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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/06/2024, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
R.G.A.C.C. 2319/2022
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA Contenzioso -TERZA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del dott. Emanuele Lucchini, nel giudizio iscritto al numero 2319/2022 del ruolo generale contenzioso civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Marseglia;
Parte_1
-opponente- E
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Elisa De Maso;
Organizzazione_1
-opposta- Org_2
Terzo pignorato-non costituito
OGGETTO: giudizio di merito opposizione ex art. 617 e 615 c.p.c.
Conclusioni: all'udienza del 06.03.2024 le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132). Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, e i verbali di causa. Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni. Con atto di citazione notificato in data 20.4.2022, il , ha introdotto Parte_1 il giudizio di merito della opposizione agli atti esecutivi promossa dalla nell'ambito Org_1 della procedura esecutiva recante r.g.e. 963/2021. A sostegno della propria posizione, l'opposto attore in riassunzione, ha evidenziato che: le censure formulate dall'opponente dovevano essere rigettate;
in merito al primo motivo, l'opponente aveva confuso le questioni riguardanti l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, con quelle attinenti alla richiesta di assegnazione delle somme entro il termine di cui all'art. 497 c.p.c.; che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata entro il termine di 30 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, cosi come
1 previsto dall'art. 543 c.p.c.; quanto al termine di cui all'art. 497 c.p.c. doveva evidenziarsi come la disposizione in questione non risultava applicabile al pignoramento presso terzi, data la struttura tipica che caratterizza tale forma di espropriazione;
in modo analogo, anche il secondo motivo doveva essere rigettato, dato che a differenza della sopravvenuta caducazione del titolo, la sospensione del titolo, di fatto, avrebbe comportato esclusivamente la sospensione della procedura in attesa della definizione del relativo giudizio;
in ogni caso, il pignoramento era stato notificato prima in data 14.5.2021, mentre il provvedimento di sospensione era datato 18.5.2021; che la sospensione aveva interessato l'avviso di intimazione e non l'ordinanza di ingiunzione posta a base della procedura esecutiva;
il G.E. dopo aver disposto la sospensione inaudita altera parte, con provvedimento del 22.2.2022 aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva. Per tale ragione, ha concluso chiedendo al Tribunale: 1) rigettare l'opposizione agli atti esecutivi in quanto infondata, 2) condannare l'opposta alle spese di lite, anche relative alla fase sommaria da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
3) condannare la ex art.96 3° Organizzazione_1 comma cpc. Con comparsa di risposta depositata in data 29.11.2022, si è costituita tardivamente in giudizio l'opponente Org_1
Affidando l a due motivi di ricorso l'opponente ha dedotto: 1) la tardività dell'iscrizione a ruolo del pignoramento e la conseguente cessazione dell'efficacia ex art. 497 c.p.c.; 2) illegittimità del pignoramento per inefficacia del titolo a legittimare l'azione esecutiva, in virtù dell'intervenuta sospensione del titolo, disposta in sede giudiziale. A sostegno della propria posizione, l'opponente ha evidenziato che: in data 05.05.2021 l'ente opposto aveva notificato a atto di intimazione ad adempiere n. 4049/21, a mezzo del quale Org_1 Org aveva richiesto il ma di euro 1.007.228,52 a titolo di imposta (anno 2012); in data 14.5.2021, le era stato notificato atto di pignoramento presso terzi;
con opposizione promossa in data 12.7.2021, aveva chiesto la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 623 c.p.c.; nelle more aveva proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione del 5.5.2021 dinanzi alla CTP di Foggia;
Con decreto n. 223/2021 depositato in data 18.5.2021, la CTP di Foggia aveva accolto l'istanza di sospensione dell'atto di intimazione n. 4049/2021; il pignoramento a seguito dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva aveva perso efficacia, non avendo il creditore promosso istanza di assegnazione entro il termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto in questione come disposto dall'art. 497 c.p.c.; in merito alla censura riguardante l'inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata, doveva osservarsi che pur avendo proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione del 5.5.2021, mediante notifica del ricorso avvenuta in data 14.5.2021 l'opposto aveva iscritto a ruolo la procedura esecutiva;
