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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/07/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE REL. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 687/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione del 12 febbraio 2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore , elettivamente domiciliata in NO SA (CS), Viale Parte_2
Michelangelo n. 33, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Sommario, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite a margine dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
e nella qualità di erede della sig.ra Controparte_1 Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliati in NO SA (CS), A.U. SA, alla Via Giovanni Per_1
Gentile presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Gentile, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite a margine della comparsa di costituzione in primo grado;
APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Accogliere la domanda proposta dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante, con atto di citazione del 28/09/2015, e di conseguenza:
a) Accertare e dichiarare che gli immobili di seguito descritti:
1
1. Appartamento sito in NO-SA, C.da Sant'Irene, riportato in Catasto al Foglio n. 3, particella232 sub 13, piano secondo scala A;
2. Appartamento sito in NO-SA, C.da Sant'Irene, riportato in Catasto al Foglio n. 3, particella 232 sub 15;
Il primo occupato da (ora e il secondo da , Persona_1 Controparte_2 Controparte_1 senza averne titolo, e ne disponga l'immediato rilascio in favore della società Parte_1
esclusiva proprietà;
b) Condannare i convenuti al pagamento della somma di euro 25.000,00 ciascuno in favore della
o in quell'altra somma maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni per il mancato rilascio dell'immobile o a titolo di indennità di occupazione.
c) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato.”
Per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza e deduzione,
a) In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello promosso, trattandosi di impugnazione del tutto priva di ragionevole probabilità di essere accolta;
b) nel merito, rigettare l'appello e confermare la impugnata sentenza, per totale insussistenza, infondatezza dei motivi addotti dall'appellante;
c) in ogni caso, rigettare l'appello e accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione ventennale in capo agli appellati per possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto degli immobili;
d) condannare parte appellante alle spese e competenze dell'ulteriore grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore , ha esposto che: Parte_2
- con scrittura privata del 29 agosto 1981 ha stipulato con e Parte_2 Persona_1
(dante causa di un contratto di permuta in forza del Controparte_3 Controparte_1
quale queste ultime hanno ceduto allo un appezzamento di terreno di loro proprietà Pt_2 sito in SA alla contrada Sant'Irene Remondini, dell'estensione di circa mq 1.200, e l'acquirente si è impegnato a trasferire alle venditrici due appartamenti del fabbricato che il medesimo avrebbe costruito sul terreno permutato;
-
2 - la ha realizzato il detto fabbricato, consegnando alla e alla due Parte_1 Per_1 CP_3
appartamenti, uno per ciascuna e successivamente ha invitato le stesse alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento del terreno, senza risultati;
- in seguito ha scoperto che intestatari catastali del fondo erano e Persona_2 Per_3
per cui, con successivo atto per notaio di NO del 13 ottobre 1988,
[...] Per_4
ha acquistato dagli stessi il predetto fondo.
Tanto premesso ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di TR, e Persona_1 [...]
per sentire accertare e dichiarare che le stesse occupano sine titulo i due appartamenti di CP_1
cui in premessa siti in SA alla contrada Sant'Irene, riportati in catasto al Fg. 3, p.lla 232 sub 13, piano secondo scala A, e sub 15, piano primo scala B, di sua esclusiva proprietà e a suo tempo ceduti in permuta alle convenute, nonché per disporre l'immediato rilascio in suo favore degli stessi e condannare le convenute al risarcimento dei danni.
Si sono costituite in giudizio e chiedendo, in via preliminare, di Persona_1 Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità della domanda in quanto attinente a questione già definita con sentenza passata in giudicato, di dichiarare il diritto di proprietà delle convenute sugli immobili e, conseguentemente, autorizzare la trascrizione del contratto di permuta o della sentenza ed esperendo, in via subordinata, domanda riconvenzionale per accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà degli immobili per usucapione, il tutto con condanna di parte attrice al risarcimento del danno.
Successivamente al decesso di si è costituito in prosecuzione l'erede della stessa Persona_5
Controparte_2
In corso di causa ha proposto ricorso per reintegra nel possesso degli immobili sopra Parte_1
identificati, che è stato rigettato in accoglimento dell'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta.
Con sentenza n. 77 resa il 3 febbraio 2019 e depositata il 4 febbraio 2019, il Tribunale di
TR ha così deciso:
“- dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attrice;
- accerta l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 29.08.81;
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata dai convenuti;
- condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali sostenute dai convenuti che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Francesco Mercogliano che ne ha fatto richiesta, in
€ 17,85 per spese vive ed € 2.800,00per compensi (di cui € 600,00 per la fase possessoria ed €
2.200,00 per il presente giudizio), oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.”
