Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3972 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Michele Malavenda, con il quale è elettivamente domiciliato in
Motta San Giovanni (RC), Via Nazionale n. 189
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC), Via Possidonea n. 22
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Brancato, con il quale è elettivamente domiciliato in Messina, Via Mamertini n. 17
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/12/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229004978059000, notificata in data 04/08/2022, limitatamente alle pretese creditorie di cui ai seguenti atti: n.
39420130003728583000, n. 39420140001281555000, n.
39420140002785428000, n. 39420140003169152000 e n.
39420150005229308000, relativi a contributi previdenziali ente creditore CP_3
CP_1
A tal fine ha esposto:
- che gli avvisi di addebito non sono mai stati notificati;
- che, in ogni caso, è maturata la prescrizione quinquennale, anche successiva alla presunta notifica degli avvisi di addebito.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: "Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda
e per l'effetto:
1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420229004978059000 limitatamente al carico opposto. 2.
Conseguentemente, annullare i seguenti avvisi di addebito n.
39420130003728583000 n. 39420140001281555000 n.
39420140002785428000 n. 39420140003169152000 n.
39420150005229308000 per prescrizione dei crediti da essi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli stessi essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.”. 3
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la tardività dell'opposizione e la regolare notifica degli avvisi di addebito e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 12/09/2023, si è costituita
[...]
, eccependo la tardività dell'opposizione, il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva, l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva sia dell' ente titolare del credito, come emerge dal dettaglio CP_1
dell'intimazione di pagamento impugnata, che di Controparte_4
, ente che ha emesso l'atto impugnato.
[...]
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di 4
sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_5
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente l'intervenuta prescrizione dei crediti riportati dagli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento, maturata anche successivamente alla data di notifica degli stessi, in assenza di atti interruttivi.
Tuttavia, nell'elencare gli atti impugnati, presupposti all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, ha indicato anche l'avviso di addebito n.
39420140005229308000, che non figura nell'intimazione di pagamento impugnata.
Per tale ragione, con provvedimento del 30/07/2024, questo giudicante ha disposto che parte ricorrente provvedesse a specificare gli atti oggetto di impugnazione. 5
All'udienza del 13/03/2025, il difensore del ricorrente ha precisato che l'ultimo avviso di addebito impugnato, contenuto nell'elenco di cui al ricorso introduttivo, è l'avviso di addebito n. 39420140005229308000.
Orbene, l' nel costituirsi in giudizio, ha allegato gli avvisi di CP_1
addebito impugnati e la prova della rituale notifica con riferimento ad alcuni di essi: infatti, l'avviso di addebito n. 39420130003728583000 è stato notificato il
07/02/2014; l'avviso di addebito n. 39420140001281555000 è stato notificato il
12/06/2014; l'avviso di addebito n. 39420140002785428000 è stato notificato il
22/10/2014; l'avviso di addebito n. 39420140003169152000 è stato notificato il
03/11/2014.
Inoltre, ha depositato l'avviso di addebito n. 39420140005229308000, per il quale, però, non si evince la prova della rituale notifica, in quanto la cartolina di ricevimento allegata dall' risulta illeggibile. CP_6
Orbene, anche in presenza della prova della notifica degli avvisi di addebito, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, previsto a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione della pretesa nel merito, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi, l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini. 6
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica dell'avviso di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10, della legge
335 del 1995) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Orbene, per gli avvisi di addebito n. 39420130003728583000, n.
39420140001281555000, n. 39420140002785428000 e n.
39420140003169152000, sarebbe maturata la prescrizione quinquennale 7
successiva delle pretese creditorie al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229004978059000, perfezionatasi in data 04/08/2022.
Tuttavia, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_4
allegato la notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione, muniti della prova della rituale notifica alla parte ricorrente: preavviso di fermo amministrativo n. 09480201400006221000, notificato in data 01/07/2014, che ha validamente interrotto la prescrizione con riferimento all'avviso di addebito n. 39420130003728583000 e comunicazione preventiva di ipoteca n.
09476201900000074000, notificata in data 22/02/2019, che ha validamente interrotto la prescrizione, con riferimento agli gli avvisi di addebito n.
39420130003728583000, n. 39420140001281555000, n.
39420140002785428000 e n. 39420140003169152000 e che riporta anche l'avviso di addebito n. 39420140005229308000.
Pertanto, per tali avvisi di addebito, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data di notifica e la data della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, l'opposizione va rigettata.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420150005229308000, invece, non è stata offerta la prova del perfezionamento della notifica, atteso che il file depositato dall quale cartolina di ricevimento non risulta leggibile. CP_1
A tal fine non appare dirimente neanche la documentazione tardivamente depositata dall' in data 12/03/2025 (in parte, peraltro, illeggibile), dalla CP_1
quale non si evince il perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito.
Tuttavia, l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma, disciplinando l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, disciplina l'azione che un debitore propone 8
rispetto all' an della pretesa contributiva, ossia rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Inoltre, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127;
Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne discende che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella
(quale, ad esempio, l'intimazione di pagamento ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Pertanto, la censura di inesistenza della notifica dell'avviso di addebito, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Infatti, osserva il giudicante che non tutti i principi affermati con riferimento al procedimento tributario trovare applicazione in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi, in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della 9
conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Nondimeno, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
Pertanto, attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, che non è un atto obbligatorio nell'ambito di una sequenza procedimentale, e che, dunque, alla luce di quanto argomentato, non può qualificarsi come un atto nullo anche in difetto della prova della notifica dell'avviso di addebito presupposto,
l'interessato, ove non abbia ricevuto la notifica dell'atto presupposto, recupera la facoltà impugnatoria dello stesso e la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione.
Orbene, l'avviso di addebito n. 39420140005229308000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014.
Pertanto, la comunicazione preventiva di ipoteca n.
09476201900000074000, notificata in data 22/02/2019, ha validamente interrotto la prescrizione anche con riferimento a tale atto.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della ricorrente, in favore dell' e di . CP_1 Controparte_4
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari(D.M. 55/2014 e succ. mod. cause di previdenza – scaglione 5201 – 26000), con un aumento del 30% in ragione della presenza di due parti nella medesima posizione, tenuto conto della natura seriale del contenzioso, dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e dell'assenza di attività istruttoria. 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 3972 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
3.506,10, oltre accessori, come per legge, di cui € 1753,05 in favore dell' e € 1753,05 in favore di . CP_1 Controparte_4
Locri, 13/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci