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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/11/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2486/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. RA CI, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 3 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2486/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco MASTROIANNI come da Parte_1 procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Minturno, via Appia n. 695
- ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Italico PERLINI, Gaetano CAPPUCCI e Controparte_1
UI CE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi in Arce,
Via Magni n. 6
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto CP_2
SARRA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale
Ostiense n. 2
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela BELLASSAI ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Cassino, Via Polledrera s.n.c. CP_3
- parti convenute Oggetto: differenze retributive – mansioni superiori – lavoro straordinario
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 7.12.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto , la società e l' dinnanzi all'intestato Tribunale per Controparte_1 CP_2 CP_4 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e dipendente a tempo indeterminato dal
18.5.2015 al 28.2.2020 con la qualifica e le mansioni di operaio specializzato così come in narrativa rappresentate, inquadrabile sin dall'inizio nel III Livello C.C.N.L. di Categoria allegato il cui riconoscimento rivendica espressamente per l'effetto;
b) dichiarare l'inefficacia e l'illegittimità e quindi la nullità del verbale di transazione sottoscritto in data 8.5.2019 per nullità della causa e dei suoi presupposti, riservandosi l'istante rituale “querela di falso” in caso di produzione e/o utilizzo dell'originale dell'atto in giudizio e quindi in virtù delle mansioni, dell'orario e delle retribuzioni ricevute;
c) condannare la ditta sempre in persona di cui sopra, all'immediato pagamento in favore di esso Controparte_1 istante della somma di € 75.107,00 a titolo di differenze retributive tredicesima e quattordicesima, TFR e quant'altro, quale giusta ed equa retribuzione non versata, giusto conteggio allegato parte integrante del presente atto e per le causali di cui in premessa, o diversa somma che per gli stessi titoli si riterrà adeguato giusto ed equo liquidare anche ai sensi dell'art. 36 Cost. c.c. 2099 c.c. e CCNL di Categoria, quale salario minimo garantito, onde permettere all'istante di poter assolvere alle primarie esigenze di vita. Con integrazione della intercorsa rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e sul tutto gli interessi legali sulle somme a determinarsi così rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli diritti al reale soddisfo. Con la liquidazione in via provvisoria della somma di euro 7.240,71 anche per il TFR non versato.
d) condannare per le stesse motivazioni, in solido per le motivazioni tutte suddette, la Società in persona CP_2 del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento della predetta somma con gli accessori richiesti;
e) dichiarare dovuta all' all'esito del giudizio, la somma maturata sulle differenze retributive richieste ex art. CP_4
2116 c.c. pari ad euro 17.274,61 derivante dall'applicazione dell'aliquota del 23% alla somma rivendicata o altro importo che sarà giusto ed equo per legge determinare e liquidare in favore dell'istante;
f) con vittoria nelle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art.
431 cpc. Salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto, azione e/o ragione da attivare in separata sede per le ritenute previdenziali ed assistenziali non versate, valendo la presente come rituale messa in mora ed impugnativa di ogni e qualsiasi rinuncia e/o transazione.
2. Il ricorrente espone di avere lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della ditta
[...] avente ad oggetto l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, dal Controparte_5
18.5.2015 fino al 28.2.2020, in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ancorché formalmente assunto con fittizi contratti a tempo determinato;
di avere svolto in prevalenza, con qualifica di operaio specializzato, le mansioni di autista e gruista, nonché quelle di addetto al tutoraggio formativo degli apprendisti, all'addestramento di altri lavoratori e quelle di caposquadra;
di avere svolto tali mansioni nell'ambito del subappalto di lavori affidati alla ditta Controparte_1 dalla committente di avere prestato la propria attività in trasferta nel comune di Roma e CP_2 nei vari cantieri sparsi nella Regione Lazio, come di volta in volta indicati dal datore di lavoro;
di avere sempre lavorato per 13 ore giornaliere, dalle ore 6.00 alle ore 19.00, con un'ora per la pausa pranzo, dal lunedì al sabato, talvolta anche la domenica;
che gli venivano corrisposte a mezzo bonifico le retribuzioni riportate nelle buste paga;
di avere sottoscritto, in data 8.5.2019, indotto dagli artifici e raggiri del datore di lavoro, un presunto verbale di conciliazione sindacale, sconosciuto alla organizzazione sindacale, nel quale, a fronte del riconoscimento in favore del lavoratore di un bonus transattivo di euro 50,00, il lavoratore rinunciava a tutte le pretese e rivendicazioni retributive per il periodo dal 19.6.2017 al 28.2.2020; di avere ricevuto dal resistente una contestazione disciplinare per le assenze ingiustificate nei giorni dal 24.6.2019 al 28.6.2019; che il resistente replicava alle giustificazioni del lavoratore con una lettera di licenziamento mai recapitatagli.
3. Il ricorrente deduce di avere maturato nei confronti del convenuto un credito per differenze retributive a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili, corrispostegli dal datore di lavoro per importi, come indicati in busta paga, inferiori ai minimi salariali previsti dal CCNL Metalmeccanici
P.M.I. – Confapi per i lavoratori inquadrati nel 3° livello, nonché a titolo di compensi per il lavoro straordinario prestato, trattamento economico spettante per le mansioni superiori svolte nei periodi in cui è stato formalmente inquadrato nel 2° livello, trattamento di trasferta, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, festività, differenze sulla tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto. Il lavoratore lamenta inoltre il danno per omesso versamento all' dei contributi CP_4 previdenziali e assistenziali dovuti sulle differenze retributive spettanti. Il medesimo lavoratore invoca inoltre la responsabilità solidale della società quale committente obbligato in solido con CP_2
l'appaltatore ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 per il pagamento dei Controparte_1 crediti retributivi e previdenziali traenti titolo dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente in esecuzione dell'appalto. L'attore fa poi rilevare l'invalidità della presunta conciliazione sindacale sottoscritta in data 8.5.2019, in quanto frutto di artifici e raggiri, sconosciuta al sindacato, artefatta e avente ad oggetto la rinuncia anche a diritti non ancora sorti nel patrimonio del lavoratore, a fronte di un corrispettivo esiguo riconosciuto a quest'ultimo.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , la società Controparte_1
e l' CP_2 CP_4
5. deduce che il ricorrente è stato assunto con un primo contratto a tempo Controparte_1 determinato in data 18.5.2015, poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato, cessato per dimissioni del lavoratore in data 26.5.2017; che, dopo le dimissioni, le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione sindacale in cui si davano vicendevolmente atto di non avere nulla a pretendere in ordine al rapporto di lavoro intercorso;
che il ricorrente, dopo le dimissioni, prestava la propria attività lavorativa per altro datore di lavoro;
che veniva nuovamente assunto dalla ditta con Controparte_1 contratto a tempo determinato decorrente dal 19.6.2017 al 16.2.2018, più volte prorogato e poi cessato per licenziamento per giusta causa in data 12.8.2019; che, nel corso del rapporto, il ricorrente chiedeva reiteratamente acconti sulle retribuzioni maturande, sempre concessi dal datore di lavoro.
Tanto esposto in fatto, contestata la prestazione del lavoro straordinario dedotto in ricorso e lo svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti al 3° livello nel periodo dal giugno all'ottobre
2017 in cui controparte è stata inquadrata nel 2° livello, negata altresì la ricorrenza di un danno previdenziale, il resistente deduce che le domande relative al primo periodo di lavoro dal 18.5.2015 al
26.5.2017 sono inammissibili per intervenuta conciliazione sindacale e comunque infondate per essere prescritte le differenze retributive rivendicate. Deduce, inoltre, l'inammissibilità delle domande relative al secondo rapporto di lavoro per il periodo dal 19.6.2017 al 8.5.2019 per intervenuta conciliazione sindacale, non impugnata dal lavoratore nel termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto. Evidenzia ancora il difetto di allegazione dei fatti costitutivi dei crediti relativi alle indennità per le ferie e i permessi non goduti e per le mensilità supplementari. Asserisce che il datore di lavoro ha corrisposto tutte le retribuzioni mensili come indicate in busta paga e i ratei di tredicesima mensilità e che il TFR maturato durante il secondo rapporto è stato oggetto di due pignoramenti e di trattenute per gli acconti erogati dal datore di lavoro.
6. La società eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non essere CP_2 una società operativa sin dalla fine degli anni Novanta e indicando nella già CP_6 [...]
la società concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel Controparte_7 territorio del comune di Roma. In via subordinata fa rilevare la decadenza del ricorrente dall'azione ex art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 per decorso del termine biennale dalla fine dell'appalto.
7. L' evidenzia che il lavoratore, per alcuni dei periodi oggetto di causa risultanti dall'estratto CP_4 contributivo, ha percepito l'indennità di disoccupazione NASpI e il trattamento di integrazione salariale, chiedendo, ove venisse accertato che il lavoratore ha prestato attività lavorativa nei suddetti periodi, la condanna dello stesso alla restituzione all delle somme erogate. L'ente previdenziale CP_4 si rimette per il resto all'accertamento del giudicante, facendo rilevare che, una volta intervenuto l'accertamento giudiziale del rapporto controverso, gli Uffici dell' non potranno che adeguarsi CP_4
al giudicato e provvedere alle incombenze previste dalla legge in materia di versamento dei contributi il cui onere è a carico del datore di lavoro, ferma restando l'intervenuta prescrizione quinquennale.
8. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti, gli interrogatori formali di e e l'assunzione della prova testimoniale. Al termine Parte_1 Controparte_1 dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. La causa è stata infine decisa come in dispositivo all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 3 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Il ricorrente agisce per la condanna di , titolare dell'omonima ditta individuale di Controparte_1 installazione e manutenzione di impianti elettrici, al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate per avere prestato senza soluzione di continuità, sebbene fittiziamente assunto con plurimi contratti a tempo determinato, attività di lavoro subordinato alle dipendenze dello stesso dal 18.5.2015 fino al 28.2.2020, svolgendo in trasferta a Roma e negli altri cantieri laziali in cui veniva di volta in volta inviato le mansioni di autista e gruista, di caposquadra degli operai a lui affidati e di addetto al tutoraggio formativo e all'addestramento di altri dipendenti, riconducibili al 3° livello del CCNL P.M.I. Confapi, ed effettuando sistematicamente lavoro straordinario, con l'osservanza di un orario di lavoro effettivo di 13 ore giornaliere (dalle ore 6.00 sino alle ore 19.00, con un'ora di pausa pranzo) dal lunedì al sabato e “talvolta anche la domenica”.