3 Il Tribunale ha ritenuto:
che con sentenza n. 84/96 resa dal Pretore di SA tra le stesse parti del presente giudizio, confermata in appello con sentenza n. 147/99 del 2 febbraio 1999, depositata il 31 marzo 1999, il cui passaggio in giudicato è incontroverso, è stata accertata e dichiarata la sussistenza in capo a
[...]
e del diritto di proprietà del terreno sito in SA alla contrada Per_1 Controparte_3
Sant'Irene relativamente al periodo 4 luglio 1973 – 29 agosto 1981 e, conseguentemente, dei due appartamento del fabbricato che la ha realizzato sul fondo;
Parte_1
che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti,
i loro eredi o aventi causa ai sensi dell'art. 2909 c.c. e preclude, pertanto, l'esame della domanda di rilascio proposta in questa sede sulla titolarità del diritto di proprietà degli immobili in capo alla
Società attrice;
che il riconoscimento della efficacia di giudicato “alla sentenza precedentemente emessa tra le stesse parti, con cui è stata accertata e dichiarata la sussistenza in capo a e Persona_1 CP_3
del diritto di proprietà del terreno e, conseguentemente, dei due appartamenti del fabbricato
[...] che l'odierna attrice ha realizzato sul fondo, trova infatti giustificazione nell'identità della vicenda sostanziale da cui trae origine il presente giudizio, avente ad oggetto una domanda certamente diversa da quella oggetto della predetta sentenza, ma fondata sugli stessi fatti materiali dedotti a sostegno di quest'ultima, che hanno costituito oggetto di accertamento nel relativo giudizio. Esso risulta pertanto conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale, nell'ipotesi in cui due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. 26/10/18 n. 27304; Cass.,
Sez. VI, 14/05/2018, n.11600; Cass., Sez. II, 10/05/2018, n. 11314; Cass., Sez. lav., 9/12/2016, n.
25269). La domanda attrice si profila, pertanto, inammissibile” (cfr. sentenza, pag. 3);
la domanda diretta all'accertamento giudiziale della autenticità delle sottoscrizioni al fine di ottenerne la trascrizione, “merita accoglimento, non essendo contestata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 29.08.81” (cfr. sentenza, pag. 4);
resta assorbita la domanda di usucapione, formulata da parte convenuta in via riconvenzionale;
4 la domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta non può essere accolta, in difetto della prova del danno subito;
da ultimo deve essere rigettata la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi i requisiti, soggettivi (mala fede o colpa grave) e oggettivo (pregiudizio), previsti da tale norma;
le spese di lite, incluse quelle relative al giudizio possessorio introdotto in corso di causa, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'appello
La società in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello Parte_1
avverso suddetta sentenza con atto di citazione notificato il 25 marzo 2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
e si sono ritualmente costituiti in giudizio eccependo, Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente, la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e, comunque, la infondatezza in fatto e in diritto.
Con ordinanza 4 novembre 2020 la Corte ha ritenuto che le richieste istruttorie avanzate dalla parte appellante siano, per un verso, inammissibili in quanto implicitamente rinunciate, siccome non reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice e, per altro verso, con specifico riguardo alla consulenza d'ufficio, non necessarie ai fini della decisione, ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 magio 2023.
Con ordinanza 4 gennaio 2021 la Corte ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza 4 novembre
2020.
Con ordinanza 8 febbraio 2021 la Corte ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell'interesse della parte appellante il 14 gennaio 2021 avverso il provvedimento in data 4 gennaio
2021, essendo ormai detto rimedio venuto meno per le cause soggette al c.d. nuovo rito.
Disposti alcuni rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25 febbraio 2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda
Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 febbraio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 14 febbraio 2025, assegnando alle parti i termini
5 di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 17 febbraio 2025.
L'appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
3.2 Con l'appello la Società adduce la fondatezza della domanda con la quale ha chiesto Parte_1
la restituzione degli appartamenti di sua esclusiva proprietà e il risarcimento dei danni per il mancato rilascio degli immobili ai sensi degli artt. 1591 e 1223 c.c.
Rappresenta che: - con scrittura privata del 29 agosto 1981, le convenute e Persona_1 CP_3
hanno ceduto e venduto a , un appezzamento di terreno sito in agro di
[...] Parte_2
SA, il cui prezzo doveva essere corrisposto mediante la cessione di due piccoli appartamenti, facenti parte del fabbricato da costruirsi su detto terreno;
- che le sig.re e sono venute Per_1 CP_3
meno agli impegni assunti, in quanto al momento della sottoscrizione non erano intestatarie e proprietarie del terreno promesso in vendita;
- che, infatti, “il Pretore di SA con la sentenza n.
