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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12519/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/03/2023, rimessa al Collegio per la decisone con ordinanza del
26/3.2025 e discussa nella Camera di Consiglio in pari data promossa
DA
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
SALVADOR il 10/06/1990, rappresentato e difeso dall'avv. AROSIO DI FRANCESCO LAURA
MARIA con studio in VIA FONTANA, 16 20122 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti ammessa al patrocinio a spese dello Stato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 11/05/1990 , rappresentato e difeso dall' AVV. MATTEO GALIMBERTI con studio in VIA
ASSUNTA 16 LISSONE (MB), presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. Curatore dei minori nato l'[...] a Controparte_2 CP_3 Persona_1
Milano e nata l'[...] a [...], nominato con decreto del 19.9.2023 con studio Persona_2
in MILANO VIA LUIGI VANVITELLI N. 49
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 29.3.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale e Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Confermare in via definitiva la separazione giudiziale dei coniugi, come da pronuncia sullo status emessa nel corso del giudizio con sentenza n. 11119/24 in data 11.12.2024; Dichiarare che la separazione dei coniugi sia addebitabile al marito, ai sensi dell'art. 151 II comma c.c., in considerazione del comportamento posto in essere dallo stesso, come pienamente provato dall'istruttoria; dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 27/10/2013 ( erroneamente trascritto con data 16/12/2013) ad TE (El Salvador), con rito civile, tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile di Milano con atto n. Controparte_1
278, parte II, serie C/1, Vol. R07, Anno 2023 (come da doc. 2 bis), ordinando la trasmissione della emananda sentenza all'Ufficio di stato civile competente, sussistendo i presupposti ex art. 3 n. 2 lett. b) legge 898/70 e ss. modif.; disporre che prosegua l'affido dei minori all'Ente, Comune di Milano, per il tempo che sarà ritenuto necessario dai Servizi, in una prospettiva prognostica, per proseguire negli interventi in essere a protezione e sostegno del nucleo familiare residuo;
decorso detto termine, disporre che la responsabilità genitoriale dei minori sia affidata in via super esclusiva alla madre, presso e con la quale resteranno collocati i minori;
limitare la responsabilità genitoriale del padre ai sensi degli artt. 330 c.c. e s.s., valutando anche la sussistenza dei presupposti per una eventuale statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al Signor
e, in ogni caso, statuire in capo a quest'ultimo l'esclusione da ogni decisione di natura ordinaria Parte_1 e straordinaria sui figli;
disporre che gli incontri dei minori con il padre continuino presso lo Spazio neutro con regolamentazione da parte dei servizi sociali, previa regolare verifica dello stato psico-emotivo dei minori;
confermare l'incarico ai servizi sociali di assicurare tutti i supporti e sostegni necessari per i minori e la madre, mantenendo la secretazione del luogo ove la RA dimora coi minori, emettendo tutti i provvedimenti necessari ed Pt_1 utili alla protezione del nucleo familiare residuo come previsti dagli art. 473 bis n. 69 e ss cpc;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento di entrambi i figli, di cui la SI si sta facendo Pt_1 carico in via esclusiva, versando alla stessa un assegno complessivo di € 500,00 mensili, o di diversa maggiore
o minore somma che verrà ritenuta di giustizia sulla base della documentazione reddituale aggiornata che verrà prodotta da parte convenuta;
disporre che l'assegno, che è soggetto a rivalutazione Istat, dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata;
disporre che saranno a carico del padre il 50% delle spese scolastiche e quelle mediche non mutuabili e di tutte le ulteriori spese straordinarie specificatamente indicate nel documento “linee guida spese extra assegno minori e maggiorenni non economicamente indipendenti previsto dal Protocollo del Tribunale di Milano”; stabilire che sulle modalità di rimborso delle stesse a favore della SI , quest'ultima possa affidarsi all'intermediazione dell'Ente affidatario Pt_1 sino a quando sarà ritenuto necessario garantire la segretezza del collocamento;
confermare che la RA
percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli previsto dalla legge 46 del 2021” Pt_1
Per Controparte_1
1) Pronunciare la separazione dei coniugi.
2) Respingere in quanto infondata la domanda di addebito della separazione nei confronti della resistente.
3) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio allorquando saranno maturati i termini di legge.
4) Confermare l'affido dei minori all'Ente con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo delle scelte terapeutiche, educative, scolastiche e di collocamento. 5) Dare incarico al Servizio sociale di regolamentare la frequentazione tra il padre e i minori prevedendone il graduale ampliamento fino alla liberalizzazione degli incontri.
6) Confermare l'incarico al Servizio Sociale di procedere a valutazione specialistica delle capacità genitoriali.
7) Confermare l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento dei minori versando alla Parte_1 RA la somma di euro 250,00 mensili entro il giorno 20 di ogni mese. Pt_1
8) Disporre che le spese straordinarie per i minori da individuarsi secondo le linee guida adottate dalla Corte d'appello di Milano, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, fatta eccezione per quelle di cui al punto 9) che segue.
9) Disporre che le spese mediche e per i percorsi terapeutici e gli interventi di sostegno scolastico o allo studio a casa per il minore vengano sostenuti con le somme dell'assegno di invalidità spettante al Persona_3 minore e per le quali è stata delegata alla riscossione la RA . Pt_1
10) Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio
Per il CURATORE SPECIALE
“1. confermare l'affidamento dei minori ed Persona_4 Persona_5 all'ente Comune di residenza, allo stato il Comune di Milano, autorizzando espressamente l'ente affidatario ad avviare un progetto di maggiore autonomia per la RA e per i bambini; Pt_1 2. confermare la prosecuzione della presa in carico, con monitoraggio, del Signor presso i Controparte_1
Servizi Specialistici del NOA e del CPS competenti per territorio;
3. confermare la regolamentazione dei rapporti padre-figli in Spazio Neutro, come allo stato in essere, con mandato all'ente affidatario ad ampliarli in prospettiva futura, nei tempi e con le modalità ritenute più opportune (in ogni caso monitorandoli alla presenza di un educatore), se ritenuti non pregiudizievoli per i minori, purché non sussista alcun pericolo per l'incolumità degli stessi e della madre e a condizione che il Signor abbia una buona adesione ai supporti dei Servizi Specialistici e si Controparte_1 attenga rigorosamente a tutte le prescrizioni impartite dagli operatori;
- confermare il mandato all'ente affidatario ad acquisire la valutazione psicodiagnostica per il Signor
presso il CPS di residenza e per la SI presso il consultorio Controparte_1 Parte_1
Familiare ASST competente;
- confermare il mandato della a mantenere al presa in carico di entrambi i minori con Controparte_4 attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari (riabilitazione psicomotoria, terapia logopedica e di supporto scolastico e/o sostegno psicologico);
- confermare il supporto individuale alla genitorialità in favore di entrambi i genitori presso le competenti strutture del territorio;
- disporre che l'ente affidatario, se e quando ritenuto opportuno, attivi l'intervento di educativa domiciliare e/o territoriale a supporto della relazione madre-figli ed in funzione del monitoraggio degli incontri tra i minori ed il padre;
- determinare il contributo di mantenimento della prole da porre a carico del padre, oltre spese extra-assegno come da Linee Guida Tribunale di Milano ed assegno unico, come di giustizia;
- disporre sulle spese legali come di giustizia, ponendole a carico dello Stato quanto ai minori, dato atto che sono entrambi ammessi al patrocinio dello Stato.
