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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/07/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4263 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, , rappresentata e difeso dall'Avv. Lucia Parte_1 C.F._1
Noemi (C.F. ), per procura in calce all'atto di opposizione;
C.F._2
-OPPONENTE-
(P. Iva Gruppo UK AL , C.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KR S.A., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. , per procura in C.F._3 C.F._4 calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-
OPPOSTA-
CONTRO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di prestito personale;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 09.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di udienza depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 582/2023, emesso in data 1/08/2023 (n. 2631/2023 r.g.), con il quale il Tribunale Civile di Catanzaro le ha ingiunto il pagamento in favore di CP_1 della somma di € 26.188,05, oltre interessi e spese, in forza di un contratto di prestito
[...] personale originariamente stipulato in data 4/08/2011 con UT AN per l'intermediazione di , c.d. prestito BancoPosta. CP_2
Ha quindi citato in giudizio la in persona del legale rappresentante pro- tempore, Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, per i motivi di cui in premessa, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, il Decreto ingiuntivo n. 582/2023 del 01/08/2023 RG n.
2631/2023. Con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”.
A sostegno delle su riportate conclusioni l'opponente ha dedotto i seguenti motivi:
a) il difetto di titolarità della per mancata prova della cessione dei crediti da Controparte_1
parte di UT AN e dell'inclusione del credito nella medesima cessione;
b) il difetto di legittimazione attiva di per mancata iscrizione all'albo di cui Controparte_1
all'art. 106 TUB;
c) l'inidoneità probatoria del conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB sulla pretesa creditoria per i rapporti di conto corrente;
d) l'incertezza, l'illiquidità e l'erroneità del quantum debeautur, poiché l'importo ingiunto di €
26.188,05 è comprensivo oltre della sorte capitale di € 13.617,98 anche dell'importo di €
12.570,08 quale interesse moratorio pari al 90%.
Con comparsa depositata in data 29/12/2023, si è costituita la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro – tempore, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione per i seguenti motivi: in quanto titolare della posizione creditoria ceduta da UT AN in virtù di operazione di cartolarizzazione dei crediti e di contratto di cessione;
per difetto di legittimazione su domande dichiarative di patologie contrattuali;
perché la prova del credito è stata assolta attraverso la produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento; per genericità delle eccezioni sollevate dall'opponente, vinte le spese.
Con ordinanza del 26.04.2024 è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando a parte opposta il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
2 Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa, istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, all'udienza del 09.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da note di udienza depositate telematicamente.
*** *** *** *** ***
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione del difetto di titolarità attiva sollevata dall'opponente per difetto di prova della cessione del credito da parte di UT AN.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, occorre chiarire la differenza che sussiste tra la legittimazione ad agire e la titolarità della posizione soggettiva.
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del Giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare considerando esclusivamente la fattispecie giuridica prospettata dall'azione. Pertanto, prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Viceversa, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito e ciascuna parte è onerata all'allegazione e prova, con la conseguenza che può essere negata dalla controparte con una mera difesa senza essere sottoposta a decadenza, risultando pertanto rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 2951/2016).
Premesso ciò, si osserva che, ai fini della prova dell'intervenuta cessione di credito, l'art. 58
T.U.B. prevede, in deroga alla disciplina codicistica della cessione e del trasferimento delle garanzie: a) la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
b)
l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese;
c) la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (vi è, dunque, l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843 c.c.).
È poi pacifico che l'onere della prova della titolarità del credito gravi sulla cessionaria che agisca in giudizio per il recupero del credito.
Ebbene, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
3 considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'AL (Cass. 22/04/2024,
n.10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944).” (cfr. Cass., Civ., Sez. III, ord. n. 29872/2024).
Pertanto, dall'applicazione del superiore principio alla fattispecie, si rileva che Controparte_1 quale cessionaria del credito vantato da UT AN nei confronti di , Parte_1 ha assolto l'onere della prova in ordine alla titolarità del credito, avendo prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale dal quale emerge senza alcuna incertezza l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione. (cfr. all. n. 4 al fascicolo monitorio).
Infatti, dalla lettura dell'estratto pubblicato sulla G.U. tra i crediti oggetto di cessione rientrano i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia scaduti e diventati esigibili tra il 1gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016 per i quali i debitori ceduti sono persone fisiche o giuridiche nonché i prestiti (denominati "Prestitempo" o "DB EASY" o
"Bancoposta").
Pertanto, gli elementi comuni indicati in Gazzetta Ufficiale per la formazione delle singole categorie di credito consentono di individuare il rapporto oggetto di cessione poiché nella fattispecie il contratto rientra tra i prestiti personali bancoposta riconosciuto a una persona fisica e il cui credito è diventato esigibile il 05.07.2015 in seguito alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine da parte di UT AN (cfr. all. nn. 4 e 5 alla comparsa di costituzione e risposta).
A ciò va aggiunto che il trasferimento della titolarità del credito da UT AN a CP_1
è stato provato anche attraverso la produzione della comunicazione dell'avvenuta cessione
[...] proveniente dalla cedente e indirizzata a (cfr. all. n. 7 al fascicolo monitorio). Parte_1
Detta dichiarazione si considera elemento indiziario decisivo e rilevante ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla cessionaria.
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ha affermato che: “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in
4 grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf)” (cfr. Cass., Civ., Sez. III, ord. n.
10200/2021).
Deve dichiararsi parimenti infondata l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva di CP_1 per mancata iscrizione dell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, in
[...] violazione dell'art. 2, comma 3 lett. c) della legge 130/1999, sollevata da per Parte_1 le motivazioni di seguito descritte.
Orbene, l'art. 106 dispone che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti è riservato agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti in un apposito albo tenuto dalla AN d'AL.
L'art. 2, comma 3, lett. c) e comma 6 della legge 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti sancisce che “Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: …c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
…i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti.”.
Dalla lettura delle due disposizioni si ricava che l'art. 2, comma 3, lett. c) della L. n. 130/1999 pone un limite operativo alle società veicolo di cartolarizzazione, disponendo che, ove non siano esse stesse a svolgere detta attività, debbano affidare la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 106 T.u.b..
Pertanto, è indubbio che l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 T.u.b. non riguardi le società veicolo di cartolarizzazione, tenute soltanto ad obblighi informativi e statistici, bensì unicamente i c.d. servicer.
In ogni caso, in tema di conferimento di incarico di recupero dei crediti cartolarizzati è recentemente intervenuta la Suprema Corte, secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e
5 dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
7243/2024).
Passando quindi al merito, va respinta la domanda di accertamento di illegittima applicazione al contratto di prestito di interessi moratori ultralegali pari al 90 % poiché l'opponente ha sollevato contestazioni generiche sull'applicazione di interessi moratori usurari, limitandosi a riportare l'importo della sorte capitale e l'importo degli interessi moratori applicati, contestando un'applicazione di quest'ultimi nella misura pari al 90%, inserendo nel corpo dell'atto una tabella di calcolo della sorte capitale, degli interessi moratori senza capitalizzazione dalla stessa predisposta senza supportare detti calcoli attraverso la produzione di una consulenza tecnica, che seppure allegazione difensiva di parte, avrebbe potuto evidenziare in maniera precisa i dati tecnici sui quali fondare la nullità delle clausole per usurarietà dei tassi applicati.
In particolare, l'opponente sul punto ha esposto: “Anzitutto, non si comprende come da un capitale residuo di 13.617,97 (peraltro non veritiero, per come di avrà modo a breve di dimostrare), la CP_1 abbia formulato e ottenuto un'ingiunzione pari a ben 26.188,05, vale a dire, comprensiva di una sorte di interessi pari a ben 12.570,08: ESATTAMENTE UN TASSO DI INTERESSE applicato PARI
AD OLTRE IL 90% (!!!!!!!). Eppure, nella documentazione allegata al fascicolo monitorio si evince chiaramente come il credito ceduto fosse ben diverso nella sua entità. L'estratto conto OM (all. n. 5 del fascicolo monitorio) riporta infatti tale distinta: distinta nella quale infatti il capitale viene identificato nella somma di euro 13.617,98 (cifra peraltro confermata, in prima battuta dalla stessa nella sua CP_1 missiva di cessione del credito) così come nel ricorso per decreto ingiuntivo salvo poi aver applicato un tasso di interesse moratorio di circa OLTRE IL 90% ovvero pari a ben 12.570,08. Tutt'al più, il calcolo degli interessi moratori avrebbe dovuto essere pari alla seguente tabella di calcolo: ….” (cfr. pag. 5 e 6 dell'atto di opposizione).
Dunque, nella fattispecie le censure mosse dall'opponente non indicano le clausole contrattuali sugli interessi moratori e non consentono di comprendere come sia stato calcolato il tasso effettivamente applicato asseritamente differente rispetto a quello previsto in contratto.
6 La mancata ricostruzione dei tassi applicati non si conforma all'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui: “l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (cfr. Cass.
Sez. Un. sent. 19597/2020).
Al contrario, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito la prova della pretesa creditoria sia in sede di monitorio che in sede di opposizione, producendo agli atti il contratto di prestito personale e il certificato ex art. 50 T.U.B..
Inoltre, non possono essere accolte le eccezioni dell'opponente sull'incertezza, illiquidità del credito, sul mancato deposito degli estratti conto.
Invero, occorre osservare che nelle controversie aventi ad oggetto contratti di finanziamento,
a differenza delle controversie sui contratti di conto corrente, non è necessario depositare gli estratti conto, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto. Con la conseguenza che, trattandosi di adempimento di crediti derivanti da contratto, il creditore può limitarsi a depositare il solo contratto (cfr. Cass. civ. n. 13533 del
2001) non dovendo invece depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali.
Nella fattispecie, l'opposta ha depositato oltre al contratto di prestito, il piano di ammortamento e il certificato ex art. 50 TUB (cfr. all. n. 3 e 5 del fascicolo monitorio).
Quindi, la pretesa creditoria deve ritenersi provata.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni sinora esposte, l'opposizione viene rigettata e conseguenzialmente viene confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa,
(individuato in quelle per le causa di valore compreso tra € 26.001 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
7 - rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentate pro – tempore e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
582/2023 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, complessivamente quantificate in €
[...]
3.809,00 oltre 15 % spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Catanzaro, lì 26 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
8
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4263 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, , rappresentata e difeso dall'Avv. Lucia Parte_1 C.F._1
Noemi (C.F. ), per procura in calce all'atto di opposizione;
C.F._2
-OPPONENTE-
(P. Iva Gruppo UK AL , C.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KR S.A., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. , per procura in C.F._3 C.F._4 calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-
OPPOSTA-
CONTRO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di prestito personale;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 09.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di udienza depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 582/2023, emesso in data 1/08/2023 (n. 2631/2023 r.g.), con il quale il Tribunale Civile di Catanzaro le ha ingiunto il pagamento in favore di CP_1 della somma di € 26.188,05, oltre interessi e spese, in forza di un contratto di prestito
[...] personale originariamente stipulato in data 4/08/2011 con UT AN per l'intermediazione di , c.d. prestito BancoPosta. CP_2
Ha quindi citato in giudizio la in persona del legale rappresentante pro- tempore, Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, per i motivi di cui in premessa, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, il Decreto ingiuntivo n. 582/2023 del 01/08/2023 RG n.
2631/2023. Con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”.
A sostegno delle su riportate conclusioni l'opponente ha dedotto i seguenti motivi:
a) il difetto di titolarità della per mancata prova della cessione dei crediti da Controparte_1
parte di UT AN e dell'inclusione del credito nella medesima cessione;
b) il difetto di legittimazione attiva di per mancata iscrizione all'albo di cui Controparte_1
all'art. 106 TUB;
c) l'inidoneità probatoria del conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB sulla pretesa creditoria per i rapporti di conto corrente;
d) l'incertezza, l'illiquidità e l'erroneità del quantum debeautur, poiché l'importo ingiunto di €
26.188,05 è comprensivo oltre della sorte capitale di € 13.617,98 anche dell'importo di €
12.570,08 quale interesse moratorio pari al 90%.
Con comparsa depositata in data 29/12/2023, si è costituita la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro – tempore, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione per i seguenti motivi: in quanto titolare della posizione creditoria ceduta da UT AN in virtù di operazione di cartolarizzazione dei crediti e di contratto di cessione;
per difetto di legittimazione su domande dichiarative di patologie contrattuali;
perché la prova del credito è stata assolta attraverso la produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento; per genericità delle eccezioni sollevate dall'opponente, vinte le spese.
