccarico di potenza….”.
Aggiunge, giustamente, il Giudice di Pace che “….Gli stessi tecnici provvedevano ad installare un nuovo gruppo con dimensioni maggiori….”.
Nel merito, la presente difesa ritiene che l'espletata istruttoria abbia provato la fondatezza della domanda attrice.
La presente difesa, nel corso del giudizio, ha fornito la piena prova dei fatti narrati nell'atto di citazione così come previsto dall'art. 2697 c.c. a norma del quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Prive di fondamento, invece, sono rimaste le eccezioni sollevate dalla società convenuta.
15 La versione dei fatti riferita nell'atto introduttivo veniva confermata anche in sede di prova testimoniale.
Il primo teste di parte attrice, sig.ra , dichiarava “....quella sera di Testimone_5
agosto ero presente nel locale “ in qualità di commensale....”, confermava che Controparte_4
“...le fiamme dell'incendio si propagavano da un contatore enel che si trovava all'interno di una cabina in muratura;
preciso che detta cabina è situato all'interno del perimetro della proprietà
dell'attrice ma all'esterno del locale commerciale. Inoltre, il teste aggiunge che “...ero seduta difronte alla cabina dove era ubicato il contatore e l'incendio si è verificato intorno alle ore 23:00 e,
a seguito dello stesso, la serata ebbe fine in quanto dapprima si verificò un black out, spegnendosi tutte le luci esterne, e subito dopo, prese fuoco, come sopra già detto, il vano contatore.
Il teste conferma tutte le circostanze ed, in particolar modo, “....nei secondi immediatamente successivi all'incendio, ricordo che si creò panico tra i presenti, stante anche la presenza di molti bambini e di alberi che circondavano la cabina oggetto di incendio...”. Riferisce, inoltre, “...ricordo che il marito della signora qui presente in aula e che riconosco, ha provveduto a spegnere le Pt_3
fiamme correndo verso la cabina con un estintore...”
Il teste conferma che “...mentre era in corso l'incendio, i clienti abbandonavano il locale e tanto facevo anche io per paura di conseguenze peggiori....e personalmente non pagavo il conto in quanto on avevo finito di cenare e non avevo usufruito della serata musicale che era stata organizzata per l'occasione...”
Il teste sostiene altresì “...ricordo che come me, anche altre persone andarono via senza pagare il corrispettivo, lamentandosi tra di loro di quanto era accaduto...” e “...fino a quel momento avevo usufruito di qualche bibita, anche se avevo già ordinato il cibo che dovevo mangiare ovvero la carne...”.
Dichiara, infine, che “...nei giorni successivi sono tornata nel locale in quanto cliente abituale e parlando con la sig.ra , mi riferiva che quella serata aveva lasciato problematiche e mi chiese Pt_3
la disponibilità di poter eventualmente testimoniare...”
16 Il secondo teste di parte attrice, sig.ra , evidenzia, senza alcuna distonia, i fatti Testimone_2
relativi al fatto de quo. Il teste, innanzitutto chiarisce di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto la sera del fatto “...mi trovavo presso il locale di mia nipote per mangiare e per ascoltare la cover band di;
preciso che presso il locale si trovava anche mio marito, il quale, all'epoca Persona_1
dei fatti, era assunto dalla società, con mansione di braciere.....”.
Il teste conferma, in primis, che “....ad un certo punto della serata, si verificò un incendio che partì
da un contatore allocato in una cabina in muratura, a sua volta sita all'interno del recinto del CP_3
locale, ma immersa tra gli alberi ”.
Il teste successivamente conferma che “...a seguito dell'incendio, tutti i commensali andarono via perchè c'era solo buio attorno, i bambini presenti urlavano, mentre gli adulti ricordo che erano adirati per aver interrotto la cena e il divertimento;
ricordo che il sig. , compagno della Per_2
sig.ra spense l'incendio con l'estintore....”. Pt_3
Successivamente, il teste dichiara “...io non pagai il corrispettivo pur avendo ordinato carne e patatine”.
