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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/11/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LE GO Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1056/2024 promossa da:
(avv. CAPRICCIOSO PATRIZIA) Parte_1
contro
(avv. CAPOZZI STEFANIA e avv. NOTARNICOLA Controparte_1
PIETRO)
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 06/10/2014, (quale appaltatore) ha convenuto in Parte_1
giudizio il (quale stazione appaltante) al fine di sentire accertare Controparte_1
l'inadempimento dell'Ente convenuto nell'ambito della vicenda negoziale correlata al “contratto di attivazione e gestione di “Caffè Letterario” all'interno del teatro “G. Rossini”, stipulato in data
21/10/2008 tra le odierne parti, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato in €384.544,11 - o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 c.c.
-, oltre interessi e rivalutazione.
Con contratto di attivazione e gestione di “Caffè Letterario” all'interno del teatro “G. Rossini” sottoscritto il 21.10.08, le parti convenivano quanto segue:
pagina 1 di 4 a) si obbligava a presentare il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione Parte_1 ordinaria dei locali del foyer del Teatro “G. Rossini” nonché per l'attivazione e gestione al suo interno di un caffè letterario secondo le modalità esecutive contenute nell'offerta del 31.7.08;
b) il si obbligava a concedere alla società gratuitamente la gestione del Controparte_2 Pt_1 foyer e locale già adibito a piccolo bar ristoro del Teatro “G. Rossini”, caffè letterario al suo interno per la durata di sei anni, decorrenti dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei locali, prorogabili tacitamente, in difetto di disdetta da inviare almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di gestione delle attività di ristoro a mezzo di racc. a/r;
Con nota del 06.09.10, la rappresentava al Comune di di esser stata costretta a Parte_1 CP_2
disdire la domanda di occupazione del suolo pubblico regolarmente approvata e pagata perché costretta a operare in concorrenza con struttura abusiva posta esattamente all'ingresso dell'attività del OS
Caffè presso il Teatro Comunale.
A seguito di note trasmesse dal in data 14.11.12 era presentata da parte di CP_1 Parte_1
altra D.I.A. per la realizzazione di opere nel foyer del Teatro Comunale G. Rossini di CP_2
Con nota del 13.12.12, prot. N. 30591/3532/33688, il Comune richiedeva -con riferimento CP_2
alla D.I.A. del 14.11.12 per la realizzazione di opere nel foyer del Teatro Comunale G. Rossini di il titolo abilitativo relativo alla gestione del Caffè Letterario significando che in assenza della CP_2 predetta documentazione era sospesa l'efficacia della D.I.A. in oggetto.
Con nota del 09.01.13, la contestava il comportamento del e Parte_1 Controparte_2
invitava lo stesso a Voler sottoscrivere la convenzione inviata sin dal 26.2.12 per disciplinare i rapporti interni tra e Controparte_2 Pt_1
Parte attrice ha lamentato: Pt_1
a) la mancata sottoscrizione da parte del Comune della suddetta bozza di (una nuova) convenzione, avente per oggetto la gestione del Caffè nonchè opere edilizie “straordinarie” necessarie per la gestione del Caffè;
b) di non essere stata a ogni modo “messa in grado”, anche a seguito della condotta tenuta dall'Ufficio tecnico in ordine alla D.I.A., di “eseguire le menzionate opere di ristrutturazione necessarie al perseguimento delle finalità economiche della propria impresa osteggiate dalla stazione appaltante anche a mezzo richiesta di documentazione superflua, non indispensabile, non dovuta, in quanto già in possesso della stazione appaltante, quale il <titolo abilitativo relativo alla gestione del caffè < i>
Letterario>”;
pagina 2 di 4 c) che in data 04/04/2012 terzi ignoti avevano impiegato abusivamente le sue attrezzature e saccheggiato la sua dispensa, a causa del comportamento del che consentiva l'accesso al CP_1
Teatro senza che la zona bar fosse adeguatamente separata dalla zona Teatro, “creando così una situazione di notevole rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica”.
Il si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda ed Controparte_1
instando per il rigetto.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale di Bari con sentenza n. 403/2024 pubblicata il
26.01.2024, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese.
Argomentava che l'attrice aveva lamentato esclusivamente la violazione da parte del CP_1 dell'obbligo di correttezza comportamentale nella fase esecutiva del contratto del 21/10/2008 ma che le pretese opere di ristrutturazione non risultavano in alcun modo collegate al contratto del 21/10/2008 e alla sua esecuzione.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- omesso di valutare la documentazione versata in atti attestante l'inadempimento del CP_1
- regolamentato le spese.
Instava per la riforma integrale della pronuncia appellata con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva il eccependo preliminarmente la tardività dell'appello ai sensi Controparte_1 dell'art. 325, comma 1, c.p.c. perché notificato a mezzo PEC il 25.07.2024, oltre il termine trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata a mezzo PEC in data 20.03.2024
Nel merito contestava la fondatezza dell'avverso gravame ed instava per il rigetto.
L'appello proposto dalla è tardivo ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.c. in quanto, Parte_1
come documentato dal , è stato notificato a mezzo PEC il 25.07.2024, oltre Controparte_1
il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata a mezzo PEC in data
20.03.2024.
Né sussistono i presupposti per una rimessione in termini come già diffusamente argomentato da questa Corte con l'ordinanza del 5.03.2025.
La presente decisione supera l'esame del merito.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(384.544,11) ai sensi del DM n. 55/2014 e succ. mod. (valori minimi con esclusione della fase istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
pagina 3 di 4
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari 403/2024 pubblicata il 26.01.2024 Parte_1
così decide:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese del Controparte_1
grado che liquida in € 7.120,00, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
14.11.2025
Il Presidente est.