Con ordinanza del 26.04.2024 è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando a parte opposta il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
2 Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa, istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, all'udienza del 09.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da note di udienza depositate telematicamente.
*** *** *** *** ***
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione del difetto di titolarità attiva sollevata dall'opponente per difetto di prova della cessione del credito da parte di UT AN.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto, occorre chiarire la differenza che sussiste tra la legittimazione ad agire e la titolarità della posizione soggettiva.
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del Giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare considerando esclusivamente la fattispecie giuridica prospettata dall'azione. Pertanto, prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Viceversa, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito e ciascuna parte è onerata all'allegazione e prova, con la conseguenza che può essere negata dalla controparte con una mera difesa senza essere sottoposta a decadenza, risultando pertanto rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 2951/2016).
Premesso ciò, si osserva che, ai fini della prova dell'intervenuta cessione di credito, l'art. 58
T.U.B. prevede, in deroga alla disciplina codicistica della cessione e del trasferimento delle garanzie: a) la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
b)
l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese;
c) la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (vi è, dunque, l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843 c.c.).
È poi pacifico che l'onere della prova della titolarità del credito gravi sulla cessionaria che agisca in giudizio per il recupero del credito.
Ebbene, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
3 considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'AL (Cass. 22/04/2024,
n.10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944).” (cfr. Cass., Civ., Sez. III, ord. n. 29872/2024).
Pertanto, dall'applicazione del superiore principio alla fattispecie, si rileva che Controparte_1 quale cessionaria del credito vantato da UT AN nei confronti di , Parte_1 ha assolto l'onere della prova in ordine alla titolarità del credito, avendo prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale dal quale emerge senza alcuna incertezza l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione. (cfr. all. n. 4 al fascicolo monitorio).
Infatti, dalla lettura dell'estratto pubblicato sulla G.U. tra i crediti oggetto di cessione rientrano i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia scaduti e diventati esigibili tra il 1gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016 per i quali i debitori ceduti sono persone fisiche o giuridiche nonché i prestiti (denominati "Prestitempo" o "DB EASY" o
"Bancoposta").
Pertanto, gli elementi comuni indicati in Gazzetta Ufficiale per la formazione delle singole categorie di credito consentono di individuare il rapporto oggetto di cessione poiché nella fattispecie il contratto rientra tra i prestiti personali bancoposta riconosciuto a una persona fisica e il cui credito è diventato esigibile il 05.07.2015 in seguito alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine da parte di UT AN (cfr. all. nn. 4 e 5 alla comparsa di costituzione e risposta).
A ciò va aggiunto che il trasferimento della titolarità del credito da UT AN a CP_1
è stato provato anche attraverso la produzione della comunicazione dell'avvenuta cessione
[...] proveniente dalla cedente e indirizzata a (cfr. all. n. 7 al fascicolo monitorio). Parte_1
Detta dichiarazione si considera elemento indiziario decisivo e rilevante ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla cessionaria.
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ha affermato che: “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in
4 grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf)” (cfr. Cass., Civ., Sez. III, ord. n.
10200/2021).
Deve dichiararsi parimenti infondata l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva di CP_1 per mancata iscrizione dell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, in
[...] violazione dell'art. 2, comma 3 lett. c) della legge 130/1999, sollevata da per Parte_1 le motivazioni di seguito descritte.
Orbene, l'art. 106 dispone che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti è riservato agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti in un apposito albo tenuto dalla AN d'AL.
L'art. 2, comma 3, lett. c) e comma 6 della legge 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti sancisce che “Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: …c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
…i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti.”.
Dalla lettura delle due disposizioni si ricava che l'art. 2, comma 3, lett. c) della L. n. 130/1999 pone un limite operativo alle società veicolo di cartolarizzazione, disponendo che, ove non siano esse stesse a svolgere detta attività, debbano affidare la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 106 T.u.b..