Dalla lettura congiunta dell'atto introduttivo e dei conteggi allegati si evince che le differenze retributive sono richieste a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili, corrisposte dal datore di lavoro a mezzo bonifico nella misura indicata nelle buste paga (cfr. conteggi), ma inferiore ai minimi salariali mensilizzati previsti dal contratto collettivo, a titolo inoltre di compenso per il lavoro straordinario prestato, trattamento spettante per le mansioni superiori svolte (3° livello) nei periodi in cui il è stato inquadrato nell'inferiore 2° livello, tredicesima mensilità, indennità di trasferta, Pt_1 festività non godute (cadenti di domenica), indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, trattamento di fine rapporto non corrisposto (cfr. conteggi). Il ricorrente chiede altresì, quale forma di risarcimento del danno previdenziale, la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali non versati sulle differenze retributive maturate dallo stesso. CP_4 Per tale ragione l'ente previdenziale è stato evocato in giudizio quale litisconsorte necessario e creditore dei contributi non versati.
10. Il ricorrente invoca inoltre la responsabilità solidale, per il credito retributivo e contributivo azionato, della società chiedendone la condanna in solido con ai sensi dell'art. 29 CP_2 Controparte_1 del D.Lgs. n. 276 del 2003, sul presupposto della esistenza di un contratto di subappalto tra tale società, nella veste di committente, e la ditta nella veste di appaltatore, e CP_1 Controparte_5 della esecuzione delle prestazioni lavorative del nell'ambito di tale subappalto. Pt_1
11. Il ricorso può trovare accoglimento solo limitatamente al trattamento di fine rapporto e per il minore importo di cui in dispositivo, mentre per il resto va ritenuto infondato e rigettato per la ragioni che saranno di seguito illustrate.
12. Preliminarmente va ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva – rectius, di titolarità passiva del rapporto obbligatorio solidale dedotto dall'attore – sollevata dalla società
[...]
la quale nella memoria difensiva deduce di non essere società operativa sin dalla fine degli anni CP_2
Novanta e indica nella già la società concessionaria del servizio CP_6 Controparte_7 di distribuzione dell'energia elettrica nel territorio del comune di Roma, producendo a supporto probatorio di tale affermazione la visura camerale della e lo Statuto. Da tali documenti CP_6 effettivamente risulta che quest'ultima ha quale oggetto sociale “l'esercizio dell'attività di distribuzione e misura di energia elettrica”. A fronte di tali allegazioni il ricorrente non ha sollevato contestazioni specifiche e comunque non ha prodotto, a sostegno del proprio assunto e a confutazione dell'avversa prospettazione, il contratto di appalto idoneo a dimostrare che era
[...] la società committente della Ditta CI IO Impianti. CP_2
13. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda proposta dall' di condanna CP_4 del ricorrente alla restituzione in proprio favore delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione NASpI e trattamento di integrazione salariale nell'ipotesi in cui dovesse essere accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore di nei Controparte_1 periodi di fruizione della NASpI o della CIG secondo quanto risultante dall'estratto conto previdenziale. Si tratta, infatti, di una domanda riconvenzionale che non è stata proposta nelle forme prescritte dall'art. 418 c.p.c., comma 1, in quanto non è stata formulata nella memoria difensiva istanza di differimento dell'udienza, come prescritto dalla norma a pena di decadenza dalla riconvenzionale. 14. Passando all'esame nel merito delle domande proposte dal ricorrente nei confronti di CP_1
, deve innanzitutto rilevarsi che gli stessi documenti prodotti dal ricorrente smentiscono per
[...] tabulas l'assunto che dal 18.5.2015 al 28.2.2020 è intercorso tra le parti un unico e ininterrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dal modello C/2 storico in atti risulta infatti che Parte_1 in data 18.5.2015 è stato assunto da con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 pieno, inizialmente a tempo determinato, poi trasformato, dal 22.5.2015, in rapporto a tempo indeterminato e che il rapporto è cessato in data 26.5.2017 per le dimissioni del lavoratore, il quale, nel periodo dal 30.5.2017 fino 5.6.2017, risulta avere lavorato in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato alle dipendenze di altra società, la
[...]
Poiché il lavoratore non ha specificamente allegato il carattere fittizio Controparte_8
o simulato del rapporto don la né ha articolato idonea capitolazione istruttoria sul punto, CP_8 tanto basta a ritenere cessato il primo rapporto di lavoro con il convenuto, per dimissioni del lavoratore, in data 26.5.2017, come peraltro attestato documentalmente anche dalle buste paga prodotte dal resistente (cfr. busta paga di maggio 2017). Dal certificato storico lavorativo risulta una nuova assunzione del ricorrente alle dipendenze di , con contratto a tempo pieno e Controparte_1 determinato, decorrente dal 19.6.2017 con scadenza originaria al 16.2.2018, prorogata due volte. Il rapporto a termine risulta cessato per licenziamento per giusta causa il 12.8.2019. Il resistente ha prodotto la lettera di licenziamento per giusta causa dell'8.8.2019 (all. 20), intimato per assenze ingiustificate del lavoratore dal 1.7.2019 al 9.7.2019. Nell'avviso di ricevimento è attestato il rifiuto del destinatario a ricevere la missiva in data 12.8.2019, per cui a tale data l'atto di Parte_2 licenziamento deve ritenersi portato a conoscenza del lavoratore ex art. 1335 cod. civ. e dunque efficace. È lo stesso ricorrente ad ammettere nel ricorso di non avere impugnato – “solo per motivi di economicità di giudizi dovendo proporre la presente azione giudiziale” (sic) – la sentenza del Tribunale di Cassino che ha accertato la legittimità di tale licenziamento (in realtà una ordinanza ex art. 1, comma 49, L. n.
92 del 2012 che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di un asserito licenziamento orale intimato in data 25.6.2019 da a , trattandosi invece di una assenza Controparte_1 Parte_1 dal lavoro comunicata dallo stesso lavoratore, licenziato poi con la lettera su indicata solo a far data dal 12.8.2019). Ne discende che il licenziamento del 12.8.2019 non è stato impugnato e che pertanto la cessazione del secondo rapporto di lavoro con il resistente in tale data è definitivo e non può più essere messo in discussione.
15. Tanto chiarito, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive va esaminata con riferimento ai due distinti rapporti di lavoro, quello dal 18.5.2015 al 26.5.2017 e quello dal 19.6.2017 al 12.8.2019. 16. Con riferimento al primo rapporto di lavoro il convenuto ha ritualmente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi del lavoratore. L'eccezione è fondata in quanto dalla data di cessazione del rapporto (26.5.2017) non è documentato alcun atto interruttivo antecedente alla notifica del ricorso avvenuta il 19.1.2023 (cfr. relata di notifica), ben oltre il quinquennio, ragione per cui tutti i crediti retributivi sorti in dipendenza del primo rapporto devono ritenersi prescritti.
17. Con riferimento al secondo rapporto, limitatamente al periodo dalla instaurazione dello stesso
(19.6.2017) sino a tutto il febbraio 2019, è stato sottoscritto dalle parti in data 8.5.2019 un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 2113 c.c. e 411, comma 3, c.p.c. (all. 7 res.). Nel verbale, sottoscritto presso la sede operativa della ditta dinnanzi al sig. Controparte_1 Parte_3
quale conciliatore designato dal sindacato FESICA – CONFSAL, si legge che la società
[...] riconosce al sig. la somma lorda di euro 50,00 a titolo di bonus transattivo e a “saldo Parte_2 stralcio e transazione quali corrispettivi della presente transazione generale novativa” a fronte del riconoscimento del lavoratore “di essere sempre stato correttamente retribuito in maniera adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato” e della sua rinuncia definitiva ad ogni altra ragione di credito verso la ditta Controparte_1 riconducibile al rapporto di lavoro subordinato intercorso, in particolare per “diverso inquadramento, maggiori retribuzioni, compensi per lavoro straordinario e o supplementare, notturno e festivo, mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, mancate ferie, riposi compensativi e riduzioni di orario, trattamento di malattia, integrazione infortunio, rimborsi spese, maggiore anzianità, risarcimento danni a qualsiasi titolo (ex art. 2116 c.c., biologico ecc.), compensi di qualunque genere, eventuale incidenza dei predetti titoli tu TFR e sugli altri istituti indiretti, nonché per qualsiasi altro motivo, anche se non espressamente menzionato, ma comunque connesso con il rapporto di lavoro in essere a febbraio 2019”, mentre è fatto espressamente salvo “il TFR maturato e non corrisposto che resta accantonato c/o l'azienda . Controparte_5
18. Nel ricorso il lavoratore sostiene l'invalidità della conciliazione sindacale su indicata in quanto è stata fatta sottoscrivere al ricorrente con artifici e raggiri, risulta sconosciuta allo stesso Sindacato FESICA
– CONFSAL, prevede una somma del tutto esigua da riconoscersi al lavoratore per la rinuncia alle sue pretese e contempla la rinuncia a diritti non ancora maturati nel suo patrimonio. In sostanza, le censure del lavoratore si appuntano su un asserito dolo di controparte per indurre il lavoratore a sottoscrivere il verbale di conciliazione, sull'assenza di effettività dell'assistenza sindacale, sull'assenza del requisito delle reciproche concessioni e sulla indeterminabilità del suo oggetto nella parte in cui prevede la rinuncia a diritti non ancora sorti nel patrimonio del lavoratore. 19. Il resistente eccepisce la decadenza di controparte dalla impugnazione della conciliazione sindacale, in quanto la stessa non è stata proposta entro il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto, come previsto dal secondo comma dell'art. 2113 c.c.
20. L'eccezione di decadenza va disattesa poiché è in atti la missiva datata 12.7.2019, sottoscritta dal lavoratore e dal suo legale, indirizzata alla ditta , con la quale il ricorrente, per il Controparte_1 tramite del legale, oltre a prendere posizione sulla contestazione disciplinare del 1.7.2019 relativa alle assenze ingiustificate dal lavoro, “impugna e contesta la transazione sottoscritta il giorno 8.5.2019 non riconoscendo alcun mandato che sarebbe stato conferito al e considerato l'aspetto Parte_4 assolutamente illecito della stessa, visto il suo contenuto e che è stata sottaciuta la reale efficacia dell'atto avendogli comunicato il sig. che l'atto serviva per 'sbloccare i fondi che erano a garanzia dei lavori presso la Controparte_1
si riserva ogni azione anche penale per il raggiro posto in essere”. Il resistente, nella memoria difensiva, CP_2 ha ammesso di avere ricevuto tale missiva in data 17.7.2019 (pag. 9, par. 17). Orbene, l'art. 2113, comma 2, con riferimento alle rinunce e alle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti e accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., stabilisce che l'impugnazione per farne valere la invalidità deve essere proposta, a pena di decadenza, “entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia
o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima”. La Suprema Corte ha chiarito che tale impugnazione, impeditiva della decadenza, può essere proposta anche con atto stragiudiziale, il quale non richiede alcuna formula specifica, ben potendo risultare anche implicitamente dall'atto stesso la volontà di invalidare l'atto abdicativo (Cass. civ. n. 77/1995). La missiva citata, alla luce del chiarissimo ed inequivoco tenore letterale del suo contenuto, manifestativo della volontà del lavoratore di impugnare la transazione in quanto frutto di raggiri e sottoscritta dinnanzi ad un conciliatore privo di legittimazione in assenza di mandato conferito al relativo sindacato, può certamente qualificarsi come atto stragiudiziale di impugnazione, proposto a distanza di due mesi e nove giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione, e dunque certamente non oltre il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2113 c.c., che per le rinunce e transazioni intervenute in corso di rapporto prevede un termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto.
