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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Maria Teresa Brena Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 145/2024 promossa in grado d'appello
DA
P.VA )) elettivamente domiciliata a Bologna, via delle Lame, Parte_1 P.VA_1 n. 39 presso lo studio dell'avv. Simone Basso (C.F. ), che la rappresenta e C.F._1 difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
P.VA , difesa e rappresentata, come da delega in Controparte_1 P.VA_2 atti, dall'avv. Ettore Notti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata a Como, in via C.F._2 Giulini, n. 20, presso lo studio dell'avv. Gilardi,
APPELLATA avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti CONCLUSIONI
Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 856/2023 resa inter partes dal Tribunale di Como – Sezione Seconda Civile, depositata in Cancelleria Par in data 21.07.2023 otificata e pubblicata in data 21.07.2023 resa a conclusione del giudizio di I grado R.G. 4520/2020, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado” ed in particolare: “Voglia l'intestato Tribunale, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: […] Sempre via preliminare: atteso che l'opposizione non è di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 1775/2020 del 27/10/2020, n. RG.3654/2020 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; Nel merito: accertare a dichiarare l'esistenza di opere aggiuntive eseguite dall'opposta in favore dell'opponente in aggiunta ai subappalti suindicati e, conseguentemente, respingere l'opposizione spiegata, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1775/2020 del 27 ottobre 2020 e per l'effetto, in via definitiva, condannare in Controparte_1 persona del l.t. pro tempore, al pagamento in favore dell'odierna opposta come in epigrafe generalizzata, della somma di Euro 50.408,00 oltre gli interessi di mora dal dovuto al saldo;
Parimenti nel merito: accertare e dichiarare la temerarietà della spiegata opposizione e, per l'effetto, condannare la società opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., al pagamento di quella somma che l'adito Ill.mo Giudice riterrà giusta ed equa in conseguenza dell'illegittima condotta processuale tenuta;
In via istruttoria: ammettersi la prova per CTU e per testimoni sui fatti di cui alla narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c. con testi riservati ai sensi di legge. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali determinati ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a.
4%, i.v.a. 22% e successive occorrende. Con riserva di produzione di documenti e ulteriore articolazione dei mezzi istruttori nei termini di legge” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre VA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Controparte_1 Voglia l'On. Corte di Appello, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti, rigettare lo spiegato appello e per l'effetto confermare la sentenza
pagina 1 di 9 -Accertare e dichiarare la temerarietà dell'intentato gravame e, per l'effetto, condannare la società opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., al pagamento di quella somma che il Giudice riterrà giusta ed equa in conseguenza dell'erroneo ed illegittimo comportamento processuale tenuto. In ogni caso, previa conferma della sentenza gravata, accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto confermare la revoca del DI 1775/2020 DEL
27/10/2020 - RG N. 3654/2020 – NOT. IL 28.10.2020. Vittoria di spese, diritti ed onorario di lite, con attribuzione.
Si richiama la produzione come da comparsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE (d'ora in avanti, agiva in via monitoria per ottenere il pagamento del Parte_1 Pt_1 corrispettivo per lavori “ulteriori” -rispetto a quelli già eseguiti in adempimento di quattro, precedenti, contratti di subappalto- che le erano stati commessi da (d'ora in avanti, Controparte_1
la quale, a sua volta, era stata appaltatrice di lavori pubblici commissionatile dai Comuni di CP_1
Bellagio, Lezzeno, Laglio e Besana Brianza, aventi ad oggetto la realizzazione di varie opere in pietra, ed altro.
