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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. Fernanda Pasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 248/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TEODORO Parte_1 C.F._1
CRISTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e Parte_3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
[...]
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_4 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_5 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_6 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO SERENELLA GABBANELLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_7 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_8 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. ,
[...] elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_9 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_10 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO
ATTORE/I contro pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. ABBASCIANO STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BALDASSARI, 17 60124 ANCONApresso il difensore avv. ABBASCIANO STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, Serenella Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Gabbanelli, , , E Parte_7 Parte_11 Controparte_1 Parte_9 Pt_10 convenivano in giudizio il impugnando la delibera
[...] Controparte_3
assembleare del 17 luglio 2023 con cui era stato approvato il rendiconto dell'anno 2022, con voto contrario degli attori.
Si costituiva in giudizio il , contestando in fatto e diritto gli Controparte_3
assunti avversari.
All'esito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., stante la natura documentale della controversia e ritenuta la causa matura era fissata udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c
Dagli atti di causa la delibera approvata a maggioranza dei condomini presenti non va ritenuta annullabile, né ricorrono cause di nullità della stessa.
Una delibera condominiale può essere annullata quando è stata assunta violando norme di legge o di un regolamento, questo quello che stabilisce l'art. 1137, come del resto confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sent. n. 4806.
Entrando nel merito dell' impugnazione di delibere condominiali, infatti, è opportuno precisare, che è precluso all'Autorità Giudiziaria di sindacare sulle scelte operate dall'assemblea nelle delibere oggetto d'impugnazione, poiché il suo potere di intervento è limitato alla sola violazione della legge o del regolamento condominiale in quanto non è previsto dalle norme alcun riesame riguardante l'oggetto delle delibere, sulle opportunità delle decisioni e sulle ragioni che le hanno determinate.
pagina 2 di 4 Il giudice adito per risolvere una controversia relativa all'impugnazione di una delibera non può andare oltre ai vizi di annullabilità che riguardano gli aspetti formali delle procedure relative a convocazione, verbalizzazione e deliberazione e la nullità che riguarda quelle delibere che agiscono sui diritti dei singoli sulle parti comuni, o sulle parti di proprietà esclusiva.
Ma v'è di più, l'impugnazione va dichiarata improcedibile.
Nel caso di specie, trattandosi di una controversia in materia condominiale, si è chiaramente in presenza di una delle materie per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis,
D.Lgs. 28/2010, è prevista la mediazione obbligatoria ex lege, e per le quali, quindi, il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La mediazione nel caso de quo si è svolta.
Nel caso di specie, è fondamentale porre l'attenzione al contenuto dell'istanza di mediazione nonché al rapporto, appunto a livello di contenuto, tra l'istanza medesima e il successivo atto introduttivo del giudizio.
La questione inerente alla relazione che deve intercorrere, a livello di contenuto, tra l'istanza di mediazione e l'eventuale e successivo atto introduttivo del procedimento giudiziario impone, dunque, di richiamare l'attenzione su una specifica disposizione normativa del D.Lgs. 28/2010, ossia sull'art. 4.
Tale disposizione detta la disciplina del procedimento di mediazione e, in particolare, concerne l'accesso a tale procedura stragiudiziale e, di conseguenza, precisa due aspetti fondamentali quali l'individuazione dell'ambito territoriale di cui deve far parte l'organismo ove viene depositata l'istanza di mediazione nonché l'indicazione dei contenuti essenziali dell'istanza stessa.
L'art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale.
Una domanda processuale diversa, che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va quindi considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione ed in grado di superare, il giudizio sulla procedibilità.
Dalla comparazione, a livello contenutistico, tra l'istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale poi in concreto proposta, dunque, si rileva l'asimmetria tra i due atti, e da ciò derivavano, due conseguenze tra loro connesse: - che la mediazione non può considerarsi validamente svolta dichiarando per tale motivo l'improcedibilità della domanda pagina 3 di 4 giudiziale;
- che non è stata impedita la decadenza dell'impugnazione della delibera condominiale, poiché tale impugnazione è soggetta ad un termine di decadenza che viene interrotto dalla comunicazione dell'istanza di mediazione all'altra parte una sola volta ed inizia nuovamente a decorrere dalla data del deposito del verbale conclusivo di mediazione.
Mancando la necessaria simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può ritenersi validamente svolta e, quindi, non impedita la decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.
Per tali ragioni, va dichiarata improcedibile la domanda e inammissibile l'impugnazione.
Tenuto conto della decisione in punto di diritto, si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'impugnazione avverso la delibera assembleare del 17.07.2023;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
ANCONA, 22 aprile 2025
Il Gop
dott. Fernanda Pasca
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. Fernanda Pasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 248/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TEODORO Parte_1 C.F._1
CRISTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e Parte_3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
[...]