Sulla domande di affido super esclusivo dei minori alla madre di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, avanzate da parte ricorrente, ci si rimette alla prudente decisione del Tribunale.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile il 27/10/2013 ad TE (El Salvador), solo
[...]
successivamente iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, Anno 2023 n.278 Vol.
R07 Parte II serie C, dall'unione nascevano l'08.01.2018 a Milano e l'08.06.2020 a Persona_3 Persona_2
Milano, con ricorso depositato in data 21.3.2023 la ricorrente chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al marito - per le gravissime violenze subite per le quali contestualmente chiedeva, ottenendolo, divieto di avvicinamento del coniuge a lei ed ai minori - e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c. e ss contestualmente spiegando una serie di domande a tutela della propria persona e di quella dei minori, già affidati all'Ente, nonché di natura economica,
a sostegno della domanda la ricorrente allegava di un' unione coniugale costellata da continue violenze, fisiche e morali, particolarmente gravi e dettagliatamente descritte ed alle quali spesso avevano assistito anche i bambini;
condotte che avevano già comportato l'intervento del Tribunale per i minorenni che aveva disposto l'affidamento al Comune di Milano dei Minori e autorizzato il proprio allontanamento da casa per essere inserita con i minori in una comunità protetta, con conseguente crisi irreversibile dell'unione,
a causa dei comportamenti ascritti al resistente e delle numerose querele depositate dalla erano già state avviate le indagini sul resistente che, pochi mesi dopo e precisamente Pt_1 nell'ottobre 2023, sarebbe stato rinviato a giudizio, con comparsa del 7.4.2023 si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alle domande sullo status, ma contestando integralmente la ricostruzione della vita coniugale e delle condizioni economiche prospettata dalla moglie, chiedendo la conferma dell'affidamento dei minori all'ente ed il rigetto delle ulteriori domande, negava di aver tenuto i comportamenti a lui ascritti dalla moglie, ammetteva esclusivamente il proprio carattere geloso e controllante e di aver picchiato soltanto in una occasione la moglie, per avere scoperto che intratteneva conversazioni intime via messaggio con uno zio che viveva negli Stati
Uniti e che la non conosceva personalmente, escludeva ogni proprio atteggiamento Pt_1
concretizzante violenza sessuale, affermando il pieno consenso della moglie anche ai rapporti considerati più estremi ed ai comportamenti sessuali inusuali, da lei accettati ed anzi richiesti, insisteva per la disciplina di incontri con i figli, dei quali sentiva la mancanza e per i quali voleva essere un padre presente, all'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 21.07.2023, fallito il tentativo di conciliazione, il G.D. poneva la causa in riserva a scioglimento della quale assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, confermando il collocamento dei figli minori presso la madre nella struttura protetta di cui al decreto del T.M. del
13.1.2023 nonché l'affidamento dei figli minori in via esclusiva ai Servizi sociali del Comune di Milano con limitazione delle potestà genitoriale sotto il profilo delle scelte terapeutiche, educative scolastiche e di collocamento;
disponeva che i Servizi sociali del Comune di Milano proseguissero nell'attività di presa in carico del nucleo familiare e nella regolamentazione degli incontri in spazio neutro tra padre e figli e il resistente nei controlli periodici presso il NOA;
poneva carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli minori la somma di euro 300, da rivalutarsi annualmente, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2023, oltre al 50% delle spese extrassegno come individuate dalle linee guida del Tribunale di Milano e disponeva che l'assegno unico per la famiglia sia percepito interamente dalla ricorrente;
nominava poi Curatore speciale dei minori l'Avvocato
, assegnando termine fino al 25.9.2023 per depositare memoria di costituzione, Controparte_2
nel contempo rinvia la causa alla udienza del 4 ottobre 2023, riservata a detta udienza la decisione sui mezzi istruttori;
quasi contestualmente all'ordinanza citata, i servizi sociali, a ciò già demandati dal Pt_2
depositavano una dettagliata relazione dalla quale emergevano i vissuti del nucleo familiare, le personalità
dei coniugi, la necessità di tutela della ricorrente e dei figli ma, contemporaneamente, uno spirito collaborativo del padre volto all'intensificazione dei rapporti con i figli, il cui allontanamento egli viveva come un sopruso, essendo a loro molto legato e non mostrando di essersi reso conto della gravità dei comportamenti tenuti in loro presenza;
i servizi tuttavia sottolineano il sincero attaccamento del padre ai minori verso i quali non vi era stato specifica intenzione aggressiva, nei fatti non comprendendo di averli resi vittime di violenza assistita;
descrivevano il percorso della in comunità come assolutamente Pt_1
proficuo e davano contezza dei passi della ricorrente verso una crescente autonomia, seppur ancora bisognosa di aiuto e protezione,
con comparsa del 19.9.2023 si costituiva il curatore speciale che chiedeva la conferma dell'affidamento all'Ente dei minori, la loro permanenza con la madre nella comunità protetta e il proseguimento e/o l'avvio da parte dei servizi sociali e specialistici di tutti gli interventi disposti a sostegno del nucleo familiare e di quelli finalizzati al recupero delle competenze genitoriali delle parti, soprattutto da indirizzarsi verso il resistente e verso il minore affetto da disturbo Persona_1
dello spettro autistico, all'udienza del 4.10.2023 il G.D. prendeva atto della dichiarazione delle parti di essere in attesa dell'udienza preliminare del processo penale a carico del resistente;
delle relazioni dei servizi e dei progressi dei minori e della reputata necessità di ampliamento degli incarichi, a supporto essenzialmente paterno, che il G.D. concedeva, riservandosi nel contempo sui mezzi istruttori articolati dalle parti, con ordinanza del 5.11.2023, integrata con successiva del 7.11., il G.D. rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti, disponeva il deposito di una dettagliata relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali e specialistici incaricati, e fissava udienza al 16.4.2024, pi d'ufficio al 18.4. per l'esame; all'udienza indicata, rilevata l'esaustività delle relazioni e su richiesta delle parti, il G.D. ritenuta la causa matura per la decisione, fissava termine ex art. 127 ter cpc al 11.9.2024 per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché successivi termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, rinviando al 13.11.2024 sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la rimessione della causa al Collegio, depositati gli atti indicati la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla separazione e decisa nella camera di consiglio del 11.12.2024, con sentenza del 27.12.2024 veniva pronunziata la separazione giudiziale dei coniugi e, con separata ordinanza emessa in pari data, avendo le avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c., la causa veniva rimessa in istruttoria spirato il termine di mesi 12 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ. mod decorrente