che pertanto, in virtù della sospensione del titolo disposta dal giudice tributario dovevano ritenersi illegittimi gli atti compiuti nell'ambito della procedura avviata;
che quindi l'intervenuta sospensione del titolo non consentiva di proseguire l'esecuzione forzata promossa;
che nelle more della definizione del giudizio pendente in Cassazione la CTR, aveva disposto la sospensione degli effetti della pronuncia n. 2582/2019 riguardante gli avvisi di accertamento posti a base dell'ingiunzione di pagamento. Per tali ragioni, ha concluso chiedendo al Tribunale l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di causa. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.3.2023, svolta mediante scambio di note, l'opposto ha insistito per il rigetto dell'opposizione dando atto dell'assegnazione delle somme da parte del G.E e della definizione del giudizio avviato da presso la CTP, mentre parte opponente, con Org_1 le proprie note di trattazione ha dichiarato a verbale di rinunciare alle domande formulate con il proprio atto introduttivo alla luce dell'assegnazione delle somme in favore del Comune opposto disposta dal G.E., chiedendo di provvedere alla eventuale compensazione delle spese di lite. Con successivo provvedimento del 12.10.2023, è stata disposta la rimessione sul ruolo del presente giudizio al fine di consentire alle parti di integrare il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato litisconsorte necessario.
2 Infine, in data 06.03.2024 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., senza concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie conclusionali. Si premette inoltre che il presente giudizio è stato istruito a mezzo della sola documentazione prodotta dalle parti non avendo queste articolato istanze istruttorie.
*** Tanto premesso, riassumendo la posizione delle parti, l'opponente ha dedotto la tardività dell'iscrizione a ruolo del pignoramento, nonché l'illegittimità dello stesso per inidoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva. L'opposizione, pertanto, deve essere qualificata come opposizione ibrida ai sensi dell'art. 615 e 617 comma 2 c.p.c. attenendo il primo motivo alle formalità riguardanti la instaurazione della procedura esecutiva e il secondo, all'esistenza del titolo posto a base della medesima. Detto questo, come osservato, parte opponente all'udienza del 1.3.2023, ha dichiarato di rinunciare alla domanda formulata nell'ambito del giudizio di opposizione e di conseguenza, di rinunciare all'azione proposta, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Parte opposta per contro ha insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite oltre che ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. nonché alla riforma della statuizione adottata in punto di spese dal G.E. all'esito della fase sommaria. Ciò posto, in via preliminare, avendo l'opponente dichiarato di rinunciare alle domande formulate, e quindi ai motivi di opposizione articolati, deve osservarsi che “La rinuncia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 cod. proc. civ. (modifica della domanda), non in quella di cui all'art. 306 stesso codice (rinuncia agli atti del giudizio) e non richiede pertanto l'osservanza di forme rigorose. Nè rileva l'eventuale richiesta del rinunciante di subordinare la rinuncia alla compensazione delle spese giudiziarie che devono invece essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso Cass. 3734/1998) Pertanto, in applicazione dell'indirizzo richiamato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto parte opponente ha espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda, con la precisazione che la delibazione delle questioni di cui al presente giudizio, verrà operata alla luce della soccombenza virtuale e quindi, con esclusivo riferimento agli aspetti riguardanti la regolamentazione delle spese di lite. Venendo all'esame della censura sub.1 riguardante la tardività dell'iscrizione a ruolo del pignoramento e la conseguente cessazione dell'efficacia ex art. 497 c.p.c. deve osservarsi come la