21. Ciò posto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenuti in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le
“reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. (Cass. civ. n. 24024/2013).
22. Nella specie è indubbio che la conciliazione sindacale de qua ha il contenuto di un accordo transattivo e non di una mera rinuncia del lavoratore, quale atto abdicativo unilaterale, in quanto nelle premesse si fa riferimento alla rivendicazione del lavoratore di mansioni difformi e superiori rispetto all'inquadramento e al richiesto pagamento di differenze retributive a titolo di straordinari, ferie e permessi ed è dunque chiaramente manifestata dalle parti l'esigenza di prevenire l'insorgenza di una controversia scaturente da tali rivendicazioni, mediante un “amichevole componimento”, il quale, anche sotto il profilo letterale, viene connotato in termini di transazione, facendosi riferimento al riconoscimento in favore del lavoratore, quale corrispettivo per le sue rinunce, di un bonus
“transattivo”, a saldo stralcio e “transazione”; infine, si qualifica espressamente l'accordo come
“transazione generale novativa”.
23. Ciò posto, pur dovendosi escludere che l'accordo transattivo verta su diritti ancora non entrati nel patrimonio del lavoratore, in quanto da un lato viene fatto salvo il trattamento di fine rapporto maturato e non corrisposto e dall'altro la rinuncia del lavoratore è riferita a crediti retributivi e risarcitori già sorti in dipendenza del rapporto di lavoro limitatamente al periodo dal 19.6.2017 (data dell'assunzione) fino a tutto il febbraio 2019 (la conciliazione è sottoscritta in data 8.5.2019), emerge quale evidente e dirimente ragione di invalidità della conciliazione sindacale l'assenza dell'elemento essenziale delle “reciproche concessioni”. A fronte di una rinuncia tombale del lavoratore non solo alle differenze retributive connesse all'inquadramento rivendicato e alla quantità e qualità del lavoro prestato, bensì alla totalità dei crediti risarcitori e retributivi traenti titolo dal rapporto di lavoro in questione limitatamente al periodo indicato (avente durata di oltre un anno e mezzo), “per qualsiasi altro motivo, anche se non espressamente menzionato, ma comunque connesso con il rapporto di lavoro in essere”, è stato previsto in favore del lavoratore un corrispettivo assolutamente irrisorio e meramente simbolico di euro 50,00. Tale dato, che già di per sé rende conclamata l'assenza di reciproche concessioni, appare ancora più significativo se si considera che il verbale di conciliazione è stato sottoscritto “presso la sede operativa della ditta . Come persuasivamente chiarito dal giudice di legittimità, la Controparte_1 conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c. non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza del rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore (Cass. civ. n.
10065/2024); seppure, infatti, alla presenza di un rappresentante sindacale, la sottoscrizione del verbale di conciliazione presso la sede della società datrice di lavoro non soddisfa in termini di modalità i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni di cui agli artt. 411, comma 3, c.p.c. e 2113, comma 4, c.c., “dato che la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all'assistenza del funzionario del sindacato, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti” (Cass. civ. n. 9286/2025). Per tali assorbenti e dirimenti ragioni, senza che sia necessario esaminare l'ulteriore profilo della effettività dell'assistenza sindacale prestata, va senz'altro dichiarata l'invalidità della conciliazione sindacale sottoscritta dalle parti in data 8.5.2019.
24. Venendo all'esame delle pretese differenze retributive per il periodo dal 19.6.2017 al 12.8.2019, prima ancora di analizzare le risultanze della prova testimoniale, va rilevata la carenza di allegazione dei fatti costitutivi di alcune delle voci retributive inserite nei conteggi per la quantificazione del credito complessivo, vale a dire le indennità di trasferta e le festività. Il ricorrente non ha dedotto alcunché in merito ai presupposti previsti dal pacificamente applicato Controparte_9 al rapporto, per il riconoscimento della indennità di trasferta, limitandosi solo ad indicarne l'importo giornaliero. Neppure ha fornito una quantificazione analitica di tale credito con l'indicazione del numero complessivo delle giornate di trasferta non retribuite. Tale lacuna assertiva non può essere supplita dal giudicante, mediante l'esame dei documenti prodotti e nello specifico mediante una ricognizione della relativa disciplina nel contratto collettivo – trattasi peraltro di contratto di diritto comune, al quale non si applica il principio iura novit curia – o del registro delle presenze in cantiere, atteso che la funzione dei documenti è asseverativa e non assertiva, essi sono cioè destinati a provare fatti costitutivi che devono essere compiutamente allegati negli atti introduttivi. Identiche considerazioni possono formularsi con riferimento alla voce “festività”. Per tali voci, dunque, non può riconoscersi al lavoratore alcuna differenza retributiva.
25. Venendo all'esame delle retribuzioni ordinarie mensili, si osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, gli importi di tali retribuzioni indicati nelle buste paga corrispondono esattamente ai minimi salariali previsti per i lavoratori inquadrati nel 3° livello del CCNL P.M.I.
Confapi dalle tabelle retributive in atti. Dall'esame dei conteggi risulta inoltre che il “percepito” di ogni mese corrisponde alle spettanze lorde indicate nella busta paga, ad eccezione che per i mesi da maggio ad agosto 2019. Si può allora già trarre una prima conclusione, e cioè che il lavoratore ammette di avere ricevuto mensilmente, salvo che per gli ultimi quattro mesi del rapporto, le retribuzioni mensili previste dal contratto collettivo, come peraltro emerge dai bonifici prodotti dal resistente, salvo quanto verrà chiarito nei successivi paragrafi a proposito del periodo in cui il ricorrente è stato inquadrato nel 2° livello.
26. Nel periodo dal 19.6.2017 fino a tutto il mese di ottobre 2017, infatti, il ricorrente, come si evince dalle buste paga, è stato inquadrato nel 2° livello. Il lavoratore sostiene che per tutto il periodo dedotto in causa – e dunque anche per quello appena indicato – ha svolto mansioni (autista, gruista, caposquadra, addetto al tutoraggio formativo degli apprendisti e all'addestramento di altri lavoratori) riconducibili al 3° livello del CCNL applicato. Giova ricordare che il diritto del lavoratore al riconoscimento di un inquadramento superiore a quello contrattuale ed al relativo trattamento economico in forza delle mansioni effettivamente svolte è previsto dall'art. 2103 c.c., che attribuisce al dipendente, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Agli effetti della tutela apprestata da tale norma, la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (Cass. civ. n. 11125/2001; n. 21224/2024). Tale verifica ad opera del giudice postula necessariamente l'osservanza del c.d. criterio trifasico, nel senso che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. civ. n. 10485/2023), sebbene non sia richiesto che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, ricognizione e valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. civ. n. 16572/2020). Dunque per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (Cass. civ. n. 8025/2003 cit.).
27. Tanto chiarito, risulta dalle declaratorie professionali dei due livelli e dalle esemplificazioni del relativi profili professionali contenute nel contratto collettivo (all. 29 res.) che appartengono al 2° livello i
“lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare” e, per quanto concerne lo specifico profilo professionale del “conduttore mezzi di trasporto”, i “lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico” e per il profilo di gruista i “lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiali, macchinario, ecc…gruista”.
28. Appartengono invece al 3° livello i “lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro” e, con specifico riferimento ai profili di autista e gruista, i “lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di materiale, ecc., ovvero conducono autogrù effettuando il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale o macchinario;
ovvero conducono trattori o carrelli trainati o rimorchi per il trasporto di materiali…conduttore mezzi di trasporto” e i “lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono precisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il montaggio di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio…gruista”.
29. Orbene, il ricorrente si è limitato alla lapidaria affermazione di avere svolto prevalentemente mansioni di autista e gruista, profili professionali che sono presenti in entrambi i livelli richiamati, senza allegare e chiedere di provare per testi gli elementi peculiari e differenziali del gruista di 3° livello rispetto al gruista di 2° livello, vale a dire la maggiore complessità delle operazioni di movimentazione della gru, in considerazione della particolare precisione richiesta per il sollevamento, il trasporto e il posizionamento su macchine, o ancora per il montaggio di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio, rispetto alle più elementari operazioni richieste al gruista di 2° livello, consistenti in semplici operazioni per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiali o macchinari. Anche con riferimento al profilo di conduttore di mezzi di trasporto, il ricorrente non ha allegato alcunché circa le caratteristiche dei mezzi condotti, le quali sono invece rilevanti per ricondurre il profilo al superiore
3° livello, allorché si tratti di “carrelli elevatori o trasloelevatori” o di “autogrù” o ancora di “trattori o carrelli trainati o rimorchi per il trasporto di materiali”, piuttosto che di “mezzi a conduzione semplice per il trasporto di materiale e le operazioni di carico e scarico”.
30. Nelle esemplificazioni dei profili del 3° livello non si fa alcun riferimento agli addetti al tutoraggio formativo, all'addestramento di altri lavoratori o alla mansione di caposquadra. Ad ogni buon conto, lo svolgimento sistematico di tali attività non è stato confermato dai testi o è stato riferito in termini assolutamente generici, così da non consentire di stabilire se siano state svolte in modo solo sporadico e solo per determinati periodi e quali, così da precluderne la riferibilità al periodo dal 19.6.2017 fino a tutto il mese di ottobre 2017 ( : “Facendo il caposquadra gestiva i nuovi operai, stava attento a Tes_1 che non si infortunassero, non svolgeva però una vera e propria attività formativa”; “Quando io ho Per_1 iniziato, il ricorrente mi insegnava quello che dovevo fare. Non so se abbia svolto vere e proprie mansioni di tutor”;
“Che io sappia non mi risulta che il ricorrente abbia svolto attività di tutoraggio o di addestramento di altri Tes_2 lavoratori. A volte il ricorrente ha lavorato come caposquadra”; “Non so se il ricorrente abbia svolto Tes_3 attività di caposquadra. Chi era il più bravo, faceva il caposquadra. Non ho mai visto il ricorrente dare indicazione agli altri operai”). In conclusione, per le carenti allegazioni sulle mansioni superiori svolte e per le risultanze testimoniali riferite, non può riconoscersi al ricorrente il trattamento economico corrispondente al 3° livello per il periodo dal 19.6.2017 fino a tutto il mese di ottobre 2017.