Con decreto ingiuntivo n. 1775/2020 del 27.10.2020 il Tribunale di Como condannava al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 50.408,00, oltre interessi e spese della procedura, a Pt_1 titolo di corrispettivo dei detti lavori “ulteriori”.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione deducendo che: CP_1
-Marmi aveva eseguito, su incarico di essa alcuni lavori, oggetto di quattro contratti di CP_1 subappalto nei Comuni, rispettivamente, di Bellagio, Lezzeno, Laglio e Besana Brianza,
-le opere relative al cantiere di Bellagio, di cui al contratto 18.01.2019 autorizzato dal Comune di Bellagio per l'importo di € 30.000,00, erano state integralmente eseguite da ed essa le Pt_1 CP_1 aveva pagate, mentre nessuna opera “ulteriore” era stata commissionata da essa a CP_1 Pt_1
-le opere relative al cantiere di Lezzeno, di cui al contratto 11.4.2019 autorizzato dal Comune di
Lezzeno per l'importo di € 5.500,00, erano state integralmente eseguite da ed essa le Pt_1 CP_1 aveva pagate;
veva poi emesso una fattura di € 26.250,00, da essa contestata in quanto Pt_1 CP_1 riferita a lavorazioni NON oggetto di quel contratto, né autorizzate, né eseguite,
-le opere relative al cantiere di Laglio, di cui al contratto di subappalto 10.04.2019, autorizzato dal
Comune di Laglio per l'importo di € 11.000,00, erano state integralmente eseguite da ed essa Pt_1 le aveva pagate, mentre nessuna opera “ulteriore” era stata commissionata da essa a CP_1 CP_1
o comunque eseguita, Pt_1
-le opere relative al cantiere di Besana Brianza, oggetto del contratto di subappalto autorizzato dal
Comune di Besana Brianza, erano state integralmente eseguite dalla subappaltatrice Pt_1
La successiva fattura di € 3.660,00 (n. 142-FE) emessa da on era stata pagata per un accordo di Pt_1 compensazione parziale dell'importo fatturato con un
contro
-credito che essa aveva maturato CP_1 verso per avere pagato l'affitto dell'appartamento occupato da lavoratori di Pt_1 Pt_1
In ogni caso, le fatture azionate in via monitoria da erano già state tutte contestate prima del Pt_1 giudizio e, comunque, null'altro era dovuto alla subappaltatrice per l'asserita esecuzione di opere, non oggetto dei contratti di subappalto stipulati per iscritto.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva educendo che: Pt_1
pagina 2 di 9 -i lavori oggetto dei contratti di subappalto stipulati con l'opponente prevedevano prestazioni CP_1 effettuate a misura, con la possibilità di chiedere opere aggiuntive da eseguirsi con i medesimi compensi pattuiti per i contratti, scontati del 20%,
-per ognuno dei quattro, indicati cantieri le aveva chiesto lavori “ulteriori”, tutti eseguiti, CP_1
-più precisamente, con riferimento al cantiere di Bellagio, le aveva pagato il corrispettivo CP_1 relativo all'originario contratto di subappalto, mentre non le aveva pagato il “secondo lotto” dei lavori eseguiti presso il detto cantiere,
-quanto ai cantieri di Lezzeno e di Laglio, le aveva pagato il corrispettivo pattuito nei rispettivi CP_1 contratti, mentre non le aveva pagato le ulteriori lavorazioni eseguite da essa Pt_1
-quanto al cantiere di Besana Brianza, essa aveva eseguito tutti i lavori che erano stati commissionati da non aveva però stipulato con alcun contratto di locazione e quindi, in assenza della CP_1 CP_1 pretesa compensazione, le era dovuto l'importo richiesto.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
Ritenuti inammissibili i capitoli di prova orale formulati dalle parti, la causa veniva assunta in decisione previa acquisizione della perizia effettuata il 21.9.2021 dal geometra su Persona_1 incarico di Pt_1
--
Con sentenza n. 856/2023, il Tribunale di Como ha così statuito:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1775/2020 del 27.10.2020;
2) condanna a pagare a la somma di € 3.660,00, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi di mora al tasso stabilito dal D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
La sentenza può essere così sunteggiata.
Il Tribunale ha ritenuto che NON ha dimostrato l'esistenza di un titolo contrattuale a Pt_1 fondamento degli “ulteriori” crediti (ad eccezione di quello sorto nel cantiere di Besana Brianza, come si dirà) vantati verso CP_1
Più precisamente, con riferimento al cantiere di Bellagio, concluso in data 18.01.2019 e avente ad oggetto “l'esecuzione della pavimentazione in pietra, nell'ambito dei lavori di riqualificazione lungolago Europa dal Comune di Bellagio (di seguito Ente appaltante)” (v. doc.1 opposta) per il corrispettivo di € 30.000,00, il Tribunale ha ritenuto che, pur essendo incontestato sia che Pt_1 avesse integralmente eseguito le lavorazioni oggetto del contratto, sia che le avesse pagato il CP_1 convenuto importo di € 30.021,70, non aveva però fornito sufficiente dimostrazione del titolo Pt_1 delle sue ulteriori pretese, fatte valere con la fattura n. 149-FE del 16.09.2020, per € 17.498,00 (v. doc.