84/96, riteneva valido l'atto di acquisto tra la e e per Pt_1 Persona_2 Persona_3
Notaio del 13/10/1988, relativamente alla parte dove insisteva la costruzione. Riconosce Per_4
l'usucapione ai solo per la parte di di circa Mq. 100, dove non Per_1 CP_3 Parte_3 risulta costruito” (cfr. citazione in appello, pag. 4 e ss.); - che le parti appellate, nonostante i vari solleciti, non hanno proceduto ad intestarsi il terreno oggetto di causa e a stipulare l'atto pubblico di trasferimento della proprietà in favore dell'appellante, laddove, invece, “lo , e per esso la Pt_2
hanno tenuto fede agli impegni assunti, consegnando ai convenuti i due appartamenti” (cfr. Pt_1
citazione in appello, pag. 4 e ss.), così cagionando alla società gravissimi danni. Infatti, la è Pt_1
stata costretta ad acquistare il terreno dai fratelli e - di conseguenza, il Persona_2 Per_3 contratto di permuta si è risolto per inadempienza di e le quali, Persona_1 Controparte_3
pertanto, detengono gli appartamenti suddetti sine titulo, e devono restituirli alla società attrice- appellante legittima proprietaria.
Lamenta l'appellante l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, erroneamente accolta dal Giudice di prime cure che, di vero, non avrebbe considerato che l'occupazione degli immobili oggetto di controversia è avvenuta a seguito di contratto del 29 agosto 1981, con il quale era stato pattuito il trasferimento di un appezzamento di terreno con la cessione, in permuta, di due
6 appartamenti. A seguito dell'inadempimento perpetrato dalle venditrici, gli appartamenti sono occupati senza titolo “ed è escluso che sia intervenuto, in favore dei convenuti, acquisto per usucapione della proprietà dei beni suddetti per effetto del possesso degli stessi in virtù della scrittura privata del 29/08/1981 […] Ne consegue che: con la consegna anticipata dell'immobile oggetto di permuta, le convenute hanno conseguito esclusivamente la mera detenzione qualificata del bene, non già il possesso necessario al conseguimento dell'usucapione” (cfr. citazione in appello, pag. 5).
L'appello è infondato e va rigettato.
È preliminarmente necessario ricostruire i rapporti tra le parti.
Con scrittura privata del 29 agosto 1981, tra le NOe e ed il Persona_1 Controparte_3 NO , si conveniva che: “1) Le NOe e cedono Parte_2 Persona_1 Controparte_4
e vendono al NO che acquista un appezzamento di terreno sito in agro di Parte_2
SA, contrada S. Irene Remondini, con entrostante casupola, della estensione di circa mq.
1.200=, confinante: da una parte con demanio marittimo, da altra con proprietà e da Per_6
altra con restante proprietà di . Detto terreno, che le venditrici dichiarano essere Parte_2
libero da ogni peso, servitù ed ipoteca, viene ceduto nella piena disponibilità di proprietà e possesso al NO all'atto della firma della presente scrittura, ed è esattamente quello Parte_2
conterminato in rosso nella planimetria allegata al presente atto, che controfirmata dalle parti ne costituisce parte integrante”.
La clausola 2) della scrittura privata in questione disciplinava il pagamento del prezzo nei seguenti termini: “In pagamento del prezzo della vendita, il NO cede in permuta alle Parte_2 venditrici numero due appartamentini compresi nel fabbricato che l'acquirente andrà a realizzare su detto terreno […]”.
La consegna dei due appartamenti era prevista per il maggio 1982 (cfr. clausola 3: “La consegna degli appartamentini avverrà nel maggio 1982, salvo casi di forza maggiore o fatti non dipendenti dalla volontà del NO ”). Pt_2
La clausola 5) disciplinava, infine, la stipulazione dell'atto pubblico. Le parti convenivano che
“L'atto pubblico di compravendita del terreno sarà stipulato non appena avranno inizio i lavori di costruzione del fabbricato”.
La consegna dei due appartamentini aveva luogo regolarmente.
Sul presupposto che, successivamente alla stipula della scrittura privata, a seguito di visure effettuate presso il Catasto, aveva potuto accertare che, invero, il terreno oggetto della scrittura privata del 29 agosto 1981, era di proprietà dei fratelli e dai quali aveva poi acquistato Persona_2 Per_3
7 il terreno de quo con contratto di compravendita 13 ottobre 1988, e non già di proprietà delle NOe
e , le quali, anzi, occupavano gli immobili senza titolo, la società ha Per_1 CP_3 Parte_1 convenuto al giudizio del Tribunale di TR e per sentirle Persona_1 Controparte_3
condannare all'immediato rilascio in favore della società esclusiva proprietaria, Parte_1
nonché al pagamento della somma di euro 25.000,00, o di quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno per il mancato rilascio degli immobili o a titolo di indennità di occupazione.