medesima debba essere inquadrata ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c. attenendo alle formalità riguardanti l'avvio della procedura esecutiva. Una volta qualificato il motivo di opposizione, deve tuttavia essere rilevata la tardività del medesimo, in quanto così come evidenziato da parte opponente, l'opposizione proposta nell'ambito della procedura esecutiva 963/2021 è stata introdotta in data 15.7.2021 a fronte della notifica del pignoramento avvenuta in data 14.5.2021 e quindi, oltre il termine di 20 giorni previsto dalla citata disposizione. Sicchè in relazione al motivo sub.1 l'opposizione seppure ai fini della soccombenza virtuale, deve essere dichiarata inammissibile per tardività. Per quanto concerne l'ulteriore motivo riguardante l'inidoneità del titolo posto a base della procedura esecutiva a fondare l'esecuzione forzata si prospetta quanto segue. Sul punto, l'opponente ha dedotto l'illegittimità della procedura esecutiva in quanto avviata dal Pt_1 opposto, nonostante la conoscenza della pendenza del giudizio di impugnazione proposto avverso l'atto di intimazione n. 4049/2021 e soprattutto, dell'adozione del provvedimento di sospensione da parte della Organizzazione_4
A riguard i che pur avendo l'odierna opponente, impugnato l'intimazione di pagamento datata 5.5.2021 e pur avendo la Commissione Tributaria investita del relativo giudizio, sospeso in via preliminare l'atto impugnato, il titolo posto a base della procedura esecutiva vale a dire l'ingiunzione n. 43/2018 non è mai venuto meno nel corso della procedura esecutiva. Sul punto, infatti, si ritiene opportuno precisare, che stando alla ricostruzione fornita dalle parti, peraltro non oggetto di contestazione, cosi come dalla documentazione prodotta dall'odierno opposto, risulta che l'azione
3 esecutiva è stata avviata con pignoramento notificato in data 14.5.2021 a seguito della notifica dell' ingiunzione n. 43/2018 avvenuta in data 23.10.2018 e dell'atto di intimazione ad adempiere del 5.5.2021, mentre il provvedimento di sospensione-peraltro non prodotto dalle parti- era stato adottato dalla CTP in data 18.5.2021. Secondo la tesi di parte opponente, quindi, avendo la CTP sospeso l'efficacia dell'intimazione ad adempiere in data 18.5.2021, ed essendo l'ente opposto a conoscenza della pendenza del giudizio di opposizione, quest'ultimo non avrebbe dovuto coltivare la procedura esecutiva con conseguente illegittimità della stessa per carenza del titolo azionato. Tale tesi, tuttavia, non appare condivisibile in quanto e a prescindere dall'adozione del provvedimento di sospensione da parte della CTP, invero il titolo posto a base della procedura esecutiva rappresentato dall'ingiunzione di pagamento n. 43/2018 non è mai venuto meno nel corso della procedura esecutiva. Di fatti, i principi richiamati da parte opponente in merito all'assenza di un titolo esecutivo idoneo a fondare la procedura esecutiva sono invocabili non in caso di sopravvenuta sospensione degli atti a cura del giudice eventualmente investito della controversia -nel caso di specie la CTP nell'ambito del giudizio promosso avverso l'intimazione- ma nel caso in cui prima dell'avvio della procedura esecutiva il titolo posto a base dell'azione esecutiva venga meno. Di fatti, come correttamente rilevato da parte opposta, la sospensione esterna disposta dalla CTP ha efficacia ex nunc e non incide sulla validità degli atti compiuti medio tempore, senza considerare che per giurisprudenza costante solo il pignoramento eseguito dopo che il giudice adito con opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile - anche di ufficio - dal giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. 26285/2019), ma non anche quello promosso in pendenza di ricorso avverso il precetto o all'intimazione ad adempiere come nel caso di specie, nel caso in cui il provvedimento di sospensione intervenga in data successiva alla notifica del pignoramento, che segna l'avvio della procedura esecutiva, a prescindere dalle questioni riguardanti il momento di avvenuta iscrizione a ruolo della stessa. Né sotto un diverso profilo e ai fini della validità del titolo azionato avrebbe potuto rilevare la sospensione cautelativa della Sent. 2582/2019 disposta dalla CTR in pendenza del giudizio di cassazione poi definito con pronuncia di rigetto con la sentenza 14042/2020. Per tale ragione, deve ritenersi che a prescindere dall'adozione del provvedimento