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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 533/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 533 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento ex art. 127 ter del 8 maggio 2025 avente ad oggetto:
Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] CF.: Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] C.F.:
[...] Parte_2
entrambi residenti in [...] alla I traversa C.F._2
Gaetano Pelella n. 2 ed elettivamente domiciliati in Afragola alla via
Rossini n. 34 presso lo studio dell' Avv.to Giuseppina Tignola che rispettivamente li rappresenta e difende giusta procura agli atti,
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno confermato di voler regolamentare i rapporti inerenti i figli minori alle condizioni indicate in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. depositato il 10 febbraio 2025 i ricorrenti premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati due figli (nata ad [...] il [...]) e Persona_1
(nato ad [...] il [...]) regolarmente riconosciuti da Per_2
entrambi i genitori, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni in atti indicate.
Il PM con visto del 07/05/2025 nulla opponeva.
I ricorrenti comparivano innanzi alla Giudice relatrice in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti e la relatrice, con provvedimento depositato il 08/05/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
A) Notizie relative ai figli
I minori vivono con la madre e incontrano il padre almeno tre volte a settimana, solo il pernottamento ogni 15 giorni;
I minori vengono accuditi sia dalla famiglia materna che paterna avendo con gli stessi un legame significativo. La minore è affetta da artrite ideopatica Persona_1
giovanile, percependo un'indennità di frequenza pari ad €350,00 mensile e frequenta l'asilo presso l'istituto Velotti sito in Casoria con entrata alle
9.00 del mattino ed uscita alle ore 15.00, e il frequenta lo stesso Per_2
asilo con i medesimi orari in entrata e in uscita e gode di ottima salute.
Inoltre, la piccola frequenta la scuola di danza in Casoria dalle ore 16.15
2 alle ore 17.15. I minori e sono affidati in modalità Persona_1 Per_2
condivisa con dimora prevalente presso la madre nel Comune di Pt_2
Casoria.
Il benzinaio, è soggetto a turni lavorativi ovvero lavora sei giorni Pt_1
a settimana tre giorni la mattina dalle ore 05:00 alle ore 13:30, mentre gli altri giorni dalle ore 13:00 alle 21:00 e, pertanto si stabilisce di comune accordo il predetto calendario. Il padre quando ha il turno di mattina, precisamente lunedì, mercoledì e venerdì preleverà i minori dall'uscita dalla scuola, e lo riaccompagnerà al rientro presso la madre alle ore 20.00, mentre a settimane alterne preleverà i minori il sabato alle ore 10:00 e li riaccompagnerà la domenica alle ore 20:00. Tale calendario subirà delle variazioni nel giorno del compleanno tanto della madre che del padre, e sia nel giorno della festa della mamma che del papà, in quanto il bambino trascorrerà tale giorno con il genitore festeggiato. I compleanni dei minori, ad anni alterni saranno festeggiati la mattina con un genitore dalle
9.00 alle 16.00 e con l'altro genitore dalle ore 16.00 alle ore 22:00.
Riguardo le feste pasquali i minori, trascorreranno i giorni di Pasqua e
Lunedì in Albis, ad anni alterni, un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Per quanto riguarda le feste natalizie i minori trascorreranno i giorni 23,24, 25 e 26 dicembre con un genitore e il 30, 31 dicembre e 1 e 6 Gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni. Le parti entro il 5 maggio di ogni anno dovranno stabilire e comunicarsi circa le vacanze estive sia la località che i 15 giorni, anche non consecutivi che trascorreranno con i minori, altresì stabiliscono che nel periodo di vacanza ci sia un contatto con i minori tramite videochiamata almeno due volte al giorno, stabilendo un orario. Con riguardo all'obbligo di mantenimento, il sig. verserà per il mantenimento dei minori, entro il 10 di ogni Pt_1
mese, la somma di € 400,00 (€200,00 a figlio) all'IBAN che la sig.ra comunicherà tramite messaggistica istantanea all'ex compagno, oltre il 50
3 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli Nord, L'assegno Unico, sarà versato al 100% alla sig.ra he è pari ad € 500,00 e la sig.ra percepisce Parte_2 Parte_2
un assegno d'inclusione pari ad €780,00 mensile. Il sig. percepisce Pt_1
uno stipendio pari ad €1.100.00 circa mentre la sig.ra Parte_2
casalinga. Le parti non autorizzano al reciproco rilascio e al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei figli minori possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Disciplina la regolamentazione della responsabilità genitoriale in riferimento ai minori figli (nata ad [...] il Persona_3
22/6/2019) e (nato ad [...] il [...]) così come da Persona_4
accordo raggiunto tra le parti, di cui in parte motiva.