Infine, il teste conferma che il registratore di cassa era fuori servizio e che la cappa non era funzionante, e di aver assistito alla telefonata in viva voce tra la sig.ra ed il servizio clienti Pt_3
dell' er segnalare quanto accaduto. Dichiara, inoltre, che i tecnici incaricati da E- Distribuzione CP_3
Spa arrivarono sul posto intorno alle ore 01:00, ma senza riuscire a ripristinare la fornitura di energia elettrica.
Il teste conferma, altresì, che i faretti elettrici montati all'esterno della struttura si fulminarono in occasione dell'incendio e dell'interruzione di energia elettrica, circostanza appurata la sera successiva e confermata dalla sig.ra Parte_4
Lo stesso teste riconosceva le fotografie dei gelati e della carne già cotta e deteriorata che era stata cestinata depositate nel fascicolo di parte che le venivano mostrate. Tale circostanza veniva appurata dal teste il pomeriggio successivo all'accduto quando, appena arrivata al locale trovava i cesti della spazzatura colmi di gelati sciolti e carne cotta deteriorata.
17 Il terzo testimone di parte attrice – sig. – afferma di essere a conoscenza dei Testimone_3
fatti di causa in quanto la sera 07 agosto 2020 “....mi trovavo nel locale nel locale “ CP_4
” e stavo cenando al tavolo con alcuni amici....”.
[...]
Il teste conferma tutte le circostanze sottopostegli e ricorda che “....le fiamme partivano da un contatore presente in un piccolo locale che si trovava all'esterno del locale ma dentro il CP_3
perimetro di sua proprietà; all'interno di questo piccolo vano vi era solo il contatore ..”. CP_3
Il teste sostiene che “...quando è scoppiato l'incendio ero seduto nello spiazzo ed avevo la visuale del vano tecnico frontale;
subito dopo mi sono avvicinato con mo fratello , compagnodi Per_2 Parte_4
per cercare di capire le cause e domare l'incendio; nell'occasione prendeva un
[...] Per_2
estintore e spegneva dopo alcuni minuti l'incendio...”
Il teste riferisce, inoltre, che “....la musica si interrompeva...e i clienti, circa una sessantina, vedendo il buio avevano il timore che si potesse sviluppare un incendio vasto tra gli alberi della pineta” e che
“....i clienti abbandonavano il locale senza pagare il corrispettivo anche perchè non avevano finito di consumare;
io stesso non pagavo perchè la carne che avevo ordinato, in quel momento era in cottura....”.
Il teste conferma, altresì, di aver assistito alla telefonata in viva voce tra la sig.ra ed il servizio Pt_3
clienti dell' per segnalare quanto accaduto e di aver accertato il mancato funzionamento dei CP_3
faretti esterni subito dopo il l'incendio e il blackout.
Il teste riconosce nelle dodici fotografie che gli vengono mostrate ed allegate al fascicolo di parte attrice le derrate alimentari (carni, sia quelle conservate che quelle sulla brace, gelati, patatine ed altri surgelati) irrimediabilmente deteriorate a causa dell'interruzione dell'energia elettrica e che la sera del 07/08/2020 furono cestinate.
Il quarto testimone di parte attrice afferma di essere a conoscenza dei fatti Testimone_4
di causa in quanto la sera 07 agosto 2020 si trovava presso l'esercizio commerciale “ CP_4
” in quanto collaborava, con regolare posizione, con la società della parte attrice. Il teste
[...]
conferma l'interruzione dell'energia elettrica intorno alle ore 23:30 e racconta “...un fuggi fuggi
18 generale, tutto era buio, che dal gabbiotto all'interno del recinto fuoriuscivano fiamme...preciso che nel gabbiotto era presente un contatore he era andato a fuoco e che il gabbiotto è di proprietà CP_3
della parte attrice...”.