5 fasc. azionata in via monitoria. Pt_1
si era infatti limitata a produrre uno scambio di e-mail (docc. nn.
6-7 fasc. , intercorso Pt_1 Pt_1 con fra il 19.05.2020 ed il 20.05.2020, dal quale risultava che aveva sì inviato un CP_1 Pt_1 messaggio con una “proposta” con i prezzi per il cd. “secondo lotto” di lavori nel cantiere a Bellagio, chiedendo la restituzione del contratto firmato in caso di accettazione (“se sono consoni, mi ritorni il pagina 3 di 9 contratto firmato”): a tale messaggio NON era però seguita la trasmissione del contratto firmato, anzi lo scambio di e- mail si era interrotto dopo una controproposta di a sua volta NON seguita da CP_1 accettazione da parte di Pt_1
Il Tribunale ha quindi ritenuto che il detto scambio documentale NON costituiva prova sufficiente a dimostrare l'esistenza di un accordo tra e per l'esecuzione di un “secondo lotto” di Pt_1 CP_1 lavori nel cantiere di Bellagio.
Né ha trovato alcun riscontro nel contratto di subappalto l'affermazione di secondo cui sarebbe Pt_1 stata “palese” l'esistenza di un “secondo lotto” di lavori, in quanto “i metri quadri di pavimentazione realizzati erano di gran lunga superiori rispetto alla misura indicata nel contratto di subappalto originario il quale prevedeva il pagamento di € 30.000,00” (cfr., p. 4 comparsa di risposta), dato che il detto contratto era stato prodotto in giudizio privo di allegati, e in esso non era stata indicata la misura della pavimentazione oggetto dei lavori.
--- Il Tribunale ha svolto analoghe considerazioni in ordine al cantiere di Lezzeno.
Seppur era stato documentalmente provato che il 22.03.2019 le parti avevano stipulato un contratto di subappalto avente ad oggetto “l'esecuzione della pavimentazione in pietra, nell'ambito dei lavori di formazione passeggiata pedonale a lago dal pontile Sossana al affidati dal Controparte_2 [...]
(di seguito Ente appaltante), (doc. n. 2 fasc. per il corrispettivo di € 10.000,00 ed CP_3 Pt_1 era stato provato, altresì, l'avvenuto versamento, da parte di del corrispettivo pattuito- non CP_1 altrettanto poteva dirsi per le ulteriori lavorazioni che, secondo le sarebbero state Pt_1
“commissionate a fine cantiere”, oggetto della fattura n. 150-FE del 16.09.2020 di per € Pt_1
26.250,00 (v. doc. n. 8 fasc. , azionata in via monitoria. Pt_1
Il Tribunale ha infatti evidenziato che dalle e-mail prodotte in giudizio dall'opposta v. doc. n. Pt_1
9- NON risultava alcun accordo per l'esecuzione, da parte di di lavorazioni “ulteriori” rispetto Pt_1
a quelle oggetto del contratto, “a fine cantiere”: ciò anche in considerazione del contenuto delle e -mail in esame. Ha rilevato, altresì, che dalla perizia depositata da on la memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. (p. 2) Pt_1 risultava che i maggiori corrispettivi richiesti per le lavorazioni di Lezzeno erano in realtà dipesi NON dall'esecuzione di ulteriori opere, bensì dai maggiori costi di manodopera sostenuti da er dover Pt_1 trasportare a piedi i materiali utilizzati per la realizzazione della pavimentazione: circostanza, questa, che -pur se inammissibilmente introdotta con il deposito della perizia di parte allegata alla memoria ex art. 183/6, n. 2 c.p.c. e quindi quando ormai era spirato il termine per individuare il thema decidendum del giudizio- smentiva quanto affermato dall'opposta (ovvero l'esecuzione di lavori ulteriori Pt_1 rispetto a quelli oggetto del contratto originario).