dalla data di comparizione delle parti innanzi al G.D., per la decisione sul vincolo e sulle ulteriori domande formulate dalle parti, con udienza fissata al 12.3.2025, nelle more dell'udienza i servizi sociali di Milano depositavano ulteriori relazioni di aggiornamento dalle quali, se per un verso emergeva la necessità di una prosecuzione degli interventi in favore dell'intero nucleo nella cornice già precedentemente delineata, dall'altra si evidenziava la possibilità di accompagnare la ricorrente verso un progetto di maggiore autonomia, avendo mostrato di averne le capacità, spendendo parole di positivo apprezzamento per gli sforzi compiuti dal padre per il recupero delle proprie competenze genitoriali, seppur particolarmente prostrato e demoralizzato per la condanna ad anni 7 e mesi quattro di detenzione pronunziata nel frattempo dal tribunale ed a seguito della quali eglisi mostrava consapevole dei riverberi negativi che questa avrebbe avuto nella disciplina dei propri diritti di padre, parte ricorrente, inoltre, depositava le motivazioni della sentenza citata, all'udienza del 12.3 2025 il G.D. preso atto della prosecuzione degli interventi;
della dichiarazione del procuratore di parte resistente di aver appellato la sentenza penale, emessa a seguito di rito abbreviato, e su richiesta concorde delle parti, rinviava ai sensi dell'art. 127 ter cpc al 24.3.2025 per la decisione della causa ai sensi dell'art. 473 cpc n.22, depositate le note sostitutive dell'udienza con ordinanza del 26.3.2025 la causa veniva posta in decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio in pari data
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza emessa nel presente giudizio in data 27.12.2024 a seguito di prima comparazione innanzi al G.D. del 20.7.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge ( dodici mesi decorrenti dalla comparizione innanzi al giudice delegato) ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia lo scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le ulteriori domande dei due giudizi contestualmente proposti
L'addebito della separazione
La ricorrente ha chiesto ai sensi dell'arti 151 cc II c. che la separazione venga addebitata al marito, per gli episodi di grave violenza dei quali l'ha resa vittima e per i quali, a seguito di giudizio con rito abbreviato, è stato condannato con sentenza di primo grado alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione. La domanda è fondata e va accolta.
E' infatti pacifico e più volte affermato dalla Suprema Corte che gli episodi di violenza costituiscono delle violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da determinare la pronunzia di addebito anche qualora intervenuti quale reazione ad un comportamento dell'altro coniuge - ad esempio un tradimento - essendo in tal caso il giudice di merito esonerato dal dovere di procedere con la comparazione col comportamento del coniuge vittima delle violenze, trattandosi di atti che in ragione dell'estrema gravità sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cass.
31351/2022); e, ancora, anche quando la violenza sia limitata ad un unico, singolo episodio – e addirittura pur se perpetrata all'interno di un rapporto già compromesso - dal momento che tale comportamento ha una gravità intrinseca talmente elevata da minare definitivamente l'unione e determinare il venir meno della fiducia . (Cass. n.12478/2024).
Pertanto, indipendentemente dall'appello proposto dall' avverso la sentenza penale Parte_1 emessa nel giudizio 42348/2022 RGNR , e dell'esito che questo possa avere, comunque il Collegio dispone di elementi certi per poter affermare che il resistente in almeno una occasione abbia percosso la moglie, quale reazione alla scoperta del presunto tradimento, e che in altra abbia più e più volte spinto la testa della moglie dentro il water, facendole anche rischiare il soffocamento, avendolo egli stesso confessato (cfr pag. 9 sentenza penale di condanna prodotta in atti). A questi poi si aggiungono gli altri fatti che sebbene ancora sub iudice di secondo grado appaiono a questo Collegio altamente probabili, e non soltanto indiziari.
In conclusione, quindi, vista la gravità dei comportamenti violenti certamente tenuti dal resistente il Collegio addebita la separazione ad . Controparte_1
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
Il vero e delicatissimo nodo che il Collegio deve sciogliere riguarda l'esercizio della genitorialità, la frequentazione dei minori con il padre – in considerazione del vissuto traumatico dei bambini – ed i provvedimenti più idonei a tutela di e anche alla luce dell'importante CP Per_2
percorso iniziato dalla madre.
I minori, attualmente, sono affidati ai Servizi sociali Comune di Milano, come da ordinanza del 31.7.2023 che con i provvedimenti provvisori ed urgenti ha confermato il decreto del Tribunale per i Minorenni, successivamente dichiaratosi incompetente in virtù della nuova formulazione dell'art. 38 disp. att cc. Tale forma di affidamento era risultata indispensabile stante l'evidente patologia del nucleo familiare e l'assoluta incapacità delle parti, ognuna per motivazioni diametralmente opposte, ad esercitare una corretta genitorialità, ad occuparsi della sana e serena crescita dei minori e ad assumere le corrette decisioni nel loro esclusivo interesse. Ciò è evidentemente disceso dall'indole violenta ed irrispettosa della moglie di CP
, che ha tenuto verso di lei inaccettabili comportamenti che ne hanno determinato una estrema
[...]
fragilità, rendendola psicologicamente incapace di curarsi dei bambini, verso i quali nutre indubbiamente amore e dedizione.
I Servizi sociali affidatarii, pertanto, per il tramite anche dei servizi specialistici, grazie anche all'inserimento in comunità protetta della madre con i minori, hanno potuto per un verso sostenere e supportare la ricorrente, nel contempo aiutandola a tirare fuori le sue risorse ed implementare le sue capacità; per altro gestire gli incontri tra i minori ed il padre, in spazio neutro e con modalità protette, onde osservane l'interazione, ed attivare tutti gli interventi di sostegno psicologico ed alla genitorialità, indispensabili per comprende se nel padre residuasse o meno un barlume di capacità genitoriale che potesse evitare la pronunzia di decadenza, subordinatamente richiesta da parte ricorrente.
Risultato di tale certosino lavoro, effettuato anche con l'importante raccordo del Curatore speciale, è un quadro molto articolato e dettagliato restituito al Collegio che consente di decidere in maniera indubbia sulla migliore, futura regolamentazione della condizione dei minori.
La ricorrente è pacificamente una donna molto segnata dagli eventi che l'hanno vista vittima, psicologicamente provata e stanca, ma che ha cercato fortemente, ed in gran parte vi è riuscita, di ricostruirsi non solo per sé stessa ma anche e soprattutto per i figli, anche loro vittime secondarie di quanto in casa accaduto. Tuttavia, come emerge dagli elaborati in atti, e confermato anche dal proprio legale, al momento non è ancora pronta per lasciare la comunità ed assumersi da sola l'onere di gestione ed educazione di e anche considerata la patologia da cui il primo è affetto. La CP Per_2
ricorrente va pertanto condotta verso il percorso di semi- autonomia già tracciato dai servizi sociali e soltanto al termine del progetto avrà recuperato le competenze necessarie.