31. Il ricorrente sostiene di avere sistematicamente effettuato lavoro straordinario, lavorando tutti i giorni della settimana, talvolta anche la domenica, per tredici ore giornaliere, dalle ore 6.00 sino alle ore
19.00, con un'ora di pausa per il pranzo. Tali assunti non hanno trovato conferma nell'istruttoria testimoniale espletata.
32. Si ricorda che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell' “an”, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del
“quantum” di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018,
n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ. n. 6623/2001).
33. Nel caso in esame si rilevano innanzitutto le approssimative e in parte contraddittorie allegazioni del ricorrente circa il lavoro domenicale, che, secondo quanto si legge nella prima pagina del ricorso, sarebbe stato svolto “talvolta” mentre, secondo quanto affermato nel paragrafo intitolato “Orario”, sarebbe stato svolto in modo sistematico tutte le settimane, in quanto il lavoratore avrebbe prestato la propria attività “sette giorni su sette”. I testi di parte ricorrente, suoi colleghi di lavoro, hanno reso sul punto dichiarazioni talmente approssimative, vaghe, generiche, anche nei riferimenti temporali, oltre che frammentarie, considerati i periodi circoscritti – neppure specificati – in cui hanno lavorato negli stessi cantieri del ricorrente, da risultare assolutamente inidonee a riscostruire con precisione gli orari di lavoro del ricorrente, la collocazione oraria delle prestazioni di lavoro straordinario o anche solo l'entità quantitativa dello stesso. 34. Il teste dipendente del resistente dal 2016 al 2021, si è limitato alla affermazione secondo Tes_1 cui “Il ricorrente iniziava a lavorare alle 6.30. Non c'era un orario fisso di fine giornata lavorativa. Si terminava quando finiva il lavoro. Formalmente l'orario era fino alle 16.30, ma normalmente si andava oltre. Si poteva finire alle 17.00, alle 18.00, alle 19.00, in base a quello che si doveva fare. Per i lavori programmati si lavorava dal lunedì al venerdì. Per i guasti vi era un turno di reperibilità che comprendeva sia il sabato che la domenica. Questi turni di reperibilità erano fissi, si alternavano le squadre, compreso il ricorrente. È anche capitato che il ricorrente dovesse uscire con la squadra di reperibilità tre volte al mese. Sicuramente, usciva almeno due volte al mese con la squadra di reperibilità…il ricorrente quando era di reperibilità, copriva o la giornata del sabato o quella della domenica”. È evidente che da una tale dichiarazione non è possibile ricostruire con quale frequenza l'orario si prolungasse fino “alle 17.00”, alle “18.00” o alle “19.00”, mentre il turno di reperibilità del ricorrente, comprendente o il sabato o la domenica, al più (“è anche capitato”) veniva richiesto tre volte al mese e di norma due volte, non tutte le settimane. Peraltro, non è neppure possibile dare una collocazione temporale precisa agli orari riferiti dal teste, in quanto lo stesso ha precisato di avere lavorato con il ricorrente, in un arco temporale di quattro anni (dal 2016 al 2019/2020), “non continuativamente”, ma
“in base alle necessità”.
35. Il teste altro dipendente del resistente dal 2016 al 2021, ha riferito che il normale orario di Per_1 lavoro era fino alle ore 16.00 (“lavoravamo fino alle ore 16.00”), salvo prolungamento dell'orario fino alle
20.00, alle 21.00 o alle 22.00 o anche più tardi, “quando vi erano dei guasti”, e dunque non è possibile sapere con quale frequenza, apparendo piuttosto plausibile che si trattasse di evenienze se non del tutto eccezionali almeno non aventi una frequenza regolare. Per di più il teste ha specificato di non avere lavorato nella stessa squadra del ricorrente, “salvo per un periodo”, senza indicare quale, ma limitandosi a precisare di esservi stato per un mese, nel 2016, “dopodiché, saltuariamente, sono ritornato nella sua squadra per periodi variabili, da pochi giorni a una settimana”. Sul lavoro di sabato e di domenica sono state smentite le allegazioni del ricorso: “Il ricorrente andava a lavoro dal lunedì al venerdì, una o due volte anche il sabato nell'arco del mese, a seconda delle esigenze. Le quattro squadre a turno dovevano poi dare la disponibilità per la domenica. E' capitato che il ricorrente è andato a lavorare la domenica quando era di reperibilità”.
36. A fronte di un quadro probatorio così lacunoso ed incerto, i testi di parte resistente hanno invece recisamente affermato l'assoluta eccezionalità e sporadicità del lavoro straordinario prestato e l'occasionalità del lavoro prestato di domenica. Il teste , impiegato amministrativo del Tes_4 resistente dal 2010, ha dichiarato: “Il ricorrente lavorava dalle 7.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì. Poteva capitare una reperibilità il sabato o la domenica ma era saltuaria. Poteva capitare una volta in un mese, il sabato o la domenica”. Peraltro il teste ha precisato: “Io non vedevo personalmente il ricorrente a lavoro. Gli orari che ho riferito sono quelli di tutte le maestranze” e ha anche specificato che “Non era detto che quando vi era reperibilità necessariamente uscissero le squadre”. Il teste impiegato tecnico del resistente, ha riferito: “Il turno Tes_2 giornaliero era di otto ore. Poteva capitare che si iniziasse a lavorare più tardi per ragioni di viabilità e si terminasse più tardi. A volte poteva capitare che l'orario si prolungasse oltre le otto ore, non so essere più preciso”. Il teste ha dichiarato: “Il ricorrente di solito lavorava otto ore normali. L'ora di inizio era variabile. Qualche Tes_3 volta terminava di lavorare più tardi, ma l'orario era sempre di otto ore. Il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì.
Raramente ha lavorato il sabato… So che il ricorrente lavorava otto ore perché lo vedevo arrivare la mattina e andare via la sera. Io iniziavo a lavorare prima di lui, tra le 6.30 e le 7.00. Io andavo via di solito quando era rientrato
l'ultimo operario, 17.00/17.30/18.00, quasi sempre attendevo che tornasse l'ultimo operaio”.
37. Non può in conclusione ritenersi assolto dal ricorrente il rigoroso onere probatorio in materia di lavoro straordinario, con la conseguenza che non può riconoscersi allo stesso alcuna spettanza a tale titolo. Per le medesime ragioni, in assenza di prova della mancata fruizione delle ferie e dei permessi
ROL e per festività sopresse in misura eccedente rispetto a quanto riconosciuto nella busta paga di agosto 2019 (n. 142,92 ore di ferie non godute;
n. 120 ore di permessi ROL non fruiti;
saldo negativo pari a 16,16 ore di permessi per permessi festività soppresse), va disattesa la pretesa al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
38. Accertata la insussistenza di tutti i titoli che legittimano la richiesta delle differenze retributive, anche nella loro incidenza sulla tredicesima mensilità (che nei conteggi di parte è indicata come “percepita” nella misura corrispondente agli importi indicati in buste paga, si veda per esempio la busta paga di dicembre 2018), restano da esaminare le pretese retributive relative ai mesi da maggio ad agosto 2019, in quanto nei conteggi le relative retribuzioni mensili sono indicate come non corrisposte, e al trattamento di fine rapporto, parimenti indicato nei conteggi come dovuto e non corrisposto. Si rammenta sul punto che il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire le retribuzioni asseritamente non corrisposte ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (Cass. civ. n. 26985/2009).
39. Ciò posto, il resistente ha prodotto i bonifici che documentano l'avvenuta corresponsione al ricorrente delle somme riportate in buste paga con riferimento alle mensilità da maggio ad agosto 2019. Non solo il lavoratore non ha sollevato alcuna specifica contestazione in ordine a tale produzione documentale, né ne ha disconosciuto la conformità ex art 2712 c.c. a quanto rappresentato, ma neppure ha contestato l'imputazione a tali mensilità delle predette somme, come indicato nelle annotazioni riportate sulle contabili dei bonifici eseguiti e illustrate nel resoconto pagamenti (all. 25 res.) e nella memoria difensiva, atteso che parte degli importi era stato originariamente erogato (cfr. causale dei bonifici) a titolo di acconto sulle retribuzioni che il lavoratore avrebbe maturato nei mesi successivi, poi risultati non più dovuti per le assenze ingiustificate del lavoratore nei mesi di giugno e luglio 2019 e per l'avvenuta cessazione del rapporto a seguito di licenziamento per giusta causa intimato a seguito della contestazione di tali assenze, con conseguente modifica dell'imputazione di tali importi a saldo delle mensilità da maggio ad agosto 2019 (sulla sistematica prassi del lavoratore di chiedere acconti sulle retribuzioni maturande e del datore di lavoro di concederle, cfr. le conversazione whatsapp prodotte dal resistente, non oggetto di disconoscimento
(all.ti 9, 10, 14 e 15).
40. È rimasta sfornita di prova, invece, la corresponsione del trattamento di fine rapporto per la somma lorda pari ad euro 3.071,40 indicata nella busta paga di agosto 2019 relativa alle spettanze di fine rapporto. Il resistente eccepisce in memoria difensiva che il TFR maturato in relazione al secondo rapporto – qui in esame – è stato oggetto di due pignoramenti e di trattenute per acconti erogati dal datore di lavoro, ma vi è traccia documentale unicamente del versamento in favore di Persona_2
creditrice del lavoratore (cfr. verbale di pignoramento sub all. 22), della quota pignorata sulla
[...] busta paga TFR 2019 per la somma di euro 195,40 (cfr. contabile di bonifico del 13.5.2021 in favore della , mentre non vi è evidenza della imputabilità a TFR delle ulteriori somme dovute Persona_2 al lavoratore e pignorate presso il resistente quale debitor debitoris (all.ti 22 e 23).
41. Il ricorrente ha dunque diritto a percepire dal convenuto la somma lorda pari ad euro 2.876,00 (euro
3.071,40 – euro 195,40).