LE GO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LE GO Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1056/2024 promossa da:
(avv. CAPRICCIOSO PATRIZIA) Parte_1
contro
(avv. CAPOZZI STEFANIA e avv. NOTARNICOLA Controparte_1
PIETRO)
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 06/10/2014, (quale appaltatore) ha convenuto in Parte_1
giudizio il (quale stazione appaltante) al fine di sentire accertare Controparte_1
l'inadempimento dell'Ente convenuto nell'ambito della vicenda negoziale correlata al “contratto di attivazione e gestione di “Caffè Letterario” all'interno del teatro “G. Rossini”, stipulato in data
21/10/2008 tra le odierne parti, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato in €384.544,11 - o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 c.c.
-, oltre interessi e rivalutazione.
Con contratto di attivazione e gestione di “Caffè Letterario” all'interno del teatro “G. Rossini” sottoscritto il 21.10.08, le parti convenivano quanto segue:
pagina 1 di 4 a) si obbligava a presentare il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione Parte_1 ordinaria dei locali del foyer del Teatro “G. Rossini” nonché per l'attivazione e gestione al suo interno di un caffè letterario secondo le modalità esecutive contenute nell'offerta del 31.7.08;
b) il si obbligava a concedere alla società gratuitamente la gestione del Controparte_2 Pt_1 foyer e locale già adibito a piccolo bar ristoro del Teatro “G. Rossini”, caffè letterario al suo interno per la durata di sei anni, decorrenti dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei locali, prorogabili tacitamente, in difetto di disdetta da inviare almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di gestione delle attività di ristoro a mezzo di racc. a/r;
Con nota del 06.09.10, la rappresentava al Comune di di esser stata costretta a Parte_1 CP_2
disdire la domanda di occupazione del suolo pubblico regolarmente approvata e pagata perché costretta a operare in concorrenza con struttura abusiva posta esattamente all'ingresso dell'attività del OS
Caffè presso il Teatro Comunale.
A seguito di note trasmesse dal in data 14.11.12 era presentata da parte di CP_1 Parte_1
altra D.I.A. per la realizzazione di opere nel foyer del Teatro Comunale G. Rossini di CP_2
Con nota del 13.12.12, prot. N. 30591/3532/33688, il Comune richiedeva -con riferimento CP_2
alla D.I.A. del 14.11.12 per la realizzazione di opere nel foyer del Teatro Comunale G. Rossini di il titolo abilitativo relativo alla gestione del Caffè Letterario significando che in assenza della CP_2 predetta documentazione era sospesa l'efficacia della D.I.A. in oggetto.
Con nota del 09.01.13, la contestava il comportamento del e Parte_1 Controparte_2
invitava lo stesso a Voler sottoscrivere la convenzione inviata sin dal 26.2.12 per disciplinare i rapporti interni tra e Controparte_2 Pt_1
Parte attrice ha lamentato: Pt_1
a) la mancata sottoscrizione da parte del Comune della suddetta bozza di (una nuova) convenzione, avente per oggetto la gestione del Caffè nonchè opere edilizie “straordinarie” necessarie per la gestione del Caffè;
b) di non essere stata a ogni modo “messa in grado”, anche a seguito della condotta tenuta dall'Ufficio tecnico in ordine alla D.I.A., di “eseguire le menzionate opere di ristrutturazione necessarie al perseguimento delle finalità economiche della propria impresa osteggiate dalla stazione appaltante anche a mezzo richiesta di documentazione superflua, non indispensabile, non dovuta, in quanto già in possesso della stazione appaltante, quale il <titolo abilitativo relativo alla gestione del caffè < i>
Letterario>”;
pagina 2 di 4 c) che in data 04/04/2012 terzi ignoti avevano impiegato abusivamente le sue attrezzature e saccheggiato la sua dispensa, a causa del comportamento del che consentiva l'accesso al CP_1
Teatro senza che la zona bar fosse adeguatamente separata dalla zona Teatro, “creando così una situazione di notevole rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica”.
Il si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda ed Controparte_1
instando per il rigetto.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale di Bari con sentenza n. 403/2024 pubblicata il
26.01.2024, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese.
Argomentava che l'attrice aveva lamentato esclusivamente la violazione da parte del CP_1 dell'obbligo di correttezza comportamentale nella fase esecutiva del contratto del 21/10/2008 ma che le pretese opere di ristrutturazione non risultavano in alcun modo collegate al contratto del 21/10/2008 e alla sua esecuzione.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- omesso di valutare la documentazione versata in atti attestante l'inadempimento del CP_1
- regolamentato le spese.
Instava per la riforma integrale della pronuncia appellata con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva il eccependo preliminarmente la tardività dell'appello ai sensi Controparte_1 dell'art. 325, comma 1, c.p.c. perché notificato a mezzo PEC il 25.07.2024, oltre il termine trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata a mezzo PEC in data 20.03.2024
Nel merito contestava la fondatezza dell'avverso gravame ed instava per il rigetto.
L'appello proposto dalla è tardivo ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.c. in quanto, Parte_1
come documentato dal , è stato notificato a mezzo PEC il 25.07.2024, oltre Controparte_1
il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata a mezzo PEC in data
20.03.2024.
Né sussistono i presupposti per una rimessione in termini come già diffusamente argomentato da questa Corte con l'ordinanza del 5.03.2025.
La presente decisione supera l'esame del merito.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(384.544,11) ai sensi del DM n. 55/2014 e succ. mod. (valori minimi con esclusione della fase istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
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PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari 403/2024 pubblicata il 26.01.2024 Parte_1
così decide:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese del Controparte_1
grado che liquida in € 7.120,00, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
14.11.2025
Il Presidente est.
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