Quanto al padre non vi è alcun dubbio che la sua incapacità sia palese. Egli non si è preoccupato di salvaguardare i minori, che alle violenze sulla madre hanno assistito, né possiede dei valori atti a trasmettere ai figli messaggi educativi corretti. Tuttavia, ciò che emerge dalle relazioni dei servizi ,è che egli in realtà, per ragioni personali e culturali, non è in grado di comprendere la gravità dei propri comportamenti, al punto da non accettare che l'amore che egli prova verso i figli,
e di cui i soggetti coinvolti nel proprio sostegno non dubitano, non venga considerato sufficiente a farlo divenire un buon padre sentendosi quindi egli stesso, paradossalmente, vittima delle circostanze.
Tale genuino sentimento verso i bambini induce gli operatori ad essere prognosticamene ottimisti verso un proprio quanto meno minimo recupero della genitorialità, il che conseguentemente determina il Collegio a non ritenere necessaria, al momento, la pronunzia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche in considerazione delle successive determinazioni in tema di affidamento, che comunque lo vedranno escluso dall'esercizio della stessa.
La cornice delineata, porta, infatti, il Tribunale a ritenere indispensabile affidare i minori ai servizi sociali del Comune di residenza, attualmente Milano, per il periodo massimo di anni 2 dalla presente decisione , come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, tempo che si ritiene assolutamente necessario per dar modo alla madre di portare a termine il progetto di consolidamento della sua personalità, già ampiamente illustrato. Trascorso tale periodo di tempo, pertanto, l'affidamento di e di potrà tornare in capo alla madre nella forma CP Per_2 dell'affidamento c.d. super esclusivo a meno che i servizi sociali competenti affidatari non rinvengano un pregiudizio per i minori, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
I servizi sociali affidatari manterranno il collocamento dei bambini presso la madre, attualmente in comunità protetta e proseguiranno negli incontri dei figli con il padre, ove non detenuto, secondo le modalità già in essere, in spazio neutro e con tutte le cautele reputata necessarie in considerazione dell'alta vulnerabilità dei minori, con facoltà modificare il calendario allorché ciò risulti maggiormente adeguato al loro interesse, riferendo al Giudice Tutelare eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero insorgere attivato per la vigilanza o, in ipotesi più gravi ed urgenti e al
PM presso il TM competente . Proseguiranno inoltre negli interventi già disposti e nei nuovi demandati, come dettagliatamente indicato in dispositivo.
L'assegno di mantenimento per i minori
Il Collegio non dispone di ulteriori e diversi elementi che delineino le condizioni economiche e patrimoniali delle parti, rispetto a quelli esaminati dal G.D. ed in base ai quali sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti. Le parti invero non hanno ottemperato all'ordine del giudice di cui all'ordinanza a verbale del 18.4.2024 con la quale si assegnava termine fino al 30.7.2024 per depositare documentazione reddituale aggiornata al 30.5.2024.
In assenza quindi di informazioni aggiornate, e non essendo comunque quello economico il vero aspetto problematico della controversia, soprattutto trovandosi ancora attualmente la ricorrente inserita nella comunità protetta, ritiene il Collegio di non doversi sostanzialmente distaccare dal già deciso, se non per l'aspetto legato alle spese straordinarie. La peculiarità della situazione, l'indirizzo secretato della ricorrente e la totale assenza di rapporti tra le parti, rende impossibile da attuare il meccanismo dell'accordo sulle spese straordinarie ed il loro rimborso, onere di cui non si può gravare il servizio affidatario come richiesto da parte ricorrente. Pertanto, appare piò consono e funzionale alla situazione concreta prevedere un importo onnicomprensivo che si stima equo, tento conto dei parametri di cui all'art. 337 ter cc, in una somma totale di € 500,00. L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito ed interamente trattenuto dalla
[...]
Parte_1
Le spese del giudizio
Vista la soccombenza del resistente in ordine alle uniche domande in contestazione – addebito ed entità del mantenimento in favore dei minori – le spese del giudizio, come quantificate in dispositivo, vengono poste a carico di , e verranno versate all'Erario Controparte_1
essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
I compensi del Curatore speciale, anche ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, verranno liquidati con separato decreto a seguito di apposita istanza
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Addebita ex art. 151 cc. II c. la separazione al marito;
2.Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e il 27/10/2013 ad TE (El
[...] Controparte_1
Salvador), e successivamente iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, Anno 2023
n.278 Vol. R07 Parte II serie C;
3.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori nato Persona_1
l'08.01.2018 e nata l'[...] al Servizio Sociale del Comune di Milano per un Persona_2
periodo di anni due;
5. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
6.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso la madre, attualmente ancora in comunità protetta e con indirizzo secretato;
7. Dispone che gli incontri con il padre, se non detenuto, proseguano con le modalità già in atto, in spazio neutro e secondo le determinazioni dei servizi sociali affidatari;
8.Incarica il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, tenuto conto delle loro condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con il padre, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e del padre, e dell'adesione consapevole di quest'ultimo al progetto indirizzato al suo consolidamento della genitorialità;
9. Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
1. a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
2. b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
3. c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
4. a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
5. b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
6. c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
7. d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
8. e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
9. f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
10. g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
11. a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
10. Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o del genitore collocatario prevalente, il Servizio
Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
11. Dispone il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
12. a. vaccinazioni facoltative;
13. b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del
SSN; istruzione ed educazione
14. a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
15. b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
16. c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
17. pratiche amministrative
18. a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
19. residenza abituale
20. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
12. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
13. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
14. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, in collaborazione con i Servizi , Controparte_5
ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguire gli interventi di interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico per i minori e, raggiunta la semi autonomia della madre, di avviare gli interventi socio-educativo anche domiciliari;
15. Incarica il Servizio Sociale Affidatario , in collaborazione con i , Controparte_6
ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico e psicoterapeutico per entrambi i genitori;
16. Incarica il Servizio Sociale affidatario di attivare ogni intervento necessario a favorire il progetto di semi – indipendenza della madre e il suo reinserimento unitamente ai minori nel contesto diverso da quello protetto;
17. Incarica il servizio sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni trimestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dai minori con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e dei minori medesimi, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per i minori;
18.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale d Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
19. Dispone che spirato il termine dei due anni di affidamento ai servizi sociali i minori resteranno affidati alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
almeno tre mesi prima della scadenza,
i servizi sociali affidatari segnaleranno tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino a tale affidamento;
20.Pone definitivamente a carico del padre il versamento alla a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 onnicomprensiva con decorrenza maggio 2025 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a maggio 2026;
21. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto dalla ricorrente;
22. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente che si liquidano, in € 3.600,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge, da versarsi all'erario essendo la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario, ai , al Curatore Controparte_7
Speciale, al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento
Milano 26/03/2025 Il Giudice rel. est. dott.ssa Susanna Terni
Il Presidente dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/03/2023, rimessa al Collegio per la decisone con ordinanza del
26/3.2025 e discussa nella Camera di Consiglio in pari data promossa
DA
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
SALVADOR il 10/06/1990, rappresentato e difeso dall'avv. AROSIO DI FRANCESCO LAURA
MARIA con studio in VIA FONTANA, 16 20122 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti ammessa al patrocinio a spese dello Stato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 11/05/1990 , rappresentato e difeso dall' AVV. MATTEO GALIMBERTI con studio in VIA
ASSUNTA 16 LISSONE (MB), presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. Curatore dei minori nato l'[...] a Controparte_2 CP_3 Persona_1
Milano e nata l'[...] a [...], nominato con decreto del 19.9.2023 con studio Persona_2
in MILANO VIA LUIGI VANVITELLI N. 49
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 29.3.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale e Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Confermare in via definitiva la separazione giudiziale dei coniugi, come da pronuncia sullo status emessa nel corso del giudizio con sentenza n. 11119/24 in data 11.12.2024; Dichiarare che la separazione dei coniugi sia addebitabile al marito, ai sensi dell'art. 151 II comma c.c., in considerazione del comportamento posto in essere dallo stesso, come pienamente provato dall'istruttoria; dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 27/10/2013 ( erroneamente trascritto con data 16/12/2013) ad TE (El Salvador), con rito civile, tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile di Milano con atto n. Controparte_1
278, parte II, serie C/1, Vol. R07, Anno 2023 (come da doc. 2 bis), ordinando la trasmissione della emananda sentenza all'Ufficio di stato civile competente, sussistendo i presupposti ex art. 3 n. 2 lett. b) legge 898/70 e ss. modif.; disporre che prosegua l'affido dei minori all'Ente, Comune di Milano, per il tempo che sarà ritenuto necessario dai Servizi, in una prospettiva prognostica, per proseguire negli interventi in essere a protezione e sostegno del nucleo familiare residuo;
decorso detto termine, disporre che la responsabilità genitoriale dei minori sia affidata in via super esclusiva alla madre, presso e con la quale resteranno collocati i minori;
limitare la responsabilità genitoriale del padre ai sensi degli artt. 330 c.c. e s.s., valutando anche la sussistenza dei presupposti per una eventuale statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al Signor
e, in ogni caso, statuire in capo a quest'ultimo l'esclusione da ogni decisione di natura ordinaria Parte_1 e straordinaria sui figli;
disporre che gli incontri dei minori con il padre continuino presso lo Spazio neutro con regolamentazione da parte dei servizi sociali, previa regolare verifica dello stato psico-emotivo dei minori;
confermare l'incarico ai servizi sociali di assicurare tutti i supporti e sostegni necessari per i minori e la madre, mantenendo la secretazione del luogo ove la RA dimora coi minori, emettendo tutti i provvedimenti necessari ed Pt_1 utili alla protezione del nucleo familiare residuo come previsti dagli art. 473 bis n. 69 e ss cpc;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento di entrambi i figli, di cui la SI si sta facendo Pt_1 carico in via esclusiva, versando alla stessa un assegno complessivo di € 500,00 mensili, o di diversa maggiore
o minore somma che verrà ritenuta di giustizia sulla base della documentazione reddituale aggiornata che verrà prodotta da parte convenuta;
disporre che l'assegno, che è soggetto a rivalutazione Istat, dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata;
disporre che saranno a carico del padre il 50% delle spese scolastiche e quelle mediche non mutuabili e di tutte le ulteriori spese straordinarie specificatamente indicate nel documento “linee guida spese extra assegno minori e maggiorenni non economicamente indipendenti previsto dal Protocollo del Tribunale di Milano”; stabilire che sulle modalità di rimborso delle stesse a favore della SI , quest'ultima possa affidarsi all'intermediazione dell'Ente affidatario Pt_1 sino a quando sarà ritenuto necessario garantire la segretezza del collocamento;
confermare che la RA
percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli previsto dalla legge 46 del 2021” Pt_1
Per Controparte_1
1) Pronunciare la separazione dei coniugi.
2) Respingere in quanto infondata la domanda di addebito della separazione nei confronti della resistente.
3) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio allorquando saranno maturati i termini di legge.
4) Confermare l'affido dei minori all'Ente con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo delle scelte terapeutiche, educative, scolastiche e di collocamento. 5) Dare incarico al Servizio sociale di regolamentare la frequentazione tra il padre e i minori prevedendone il graduale ampliamento fino alla liberalizzazione degli incontri.
6) Confermare l'incarico al Servizio Sociale di procedere a valutazione specialistica delle capacità genitoriali.
7) Confermare l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento dei minori versando alla Parte_1 RA la somma di euro 250,00 mensili entro il giorno 20 di ogni mese. Pt_1
8) Disporre che le spese straordinarie per i minori da individuarsi secondo le linee guida adottate dalla Corte d'appello di Milano, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, fatta eccezione per quelle di cui al punto 9) che segue.
9) Disporre che le spese mediche e per i percorsi terapeutici e gli interventi di sostegno scolastico o allo studio a casa per il minore vengano sostenuti con le somme dell'assegno di invalidità spettante al Persona_3 minore e per le quali è stata delegata alla riscossione la RA . Pt_1
10) Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio
Per il CURATORE SPECIALE
“1. confermare l'affidamento dei minori ed Persona_4 Persona_5 all'ente Comune di residenza, allo stato il Comune di Milano, autorizzando espressamente l'ente affidatario ad avviare un progetto di maggiore autonomia per la RA e per i bambini; Pt_1 2. confermare la prosecuzione della presa in carico, con monitoraggio, del Signor presso i Controparte_1
Servizi Specialistici del NOA e del CPS competenti per territorio;
3. confermare la regolamentazione dei rapporti padre-figli in Spazio Neutro, come allo stato in essere, con mandato all'ente affidatario ad ampliarli in prospettiva futura, nei tempi e con le modalità ritenute più opportune (in ogni caso monitorandoli alla presenza di un educatore), se ritenuti non pregiudizievoli per i minori, purché non sussista alcun pericolo per l'incolumità degli stessi e della madre e a condizione che il Signor abbia una buona adesione ai supporti dei Servizi Specialistici e si Controparte_1 attenga rigorosamente a tutte le prescrizioni impartite dagli operatori;
- confermare il mandato all'ente affidatario ad acquisire la valutazione psicodiagnostica per il Signor
presso il CPS di residenza e per la SI presso il consultorio Controparte_1 Parte_1
Familiare ASST competente;
- confermare il mandato della a mantenere al presa in carico di entrambi i minori con Controparte_4 attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari (riabilitazione psicomotoria, terapia logopedica e di supporto scolastico e/o sostegno psicologico);
- confermare il supporto individuale alla genitorialità in favore di entrambi i genitori presso le competenti strutture del territorio;
- disporre che l'ente affidatario, se e quando ritenuto opportuno, attivi l'intervento di educativa domiciliare e/o territoriale a supporto della relazione madre-figli ed in funzione del monitoraggio degli incontri tra i minori ed il padre;
- determinare il contributo di mantenimento della prole da porre a carico del padre, oltre spese extra-assegno come da Linee Guida Tribunale di Milano ed assegno unico, come di giustizia;
- disporre sulle spese legali come di giustizia, ponendole a carico dello Stato quanto ai minori, dato atto che sono entrambi ammessi al patrocinio dello Stato.