42. In conclusione, va condannato al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 2.876,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Tutte le altre domande, salvo la invalidazione del verbale di conciliazione sindacale, vanno rigettate, ivi compresa quella di condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione previdenziale omessa in favore dell' atteso che non sono state accertate differenze retributive spettanti al CP_4 lavoratore. 43. In considerazione dell'accoglimento del ricorso limitatamente al solo trattamento di fine rapporto e per un importo ridotto e sensibilmente inferiore a quello indicato nei conteggi di parte, le spese processuali vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara l'invalidità della conciliazione sindacale sottoscritta dalle parti in data 8.5.2019;
− accerta e dichiara che è creditore nei confronti di Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 2.876,00 a titolo di trattamento di fine rapporto;
− per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 2.876,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− rigetta per il resto il ricorso;
− compensa integralmente le spese processuali.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
RA CI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. RA CI, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 3 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2486/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco MASTROIANNI come da Parte_1 procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Minturno, via Appia n. 695
- ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Italico PERLINI, Gaetano CAPPUCCI e Controparte_1
UI CE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi in Arce,
Via Magni n. 6
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto CP_2
SARRA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale
Ostiense n. 2
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela BELLASSAI ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Cassino, Via Polledrera s.n.c. CP_3
- parti convenute Oggetto: differenze retributive – mansioni superiori – lavoro straordinario
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 7.12.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto , la società e l' dinnanzi all'intestato Tribunale per Controparte_1 CP_2 CP_4 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e dipendente a tempo indeterminato dal
18.5.2015 al 28.2.2020 con la qualifica e le mansioni di operaio specializzato così come in narrativa rappresentate, inquadrabile sin dall'inizio nel III Livello C.C.N.L. di Categoria allegato il cui riconoscimento rivendica espressamente per l'effetto;
b) dichiarare l'inefficacia e l'illegittimità e quindi la nullità del verbale di transazione sottoscritto in data 8.5.2019 per nullità della causa e dei suoi presupposti, riservandosi l'istante rituale “querela di falso” in caso di produzione e/o utilizzo dell'originale dell'atto in giudizio e quindi in virtù delle mansioni, dell'orario e delle retribuzioni ricevute;
c) condannare la ditta sempre in persona di cui sopra, all'immediato pagamento in favore di esso Controparte_1 istante della somma di € 75.107,00 a titolo di differenze retributive tredicesima e quattordicesima, TFR e quant'altro, quale giusta ed equa retribuzione non versata, giusto conteggio allegato parte integrante del presente atto e per le causali di cui in premessa, o diversa somma che per gli stessi titoli si riterrà adeguato giusto ed equo liquidare anche ai sensi dell'art. 36 Cost. c.c. 2099 c.c. e CCNL di Categoria, quale salario minimo garantito, onde permettere all'istante di poter assolvere alle primarie esigenze di vita. Con integrazione della intercorsa rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT e sul tutto gli interessi legali sulle somme a determinarsi così rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli diritti al reale soddisfo. Con la liquidazione in via provvisoria della somma di euro 7.240,71 anche per il TFR non versato.
d) condannare per le stesse motivazioni, in solido per le motivazioni tutte suddette, la Società in persona CP_2 del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento della predetta somma con gli accessori richiesti;
e) dichiarare dovuta all' all'esito del giudizio, la somma maturata sulle differenze retributive richieste ex art. CP_4
2116 c.c. pari ad euro 17.274,61 derivante dall'applicazione dell'aliquota del 23% alla somma rivendicata o altro importo che sarà giusto ed equo per legge determinare e liquidare in favore dell'istante;
f) con vittoria nelle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art.
431 cpc. Salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto, azione e/o ragione da attivare in separata sede per le ritenute previdenziali ed assistenziali non versate, valendo la presente come rituale messa in mora ed impugnativa di ogni e qualsiasi rinuncia e/o transazione.
2. Il ricorrente espone di avere lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della ditta
[...] avente ad oggetto l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, dal Controparte_5
18.5.2015 fino al 28.2.2020, in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ancorché formalmente assunto con fittizi contratti a tempo determinato;
di avere svolto in prevalenza, con qualifica di operaio specializzato, le mansioni di autista e gruista, nonché quelle di addetto al tutoraggio formativo degli apprendisti, all'addestramento di altri lavoratori e quelle di caposquadra;
di avere svolto tali mansioni nell'ambito del subappalto di lavori affidati alla ditta Controparte_1 dalla committente di avere prestato la propria attività in trasferta nel comune di Roma e CP_2 nei vari cantieri sparsi nella Regione Lazio, come di volta in volta indicati dal datore di lavoro;
di avere sempre lavorato per 13 ore giornaliere, dalle ore 6.00 alle ore 19.00, con un'ora per la pausa pranzo, dal lunedì al sabato, talvolta anche la domenica;
che gli venivano corrisposte a mezzo bonifico le retribuzioni riportate nelle buste paga;
di avere sottoscritto, in data 8.5.2019, indotto dagli artifici e raggiri del datore di lavoro, un presunto verbale di conciliazione sindacale, sconosciuto alla organizzazione sindacale, nel quale, a fronte del riconoscimento in favore del lavoratore di un bonus transattivo di euro 50,00, il lavoratore rinunciava a tutte le pretese e rivendicazioni retributive per il periodo dal 19.6.2017 al 28.2.2020; di avere ricevuto dal resistente una contestazione disciplinare per le assenze ingiustificate nei giorni dal 24.6.2019 al 28.6.2019; che il resistente replicava alle giustificazioni del lavoratore con una lettera di licenziamento mai recapitatagli.
3. Il ricorrente deduce di avere maturato nei confronti del convenuto un credito per differenze retributive a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili, corrispostegli dal datore di lavoro per importi, come indicati in busta paga, inferiori ai minimi salariali previsti dal CCNL Metalmeccanici
P.M.I. – Confapi per i lavoratori inquadrati nel 3° livello, nonché a titolo di compensi per il lavoro straordinario prestato, trattamento economico spettante per le mansioni superiori svolte nei periodi in cui è stato formalmente inquadrato nel 2° livello, trattamento di trasferta, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, festività, differenze sulla tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto. Il lavoratore lamenta inoltre il danno per omesso versamento all' dei contributi CP_4 previdenziali e assistenziali dovuti sulle differenze retributive spettanti. Il medesimo lavoratore invoca inoltre la responsabilità solidale della società quale committente obbligato in solido con CP_2
l'appaltatore ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 per il pagamento dei Controparte_1 crediti retributivi e previdenziali traenti titolo dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente in esecuzione dell'appalto. L'attore fa poi rilevare l'invalidità della presunta conciliazione sindacale sottoscritta in data 8.5.2019, in quanto frutto di artifici e raggiri, sconosciuta al sindacato, artefatta e avente ad oggetto la rinuncia anche a diritti non ancora sorti nel patrimonio del lavoratore, a fronte di un corrispettivo esiguo riconosciuto a quest'ultimo.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , la società Controparte_1
e l' CP_2 CP_4
5. deduce che il ricorrente è stato assunto con un primo contratto a tempo Controparte_1 determinato in data 18.5.2015, poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato, cessato per dimissioni del lavoratore in data 26.5.2017; che, dopo le dimissioni, le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione sindacale in cui si davano vicendevolmente atto di non avere nulla a pretendere in ordine al rapporto di lavoro intercorso;
che il ricorrente, dopo le dimissioni, prestava la propria attività lavorativa per altro datore di lavoro;
che veniva nuovamente assunto dalla ditta con Controparte_1 contratto a tempo determinato decorrente dal 19.6.2017 al 16.2.2018, più volte prorogato e poi cessato per licenziamento per giusta causa in data 12.8.2019; che, nel corso del rapporto, il ricorrente chiedeva reiteratamente acconti sulle retribuzioni maturande, sempre concessi dal datore di lavoro.
Tanto esposto in fatto, contestata la prestazione del lavoro straordinario dedotto in ricorso e lo svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti al 3° livello nel periodo dal giugno all'ottobre
2017 in cui controparte è stata inquadrata nel 2° livello, negata altresì la ricorrenza di un danno previdenziale, il resistente deduce che le domande relative al primo periodo di lavoro dal 18.5.2015 al
26.5.2017 sono inammissibili per intervenuta conciliazione sindacale e comunque infondate per essere prescritte le differenze retributive rivendicate. Deduce, inoltre, l'inammissibilità delle domande relative al secondo rapporto di lavoro per il periodo dal 19.6.2017 al 8.5.2019 per intervenuta conciliazione sindacale, non impugnata dal lavoratore nel termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto. Evidenzia ancora il difetto di allegazione dei fatti costitutivi dei crediti relativi alle indennità per le ferie e i permessi non goduti e per le mensilità supplementari. Asserisce che il datore di lavoro ha corrisposto tutte le retribuzioni mensili come indicate in busta paga e i ratei di tredicesima mensilità e che il TFR maturato durante il secondo rapporto è stato oggetto di due pignoramenti e di trattenute per gli acconti erogati dal datore di lavoro.
6. La società eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non essere CP_2 una società operativa sin dalla fine degli anni Novanta e indicando nella già CP_6 [...]
la società concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel Controparte_7 territorio del comune di Roma. In via subordinata fa rilevare la decadenza del ricorrente dall'azione ex art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 per decorso del termine biennale dalla fine dell'appalto.
7. L' evidenzia che il lavoratore, per alcuni dei periodi oggetto di causa risultanti dall'estratto CP_4 contributivo, ha percepito l'indennità di disoccupazione NASpI e il trattamento di integrazione salariale, chiedendo, ove venisse accertato che il lavoratore ha prestato attività lavorativa nei suddetti periodi, la condanna dello stesso alla restituzione all delle somme erogate. L'ente previdenziale CP_4 si rimette per il resto all'accertamento del giudicante, facendo rilevare che, una volta intervenuto l'accertamento giudiziale del rapporto controverso, gli Uffici dell' non potranno che adeguarsi CP_4
al giudicato e provvedere alle incombenze previste dalla legge in materia di versamento dei contributi il cui onere è a carico del datore di lavoro, ferma restando l'intervenuta prescrizione quinquennale.
8. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti, gli interrogatori formali di e e l'assunzione della prova testimoniale. Al termine Parte_1 Controparte_1 dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. La causa è stata infine decisa come in dispositivo all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 3 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Il ricorrente agisce per la condanna di , titolare dell'omonima ditta individuale di Controparte_1 installazione e manutenzione di impianti elettrici, al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate per avere prestato senza soluzione di continuità, sebbene fittiziamente assunto con plurimi contratti a tempo determinato, attività di lavoro subordinato alle dipendenze dello stesso dal 18.5.2015 fino al 28.2.2020, svolgendo in trasferta a Roma e negli altri cantieri laziali in cui veniva di volta in volta inviato le mansioni di autista e gruista, di caposquadra degli operai a lui affidati e di addetto al tutoraggio formativo e all'addestramento di altri dipendenti, riconducibili al 3° livello del CCNL P.M.I. Confapi, ed effettuando sistematicamente lavoro straordinario, con l'osservanza di un orario di lavoro effettivo di 13 ore giornaliere (dalle ore 6.00 sino alle ore 19.00, con un'ora di pausa pranzo) dal lunedì al sabato e “talvolta anche la domenica”.