Il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda attrice di rilascio e condanna al risarcimento, rilevando che, al contrario di quanto infondatamente sostenuto dalla Società attrice, la sussistenza in capo a e del diritto di proprietà del terreno sito in Persona_1 Controparte_3
SA alla contrada Sant'Irene relativamente al periodo 4 luglio 1973 – 29 agosto 1981 e, conseguentemente, dei due appartamento del fabbricato che la ha realizzato sul fondo, Parte_1
era stata accertata e dichiarata con sentenza n. 84/96 resa dal Pretore di SA tra le stesse parti del presente giudizio, confermata in appello con sentenza n. 147/99 del 2 febbraio 1999, depositata il 31 marzo 1999, il cui passaggio in giudicato è incontroverso. E poiché l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ai sensi dell'art. 2909 c.c. e preclude, pertanto, l'esame della domanda di rilascio proposta in questa sede sulla titolarità del diritto di proprietà degli immobili in capo alla Società attrice, la domanda attorea è stata dichiarata inammissibile.
Obietta l'appellante che “il Pretore di SA con la sentenza n. 84/96, riteneva valido l'atto di acquisto tra la e e per Notaio del Pt_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
13/10/1988, relativamente alla parte dove insisteva la costruzione. Riconosce l'usucapione ai Per_1
- solo per la parte di di circa Mq. 100, dove non risulta costruito” (cfr.
[...] CP_3 Parte_3
citazione in appello, pag. 4 e ss.)
Si tratta, tuttavia, di obiezione destituita di fondamento.
Nel dispositivo della sentenza n. 84/96, alla lettera c) si legge:
“c) in parziale accoglimento della relativa domanda, accerta la sussistenza del diritto di proprietà, dal 4/7/1973 al 29/8/1981, delle NOe , nata a [...] il Controparte_3
23 maggio 1920, e , nata a SA il [...], in comune, in [...]_1
uguali fra loro e pro indiviso, del fondo sito in SA, alla contrada S. Irene, confinante con
l'arenile del mar Ionio, con terreno di proprietà o avente causa, e fondo di , o Per_2 CP_5
avente causa, e riportato nel C.T. del comune di SA al fol. 3, p.lla 137 ed ora particelle 7/e,
8 7/d e 137, ed autorizza le eventuali e conseguenti rettifiche catastali, il tutto relativamente al periodo
4/7/1973-29/8/1981”.
Dall'esame della parte motiva della sentenza n. 84/96, si coglie agevolmente ed inequivocabilmente che il fondo menzionato nel dispositivo, alla lettera c), fondo del quale è accertata la sussistenza del diritto di proprietà, dal 4/7/1973 al 29/8/1981, di e (i.e., fondo sito Controparte_3 Persona_1
in SA, alla contrada S. Irene, e riportato nel C.T. del comune di SA al fol. 3, p.lla 137 ed ora particelle 7/e, 7/d e 137), esteso per mq 1110, è esattamente il fondo che era oggetto della scrittura privata del 29 agosto 1981. Tanto si evince chiaramente dal seguente passo della sentenza n. 84/96:
“Invero, non può dubitarsi, visti i documenti agli atti ed il comportamento processuale del convenuto, che il fondo in oggetto, sito in SA, alla contrada S. Irene, individuato catastalmente dalle particelle 7/d, 7/e e 137 del mappale 3, ed esteso per mq. 1110, sia stato considerato di proprietà delle attrici [ e ] nell'atto da queste stipulato con l'interveniente CP_3 Per_1 Pt_2
in data 29/8/1981, e dichiarato di proprietà dei coniugi negli impugnati
[...] Parte_4 atti di donazione tra i detti coniugi ed i convenuti fratelli ” (cfr. sentenza, pag. 7 e ss.). Per_2
Non può pertanto seriamente dubitarsi che il Pretore abbia accertato la diritto di proprietà, dal 4 luglio
1973 al 29 agosto 1981, di e sull'intero fondo esteso mq 1110, e Controparte_3 Parte_5
non già per la sola parte di siccome infondatamente sostenuto dalla odierna Parte_3
appellante.
Resta oscura la doglianza dell'appellante circa il preteso accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione. In realtà, il Giudice di prime cure non ha accolto nessuna domanda di usucapione, che ha invece dichiarato assorbita (cfr. sentenza pag. 4: “Resta assorbita la domanda di usucapione, formulata da parte convenuta in via riconvenzionale”).
L'appello va dunque rigettato con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
§ 4. Le spese di lite
Le spese di lite del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le tariffe di cui al D.M. 55/2014, come aggiornate con D.M. n. 147/2022 (scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00), parametri medi, e per tutte le fasi.
Stante le ragioni della decisione (rigetto del gravame), sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore , nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 CP_2
9 con atto di citazione notificato in data 25 marzo 2019, e avverso la sentenza del CP_2
Tribunale di TR n. 77 resa il 3 febbraio 2019 e depositata il 4 febbraio 2019, non notificata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di e delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite che liquida in € 5.809,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater
d.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile dell'11 giugno
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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