Sulla domande di affido super esclusivo dei minori alla madre di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, avanzate da parte ricorrente, ci si rimette alla prudente decisione del Tribunale.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio civile il 27/10/2013 ad TE (El Salvador), solo
[...]
successivamente iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, Anno 2023 n.278 Vol.
R07 Parte II serie C, dall'unione nascevano l'08.01.2018 a Milano e l'08.06.2020 a Persona_3 Persona_2
Milano, con ricorso depositato in data 21.3.2023 la ricorrente chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito al marito - per le gravissime violenze subite per le quali contestualmente chiedeva, ottenendolo, divieto di avvicinamento del coniuge a lei ed ai minori - e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c. e ss contestualmente spiegando una serie di domande a tutela della propria persona e di quella dei minori, già affidati all'Ente, nonché di natura economica,
a sostegno della domanda la ricorrente allegava di un' unione coniugale costellata da continue violenze, fisiche e morali, particolarmente gravi e dettagliatamente descritte ed alle quali spesso avevano assistito anche i bambini;
condotte che avevano già comportato l'intervento del Tribunale per i minorenni che aveva disposto l'affidamento al Comune di Milano dei Minori e autorizzato il proprio allontanamento da casa per essere inserita con i minori in una comunità protetta, con conseguente crisi irreversibile dell'unione,
a causa dei comportamenti ascritti al resistente e delle numerose querele depositate dalla erano già state avviate le indagini sul resistente che, pochi mesi dopo e precisamente Pt_1 nell'ottobre 2023, sarebbe stato rinviato a giudizio, con comparsa del 7.4.2023 si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alle domande sullo status, ma contestando integralmente la ricostruzione della vita coniugale e delle condizioni economiche prospettata dalla moglie, chiedendo la conferma dell'affidamento dei minori all'ente ed il rigetto delle ulteriori domande, negava di aver tenuto i comportamenti a lui ascritti dalla moglie, ammetteva esclusivamente il proprio carattere geloso e controllante e di aver picchiato soltanto in una occasione la moglie, per avere scoperto che intratteneva conversazioni intime via messaggio con uno zio che viveva negli Stati
Uniti e che la non conosceva personalmente, escludeva ogni proprio atteggiamento Pt_1
concretizzante violenza sessuale, affermando il pieno consenso della moglie anche ai rapporti considerati più estremi ed ai comportamenti sessuali inusuali, da lei accettati ed anzi richiesti, insisteva per la disciplina di incontri con i figli, dei quali sentiva la mancanza e per i quali voleva essere un padre presente, all'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 21.07.2023, fallito il tentativo di conciliazione, il G.D. poneva la causa in riserva a scioglimento della quale assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, confermando il collocamento dei figli minori presso la madre nella struttura protetta di cui al decreto del T.M. del
13.1.2023 nonché l'affidamento dei figli minori in via esclusiva ai Servizi sociali del Comune di Milano con limitazione delle potestà genitoriale sotto il profilo delle scelte terapeutiche, educative scolastiche e di collocamento;
disponeva che i Servizi sociali del Comune di Milano proseguissero nell'attività di presa in carico del nucleo familiare e nella regolamentazione degli incontri in spazio neutro tra padre e figli e il resistente nei controlli periodici presso il NOA;
poneva carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli minori la somma di euro 300, da rivalutarsi annualmente, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2023, oltre al 50% delle spese extrassegno come individuate dalle linee guida del Tribunale di Milano e disponeva che l'assegno unico per la famiglia sia percepito interamente dalla ricorrente;
nominava poi Curatore speciale dei minori l'Avvocato
, assegnando termine fino al 25.9.2023 per depositare memoria di costituzione, Controparte_2
nel contempo rinvia la causa alla udienza del 4 ottobre 2023, riservata a detta udienza la decisione sui mezzi istruttori;
quasi contestualmente all'ordinanza citata, i servizi sociali, a ciò già demandati dal Pt_2
depositavano una dettagliata relazione dalla quale emergevano i vissuti del nucleo familiare, le personalità
dei coniugi, la necessità di tutela della ricorrente e dei figli ma, contemporaneamente, uno spirito collaborativo del padre volto all'intensificazione dei rapporti con i figli, il cui allontanamento egli viveva come un sopruso, essendo a loro molto legato e non mostrando di essersi reso conto della gravità dei comportamenti tenuti in loro presenza;
i servizi tuttavia sottolineano il sincero attaccamento del padre ai minori verso i quali non vi era stato specifica intenzione aggressiva, nei fatti non comprendendo di averli resi vittime di violenza assistita;
descrivevano il percorso della in comunità come assolutamente Pt_1
proficuo e davano contezza dei passi della ricorrente verso una crescente autonomia, seppur ancora bisognosa di aiuto e protezione,
con comparsa del 19.9.2023 si costituiva il curatore speciale che chiedeva la conferma dell'affidamento all'Ente dei minori, la loro permanenza con la madre nella comunità protetta e il proseguimento e/o l'avvio da parte dei servizi sociali e specialistici di tutti gli interventi disposti a sostegno del nucleo familiare e di quelli finalizzati al recupero delle competenze genitoriali delle parti, soprattutto da indirizzarsi verso il resistente e verso il minore affetto da disturbo Persona_1
dello spettro autistico, all'udienza del 4.10.2023 il G.D. prendeva atto della dichiarazione delle parti di essere in attesa dell'udienza preliminare del processo penale a carico del resistente;
delle relazioni dei servizi e dei progressi dei minori e della reputata necessità di ampliamento degli incarichi, a supporto essenzialmente paterno, che il G.D. concedeva, riservandosi nel contempo sui mezzi istruttori articolati dalle parti, con ordinanza del 5.11.2023, integrata con successiva del 7.11., il G.D. rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti, disponeva il deposito di una dettagliata relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali e specialistici incaricati, e fissava udienza al 16.4.2024, pi d'ufficio al 18.4. per l'esame; all'udienza indicata, rilevata l'esaustività delle relazioni e su richiesta delle parti, il G.D. ritenuta la causa matura per la decisione, fissava termine ex art. 127 ter cpc al 11.9.2024 per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché successivi termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, rinviando al 13.11.2024 sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la rimessione della causa al Collegio, depositati gli atti indicati la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla separazione e decisa nella camera di consiglio del 11.12.2024, con sentenza del 27.12.2024 veniva pronunziata la separazione giudiziale dei coniugi e, con separata ordinanza emessa in pari data, avendo le avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c., la causa veniva rimessa in istruttoria spirato il termine di mesi 12 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ. mod decorrente