--
Con riferimento al cantiere di Laglio, il Tribunale ha osservato che dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opposta risultava che, in data in data 10.04.2019, le parti avevano stipulato un Pt_1 contratto di subappalto avente ad oggetto “l'esecuzione della scalinata in pietra, nell'ambito dei lavori di manutenzione scalinata in via Soldino dal (di seguito Ente appaltante)” per Parte_3 l'importo di € 11.000,00, che aveva confermato, nella sua comparsa di risposta, esserle stato Pt_1 interamente corrisposto da (cfr. pag. 4 comparsa di risposta). CP_1
Ciò detto, il Tribunale ha ritenuto che -in relazione alla richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di euro 3.000,00, di cui alla fattura n. 148-FE del 16.09.2020 (doc. n. 10 fasc. , ON aveva Pt_1 Pt_1 provato il titolo contrattuale a fondamento di tale pretesa. pagina 4 di 9 Il Tribunale ha in proposito evidenziato che le due e-mail prodotte da docc. 11 e 12) -peraltro Pt_1 solo apparentemente trasmesse a a (per - e cioè: Pt_1 Persona_2 CP_1
-quella in data 08.04.2019, con cui aveva proposto a € 14.000,00 “a corpo” Persona_2 Pt_1 compresi motocarriola e addetto,
e
-quella con cui aveva comunicato all'opposta he “…l'importo indicato sul contratto di CP_1 Pt_1 subappalto è il massimo consentito per il lavoro di cui all'oggetto. La differenza di 3.000,00 € verrà riconosciuta in altra forma”, NON erano idonee a dimostrare un accordo “ulteriore” fra le parti, dato che la proposta” di € 14.000,00
-di cui al documento 8.4.2019- risalendo a data antecedente alla stipula dell'(incontestato) contratto del 10.04.2019- doveva ritenersi superata da quest'ultimo e che il “riconoscimento in altra forma” dell'importo di € 3.000,00 aveva significato equivoco, dato che nel medesimo documento era stata comunque confermata l'insuperabilità del corrispettivo in € 11.000,00.
--
Con riferimento al cantiere di Besana Brianza, il Tribunale ha, invece, accolto la domanda di Pt_1 di pagamento del corrispettivo di e. 3.660,00, dato che NON aveva provato l'estinzione della CP_1 propria obbligazione di pagamento, essendo rimasto indimostrato sia l'asserito accordo per la compensazione con il futuro
contro
-credito di per canoni di locazione che avrebbero dovuto CP_1 essere pagati per conto dell'opposta, sia l'esistenza dello stesso
contro
-credito.
--
In conclusione, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato a pagare a CP_1 la minor somma di euro di € 3.660,00, oltre agli interessi di mora al tasso stabilito dal D.lgs. Pt_1
231/2002 dal dovuto al saldo, quale corrispettivo dei lavori effettuati in esecuzione dell'incontestato
(originario) contratto di subappalto relativo al cantiere di Besana Brianza.
--
Avverso la detta sentenza a proposto appello, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto Pt_1 non provati i crediti da essa vantati in relazione ai soli cantieri di Bellagio, Lezzeno e Laglio, anche in considerazione della mancata ammissione -da parte del primo giudice- delle istanze istruttorie (prove per testi, nonché CTU) da essa formulate nel corso del giudizio, a suo dire idonee a confermare le
“ulteriori” lavorazioni commissionatele da CP_1
Più precisamente, per il cantiere di Bellagio l'appellante deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'esistenza dell' ”ulteriore” accordo risulta:
-dalla comunicazione inviata il 19.05.2019 da essa ll'arch. alla quale erano stati Pt_1 Persona_3 indicati i prezzi per il “secondo lotto” e chiesta la sottoscrizione di un nuovo contratto per le ulteriori lavorazioni, comunicazione cui il 20.05.2019 CH aveva dato riscontro, proponendo “..di mantenere gli stessi prezzi SAL 1: Posa cubetti 6/8 €/mq 17,50; Posa lastre (larghezza 30 o 40) €/mq 23,50; Posa binderi €/m 7,20”,
-dalla documentazione relativa ai sopralluoghi effettuati in cantiere dal suo perito geom. , Per_1 dalla quale risultava l'avvenuta esecuzione, da parte di essa ei lavori in tale “secondo lotto”, Pt_1 avendo quest'ultimo riferito, nel proprio elaborato che “A seguito delle considerazioni precedenti, posso rilevare che le lavorazioni di cui ai contratti sottoscritti non corrispondono a quanto effettivamente è stato realizzato dalla società e verificato in occasione dei Parte_1 sopralluoghi del 03.09.2021. Visto quanto sopra specificato, i prezzi applicati dalla ditta Parte_1
per le lavorazioni extra successive ai contratti sottoscritti, risultano coerenti con quanto
[...] stimabile anche attraverso un calcolo basantesi sui prezzari pubblici.