Dalla lettura congiunta dell'atto introduttivo e dei conteggi allegati si evince che le differenze retributive sono richieste a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili, corrisposte dal datore di lavoro a mezzo bonifico nella misura indicata nelle buste paga (cfr. conteggi), ma inferiore ai minimi salariali mensilizzati previsti dal contratto collettivo, a titolo inoltre di compenso per il lavoro straordinario prestato, trattamento spettante per le mansioni superiori svolte (3° livello) nei periodi in cui il è stato inquadrato nell'inferiore 2° livello, tredicesima mensilità, indennità di trasferta, Pt_1 festività non godute (cadenti di domenica), indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, trattamento di fine rapporto non corrisposto (cfr. conteggi). Il ricorrente chiede altresì, quale forma di risarcimento del danno previdenziale, la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali non versati sulle differenze retributive maturate dallo stesso. CP_4 Per tale ragione l'ente previdenziale è stato evocato in giudizio quale litisconsorte necessario e creditore dei contributi non versati.
10. Il ricorrente invoca inoltre la responsabilità solidale, per il credito retributivo e contributivo azionato, della società chiedendone la condanna in solido con ai sensi dell'art. 29 CP_2 Controparte_1 del D.Lgs. n. 276 del 2003, sul presupposto della esistenza di un contratto di subappalto tra tale società, nella veste di committente, e la ditta nella veste di appaltatore, e CP_1 Controparte_5 della esecuzione delle prestazioni lavorative del nell'ambito di tale subappalto. Pt_1
11. Il ricorso può trovare accoglimento solo limitatamente al trattamento di fine rapporto e per il minore importo di cui in dispositivo, mentre per il resto va ritenuto infondato e rigettato per la ragioni che saranno di seguito illustrate.
12. Preliminarmente va ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva – rectius, di titolarità passiva del rapporto obbligatorio solidale dedotto dall'attore – sollevata dalla società
[...]
la quale nella memoria difensiva deduce di non essere società operativa sin dalla fine degli anni CP_2
Novanta e indica nella già la società concessionaria del servizio CP_6 Controparte_7 di distribuzione dell'energia elettrica nel territorio del comune di Roma, producendo a supporto probatorio di tale affermazione la visura camerale della e lo Statuto. Da tali documenti CP_6 effettivamente risulta che quest'ultima ha quale oggetto sociale “l'esercizio dell'attività di distribuzione e misura di energia elettrica”. A fronte di tali allegazioni il ricorrente non ha sollevato contestazioni specifiche e comunque non ha prodotto, a sostegno del proprio assunto e a confutazione dell'avversa prospettazione, il contratto di appalto idoneo a dimostrare che era
[...] la società committente della Ditta CI IO Impianti. CP_2
13. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda proposta dall' di condanna CP_4 del ricorrente alla restituzione in proprio favore delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione NASpI e trattamento di integrazione salariale nell'ipotesi in cui dovesse essere accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore di nei Controparte_1 periodi di fruizione della NASpI o della CIG secondo quanto risultante dall'estratto conto previdenziale. Si tratta, infatti, di una domanda riconvenzionale che non è stata proposta nelle forme prescritte dall'art. 418 c.p.c., comma 1, in quanto non è stata formulata nella memoria difensiva istanza di differimento dell'udienza, come prescritto dalla norma a pena di decadenza dalla riconvenzionale. 14. Passando all'esame nel merito delle domande proposte dal ricorrente nei confronti di CP_1
, deve innanzitutto rilevarsi che gli stessi documenti prodotti dal ricorrente smentiscono per
[...] tabulas l'assunto che dal 18.5.2015 al 28.2.2020 è intercorso tra le parti un unico e ininterrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dal modello C/2 storico in atti risulta infatti che Parte_1 in data 18.5.2015 è stato assunto da con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 pieno, inizialmente a tempo determinato, poi trasformato, dal 22.5.2015, in rapporto a tempo indeterminato e che il rapporto è cessato in data 26.5.2017 per le dimissioni del lavoratore, il quale, nel periodo dal 30.5.2017 fino 5.6.2017, risulta avere lavorato in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato alle dipendenze di altra società, la
[...]
Poiché il lavoratore non ha specificamente allegato il carattere fittizio Controparte_8
o simulato del rapporto don la né ha articolato idonea capitolazione istruttoria sul punto, CP_8 tanto basta a ritenere cessato il primo rapporto di lavoro con il convenuto, per dimissioni del lavoratore, in data 26.5.2017, come peraltro attestato documentalmente anche dalle buste paga prodotte dal resistente (cfr. busta paga di maggio 2017). Dal certificato storico lavorativo risulta una nuova assunzione del ricorrente alle dipendenze di , con contratto a tempo pieno e Controparte_1 determinato, decorrente dal 19.6.2017 con scadenza originaria al 16.2.2018, prorogata due volte. Il rapporto a termine risulta cessato per licenziamento per giusta causa il 12.8.2019. Il resistente ha prodotto la lettera di licenziamento per giusta causa dell'8.8.2019 (all. 20), intimato per assenze ingiustificate del lavoratore dal 1.7.2019 al 9.7.2019. Nell'avviso di ricevimento è attestato il rifiuto del destinatario a ricevere la missiva in data 12.8.2019, per cui a tale data l'atto di Parte_2 licenziamento deve ritenersi portato a conoscenza del lavoratore ex art. 1335 cod. civ. e dunque efficace. È lo stesso ricorrente ad ammettere nel ricorso di non avere impugnato – “solo per motivi di economicità di giudizi dovendo proporre la presente azione giudiziale” (sic) – la sentenza del Tribunale di Cassino che ha accertato la legittimità di tale licenziamento (in realtà una ordinanza ex art. 1, comma 49, L. n.
92 del 2012 che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di un asserito licenziamento orale intimato in data 25.6.2019 da a , trattandosi invece di una assenza Controparte_1 Parte_1 dal lavoro comunicata dallo stesso lavoratore, licenziato poi con la lettera su indicata solo a far data dal 12.8.2019). Ne discende che il licenziamento del 12.8.2019 non è stato impugnato e che pertanto la cessazione del secondo rapporto di lavoro con il resistente in tale data è definitivo e non può più essere messo in discussione.
15. Tanto chiarito, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive va esaminata con riferimento ai due distinti rapporti di lavoro, quello dal 18.5.2015 al 26.5.2017 e quello dal 19.6.2017 al 12.8.2019. 16. Con riferimento al primo rapporto di lavoro il convenuto ha ritualmente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi del lavoratore. L'eccezione è fondata in quanto dalla data di cessazione del rapporto (26.5.2017) non è documentato alcun atto interruttivo antecedente alla notifica del ricorso avvenuta il 19.1.2023 (cfr. relata di notifica), ben oltre il quinquennio, ragione per cui tutti i crediti retributivi sorti in dipendenza del primo rapporto devono ritenersi prescritti.
17. Con riferimento al secondo rapporto, limitatamente al periodo dalla instaurazione dello stesso
(19.6.2017) sino a tutto il febbraio 2019, è stato sottoscritto dalle parti in data 8.5.2019 un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 2113 c.c. e 411, comma 3, c.p.c. (all. 7 res.). Nel verbale, sottoscritto presso la sede operativa della ditta dinnanzi al sig. Controparte_1 Parte_3
quale conciliatore designato dal sindacato FESICA – CONFSAL, si legge che la società
[...] riconosce al sig. la somma lorda di euro 50,00 a titolo di bonus transattivo e a “saldo Parte_2 stralcio e transazione quali corrispettivi della presente transazione generale novativa” a fronte del riconoscimento del lavoratore “di essere sempre stato correttamente retribuito in maniera adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato” e della sua rinuncia definitiva ad ogni altra ragione di credito verso la ditta Controparte_1 riconducibile al rapporto di lavoro subordinato intercorso, in particolare per “diverso inquadramento, maggiori retribuzioni, compensi per lavoro straordinario e o supplementare, notturno e festivo, mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, mancate ferie, riposi compensativi e riduzioni di orario, trattamento di malattia, integrazione infortunio, rimborsi spese, maggiore anzianità, risarcimento danni a qualsiasi titolo (ex art. 2116 c.c., biologico ecc.), compensi di qualunque genere, eventuale incidenza dei predetti titoli tu TFR e sugli altri istituti indiretti, nonché per qualsiasi altro motivo, anche se non espressamente menzionato, ma comunque connesso con il rapporto di lavoro in essere a febbraio 2019”, mentre è fatto espressamente salvo “il TFR maturato e non corrisposto che resta accantonato c/o l'azienda . Controparte_5
18. Nel ricorso il lavoratore sostiene l'invalidità della conciliazione sindacale su indicata in quanto è stata fatta sottoscrivere al ricorrente con artifici e raggiri, risulta sconosciuta allo stesso Sindacato FESICA
– CONFSAL, prevede una somma del tutto esigua da riconoscersi al lavoratore per la rinuncia alle sue pretese e contempla la rinuncia a diritti non ancora maturati nel suo patrimonio. In sostanza, le censure del lavoratore si appuntano su un asserito dolo di controparte per indurre il lavoratore a sottoscrivere il verbale di conciliazione, sull'assenza di effettività dell'assistenza sindacale, sull'assenza del requisito delle reciproche concessioni e sulla indeterminabilità del suo oggetto nella parte in cui prevede la rinuncia a diritti non ancora sorti nel patrimonio del lavoratore. 19. Il resistente eccepisce la decadenza di controparte dalla impugnazione della conciliazione sindacale, in quanto la stessa non è stata proposta entro il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto, come previsto dal secondo comma dell'art. 2113 c.c.
20. L'eccezione di decadenza va disattesa poiché è in atti la missiva datata 12.7.2019, sottoscritta dal lavoratore e dal suo legale, indirizzata alla ditta , con la quale il ricorrente, per il Controparte_1 tramite del legale, oltre a prendere posizione sulla contestazione disciplinare del 1.7.2019 relativa alle assenze ingiustificate dal lavoro, “impugna e contesta la transazione sottoscritta il giorno 8.5.2019 non riconoscendo alcun mandato che sarebbe stato conferito al e considerato l'aspetto Parte_4 assolutamente illecito della stessa, visto il suo contenuto e che è stata sottaciuta la reale efficacia dell'atto avendogli comunicato il sig. che l'atto serviva per 'sbloccare i fondi che erano a garanzia dei lavori presso la Controparte_1
si riserva ogni azione anche penale per il raggiro posto in essere”. Il resistente, nella memoria difensiva, CP_2 ha ammesso di avere ricevuto tale missiva in data 17.7.2019 (pag. 9, par. 17). Orbene, l'art. 2113, comma 2, con riferimento alle rinunce e alle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti e accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., stabilisce che l'impugnazione per farne valere la invalidità deve essere proposta, a pena di decadenza, “entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia
o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima”. La Suprema Corte ha chiarito che tale impugnazione, impeditiva della decadenza, può essere proposta anche con atto stragiudiziale, il quale non richiede alcuna formula specifica, ben potendo risultare anche implicitamente dall'atto stesso la volontà di invalidare l'atto abdicativo (Cass. civ. n. 77/1995). La missiva citata, alla luce del chiarissimo ed inequivoco tenore letterale del suo contenuto, manifestativo della volontà del lavoratore di impugnare la transazione in quanto frutto di raggiri e sottoscritta dinnanzi ad un conciliatore privo di legittimazione in assenza di mandato conferito al relativo sindacato, può certamente qualificarsi come atto stragiudiziale di impugnazione, proposto a distanza di due mesi e nove giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione, e dunque certamente non oltre il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2113 c.c., che per le rinunce e transazioni intervenute in corso di rapporto prevede un termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto.