dalla data di comparizione delle parti innanzi al G.D., per la decisione sul vincolo e sulle ulteriori domande formulate dalle parti, con udienza fissata al 12.3.2025, nelle more dell'udienza i servizi sociali di Milano depositavano ulteriori relazioni di aggiornamento dalle quali, se per un verso emergeva la necessità di una prosecuzione degli interventi in favore dell'intero nucleo nella cornice già precedentemente delineata, dall'altra si evidenziava la possibilità di accompagnare la ricorrente verso un progetto di maggiore autonomia, avendo mostrato di averne le capacità, spendendo parole di positivo apprezzamento per gli sforzi compiuti dal padre per il recupero delle proprie competenze genitoriali, seppur particolarmente prostrato e demoralizzato per la condanna ad anni 7 e mesi quattro di detenzione pronunziata nel frattempo dal tribunale ed a seguito della quali eglisi mostrava consapevole dei riverberi negativi che questa avrebbe avuto nella disciplina dei propri diritti di padre, parte ricorrente, inoltre, depositava le motivazioni della sentenza citata, all'udienza del 12.3 2025 il G.D. preso atto della prosecuzione degli interventi;
della dichiarazione del procuratore di parte resistente di aver appellato la sentenza penale, emessa a seguito di rito abbreviato, e su richiesta concorde delle parti, rinviava ai sensi dell'art. 127 ter cpc al 24.3.2025 per la decisione della causa ai sensi dell'art. 473 cpc n.22, depositate le note sostitutive dell'udienza con ordinanza del 26.3.2025 la causa veniva posta in decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio in pari data
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza emessa nel presente giudizio in data 27.12.2024 a seguito di prima comparazione innanzi al G.D. del 20.7.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge ( dodici mesi decorrenti dalla comparizione innanzi al giudice delegato) ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia lo scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le ulteriori domande dei due giudizi contestualmente proposti
L'addebito della separazione
La ricorrente ha chiesto ai sensi dell'arti 151 cc II c. che la separazione venga addebitata al marito, per gli episodi di grave violenza dei quali l'ha resa vittima e per i quali, a seguito di giudizio con rito abbreviato, è stato condannato con sentenza di primo grado alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione. La domanda è fondata e va accolta.
E' infatti pacifico e più volte affermato dalla Suprema Corte che gli episodi di violenza costituiscono delle violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da determinare la pronunzia di addebito anche qualora intervenuti quale reazione ad un comportamento dell'altro coniuge - ad esempio un tradimento - essendo in tal caso il giudice di merito esonerato dal dovere di procedere con la comparazione col comportamento del coniuge vittima delle violenze, trattandosi di atti che in ragione dell'estrema gravità sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cass.
31351/2022); e, ancora, anche quando la violenza sia limitata ad un unico, singolo episodio – e addirittura pur se perpetrata all'interno di un rapporto già compromesso - dal momento che tale comportamento ha una gravità intrinseca talmente elevata da minare definitivamente l'unione e determinare il venir meno della fiducia . (Cass. n.12478/2024).
Pertanto, indipendentemente dall'appello proposto dall' avverso la sentenza penale Parte_1 emessa nel giudizio 42348/2022 RGNR , e dell'esito che questo possa avere, comunque il Collegio dispone di elementi certi per poter affermare che il resistente in almeno una occasione abbia percosso la moglie, quale reazione alla scoperta del presunto tradimento, e che in altra abbia più e più volte spinto la testa della moglie dentro il water, facendole anche rischiare il soffocamento, avendolo egli stesso confessato (cfr pag. 9 sentenza penale di condanna prodotta in atti). A questi poi si aggiungono gli altri fatti che sebbene ancora sub iudice di secondo grado appaiono a questo Collegio altamente probabili, e non soltanto indiziari.
In conclusione, quindi, vista la gravità dei comportamenti violenti certamente tenuti dal resistente il Collegio addebita la separazione ad . Controparte_1
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
Il vero e delicatissimo nodo che il Collegio deve sciogliere riguarda l'esercizio della genitorialità, la frequentazione dei minori con il padre – in considerazione del vissuto traumatico dei bambini – ed i provvedimenti più idonei a tutela di e anche alla luce dell'importante CP Per_2
percorso iniziato dalla madre.
I minori, attualmente, sono affidati ai Servizi sociali Comune di Milano, come da ordinanza del 31.7.2023 che con i provvedimenti provvisori ed urgenti ha confermato il decreto del Tribunale per i Minorenni, successivamente dichiaratosi incompetente in virtù della nuova formulazione dell'art. 38 disp. att cc. Tale forma di affidamento era risultata indispensabile stante l'evidente patologia del nucleo familiare e l'assoluta incapacità delle parti, ognuna per motivazioni diametralmente opposte, ad esercitare una corretta genitorialità, ad occuparsi della sana e serena crescita dei minori e ad assumere le corrette decisioni nel loro esclusivo interesse. Ciò è evidentemente disceso dall'indole violenta ed irrispettosa della moglie di CP
, che ha tenuto verso di lei inaccettabili comportamenti che ne hanno determinato una estrema
[...]
fragilità, rendendola psicologicamente incapace di curarsi dei bambini, verso i quali nutre indubbiamente amore e dedizione.
I Servizi sociali affidatarii, pertanto, per il tramite anche dei servizi specialistici, grazie anche all'inserimento in comunità protetta della madre con i minori, hanno potuto per un verso sostenere e supportare la ricorrente, nel contempo aiutandola a tirare fuori le sue risorse ed implementare le sue capacità; per altro gestire gli incontri tra i minori ed il padre, in spazio neutro e con modalità protette, onde osservane l'interazione, ed attivare tutti gli interventi di sostegno psicologico ed alla genitorialità, indispensabili per comprende se nel padre residuasse o meno un barlume di capacità genitoriale che potesse evitare la pronunzia di decadenza, subordinatamente richiesta da parte ricorrente.
Risultato di tale certosino lavoro, effettuato anche con l'importante raccordo del Curatore speciale, è un quadro molto articolato e dettagliato restituito al Collegio che consente di decidere in maniera indubbia sulla migliore, futura regolamentazione della condizione dei minori.
La ricorrente è pacificamente una donna molto segnata dagli eventi che l'hanno vista vittima, psicologicamente provata e stanca, ma che ha cercato fortemente, ed in gran parte vi è riuscita, di ricostruirsi non solo per sé stessa ma anche e soprattutto per i figli, anche loro vittime secondarie di quanto in casa accaduto. Tuttavia, come emerge dagli elaborati in atti, e confermato anche dal proprio legale, al momento non è ancora pronta per lasciare la comunità ed assumersi da sola l'onere di gestione ed educazione di e anche considerata la patologia da cui il primo è affetto. La CP Per_2
ricorrente va pertanto condotta verso il percorso di semi- autonomia già tracciato dai servizi sociali e soltanto al termine del progetto avrà recuperato le competenze necessarie.