di sospensione adottato dalla CTP in data 18.5.2021, la procedura esecutiva sia stata comunque avviata in forza di un titolo valido, vale a dire l'ingiunzione n. 43/2018 che ha continuato a sorreggere la procedura esecutiva sino al momento della sua definizione, tra l'altro determinata con l'assegnazione delle somme in favore del creditore procedente. In virtù di quanto esposto e ai fini della soccombenza virtuale anche il motivo di opposizione in analisi deve essere rigettato. venendo infine all'esame dei profili riguardanti le spese, deve osservarsi che parte opposta ha richiesto la riforma della statuizione adottata dal G.E. a definizione della fase cautelare oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite oltre che ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Quanto alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. richiesta da parte opposta, deve osservarsi che la disposizione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. configura una ipotesi di condanna volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita definizione dei giudizi nonché degli interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c. realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per se legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (cfr. in tal senso Cass. S.S. U.U. 22405/2018). Detto questo nel caso di specie, questo giudice non ritiene sussistenti presupposti per disporre la condanna richiesta dall'opposto. Di fatti fermo restando che l'opponente aveva proposto opposizione evidenziando, inter alia, quello che a suo parere costituiva un limite riguardante la portata titolo esecutivo azionato, va comunque osservato come quest'ultimo abbia rinunciato alla domanda proposta e quindi ai motivi di opposizione e soprattutto che il presente giudizio di merito -anche in
4 assenza di un provvedimento di sospensione - è stato riassunto dall'opposto al fine di ottenere la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Per tali ragioni, la richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. articolata dall'opposto deve essere disattesa. In merito alle spese della fase cautelare, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e quindi, del rigetto dell'opposizione -seppure ai fini della soccombenza virtuale- deve procedersi nella presente sede alla liquidazione delle spese con condanna dell'opponente al pagamento delle medesime in favore di parte opposta. Per tali ragioni, le spese della fase cautelare devono essere liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022 con riguardo ai procedimenti cautelari di valore ricompreso nello scaglione da € 1.000.000 a € 2.000.000 ai valori minimi, per le sole fasi introduttiva e decisionale in considerazione dell'attività espletata e della non particolare complessità delle questioni. Allo stesso modo, le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 cosi come aggiornato dal D.M. 147/2022 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 520.001 a € 1.000.000 ai valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo all'attività processuale espletata non sfociata nell'ammissione di mezzi istruttori in quanto non richiesti dalle parti e quindi, con compensazione delle spese della fase istruttoria nella misura del 50% nonchè alla luce della particolare semplicità delle questioni dedotte dalle parti.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Foggia, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione promossa da Organizzazione_1 nell'ambito della procedura esecutiva avviata dal Parte_1 della rinuncia alla domanda operata dall'opponente;
- ai fini della soccombenza virtuale, dichiara inammissibile il primo motivo di opposizione e rigetta il secondo motivo dell'opposizione proposta da e per l'effetto, condanna Organizzazione_1 quest'ultima al pagamento in favore dell'opp , delle spese Parte_1 relative alla fase cautelare che si liquidano in € 3.475 per compensi, oltre iva, rimborso spese generali 15% e c.p.a. come per legge con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Carlo Marseglia in quanto antistatario;
- condanna altresì al pagamento in favore dell'opposto di Organizzazione_1 [...]
delle spese e compensi del presente giudizio che liquida in € 168 per esborsi ed € 14.578,5 Parte_1
, oltre iva, rimborso spese generali 15% e cpa come per legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Carlo Marseglia in quanto antistatario.