Il teste precisa che, nella serata del 07 agosto 2020, al'interno della struttura “ CP_4
”erano presenti circa 60-70 clienti che cenavano ed ascoltavano la musica dal vivo e descrive
[...]
con minuziosità di particolari lo stato di terrore tra i presenti al momento dell'accaduto.
Il teste riferisce che le fiamme furono spente dal sig. e che a seguito Parte_6
dell'incendio si fulminarono i faretti esterni. Il teste riferisce di aver appreso che molte derrate alimentari, tra cui carni, gelati e surgelati, furono cestinate.
Il teste riconosce nelle fotografie che gli vengono mostrate ed allegate al fascicolo di parte attrice le derrate alimentari (carni, sia quelle conservate che quelle sulla brace, gelati, patatine ed altri surgelati) irrimediabilmente deteriorate a causa dell'interruzione dell'energia elettrica e che la sera del 07/08/2020 furono cestinate.
Il teste di parte convenuta – sig. nulla chiarisce in merito alla tesi difensiva Parte_2
sostenuta dalla parte resistente e non ha inficiato la veridicità di quanto ammesso dai testi della parte attrice.
Il sig. riferisce di svolgere attività lavorativa presso con Parte_2 Parte_1
mansione operativo e conferma che “...la sera dell'evento, dopo l'incendio, ci recammo sul posto e ci accordammo col proprietario che avremo fatto l'intervento il mattino seguente in quanto occorreva il materiale per l'installazione del nuovo contatore che doveva servire per impenare una maggiore potenza adeguata alle loro esigenze...”
Il teste aggiunge “...se ben ricordo ci furono due segnalazioni quella sera, una del proprietario e una dei Vigili del Fuoco...” e che “...la mattina seguente ci recammo nuovamente sul luogo e procedevamo alla installazione del nuovo contatore terminata non appena il cliente finiva di installare l'interruttore magnetotermico
E' importante sottolineare, riguardo alla valutazione che il Magistrato farà dell'attendibilità e della
19 credibilità dei testi, la dovizia e coerenza dei particolari descritti dagli stessi. Si vuole dire, cioè, che i sigg.ri , , e sono stati spettatori privilegiati dei fatti di Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
causa, nel senso che hanno potuto perfettamente percepire le circostanze e, conseguentemente,
riferirle in modo puntuale nel processo.
Si consideri, infatti, che tutti loro confermavano alcuni aspetti salienti del giudizio, ovvero l'interruzione di energia elettrica contestualmente al verificarsi dell'incendio, l'abbandono del locale da parte dei clienti presenti che erano spaventati dal buio e dalle fiamme, il mancato pagamento del conto da parte dei clienti, il deterioramento di diverse derrate alimentari, tra cui carne, surgelati e gelati, il mancato funzionamento della cappa e dei faretti esterni alla struttura.
Nulla, invece, ha provato la società convenuta circa le responsabilità dell'accaduto in capo alla società attrice.
Il Magistrato di primo grado sostiene, a giusta ragione, che “….I suddetti testi hanno tutti chiarito la dinamica dell'evento avvenuto evidenziando che tutti i clienti abbandonavano il locale senza pagare il conto in quanto non avevano neanche finito di cenare e non avevano usufruito della serata musicale che era stata organizzata….”.
Quanto alla difesa di controparte, nella propria comparsa di costituzione e risposta, la
[...]
si limitava unicamente a contestare i presunti danni lamentati da parte attrice e Controparte_3
l'ingiustificata quantificazione degli stessi, dichiarando inverosimile che la breve interruzione di energia elettrica avesse potuto realmente causare i danni lamentati dalla controparte.
Inoltre, si limita a riferire circa la responsabilità della parte attrice relativamente alla interruzione senza fornire la minima prova di ciò, in spregio dell'art. 1218 c.c. il quale, sotto la rubrica
“responsabilità del debitore” dispone: “....il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile....”.
