Sentenza 25 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/03/2022, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2022
N. 00499/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01483/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Sparascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza -OMISSIS-, volta a conseguire l’accesso a tutti gli atti, i dati e le informazioni detenute dall’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della Provincia di Lecce, in relazione al pendente procedimento di verifica dei titoli abilitanti all’esercizio della professione di osteopata, avviato nei confronti della ricorrente con nota -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale al provvedimento di rigetto per SI , con richiesta di condanna all’esibizione degli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 il dott. Nino Dello Preite;
Rilevato che con atto del 14 marzo 2022 il legale di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Ritenuto di compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.