Foggia 2.6.2024 Il Giudice Emanuele Lucchini
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA Contenzioso -TERZA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del dott. Emanuele Lucchini, nel giudizio iscritto al numero 2319/2022 del ruolo generale contenzioso civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Marseglia;
Parte_1
-opponente- E
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Elisa De Maso;
Organizzazione_1
-opposta- Org_2
Terzo pignorato-non costituito
OGGETTO: giudizio di merito opposizione ex art. 617 e 615 c.p.c.
Conclusioni: all'udienza del 06.03.2024 le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132). Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, e i verbali di causa. Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni. Con atto di citazione notificato in data 20.4.2022, il , ha introdotto Parte_1 il giudizio di merito della opposizione agli atti esecutivi promossa dalla nell'ambito Org_1 della procedura esecutiva recante r.g.e. 963/2021. A sostegno della propria posizione, l'opposto attore in riassunzione, ha evidenziato che: le censure formulate dall'opponente dovevano essere rigettate;
in merito al primo motivo, l'opponente aveva confuso le questioni riguardanti l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, con quelle attinenti alla richiesta di assegnazione delle somme entro il termine di cui all'art. 497 c.p.c.; che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata entro il termine di 30 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, cosi come
1 previsto dall'art. 543 c.p.c.; quanto al termine di cui all'art. 497 c.p.c. doveva evidenziarsi come la disposizione in questione non risultava applicabile al pignoramento presso terzi, data la struttura tipica che caratterizza tale forma di espropriazione;
in modo analogo, anche il secondo motivo doveva essere rigettato, dato che a differenza della sopravvenuta caducazione del titolo, la sospensione del titolo, di fatto, avrebbe comportato esclusivamente la sospensione della procedura in attesa della definizione del relativo giudizio;
in ogni caso, il pignoramento era stato notificato prima in data 14.5.2021, mentre il provvedimento di sospensione era datato 18.5.2021; che la sospensione aveva interessato l'avviso di intimazione e non l'ordinanza di ingiunzione posta a base della procedura esecutiva;
il G.E. dopo aver disposto la sospensione inaudita altera parte, con provvedimento del 22.2.2022 aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva. Per tale ragione, ha concluso chiedendo al Tribunale: 1) rigettare l'opposizione agli atti esecutivi in quanto infondata, 2) condannare l'opposta alle spese di lite, anche relative alla fase sommaria da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
3) condannare la ex art.96 3° Organizzazione_1 comma cpc. Con comparsa di risposta depositata in data 29.11.2022, si è costituita tardivamente in giudizio l'opponente Org_1
Affidando l a due motivi di ricorso l'opponente ha dedotto: 1) la tardività dell'iscrizione a ruolo del pignoramento e la conseguente cessazione dell'efficacia ex art. 497 c.p.c.; 2) illegittimità del pignoramento per inefficacia del titolo a legittimare l'azione esecutiva, in virtù dell'intervenuta sospensione del titolo, disposta in sede giudiziale. A sostegno della propria posizione, l'opponente ha evidenziato che: in data 05.05.2021 l'ente opposto aveva notificato a atto di intimazione ad adempiere n. 4049/21, a mezzo del quale Org_1 Org aveva richiesto il ma di euro 1.007.228,52 a titolo di imposta (anno 2012); in data 14.5.2021, le era stato notificato atto di pignoramento presso terzi;
con opposizione promossa in data 12.7.2021, aveva chiesto la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 623 c.p.c.; nelle more aveva proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione del 5.5.2021 dinanzi alla CTP di Foggia;
Con decreto n. 223/2021 depositato in data 18.5.2021, la CTP di Foggia aveva accolto l'istanza di sospensione dell'atto di intimazione n. 4049/2021; il pignoramento a seguito dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva aveva perso efficacia, non avendo il creditore promosso istanza di assegnazione entro il termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto in questione come disposto dall'art. 497 c.p.c.; in merito alla censura riguardante l'inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata, doveva osservarsi che pur avendo proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione del 5.5.2021, mediante notifica del ricorso avvenuta in data 14.5.2021 l'opposto aveva iscritto a ruolo la procedura esecutiva;