In punto di stretto diritto, è bene evidenziare che l'erogazione di energia elettrica sottende ad un contratto, precisamente il contratto di somministrazione, disciplinato dal codice civile: la
20 somministrazione è quel contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo,
ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Nel caso che ci occupa, il somministrante è la società di distribuzione di energia elettrica, ossia l' CP_3
mentre chi beneficia della somministrazione è la società attrice con la sua attività commerciale che,
mediante il pagamento delle fatture periodiche, riceve la somministrazione dell'energia. Nel
contratto di somministrazione, il somministrante, cioè l' impegnandosi a soddisfare bisogni CP_3
futuri del somministrato, cioè l'utente, si assume, oltre all'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura, cioè il rischio correlato al protrarsi nel tempo del suo obbligo. Ciò significa che in caso di interruzione del servizio, si configura un'ipotesi di inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'utente al risarcimento dei danni, salvo il caso in cui l'inadempimento sia stato determinato dall'impossibilità, per il somministratore, di procedere all'erogazione di corrente per cause a lui non imputabili. L'impossibilità non imputabile è quella situazione di ostacolo all'adempimento che non può essere superata con l'impiego della normale diligenza. In altre parole, l'erogatore risponderà del proprio inadempimento solo se è colpevole, ossia se l'inadempimento è determinato da sua negligenza, e spetta a quest'ultimo di provare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta, o per intervenute circostanze di caso fortuito e forza maggiore, ovvero a causa di fatti ostativi di un terzo espressamente previsti in contratto come condizione.
Costituisce ormai orientamento consolidato, quantomeno a far data della nota pronuncia della Corte
di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 13533/01), quello secondo cui " In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa..." (tra le tante, cass. n. 826/15).
Posto che, nel caso di specie, non è in discussione che l'azione risarcitoria intrapresa dall'attore sia di tipo contrattuale (la società nella propria citazione, infatti premette Controparte_4
21 - la circostanza non è contestata - di aver stipulato con la società convenuta un contratto di fornitura di energia elettrica), e pertanto mentre su quest'ultima incombeva l'onere di dar conto dell'esistenza del titolo negoziale, dell'esistenza del danno e solo di allegare, con sufficiente precisione,
l'inadempimento della controparte indicato come causa efficiente del pregiudizio lamentato,
incombeva viceversa sul debitore la dimostrazione, ex art. 1218 c.c., del fatto estintivo/impeditivo dell'avversa pretesa rappresentato o dal corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento.
A ciò si aggiunga che, in ordine al primo evento, non viene, invero, offerta la prova positiva del fortuita, ma viene soltanto affermato di non aver la possibilità di disporre di informazioni adeguate per spiegare il fenomeno. In simili casi, stante la presunzione di colpa che governa la responsabilità
del debitore in presenza dell'inadempimento, l'incertezza rimane a carico di quest'ultimo,
traducendosi in una carenza di prova del fatto impeditivo.
In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, l'attore chiede riconoscersi le voci di danno, anche in via equitativa, attraverso la visione delle copie fatture dei prodotti ed alimenti ammalorati, la ricevuta costo diritti SIAE del 07/08/202, la richiesta pagamento del Gruppo Musicale che si esibiva il 07/08/2020, le buste paga dei lavoratori dipendenti della società attrice.
Circa la quantificazione del danno richiesto, infatti, andrà senz'altro osservato che la fattispecie costituisce il tipico caso di pregiudizio che è difficile essere provato nel suo preciso ammontare;
il giudice, riconosciuta l'esistenza dei danni, è tenuto a liquidarli in via equitativa come previsto dal citato art. 115 c.p.c.