21. Ciò posto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenuti in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le
“reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. (Cass. civ. n. 24024/2013).
22. Nella specie è indubbio che la conciliazione sindacale de qua ha il contenuto di un accordo transattivo e non di una mera rinuncia del lavoratore, quale atto abdicativo unilaterale, in quanto nelle premesse si fa riferimento alla rivendicazione del lavoratore di mansioni difformi e superiori rispetto all'inquadramento e al richiesto pagamento di differenze retributive a titolo di straordinari, ferie e permessi ed è dunque chiaramente manifestata dalle parti l'esigenza di prevenire l'insorgenza di una controversia scaturente da tali rivendicazioni, mediante un “amichevole componimento”, il quale, anche sotto il profilo letterale, viene connotato in termini di transazione, facendosi riferimento al riconoscimento in favore del lavoratore, quale corrispettivo per le sue rinunce, di un bonus
“transattivo”, a saldo stralcio e “transazione”; infine, si qualifica espressamente l'accordo come
“transazione generale novativa”.
23. Ciò posto, pur dovendosi escludere che l'accordo transattivo verta su diritti ancora non entrati nel patrimonio del lavoratore, in quanto da un lato viene fatto salvo il trattamento di fine rapporto maturato e non corrisposto e dall'altro la rinuncia del lavoratore è riferita a crediti retributivi e risarcitori già sorti in dipendenza del rapporto di lavoro limitatamente al periodo dal 19.6.2017 (data dell'assunzione) fino a tutto il febbraio 2019 (la conciliazione è sottoscritta in data 8.5.2019), emerge quale evidente e dirimente ragione di invalidità della conciliazione sindacale l'assenza dell'elemento essenziale delle “reciproche concessioni”. A fronte di una rinuncia tombale del lavoratore non solo alle differenze retributive connesse all'inquadramento rivendicato e alla quantità e qualità del lavoro prestato, bensì alla totalità dei crediti risarcitori e retributivi traenti titolo dal rapporto di lavoro in questione limitatamente al periodo indicato (avente durata di oltre un anno e mezzo), “per qualsiasi altro motivo, anche se non espressamente menzionato, ma comunque connesso con il rapporto di lavoro in essere”, è stato previsto in favore del lavoratore un corrispettivo assolutamente irrisorio e meramente simbolico di euro 50,00. Tale dato, che già di per sé rende conclamata l'assenza di reciproche concessioni, appare ancora più significativo se si considera che il verbale di conciliazione è stato sottoscritto “presso la sede operativa della ditta . Come persuasivamente chiarito dal giudice di legittimità, la Controparte_1 conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c. non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza del rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore (Cass. civ. n.
10065/2024); seppure, infatti, alla presenza di un rappresentante sindacale, la sottoscrizione del verbale di conciliazione presso la sede della società datrice di lavoro non soddisfa in termini di modalità i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni di cui agli artt. 411, comma 3, c.p.c. e 2113, comma 4, c.c., “dato che la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all'assistenza del funzionario del sindacato, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti” (Cass. civ. n. 9286/2025). Per tali assorbenti e dirimenti ragioni, senza che sia necessario esaminare l'ulteriore profilo della effettività dell'assistenza sindacale prestata, va senz'altro dichiarata l'invalidità della conciliazione sindacale sottoscritta dalle parti in data 8.5.2019.
24. Venendo all'esame delle pretese differenze retributive per il periodo dal 19.6.2017 al 12.8.2019, prima ancora di analizzare le risultanze della prova testimoniale, va rilevata la carenza di allegazione dei fatti costitutivi di alcune delle voci retributive inserite nei conteggi per la quantificazione del credito complessivo, vale a dire le indennità di trasferta e le festività. Il ricorrente non ha dedotto alcunché in merito ai presupposti previsti dal pacificamente applicato Controparte_9 al rapporto, per il riconoscimento della indennità di trasferta, limitandosi solo ad indicarne l'importo giornaliero. Neppure ha fornito una quantificazione analitica di tale credito con l'indicazione del numero complessivo delle giornate di trasferta non retribuite. Tale lacuna assertiva non può essere supplita dal giudicante, mediante l'esame dei documenti prodotti e nello specifico mediante una ricognizione della relativa disciplina nel contratto collettivo – trattasi peraltro di contratto di diritto comune, al quale non si applica il principio iura novit curia – o del registro delle presenze in cantiere, atteso che la funzione dei documenti è asseverativa e non assertiva, essi sono cioè destinati a provare fatti costitutivi che devono essere compiutamente allegati negli atti introduttivi. Identiche considerazioni possono formularsi con riferimento alla voce “festività”. Per tali voci, dunque, non può riconoscersi al lavoratore alcuna differenza retributiva.
25. Venendo all'esame delle retribuzioni ordinarie mensili, si osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, gli importi di tali retribuzioni indicati nelle buste paga corrispondono esattamente ai minimi salariali previsti per i lavoratori inquadrati nel 3° livello del CCNL P.M.I.
Confapi dalle tabelle retributive in atti. Dall'esame dei conteggi risulta inoltre che il “percepito” di ogni mese corrisponde alle spettanze lorde indicate nella busta paga, ad eccezione che per i mesi da maggio ad agosto 2019. Si può allora già trarre una prima conclusione, e cioè che il lavoratore ammette di avere ricevuto mensilmente, salvo che per gli ultimi quattro mesi del rapporto, le retribuzioni mensili previste dal contratto collettivo, come peraltro emerge dai bonifici prodotti dal resistente, salvo quanto verrà chiarito nei successivi paragrafi a proposito del periodo in cui il ricorrente è stato inquadrato nel 2° livello.
26. Nel periodo dal 19.6.2017 fino a tutto il mese di ottobre 2017, infatti, il ricorrente, come si evince dalle buste paga, è stato inquadrato nel 2° livello. Il lavoratore sostiene che per tutto il periodo dedotto in causa – e dunque anche per quello appena indicato – ha svolto mansioni (autista, gruista, caposquadra, addetto al tutoraggio formativo degli apprendisti e all'addestramento di altri lavoratori) riconducibili al 3° livello del CCNL applicato. Giova ricordare che il diritto del lavoratore al riconoscimento di un inquadramento superiore a quello contrattuale ed al relativo trattamento economico in forza delle mansioni effettivamente svolte è previsto dall'art. 2103 c.c., che attribuisce al dipendente, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Agli effetti della tutela apprestata da tale norma, la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (Cass. civ. n. 11125/2001; n. 21224/2024). Tale verifica ad opera del giudice postula necessariamente l'osservanza del c.d. criterio trifasico, nel senso che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si snoda in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. civ. n. 10485/2023), sebbene non sia richiesto che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, ricognizione e valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. civ. n. 16572/2020). Dunque per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (Cass. civ. n. 8025/2003 cit.).
27. Tanto chiarito, risulta dalle declaratorie professionali dei due livelli e dalle esemplificazioni del relativi profili professionali contenute nel contratto collettivo (all. 29 res.) che appartengono al 2° livello i
“lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare” e, per quanto concerne lo specifico profilo professionale del “conduttore mezzi di trasporto”, i “lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico” e per il profilo di gruista i “lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiali, macchinario, ecc…gruista”.
28. Appartengono invece al 3° livello i “lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro” e, con specifico riferimento ai profili di autista e gruista, i “lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di materiale, ecc., ovvero conducono autogrù effettuando il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale o macchinario;
ovvero conducono trattori o carrelli trainati o rimorchi per il trasporto di materiali…conduttore mezzi di trasporto” e i “lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono precisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il montaggio di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio…gruista”.
29. Orbene, il ricorrente si è limitato alla lapidaria affermazione di avere svolto prevalentemente mansioni di autista e gruista, profili professionali che sono presenti in entrambi i livelli richiamati, senza allegare e chiedere di provare per testi gli elementi peculiari e differenziali del gruista di 3° livello rispetto al gruista di 2° livello, vale a dire la maggiore complessità delle operazioni di movimentazione della gru, in considerazione della particolare precisione richiesta per il sollevamento, il trasporto e il posizionamento su macchine, o ancora per il montaggio di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio, rispetto alle più elementari operazioni richieste al gruista di 2° livello, consistenti in semplici operazioni per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiali o macchinari. Anche con riferimento al profilo di conduttore di mezzi di trasporto, il ricorrente non ha allegato alcunché circa le caratteristiche dei mezzi condotti, le quali sono invece rilevanti per ricondurre il profilo al superiore
3° livello, allorché si tratti di “carrelli elevatori o trasloelevatori” o di “autogrù” o ancora di “trattori o carrelli trainati o rimorchi per il trasporto di materiali”, piuttosto che di “mezzi a conduzione semplice per il trasporto di materiale e le operazioni di carico e scarico”.
30. Nelle esemplificazioni dei profili del 3° livello non si fa alcun riferimento agli addetti al tutoraggio formativo, all'addestramento di altri lavoratori o alla mansione di caposquadra. Ad ogni buon conto, lo svolgimento sistematico di tali attività non è stato confermato dai testi o è stato riferito in termini assolutamente generici, così da non consentire di stabilire se siano state svolte in modo solo sporadico e solo per determinati periodi e quali, così da precluderne la riferibilità al periodo dal 19.6.2017 fino a tutto il mese di ottobre 2017 ( : “Facendo il caposquadra gestiva i nuovi operai, stava attento a Tes_1 che non si infortunassero, non svolgeva però una vera e propria attività formativa”; “Quando io ho Per_1 iniziato, il ricorrente mi insegnava quello che dovevo fare. Non so se abbia svolto vere e proprie mansioni di tutor”;
“Che io sappia non mi risulta che il ricorrente abbia svolto attività di tutoraggio o di addestramento di altri Tes_2 lavoratori. A volte il ricorrente ha lavorato come caposquadra”; “Non so se il ricorrente abbia svolto Tes_3 attività di caposquadra. Chi era il più bravo, faceva il caposquadra. Non ho mai visto il ricorrente dare indicazione agli altri operai”). In conclusione, per le carenti allegazioni sulle mansioni superiori svolte e per le risultanze testimoniali riferite, non può riconoscersi al ricorrente il trattamento economico corrispondente al 3° livello per il periodo dal 19.6.2017 fino a tutto il mese di ottobre 2017.