che pertanto, in virtù della sospensione del titolo disposta dal giudice tributario dovevano ritenersi illegittimi gli atti compiuti nell'ambito della procedura avviata;
che quindi l'intervenuta sospensione del titolo non consentiva di proseguire l'esecuzione forzata promossa;
che nelle more della definizione del giudizio pendente in Cassazione la CTR, aveva disposto la sospensione degli effetti della pronuncia n. 2582/2019 riguardante gli avvisi di accertamento posti a base dell'ingiunzione di pagamento. Per tali ragioni, ha concluso chiedendo al Tribunale l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di causa. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.3.2023, svolta mediante scambio di note, l'opposto ha insistito per il rigetto dell'opposizione dando atto dell'assegnazione delle somme da parte del G.E e della definizione del giudizio avviato da presso la CTP, mentre parte opponente, con Org_1 le proprie note di trattazione ha dichiarato a verbale di rinunciare alle domande formulate con il proprio atto introduttivo alla luce dell'assegnazione delle somme in favore del Comune opposto disposta dal G.E., chiedendo di provvedere alla eventuale compensazione delle spese di lite. Con successivo provvedimento del 12.10.2023, è stata disposta la rimessione sul ruolo del presente giudizio al fine di consentire alle parti di integrare il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato litisconsorte necessario.
2 Infine, in data 06.03.2024 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., senza concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie conclusionali. Si premette inoltre che il presente giudizio è stato istruito a mezzo della sola documentazione prodotta dalle parti non avendo queste articolato istanze istruttorie.
*** Tanto premesso, riassumendo la posizione delle parti, l'opponente ha dedotto la tardività dell'iscrizione a ruolo del pignoramento, nonché l'illegittimità dello stesso per inidoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva. L'opposizione, pertanto, deve essere qualificata come opposizione ibrida ai sensi dell'art. 615 e 617 comma 2 c.p.c. attenendo il primo motivo alle formalità riguardanti la instaurazione della procedura esecutiva e il secondo, all'esistenza del titolo posto a base della medesima. Detto questo, come osservato, parte opponente all'udienza del 1.3.2023, ha dichiarato di rinunciare alla domanda formulata nell'ambito del giudizio di opposizione e di conseguenza, di rinunciare all'azione proposta, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Parte opposta per contro ha insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite oltre che ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. nonché alla riforma della statuizione adottata in punto di spese dal G.E. all'esito della fase sommaria. Ciò posto, in via preliminare, avendo l'opponente dichiarato di rinunciare alle domande formulate, e quindi ai motivi di opposizione articolati, deve osservarsi che “La rinuncia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 cod. proc. civ. (modifica della domanda), non in quella di cui all'art. 306 stesso codice (rinuncia agli atti del giudizio) e non richiede pertanto l'osservanza di forme rigorose. Nè rileva l'eventuale richiesta del rinunciante di subordinare la rinuncia alla compensazione delle spese giudiziarie che devono invece essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso Cass. 3734/1998) Pertanto, in applicazione dell'indirizzo richiamato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto parte opponente ha espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda, con la precisazione che la delibazione delle questioni di cui al presente giudizio, verrà operata alla luce della soccombenza virtuale e quindi, con esclusivo riferimento agli aspetti riguardanti la regolamentazione delle spese di lite. Venendo all'esame della censura sub.1 riguardante la tardività dell'iscrizione a ruolo del pignoramento e la conseguente cessazione dell'efficacia ex art. 497 c.p.c. deve osservarsi come la medesima debba essere inquadrata ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c. attenendo alle formalità riguardanti