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 27/5/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 533/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 533 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento ex art. 127 ter del 8 maggio 2025 avente ad oggetto:
Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] CF.: Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] C.F.:
[...] Parte_2
entrambi residenti in [...] alla I traversa C.F._2
Gaetano Pelella n. 2 ed elettivamente domiciliati in Afragola alla via
Rossini n. 34 presso lo studio dell' Avv.to Giuseppina Tignola che rispettivamente li rappresenta e difende giusta procura agli atti,
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno confermato di voler regolamentare i rapporti inerenti i figli minori alle condizioni indicate in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. depositato il 10 febbraio 2025 i ricorrenti premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati due figli (nata ad [...] il [...]) e Persona_1
(nato ad [...] il [...]) regolarmente riconosciuti da Per_2
entrambi i genitori, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni in atti indicate.
Il PM con visto del 07/05/2025 nulla opponeva.
I ricorrenti comparivano innanzi alla Giudice relatrice in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti e la relatrice, con provvedimento depositato il 08/05/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
A) Notizie relative ai figli
I minori vivono con la madre e incontrano il padre almeno tre volte a settimana, solo il pernottamento ogni 15 giorni;
I minori vengono accuditi sia dalla famiglia materna che paterna avendo con gli stessi un legame significativo. La minore è affetta da artrite ideopatica Persona_1
giovanile, percependo un'indennità di frequenza pari ad €350,00 mensile e frequenta l'asilo presso l'istituto Velotti sito in Casoria con entrata alle
9.00 del mattino ed uscita alle ore 15.00, e il frequenta lo stesso Per_2
asilo con i medesimi orari in entrata e in uscita e gode di ottima salute.
Inoltre, la piccola frequenta la scuola di danza in Casoria dalle ore 16.15
2 alle ore 17.15. I minori e sono affidati in modalità Persona_1 Per_2
condivisa con dimora prevalente presso la madre nel Comune di Pt_2
Casoria.
Il benzinaio, è soggetto a turni lavorativi ovvero lavora sei giorni Pt_1
a settimana tre giorni la mattina dalle ore 05:00 alle ore 13:30, mentre gli altri giorni dalle ore 13:00 alle 21:00 e, pertanto si stabilisce di comune accordo il predetto calendario. Il padre quando ha il turno di mattina, precisamente lunedì, mercoledì e venerdì preleverà i minori dall'uscita dalla scuola, e lo riaccompagnerà al rientro presso la madre alle ore 20.00, mentre a settimane alterne preleverà i minori il sabato alle ore 10:00 e li riaccompagnerà la domenica alle ore 20:00. Tale calendario subirà delle variazioni nel giorno del compleanno tanto della madre che del padre, e sia nel giorno della festa della mamma che del papà, in quanto il bambino trascorrerà tale giorno con il genitore festeggiato. I compleanni dei minori, ad anni alterni saranno festeggiati la mattina con un genitore dalle
9.00 alle 16.00 e con l'altro genitore dalle ore 16.00 alle ore 22:00.
Riguardo le feste pasquali i minori, trascorreranno i giorni di Pasqua e
Lunedì in Albis, ad anni alterni, un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Per quanto riguarda le feste natalizie i minori trascorreranno i giorni 23,24, 25 e 26 dicembre con un genitore e il 30, 31 dicembre e 1 e 6 Gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni. Le parti entro il 5 maggio di ogni anno dovranno stabilire e comunicarsi circa le vacanze estive sia la località che i 15 giorni, anche non consecutivi che trascorreranno con i minori, altresì stabiliscono che nel periodo di vacanza ci sia un contatto con i minori tramite videochiamata almeno due volte al giorno, stabilendo un orario. Con riguardo all'obbligo di mantenimento, il sig. verserà per il mantenimento dei minori, entro il 10 di ogni Pt_1
mese, la somma di € 400,00 (€200,00 a figlio) all'IBAN che la sig.ra comunicherà tramite messaggistica istantanea all'ex compagno, oltre il 50
3 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli Nord, L'assegno Unico, sarà versato al 100% alla sig.ra he è pari ad € 500,00 e la sig.ra percepisce Parte_2 Parte_2
un assegno d'inclusione pari ad €780,00 mensile. Il sig. percepisce Pt_1
uno stipendio pari ad €1.100.00 circa mentre la sig.ra Parte_2
casalinga. Le parti non autorizzano al reciproco rilascio e al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei figli minori possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Disciplina la regolamentazione della responsabilità genitoriale in riferimento ai minori figli (nata ad [...] il Persona_3
22/6/2019) e (nato ad [...] il [...]) così come da Persona_4
accordo raggiunto tra le parti, di cui in parte motiva.
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 27/5/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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