È stato costantemente affermato dalla giurisprudenza, infatti, che “Il giudice di merito, una volta accertata la sussistenza dei danni, può procedere alla liquidazione con criterio equitativo tanto nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità
della parte di fornire congrui e idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevoli difficoltà
di una precisa quantificazione. Peraltro la liquidazione equitativa per sua natura non consente una esposizione analitica delle singole componenti del danno, ma esige l'indicazione degli elementi di fatto utilizzati ai fini della liquidazione. In definitiva, quando si serve di criteri equitativi il giudice
22 deve indicare gli estremi logici-giuridici e fattuali, che lo hanno guidato nella liquidazione del danno”
(Cass. II 11/02/98 n. 1382; negli stessi termini cfr.: Cass. III, 09/10/97 n. 9817).
Tutto ciò premesso e considerato, il Giudicante, accertata la responsabilità dell' Controparte_3
come più sopra argomentato ed attesa la difficoltà di stabilire il danno nel suo specifico
[...]
ammontare per mancanza di precisi riscontri, potrà senz'altro liquidare il danno anche secondo nozioni di comune esperienza.
Nel caso che ci occupa, l'inadempimento è risultato grave, oltre una certa soglia di tollerabilità in quanto l'interruzione della fornitura di energia elettrica si è protratta per alcune ore nella serata del 7 agosto 2020 in piena estate con la conseguenza che tutti i clienti del locale hanno dovuto necessariamente abbandonare la struttura.
A tal proposito si allega una recentissima pronuncia del Tribunale di AN (Giudice dott. Viglione)
– sentenza n. 2781/2021 - che ha accolto la domanda di una società per interruzioni di fornitura di energia elettrica in un caso analogo al presente. Sentenza non appellata e passata in giudicato.
Per quanto riguarda la valutazione dei danni subìti dalla parte attrice, il C.T.U , Persona_3
revisore legale dei conti, nominato dal Giudice di Pace di AN, Dott.ssa Patrizia Vozza, ha esaminato la documentazione prodotta in giudizio dalle parti ed ha accertato la quantificazione dei danni subìti, ritenendoli assolutamente congrui rispetto alla domanda della parte attrice.
In tal modo sconfessa l'assunto della società convenuta che nella propria comparsa di risposta dichiarava del tutto inverosimile che l'interruzione di energia elettrica avesse realmente causato i danni lamentati dalla controparte.]
Motivi della decisione
I.- Nell'atto di appello di sembra potersi leggere: Parte_1
[Infatti, all'udienza del 18.11.22, il sig. , tecnico di , ha Parte_2 Parte_1
testualmente riferito: “preciso che il contatore installato è adatto per la potenza contrattualmente richiesta ma nel caso di specie la potenza impegnata era superiore a quella contrattualmente prevista”.
23 Da tale dichiarazione, proveniente da soggetto qualificato in quanto in possesso di particolari competenze tecniche, emerge, per un verso, che il gruppo di misura installato presso l'utenza di parte attrice era assolutamente idoneo a sopportare la potenza elettrica in franchigia (né l'attrice è stata in grado di dimostrare il contrario), per altro verso, che a fornito alla contraente CP_3 [...]
esattamente la potenza contrattuale richiesta, circostanza questa pacificamente CP_6
ammessa dalla stessa attrice, laddove, a pag. 2 dell'atto di citazione, testualmente dichiara: “il contatore intestato al sig. ed installato da aveva Parte_3 Parte_1
originariamente una potenza impegnata per 11 kwh;
a maggio 2019 vi fu una richiesta per aumentare la potenza fino a 22 kwh ed infine, nel gennaio 2020, fu richiesto un ulteriore aumento,
poi effettivamente avvenuto, fino a 33 kwh senza però che fosse adeguato e/o sostituito il contatore”. ]
Come rilevato in comparsa di risposta dell'appellata, non ha reso la prova Parte_1
documentale di aver provveduto ad installare un misuratore di energia elettrica dopo che l'utenza intestata all'appellata aveva conseguito l'incremento di potenza impegnata, passata dagli originari
11 kwh a 22 kwh nel maggio 2019 e poi a 33 kwh nel gennaio 2020.