Quanto al padre non vi è alcun dubbio che la sua incapacità sia palese. Egli non si è preoccupato di salvaguardare i minori, che alle violenze sulla madre hanno assistito, né possiede dei valori atti a trasmettere ai figli messaggi educativi corretti. Tuttavia, ciò che emerge dalle relazioni dei servizi ,è che egli in realtà, per ragioni personali e culturali, non è in grado di comprendere la gravità dei propri comportamenti, al punto da non accettare che l'amore che egli prova verso i figli,
e di cui i soggetti coinvolti nel proprio sostegno non dubitano, non venga considerato sufficiente a farlo divenire un buon padre sentendosi quindi egli stesso, paradossalmente, vittima delle circostanze.
Tale genuino sentimento verso i bambini induce gli operatori ad essere prognosticamene ottimisti verso un proprio quanto meno minimo recupero della genitorialità, il che conseguentemente determina il Collegio a non ritenere necessaria, al momento, la pronunzia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche in considerazione delle successive determinazioni in tema di affidamento, che comunque lo vedranno escluso dall'esercizio della stessa.
La cornice delineata, porta, infatti, il Tribunale a ritenere indispensabile affidare i minori ai servizi sociali del Comune di residenza, attualmente Milano, per il periodo massimo di anni 2 dalla presente decisione , come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, tempo che si ritiene assolutamente necessario per dar modo alla madre di portare a termine il progetto di consolidamento della sua personalità, già ampiamente illustrato. Trascorso tale periodo di tempo, pertanto, l'affidamento di e di potrà tornare in capo alla madre nella forma CP Per_2 dell'affidamento c.d. super esclusivo a meno che i servizi sociali competenti affidatari non rinvengano un pregiudizio per i minori, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
I servizi sociali affidatari manterranno il collocamento dei bambini presso la madre, attualmente in comunità protetta e proseguiranno negli incontri dei figli con il padre, ove non detenuto, secondo le modalità già in essere, in spazio neutro e con tutte le cautele reputata necessarie in considerazione dell'alta vulnerabilità dei minori, con facoltà modificare il calendario allorché ciò risulti maggiormente adeguato al loro interesse, riferendo al Giudice Tutelare eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero insorgere attivato per la vigilanza o, in ipotesi più gravi ed urgenti e al
PM presso il TM competente . Proseguiranno inoltre negli interventi già disposti e nei nuovi demandati, come dettagliatamente indicato in dispositivo.
L'assegno di mantenimento per i minori
Il Collegio non dispone di ulteriori e diversi elementi che delineino le condizioni economiche e patrimoniali delle parti, rispetto a quelli esaminati dal G.D. ed in base ai quali sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti. Le parti invero non hanno ottemperato all'ordine del giudice di cui all'ordinanza a verbale del 18.4.2024 con la quale si assegnava termine fino al 30.7.2024 per depositare documentazione reddituale aggiornata al 30.5.2024.
In assenza quindi di informazioni aggiornate, e non essendo comunque quello economico il vero aspetto problematico della controversia, soprattutto trovandosi ancora attualmente la ricorrente inserita nella comunità protetta, ritiene il Collegio di non doversi sostanzialmente distaccare dal già deciso, se non per l'aspetto legato alle spese straordinarie. La peculiarità della situazione, l'indirizzo secretato della ricorrente e la totale assenza di rapporti tra le parti, rende impossibile da attuare il meccanismo dell'accordo sulle spese straordinarie ed il loro rimborso, onere di cui non si può gravare il servizio affidatario come richiesto da parte ricorrente. Pertanto, appare piò consono e funzionale alla situazione concreta prevedere un importo onnicomprensivo che si stima equo, tento conto dei parametri di cui all'art. 337 ter cc, in una somma totale di € 500,00. L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito ed interamente trattenuto dalla
[...]
Parte_1
Le spese del giudizio
Vista la soccombenza del resistente in ordine alle uniche domande in contestazione – addebito ed entità del mantenimento in favore dei minori – le spese del giudizio, come quantificate in dispositivo, vengono poste a carico di , e verranno versate all'Erario Controparte_1
essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
I compensi del Curatore speciale, anche ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, verranno liquidati con separato decreto a seguito di apposita istanza
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Addebita ex art. 151 cc. II c. la separazione al marito;
2.Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e il 27/10/2013 ad TE (El
[...] Controparte_1
Salvador), e successivamente iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, Anno 2023
n.278 Vol. R07 Parte II serie C;
3.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori nato Persona_1
l'08.01.2018 e nata l'[...] al Servizio Sociale del Comune di Milano per un Persona_2
periodo di anni due;
5. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
6.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso la madre, attualmente ancora in comunità protetta e con indirizzo secretato;
7. Dispone che gli incontri con il padre, se non detenuto, proseguano con le modalità già in atto, in spazio neutro e secondo le determinazioni dei servizi sociali affidatari;
8.Incarica il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, tenuto conto delle loro condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con il padre, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e del padre, e dell'adesione consapevole di quest'ultimo al progetto indirizzato al suo consolidamento della genitorialità;
9. Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
1. a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
2. b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
3. c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
4. a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
5. b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
6. c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
7. d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
8. e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
9. f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
10. g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
11. a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
10. Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o del genitore collocatario prevalente, il Servizio
Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
11. Dispone il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
12. a. vaccinazioni facoltative;
13. b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del
SSN; istruzione ed educazione
14. a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
15. b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
16. c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
17. pratiche amministrative
18. a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
19. residenza abituale
20. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
12. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
13. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
14. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, in collaborazione con i Servizi , Controparte_5
ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguire gli interventi di interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico per i minori e, raggiunta la semi autonomia della madre, di avviare gli interventi socio-educativo anche domiciliari;
15. Incarica il Servizio Sociale Affidatario , in collaborazione con i , Controparte_6
ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico e psicoterapeutico per entrambi i genitori;
16. Incarica il Servizio Sociale affidatario di attivare ogni intervento necessario a favorire il progetto di semi – indipendenza della madre e il suo reinserimento unitamente ai minori nel contesto diverso da quello protetto;
17. Incarica il servizio sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni trimestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dai minori con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e dei minori medesimi, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per i minori;
18.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale d Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
19. Dispone che spirato il termine dei due anni di affidamento ai servizi sociali i minori resteranno affidati alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
almeno tre mesi prima della scadenza,
i servizi sociali affidatari segnaleranno tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino a tale affidamento;
20.Pone definitivamente a carico del padre il versamento alla a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 onnicomprensiva con decorrenza maggio 2025 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a maggio 2026;
21. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto dalla ricorrente;
22. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente che si liquidano, in € 3.600,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge, da versarsi all'erario essendo la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario, ai , al Curatore Controparte_7
Speciale, al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento
Milano 26/03/2025 Il Giudice rel. est. dott.ssa Susanna Terni
Il Presidente dott.ssa Laura Maria Cosmai