31. Il ricorrente sostiene di avere sistematicamente effettuato lavoro straordinario, lavorando tutti i giorni della settimana, talvolta anche la domenica, per tredici ore giornaliere, dalle ore 6.00 sino alle ore
19.00, con un'ora di pausa per il pranzo. Tali assunti non hanno trovato conferma nell'istruttoria testimoniale espletata.
32. Si ricorda che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell' “an”, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del
“quantum” di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018,
n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ. n. 6623/2001).
33. Nel caso in esame si rilevano innanzitutto le approssimative e in parte contraddittorie allegazioni del ricorrente circa il lavoro domenicale, che, secondo quanto si legge nella prima pagina del ricorso, sarebbe stato svolto “talvolta” mentre, secondo quanto affermato nel paragrafo intitolato “Orario”, sarebbe stato svolto in modo sistematico tutte le settimane, in quanto il lavoratore avrebbe prestato la propria attività “sette giorni su sette”. I testi di parte ricorrente, suoi colleghi di lavoro, hanno reso sul punto dichiarazioni talmente approssimative, vaghe, generiche, anche nei riferimenti temporali, oltre che frammentarie, considerati i periodi circoscritti – neppure specificati – in cui hanno lavorato negli stessi cantieri del ricorrente, da risultare assolutamente inidonee a riscostruire con precisione gli orari di lavoro del ricorrente, la collocazione oraria delle prestazioni di lavoro straordinario o anche solo l'entità quantitativa dello stesso. 34. Il teste dipendente del resistente dal 2016 al 2021, si è limitato alla affermazione secondo Tes_1 cui “Il ricorrente iniziava a lavorare alle 6.30. Non c'era un orario fisso di fine giornata lavorativa. Si terminava quando finiva il lavoro. Formalmente l'orario era fino alle 16.30, ma normalmente si andava oltre. Si poteva finire alle 17.00, alle 18.00, alle 19.00, in base a quello che si doveva fare. Per i lavori programmati si lavorava dal lunedì al venerdì. Per i guasti vi era un turno di reperibilità che comprendeva sia il sabato che la domenica. Questi turni di reperibilità erano fissi, si alternavano le squadre, compreso il ricorrente. È anche capitato che il ricorrente dovesse uscire con la squadra di reperibilità tre volte al mese. Sicuramente, usciva almeno due volte al mese con la squadra di reperibilità…il ricorrente quando era di reperibilità, copriva o la giornata del sabato o quella della domenica”. È evidente che da una tale dichiarazione non è possibile ricostruire con quale frequenza l'orario si prolungasse fino “alle 17.00”, alle “18.00” o alle “19.00”, mentre il turno di reperibilità del ricorrente, comprendente o il sabato o la domenica, al più (“è anche capitato”) veniva richiesto tre volte al mese e di norma due volte, non tutte le settimane. Peraltro, non è neppure possibile dare una collocazione temporale precisa agli orari riferiti dal teste, in quanto lo stesso ha precisato di avere lavorato con il ricorrente, in un arco temporale di quattro anni (dal 2016 al 2019/2020), “non continuativamente”, ma
“in base alle necessità”.
35. Il teste altro dipendente del resistente dal 2016 al 2021, ha riferito che il normale orario di Per_1 lavoro era fino alle ore 16.00 (“lavoravamo fino alle ore 16.00”), salvo prolungamento dell'orario fino alle
20.00, alle 21.00 o alle 22.00 o anche più tardi, “quando vi erano dei guasti”, e dunque non è possibile sapere con quale frequenza, apparendo piuttosto plausibile che si trattasse di evenienze se non del tutto eccezionali almeno non aventi una frequenza regolare. Per di più il teste ha specificato di non avere lavorato nella stessa squadra del ricorrente, “salvo per un periodo”, senza indicare quale, ma limitandosi a precisare di esservi stato per un mese, nel 2016, “dopodiché, saltuariamente, sono ritornato nella sua squadra per periodi variabili, da pochi giorni a una settimana”. Sul lavoro di sabato e di domenica sono state smentite le allegazioni del ricorso: “Il ricorrente andava a lavoro dal lunedì al venerdì, una o due volte anche il sabato nell'arco del mese, a seconda delle esigenze. Le quattro squadre a turno dovevano poi dare la disponibilità per la domenica. E' capitato che il ricorrente è andato a lavorare la domenica quando era di reperibilità”.
36. A fronte di un quadro probatorio così lacunoso ed incerto, i testi di parte resistente hanno invece recisamente affermato l'assoluta eccezionalità e sporadicità del lavoro straordinario prestato e l'occasionalità del lavoro prestato di domenica. Il teste , impiegato amministrativo del Tes_4 resistente dal 2010, ha dichiarato: “Il ricorrente lavorava dalle 7.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì. Poteva capitare una reperibilità il sabato o la domenica ma era saltuaria. Poteva capitare una volta in un mese, il sabato o la domenica”. Peraltro il teste ha precisato: “Io non vedevo personalmente il ricorrente a lavoro. Gli orari che ho riferito sono quelli di tutte le maestranze” e ha anche specificato che “Non era detto che quando vi era reperibilità necessariamente uscissero le squadre”. Il teste impiegato tecnico del resistente, ha riferito: “Il turno Tes_2 giornaliero era di otto ore. Poteva capitare che si iniziasse a lavorare più tardi per ragioni di viabilità e si terminasse più tardi. A volte poteva capitare che l'orario si prolungasse oltre le otto ore, non so essere più preciso”. Il teste ha dichiarato: “Il ricorrente di solito lavorava otto ore normali. L'ora di inizio era variabile. Qualche Tes_3 volta terminava di lavorare più tardi, ma l'orario era sempre di otto ore. Il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì.
Raramente ha lavorato il sabato… So che il ricorrente lavorava otto ore perché lo vedevo arrivare la mattina e andare via la sera. Io iniziavo a lavorare prima di lui, tra le 6.30 e le 7.00. Io andavo via di solito quando era rientrato
l'ultimo operario, 17.00/17.30/18.00, quasi sempre attendevo che tornasse l'ultimo operaio”.
37. Non può in conclusione ritenersi assolto dal ricorrente il rigoroso onere probatorio in materia di lavoro straordinario, con la conseguenza che non può riconoscersi allo stesso alcuna spettanza a tale titolo. Per le medesime ragioni, in assenza di prova della mancata fruizione delle ferie e dei permessi
ROL e per festività sopresse in misura eccedente rispetto a quanto riconosciuto nella busta paga di agosto 2019 (n. 142,92 ore di ferie non godute;
n. 120 ore di permessi ROL non fruiti;
saldo negativo pari a 16,16 ore di permessi per permessi festività soppresse), va disattesa la pretesa al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
38. Accertata la insussistenza di tutti i titoli che legittimano la richiesta delle differenze retributive, anche nella loro incidenza sulla tredicesima mensilità (che nei conteggi di parte è indicata come “percepita” nella misura corrispondente agli importi indicati in buste paga, si veda per esempio la busta paga di dicembre 2018), restano da esaminare le pretese retributive relative ai mesi da maggio ad agosto 2019, in quanto nei conteggi le relative retribuzioni mensili sono indicate come non corrisposte, e al trattamento di fine rapporto, parimenti indicato nei conteggi come dovuto e non corrisposto. Si rammenta sul punto che il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire le retribuzioni asseritamente non corrisposte ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (Cass. civ. n. 26985/2009).
39. Ciò posto, il resistente ha prodotto i bonifici che documentano l'avvenuta corresponsione al ricorrente delle somme riportate in buste paga con riferimento alle mensilità da maggio ad agosto 2019. Non solo il lavoratore non ha sollevato alcuna specifica contestazione in ordine a tale produzione documentale, né ne ha disconosciuto la conformità ex art 2712 c.c. a quanto rappresentato, ma neppure ha contestato l'imputazione a tali mensilità delle predette somme, come indicato nelle annotazioni riportate sulle contabili dei bonifici eseguiti e illustrate nel resoconto pagamenti (all. 25 res.) e nella memoria difensiva, atteso che parte degli importi era stato originariamente erogato (cfr. causale dei bonifici) a titolo di acconto sulle retribuzioni che il lavoratore avrebbe maturato nei mesi successivi, poi risultati non più dovuti per le assenze ingiustificate del lavoratore nei mesi di giugno e luglio 2019 e per l'avvenuta cessazione del rapporto a seguito di licenziamento per giusta causa intimato a seguito della contestazione di tali assenze, con conseguente modifica dell'imputazione di tali importi a saldo delle mensilità da maggio ad agosto 2019 (sulla sistematica prassi del lavoratore di chiedere acconti sulle retribuzioni maturande e del datore di lavoro di concederle, cfr. le conversazione whatsapp prodotte dal resistente, non oggetto di disconoscimento
(all.ti 9, 10, 14 e 15).
40. È rimasta sfornita di prova, invece, la corresponsione del trattamento di fine rapporto per la somma lorda pari ad euro 3.071,40 indicata nella busta paga di agosto 2019 relativa alle spettanze di fine rapporto. Il resistente eccepisce in memoria difensiva che il TFR maturato in relazione al secondo rapporto – qui in esame – è stato oggetto di due pignoramenti e di trattenute per acconti erogati dal datore di lavoro, ma vi è traccia documentale unicamente del versamento in favore di Persona_2
creditrice del lavoratore (cfr. verbale di pignoramento sub all. 22), della quota pignorata sulla
[...] busta paga TFR 2019 per la somma di euro 195,40 (cfr. contabile di bonifico del 13.5.2021 in favore della , mentre non vi è evidenza della imputabilità a TFR delle ulteriori somme dovute Persona_2 al lavoratore e pignorate presso il resistente quale debitor debitoris (all.ti 22 e 23).
41. Il ricorrente ha dunque diritto a percepire dal convenuto la somma lorda pari ad euro 2.876,00 (euro
3.071,40 – euro 195,40).
42. In conclusione, va condannato al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 2.876,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Tutte le altre domande, salvo la invalidazione del verbale di conciliazione sindacale, vanno rigettate, ivi compresa quella di condanna del datore di lavoro al versamento della contribuzione previdenziale omessa in favore dell' atteso che non sono state accertate differenze retributive spettanti al CP_4 lavoratore. 43. In considerazione dell'accoglimento del ricorso limitatamente al solo trattamento di fine rapporto e per un importo ridotto e sensibilmente inferiore a quello indicato nei conteggi di parte, le spese processuali vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara l'invalidità della conciliazione sindacale sottoscritta dalle parti in data 8.5.2019;
− accerta e dichiara che è creditore nei confronti di Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 2.876,00 a titolo di trattamento di fine rapporto;
− per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 2.876,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− rigetta per il resto il ricorso;
− compensa integralmente le spese processuali.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
RA CI