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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/06/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 272 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Jr nato a [...] il [...] e residente in [...], Pt_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Carletti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 parte ricorrente si riportava alle proprie richieste e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 01.02.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_3
- di avere contratto matrimonio civile in Roma il 08.07.2004 con CP_1 registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1433, parte I, Serie
A, anno 2004;
- che dalla loro unione non erano nati figli;
- che in data 17.02.2010 l'intestato Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi disponendo un assegno di mantenimento a carico del Pt_1 per la moglie di euro 250,00 mensili;
- che detta sentenza veniva impugnata dalla dinanzi alla Corte d'Appello CP_1 di Roma;
- che con sentenza n. 4027/2012, pubblicata in data 27.07.2012, la Corte
d'Appello di Roma rigettava l'appello e confermava le statuizioni della sentenza di primo grado;
- di avere tentato di addivenire ad un accordo in merito alle condizioni di divorzio ma senza esito;
- di svolgere l'attività lavorativa di insegnante libero professionista presso l'Università Temple University Abroad e di percepire euro 2.500,00 mensili;
- di convivere dall'anno 2008 con la propria compagna da cui aveva avuto un figlio, (10.12.2014); Per_1
- che la nascita del figlio aveva comportato un aumento delle spese a carico del ricorrente;
- che la era economicamente indipendente;
CP_1
- che la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, era stata sottoposta a procedura di esproprio a seguito del mancato pagamento delle rate di rimborso del mutuo;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
Tanto dedotto, il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di
2 scioglimento del matrimonio dichiarando l'autonomia economica dei coniugi.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 29.05.2024 compariva per l'audizione il solo ricorrente – il quale ha dichiarato di non avere contatti con la resistente da
12 anni e che ha sempre regolarmente corrisposto il mantenimento - ed il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente. Il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate e il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, dichiarava le parti economicamente indipendenti revocando l'assegno di mantenimento a favore della resistente a far data dal mese di marzo
2024 e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 23.05.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Con decreto del 18.04.2025 il Giudice anticipava l'udienza prevista per il
23.05.2025 all'udienza del 22.05.2025 per variazione tabellare dei giorni di udienza.
All'udienza del 22.05.2025 parte ricorrente si riportava alle proprie richieste e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08.07.2004, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sulle statuizioni economiche
Il ricorrente ha chiesto disporsi la pronuncia di scioglimento del matrimonio revocando l'assegno di mantenimento a suo carico in favore della moglie.
In mancanza di domanda di assegno divorzile da parte della resistente, che non si è costituita nel presente giudizio rimanendo contumace, nulla può essere disposto.
Deve rilevarsi che già con l'ordinanza del 29.05.2024 il Giudice delegato ha revocato a decorrere dal mese di marzo 2024 l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente.
La natura della decisione unitamente alla irreperibilità della resistente
3 giustificano l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 272/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 08.07.2004 tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_3 CP_1
Roma il 21.12.1965, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Roma al n. 1433, parte I, Serie A, anno 2004;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso, in Civitavecchia il 30 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 272 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Jr nato a [...] il [...] e residente in [...], Pt_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Carletti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 parte ricorrente si riportava alle proprie richieste e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 01.02.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_3
- di avere contratto matrimonio civile in Roma il 08.07.2004 con CP_1 registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1433, parte I, Serie
A, anno 2004;
- che dalla loro unione non erano nati figli;
- che in data 17.02.2010 l'intestato Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi disponendo un assegno di mantenimento a carico del Pt_1 per la moglie di euro 250,00 mensili;
- che detta sentenza veniva impugnata dalla dinanzi alla Corte d'Appello CP_1 di Roma;
- che con sentenza n. 4027/2012, pubblicata in data 27.07.2012, la Corte
d'Appello di Roma rigettava l'appello e confermava le statuizioni della sentenza di primo grado;
- di avere tentato di addivenire ad un accordo in merito alle condizioni di divorzio ma senza esito;
- di svolgere l'attività lavorativa di insegnante libero professionista presso l'Università Temple University Abroad e di percepire euro 2.500,00 mensili;
- di convivere dall'anno 2008 con la propria compagna da cui aveva avuto un figlio, (10.12.2014); Per_1
- che la nascita del figlio aveva comportato un aumento delle spese a carico del ricorrente;
- che la era economicamente indipendente;
CP_1
- che la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, era stata sottoposta a procedura di esproprio a seguito del mancato pagamento delle rate di rimborso del mutuo;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
Tanto dedotto, il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di
2 scioglimento del matrimonio dichiarando l'autonomia economica dei coniugi.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 29.05.2024 compariva per l'audizione il solo ricorrente – il quale ha dichiarato di non avere contatti con la resistente da
12 anni e che ha sempre regolarmente corrisposto il mantenimento - ed il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente. Il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate e il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, dichiarava le parti economicamente indipendenti revocando l'assegno di mantenimento a favore della resistente a far data dal mese di marzo
2024 e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 23.05.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Con decreto del 18.04.2025 il Giudice anticipava l'udienza prevista per il
23.05.2025 all'udienza del 22.05.2025 per variazione tabellare dei giorni di udienza.
All'udienza del 22.05.2025 parte ricorrente si riportava alle proprie richieste e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08.07.2004, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sulle statuizioni economiche
Il ricorrente ha chiesto disporsi la pronuncia di scioglimento del matrimonio revocando l'assegno di mantenimento a suo carico in favore della moglie.
In mancanza di domanda di assegno divorzile da parte della resistente, che non si è costituita nel presente giudizio rimanendo contumace, nulla può essere disposto.
Deve rilevarsi che già con l'ordinanza del 29.05.2024 il Giudice delegato ha revocato a decorrere dal mese di marzo 2024 l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente.
La natura della decisione unitamente alla irreperibilità della resistente
3 giustificano l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 272/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 08.07.2004 tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_3 CP_1
Roma il 21.12.1965, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Roma al n. 1433, parte I, Serie A, anno 2004;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso, in Civitavecchia il 30 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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