Nella produzione della appellante sembra difettare infatti il verbale di installazione e/o sostituzione del contatore, con la data e la descrizione delle operazioni compiute, le caratteristiche del nuovo misuratore-contatore, la sottoscrizione del cliente somministrato.
Il contatore-misuratore può essere dotato di un limitatore di potenza, congegno che apre il circuito nel caso in cui la potenza assorbita dall'utente superi di una determinata percentuale quella impegnata, così provocando un black-out temporaneo presso l'utenza rimovibile con la semplice disistallazione di alcuni utilizzatori sino a riportare l'assorbimento di energia elettrica al di sotto del limite della potenza contrattualmente impegnata.
Il dispositivo in parola, di costo irrisorio se impiantato serialmente nei nuovi misuratori-contatori,
protegge sia la rete e le strutture della trasmissione, sia l'impianto interno dell'utente situato a valle del misuratore-contatore, sia, ovviamente, gli utilizzatori dell'utente.
24 Se fosse stato installato il predetto dispositivo sul misuratore-contatore, la richiesta da parte della utenza dell'appellata di potenza esuberante rispetto al limite contrattualmente pattuito di kwh 33 avrebbe provocato l'apertura del circuito mediante l'interruttore automatico e così impedito il surriscaldamento dei cavi e l'incendio verificatosi, determinando un transitorio black – out presso l'esercizio commerciale che avrebbe potuto facilmente essere rimosso con il disinserimento di utilizzatori capaci di ridurre l'assorbimento della corrente e, quindi, riportarlo al di sotto del limite della potenza contrattualmente impegnata.
avrebbe potuto facilmente fornire la prova, nella sua piena disponibilità, avente Parte_1
ad oggetto il verbale di installazione del contatore presente nella utenza dell'appellato, e non avendola intesa fornire induce legittimamente a ritenere che il contatore fosse non adeguato all'incremento di potenza impegnata conseguito dall'utente.
Inoltre il contatore coinvolto nell'incendio sembrerebbe asportato dal personale dell'appellata e, di conseguenza, avrebbe potuto essere depositato agli atti per una eventuale consulenza che invece sarebbe rimasta priva del suo oggetto necessario.
La giurisprudenza sconosciuta e non famosa così ha inquadrato giuridicamente la fattispecie sottoposta a giudizio:
[Essendo altresì pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, viene in applicazione l'art. 1218 cc il quale, sotto la rubrica “responsabilità del debitore” dispone: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
E la scelta di agire per il risarcimento del danno senza proporre domande di risoluzione o di adempimento coattivo, corrisponde ad un diritto della parte non inadempiente, solennemente sancito nella norma-cardine in materia di adempimento di obbligazioni contrattuali.
25 L'art. 1453 cod.civ. infatti così dispone: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.”
L'azione di risarcimento danni può essere così proposta cumulativamente alle azioni di adempimento o risoluzione, ma anche separatamente, come ha correttamente ritenuto di fare la odierna attrice1,
limitandosi a chiedere il ristoro del danno 2.
Provato così dall'attrice il proprio diritto fondato sul contratto in essere3, incombeva così sui convenuti per effetto dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione o della impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, in forza della regola dettata dall'art. 1218 cod.civ..
Invero nell'azione di adempimento, di risoluzione per inadempimento, o di risarcimento del danno da inadempimento, il contraente adempiente deve solo fornire la prova del proprio diritto, essendo a carico dell'altro contraente fornire la prova di aver a sua volta adempiuto, superando così la presunzione di colpa fissata a suo carico dall'art. 1218 cod.civ.4. 1 “La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchèl'art.1453 cod.civ. facendo salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.”(Cass.Civ.Sez.III n. 5774 del 10-06-1998). La regola probatoria, che è comune alla azione di adempimento e di risarcimento5, trova la sua ratio nella normale capacità del soggetto giuridico di provare i fatti positivi costitutivi del proprio diritto rientranti nella propria sfera giuridica, mentre i fatti negativi – quale indubbiamente deve ritenersi l'inadempimento o mancato adempimento -, proprio per la loro natura, sono difficilmente provabili e corrispondono logicamente alla mancata prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa attrice, di cui è onerata la parte convenuta.