l'avvio della procedura esecutiva. Una volta qualificato il motivo di opposizione, deve tuttavia essere rilevata la tardività del medesimo, in quanto così come evidenziato da parte opponente, l'opposizione proposta nell'ambito della procedura esecutiva 963/2021 è stata introdotta in data 15.7.2021 a fronte della notifica del pignoramento avvenuta in data 14.5.2021 e quindi, oltre il termine di 20 giorni previsto dalla citata disposizione. Sicchè in relazione al motivo sub.1 l'opposizione seppure ai fini della soccombenza virtuale, deve essere dichiarata inammissibile per tardività. Per quanto concerne l'ulteriore motivo riguardante l'inidoneità del titolo posto a base della procedura esecutiva a fondare l'esecuzione forzata si prospetta quanto segue. Sul punto, l'opponente ha dedotto l'illegittimità della procedura esecutiva in quanto avviata dal Pt_1 opposto, nonostante la conoscenza della pendenza del giudizio di impugnazione proposto avverso l'atto di intimazione n. 4049/2021 e soprattutto, dell'adozione del provvedimento di sospensione da parte della Organizzazione_4
A riguard i che pur avendo l'odierna opponente, impugnato l'intimazione di pagamento datata 5.5.2021 e pur avendo la Commissione Tributaria investita del relativo giudizio, sospeso in via preliminare l'atto impugnato, il titolo posto a base della procedura esecutiva vale a dire l'ingiunzione n. 43/2018 non è mai venuto meno nel corso della procedura esecutiva. Sul punto, infatti, si ritiene opportuno precisare, che stando alla ricostruzione fornita dalle parti, peraltro non oggetto di contestazione, cosi come dalla documentazione prodotta dall'odierno opposto, risulta che l'azione
3 esecutiva è stata avviata con pignoramento notificato in data 14.5.2021 a seguito della notifica dell' ingiunzione n. 43/2018 avvenuta in data 23.10.2018 e dell'atto di intimazione ad adempiere del 5.5.2021, mentre il provvedimento di sospensione-peraltro non prodotto dalle parti- era stato adottato dalla CTP in data 18.5.2021. Secondo la tesi di parte opponente, quindi, avendo la CTP sospeso l'efficacia dell'intimazione ad adempiere in data 18.5.2021, ed essendo l'ente opposto a conoscenza della pendenza del giudizio di opposizione, quest'ultimo non avrebbe dovuto coltivare la procedura esecutiva con conseguente illegittimità della stessa per carenza del titolo azionato. Tale tesi, tuttavia, non appare condivisibile in quanto e a prescindere dall'adozione del provvedimento di sospensione da parte della CTP, invero il titolo posto a base della procedura esecutiva rappresentato dall'ingiunzione di pagamento n. 43/2018 non è mai venuto meno nel corso della procedura esecutiva. Di fatti, i principi richiamati da parte opponente in merito all'assenza di un titolo esecutivo idoneo a fondare la procedura esecutiva sono invocabili non in caso di sopravvenuta sospensione degli atti a cura del giudice eventualmente investito della controversia -nel caso di specie la CTP nell'ambito del giudizio promosso avverso l'intimazione- ma nel caso in cui prima dell'avvio della procedura esecutiva il titolo posto a base dell'azione esecutiva venga meno. Di fatti, come correttamente rilevato da parte opposta, la sospensione esterna disposta dalla CTP ha efficacia ex nunc e non incide sulla validità degli atti compiuti medio tempore, senza considerare che per giurisprudenza costante solo il pignoramento eseguito dopo che il giudice adito con opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile - anche di ufficio - dal giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. 26285/2019), ma non anche quello promosso in pendenza di ricorso avverso il precetto o all'intimazione ad adempiere come nel caso di specie, nel caso in cui il provvedimento di sospensione intervenga in data successiva alla notifica del pignoramento, che segna l'avvio della procedura esecutiva, a prescindere dalle questioni riguardanti il momento di avvenuta iscrizione a ruolo della stessa. Né sotto un diverso profilo e ai fini della validità del titolo azionato avrebbe potuto rilevare la sospensione cautelativa della Sent. 2582/2019 disposta dalla CTR in pendenza del giudizio di cassazione poi definito con pronuncia di rigetto con la sentenza 14042/2020. Per tale ragione, deve ritenersi che a prescindere dall'adozione del provvedimento di sospensione adottato dalla CTP in data 18.5.2021, la procedura esecutiva sia stata comunque avviata in