Pertanto, è indubbio che l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 T.u.b. non riguardi le società veicolo di cartolarizzazione, tenute soltanto ad obblighi informativi e statistici, bensì unicamente i c.d. servicer.
In ogni caso, in tema di conferimento di incarico di recupero dei crediti cartolarizzati è recentemente intervenuta la Suprema Corte, secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e
5 dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
7243/2024).
Passando quindi al merito, va respinta la domanda di accertamento di illegittima applicazione al contratto di prestito di interessi moratori ultralegali pari al 90 % poiché l'opponente ha sollevato contestazioni generiche sull'applicazione di interessi moratori usurari, limitandosi a riportare l'importo della sorte capitale e l'importo degli interessi moratori applicati, contestando un'applicazione di quest'ultimi nella misura pari al 90%, inserendo nel corpo dell'atto una tabella di calcolo della sorte capitale, degli interessi moratori senza capitalizzazione dalla stessa predisposta senza supportare detti calcoli attraverso la produzione di una consulenza tecnica, che seppure allegazione difensiva di parte, avrebbe potuto evidenziare in maniera precisa i dati tecnici sui quali fondare la nullità delle clausole per usurarietà dei tassi applicati.
In particolare, l'opponente sul punto ha esposto: “Anzitutto, non si comprende come da un capitale residuo di 13.617,97 (peraltro non veritiero, per come di avrà modo a breve di dimostrare), la CP_1 abbia formulato e ottenuto un'ingiunzione pari a ben 26.188,05, vale a dire, comprensiva di una sorte di interessi pari a ben 12.570,08: ESATTAMENTE UN TASSO DI INTERESSE applicato PARI
AD OLTRE IL 90% (!!!!!!!). Eppure, nella documentazione allegata al fascicolo monitorio si evince chiaramente come il credito ceduto fosse ben diverso nella sua entità. L'estratto conto OM (all. n. 5 del fascicolo monitorio) riporta infatti tale distinta: distinta nella quale infatti il capitale viene identificato nella somma di euro 13.617,98 (cifra peraltro confermata, in prima battuta dalla stessa nella sua CP_1 missiva di cessione del credito) così come nel ricorso per decreto ingiuntivo salvo poi aver applicato un tasso di interesse moratorio di circa OLTRE IL 90% ovvero pari a ben 12.570,08. Tutt'al più, il calcolo degli interessi moratori avrebbe dovuto essere pari alla seguente tabella di calcolo: ….” (cfr. pag. 5 e 6 dell'atto di opposizione).
Dunque, nella fattispecie le censure mosse dall'opponente non indicano le clausole contrattuali sugli interessi moratori e non consentono di comprendere come sia stato calcolato il tasso effettivamente applicato asseritamente differente rispetto a quello previsto in contratto.
6 La mancata ricostruzione dei tassi applicati non si conforma all'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui: “l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (cfr. Cass.
Sez. Un. sent. 19597/2020).
Al contrario, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito la prova della pretesa creditoria sia in sede di monitorio che in sede di opposizione, producendo agli atti il contratto di prestito personale e il certificato ex art. 50 T.U.B..
Inoltre, non possono essere accolte le eccezioni dell'opponente sull'incertezza, illiquidità del credito, sul mancato deposito degli estratti conto.
Invero, occorre osservare che nelle controversie aventi ad oggetto contratti di finanziamento,
a differenza delle controversie sui contratti di conto corrente, non è necessario depositare gli estratti conto, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto. Con la conseguenza che, trattandosi di adempimento di crediti derivanti da contratto, il creditore può limitarsi a depositare il solo contratto (cfr. Cass. civ. n. 13533 del
2001) non dovendo invece depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali.
Nella fattispecie, l'opposta ha depositato oltre al contratto di prestito, il piano di ammortamento e il certificato ex art. 50 TUB (cfr. all. n. 3 e 5 del fascicolo monitorio).
Quindi, la pretesa creditoria deve ritenersi provata.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni sinora esposte, l'opposizione viene rigettata e conseguenzialmente viene confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa,
(individuato in quelle per le causa di valore compreso tra € 26.001 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
7 - rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentate pro – tempore e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
582/2023 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, complessivamente quantificate in €
[...]
3.809,00 oltre 15 % spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Catanzaro, lì 26 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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