Ciò che per l'attore è un fatto negativo – il mancato adempimento dell'altro contraente -, per il convenuto è il risultato della mancata prova del fatto impeditivo o estintivo della pretesa avversaria, quale indubbiamente è l'adempimento della obbligazione corrispettiva assunta da esso convenuto;
donde la ripartizione del relativo onere probatorio tiene conto non solo della necessità di non gravare l'attore di una probatio diabolica, ma anche di criteri di obbiettiva ragionevolezza, quali indubbiamente quelli che impongono a ciascuno di dover provare il fatto inerente la propria sfera giuridica6, e produttivo di effetti favorevoli al diritto vantato o sfavorevoli a quello esercitato dalla controparte.
Al riguardo non può certo dirsi che i convenuti abbiano provato la esistenza di una circostanza obbiettiva ed assoluta che, con i caratteri della vis maior cui resisti non potest, e non della semplice difficoltà di adempiere7, abbia impedito di erogare l'energia elettrica in conformità alle pattuizioni del regolamento negoziale in essere con la sig.ra ………….
Non può costituire di certo una tale prova la generica assicurazione di di aver posto in essere l'impegno e la diligenza propria dell'erogatore del servizio 8, trattandosi di una obbligazione di risultato secondo i principi che disciplinano il contratto di somministrazione.
Il riferimento a cause accidentali contenuto nell'art. 16 delle condizioni generali di contratto invocate dall'interventore , va inteso nel senso dell'esonero di responsabilità Controparte_3
dell'ente erogatore quando in effetti una causa accidentale di alterazione del servizio vi sia, ma non presuppone affatto che ogni interruzione e / o sospensione del servizio sia ascrivibile tout court ad una causa accidentale;
ne consegue che l'ambito di operatività della predetta clausola non sembra derogare – neppure peraltro potendolo attesa la natura imperativa e cogente della norma cardine in tema di responsabilità contrattuale – ai principi dettati dall'art. 1218 cc, con conseguenziale onere del debitore eccipiente di allegare e provare un evento impeditivo non vincibile con l'ordinaria diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176 comma 2 cc da un grande imprenditore erogatore di energia elettrica verso una comunità assai estesa di utenti.
In difetto di una allegazione e prova in tal senso, l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica verficatasi in danno dell'attrice deve per ogni effetto di legge ritenersi quale inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dall' e da Enel Servizio Elettrico.] Controparte_3
(Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 13 novembre 2015 nel proc. n. 1795/2011 r.g. Tribunale di AN).
Non consta l'esistenza di provvedimenti argomentati in diritto che sulla tematica de qua siano stati emessi dal Tribunale di AN in composizione soggettiva diversa da quella odierna in epoca
“La semplice difficoltà della prestazione, cioè qualsiasi causa sopravvenuta che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione, non esclude la responsabilità per inadempimento. Il debitore per sottrarsi a tale responsabilità, presunta ex art. 1218 cod.civ., deve provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile cioè da una causa obbiettiva estranea alla sua volontà, caso fortuito o forza maggiore.”(Cass.Civ.Sez.II n.1221 del 05-04- 1975). 8 “Poiché l'art. 1218 cod.civ. pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, la generica prova della sua diligenza non può essere sufficiente a dimostrare l'assenza di colpa del debitore in relazione all'inadempimento, atteso che la prova della mancanza di colpa esige la dimostrazione o dello specifico impedimento che ha reso impossibile la prestazione o, quanto meno, la prova che, qualunque sia stata la causa, questa non possa essere imputabile al ndebitore.”(Cass.Civ.Sez.II n.1500 del 16-02-1994). 28 anteriore al 13 novembre 2015, data di emanazione della sentenza dello scrivente.