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_4 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_5 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_6 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO SERENELLA GABBANELLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_7 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_8 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. ,
[...] elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_9 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEODORO CRISTIANO e dell'avv. , Parte_10 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. TEODORO CRISTIANO
ATTORE/I contro pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. ABBASCIANO STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BALDASSARI, 17 60124 ANCONApresso il difensore avv. ABBASCIANO STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, Serenella Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Gabbanelli, , , E Parte_7 Parte_11 Controparte_1 Parte_9 Pt_10 convenivano in giudizio il impugnando la delibera
[...] Controparte_3
assembleare del 17 luglio 2023 con cui era stato approvato il rendiconto dell'anno 2022, con voto contrario degli attori.
Si costituiva in giudizio il , contestando in fatto e diritto gli Controparte_3
assunti avversari.
All'esito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., stante la natura documentale della controversia e ritenuta la causa matura era fissata udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c
Dagli atti di causa la delibera approvata a maggioranza dei condomini presenti non va ritenuta annullabile, né ricorrono cause di nullità della stessa.
Una delibera condominiale può essere annullata quando è stata assunta violando norme di legge o di un regolamento, questo quello che stabilisce l'art. 1137, come del resto confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sent. n. 4806.
Entrando nel merito dell' impugnazione di delibere condominiali, infatti, è opportuno precisare, che è precluso all'Autorità Giudiziaria di sindacare sulle scelte operate dall'assemblea nelle delibere oggetto d'impugnazione, poiché il suo potere di intervento è limitato alla sola violazione della legge o del regolamento condominiale in quanto non è previsto dalle norme alcun riesame riguardante l'oggetto delle delibere, sulle opportunità delle decisioni e sulle ragioni che le hanno determinate.
pagina 2 di 4 Il giudice adito per risolvere una controversia relativa all'impugnazione di una delibera non può andare oltre ai vizi di annullabilità che riguardano gli aspetti formali delle procedure relative a convocazione, verbalizzazione e deliberazione e la nullità che riguarda quelle delibere che agiscono sui diritti dei singoli sulle parti comuni, o sulle parti di proprietà esclusiva.
Ma v'è di più, l'impugnazione va dichiarata improcedibile.
Nel caso di specie, trattandosi di una controversia in materia condominiale, si è chiaramente in presenza di una delle materie per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis,
D.Lgs. 28/2010, è prevista la mediazione obbligatoria ex lege, e per le quali, quindi, il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La mediazione nel caso de quo si è svolta.
Nel caso di specie, è fondamentale porre l'attenzione al contenuto dell'istanza di mediazione nonché al rapporto, appunto a livello di contenuto, tra l'istanza medesima e il successivo atto introduttivo del giudizio.
La questione inerente alla relazione che deve intercorrere, a livello di contenuto, tra l'istanza di mediazione e l'eventuale e successivo atto introduttivo del procedimento giudiziario impone, dunque, di richiamare l'attenzione su una specifica disposizione normativa del D.Lgs. 28/2010, ossia sull'art. 4.
Tale disposizione detta la disciplina del procedimento di mediazione e, in particolare, concerne l'accesso a tale procedura stragiudiziale e, di conseguenza, precisa due aspetti fondamentali quali l'individuazione dell'ambito territoriale di cui deve far parte l'organismo ove viene depositata l'istanza di mediazione nonché l'indicazione dei contenuti essenziali dell'istanza stessa.
L'art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale.
Una domanda processuale diversa, che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va quindi considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione ed in grado di superare, il giudizio sulla procedibilità.
Dalla comparazione, a livello contenutistico, tra l'istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale poi in concreto proposta, dunque, si rileva l'asimmetria tra i due atti, e da ciò derivavano, due conseguenze tra loro connesse: - che la mediazione non può considerarsi validamente svolta dichiarando per tale motivo l'improcedibilità della domanda pagina 3 di 4 giudiziale;
- che non è stata impedita la decadenza dell'impugnazione della delibera condominiale, poiché tale impugnazione è soggetta ad un termine di decadenza che viene interrotto dalla comunicazione dell'istanza di mediazione all'altra parte una sola volta ed inizia nuovamente a decorrere dalla data del deposito del verbale conclusivo di mediazione.
Mancando la necessaria simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può ritenersi validamente svolta e, quindi, non impedita la decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.
Per tali ragioni, va dichiarata improcedibile la domanda e inammissibile l'impugnazione.
Tenuto conto della decisione in punto di diritto, si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'impugnazione avverso la delibera assembleare del 17.07.2023;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
ANCONA, 22 aprile 2025
Il Gop
dott. Fernanda Pasca
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