forza di un titolo valido, vale a dire l'ingiunzione n. 43/2018 che ha continuato a sorreggere la procedura esecutiva sino al momento della sua definizione, tra l'altro determinata con l'assegnazione delle somme in favore del creditore procedente. In virtù di quanto esposto e ai fini della soccombenza virtuale anche il motivo di opposizione in analisi deve essere rigettato. venendo infine all'esame dei profili riguardanti le spese, deve osservarsi che parte opposta ha richiesto la riforma della statuizione adottata dal G.E. a definizione della fase cautelare oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite oltre che ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Quanto alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. richiesta da parte opposta, deve osservarsi che la disposizione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. configura una ipotesi di condanna volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita definizione dei giudizi nonché degli interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c. realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per se legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (cfr. in tal senso Cass. S.S. U.U. 22405/2018). Detto questo nel caso di specie, questo giudice non ritiene sussistenti presupposti per disporre la condanna richiesta dall'opposto. Di fatti fermo restando che l'opponente aveva proposto opposizione evidenziando, inter alia, quello che a suo parere costituiva un limite riguardante la portata titolo esecutivo azionato, va comunque osservato come quest'ultimo abbia rinunciato alla domanda proposta e quindi ai motivi di opposizione e soprattutto che il presente giudizio di merito -anche in
4 assenza di un provvedimento di sospensione - è stato riassunto dall'opposto al fine di ottenere la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Per tali ragioni, la richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. articolata dall'opposto deve essere disattesa. In merito alle spese della fase cautelare, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e quindi, del rigetto dell'opposizione -seppure ai fini della soccombenza virtuale- deve procedersi nella presente sede alla liquidazione delle spese con condanna dell'opponente al pagamento delle medesime in favore di parte opposta. Per tali ragioni, le spese della fase cautelare devono essere liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022 con riguardo ai procedimenti cautelari di valore ricompreso nello scaglione da € 1.000.000 a € 2.000.000 ai valori minimi, per le sole fasi introduttiva e decisionale in considerazione dell'attività espletata e della non particolare complessità delle questioni. Allo stesso modo, le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 cosi come aggiornato dal D.M. 147/2022 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 520.001 a € 1.000.000 ai valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo all'attività processuale espletata non sfociata nell'ammissione di mezzi istruttori in quanto non richiesti dalle parti e quindi, con compensazione delle spese della fase istruttoria nella misura del 50% nonchè alla luce della particolare semplicità delle questioni dedotte dalle parti.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Foggia, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione promossa da Organizzazione_1 nell'ambito della procedura esecutiva avviata dal Parte_1 della rinuncia alla domanda operata dall'opponente;
- ai fini della soccombenza virtuale, dichiara inammissibile il primo motivo di opposizione e rigetta il secondo motivo dell'opposizione proposta da e per l'effetto, condanna Organizzazione_1 quest'ultima al pagamento in favore dell'opp , delle spese Parte_1 relative alla fase cautelare che si liquidano in € 3.475 per compensi, oltre iva, rimborso spese generali 15% e c.p.a. come per legge con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Carlo Marseglia in quanto antistatario;
- condanna altresì al pagamento in favore dell'opposto di Organizzazione_1 [...]
delle spese e compensi del presente giudizio che liquida in € 168 per esborsi ed € 14.578,5 Parte_1
, oltre iva, rimborso spese generali 15% e cpa come per legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Carlo Marseglia in quanto antistatario.
Foggia 2.6.2024 Il Giudice Emanuele Lucchini
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