II.- Nessuna impugnativa è stata proposta in ordine al quantum debeatur, onde nulla deve stabilire in merito il Tribunale.
III.- L'appello si è così rivelato infondato e deve essere rigettato, con condanna dell'appellante a rifondere spese e competenze di lite in favore dell'appellato secondo la regola di cui all'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1086/2023 emessa in Parte_1
data 26 aprile 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1874/2021 dal Giudice di Pace di
AN;
b) condanna a rifondere all'appellato spese e competenze di lite del giudizio di Parte_1
appello, liquidandole in euro 3500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge,
oltre spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 09 giugno 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
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30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Il contraente adempiente ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, ai sensi dell'art. 1453 comma 1 ultima parte cod.civ. caso>, e cioè sia quando egli chieda anche la risoluzione del contratto sia quando rivendichi la relativa esecuzione ed anche quando le conseguenze dell'inadempimento siano ancora eliminabili o fattualmente eliminabili, per cui la pretesa risarcitoria è accoglibile solo in relazione al pregiudizio realizzato nel tempo dell'inadempimento e fino alla cessazione di questo.”(Cass.Civ.Sez.II n.6887 del 23-07-1994 srl c. . CP_7 CP_8 3 “In tema di inadempimento nelle obbligazioni l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, tuttavia se in ipotesi di obbligazioni corrispettive la parte convenuta eccepisce l'inadempimento dell'attore alla propria obbligazione, quest'ultimo deve altresì provare di avere adempiuto all'obbligazione di cui l'altra parte è creditrice, prova che presuppone – e comprende – l'individuazione dell'obbligo da adempiere.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.7553 del 16-07-1999). 4 “In tema di inadempimento delle obbligazioni, se è vero che, a norma dell'art.1218 cod.civ. la colpa del contraente inadempiente si presume, ove non sia provata l'impossibilità dell'adempimento della prestazione per causa a lui non imputabile, tuttavia quando ricorrano circostanze positivamente apprezzabili, idonee ad escludere, anche in relazione al comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto, l'elemento soggettivo qualificante la condotta dell'obbligato, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole.” (Cass.Civ.Sez.III n.3979 del 03-07-1982; conformi Cass.Civ.Sez.III n.892 del 04-03-1977, Cass.Civ.Sez.III n.2413 del 04-09-1974). 26 5 “Nell'azione di adempimento, di risoluzione ed in quella risarcitoria – che hanno in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento – il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, salvo che non opponga un eccezione inadimplenti non est adimplendum, nel qual caso sarà l'altra parte a doverla neutralizzare provando il proprio adempimento o che l'obbligazione non era ancora dovuta.”(Cass.Civ.Sez.III n.7027 del 23-05-2001 c. Per_4 ; conforme Cass.Civ.Sez.I n.3232 del 27-03-1998). Per_5 6 “Il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod.civ. in materia di responsabilità contrattuale – in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito – è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, e in entrambi i casi il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè la esistenza della fonte legale o negoziale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento.”(Cass.Civ.Sez.III n.973 del 07-02- 1996). 7 “La disposizione di cui all'art.1218 cod.civ. pone a carico del debitore l'onere della prova di non aver potuto adempiere l'obbligazione o di non aver potuto eseguire esattamente e nel tempo previsto la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili. La prova della non imputabilità dell'inadempimento – la quale non può consistere nella semplice difficoltà o nella sopravvenuta maggiore onerosità della prestazione – deve essere piena e completa e deve comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa, sotto qualsiasi profilo, del debitore, dovendosi in mancanza presumere nel medesimo la sussistenza di tale elemento soggettivo.”(Cass.Civ.Sez.I n.7604 del 19-08-1996). 27