pagina 5 di 9 Si ritiene pertanto che le lavorazioni precedentemente citate abbiamo conseguentemente variato in aumento gli importi originariamente stabiliti con i contratti, come sopra meglio descritto e per gli importi ivi indicati”.
Per il cantiere di Lezzeno, l'appellante deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, lo scambio di e-mail intercorso tra essa nella persona di e l'arch. Pt_1 CP_4
dimostravano non soltanto la realizzazione degli ulteriori lavori, ma anche i materiali Persona_3 da essa utilizzati;
che l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice appariva “..privo di coerenza e, soprattutto, di quella ragionevolezza ritenuta sussistente nella lettura d'insieme del quadro normativo dal medesimo fornita” (v. pag. 10 atto di appello).
Per il cantiere di Laglio, l'appellante deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, anche per tale cantiere l'esecuzione di lavorazioni (per l'importo di euro 3.000,00 oltre iva) ulteriori rispetto a quelle inizialmente pattuite (per l'importo di euro 11.000,00), risulta provata dalla corrispondenza in atti, dato che:
-l'08.04.2019 l'ing. in qualità di direttore tecnico di le aveva inviato una Persona_2 CP_1 comunicazione a mezzo e-mail del seguente tenore : “Buongiorno, come da comunicazione telefonica le propongo 14.000 € a corpo compreso motocarriola e relativo addetto. Resto in attesa di sopralluogo per domani martedì 9 aprile 2019 ore 10.00 a Laglio in via Soldino. Buona serata. Persona_2 Ingegnere Direttore Tecnico”;
-il 15.4.2019 con altra e-mail aveva trasmesso ad essa il seguente messaggio Persona_2 Pt_1
“Oggetto: LAGLIO-SCALINATA VIA SOLDINO...Buongiorno, l'importo indicato sul contratto di subappalto è il massimo consentito per il lavoro di cui all'oggetto. La differenza di 3.000,00 € verrà riconosciuta in altra forma. Prego mandare avanti la documentazione al geom. che legge per conoscenza, al fine di poter richiedere al più presto CP_5 le dovute autorizzazioni. Ringraziando della collaborazione cordialmente saluto. Persona_2 Ingegnere”,
- a seguito di trattative telefoniche, la dott.ssa aveva confermato l'importo di 3.000,00 (oltre CP_1
VA) per le lavorazioni su indicate, puntualmente eseguite da essa Pt_1
--
Si è costituita che ha chiesto la reiezione dell'appello, la conferma dell'appellata sentenza e CP_1 la condanna di er temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. Pt_1
La causa, rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c., è stata discussa in camera di consiglio il 27.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opinione della Corte. Va innanzitutto premesso che la sentenza di primo grado NON è stata oggetto di appello per quanto riguarda la statuizione di condanna di a pagare a l'importo di e. 3.660,00 (per lavori CP_1 Pt_1 eseguiti nel cantiere di Besana Brianza).
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Tanto premesso, la Corte ritiene condivisibili le argomentazioni del Tribunale sull'assenza di prova di un titolo contrattuale, id est di un incarico, da parte di avente ad oggetto lavori Parte_4 Pt_1
“ulteriori” nei cantieri di Bellagio, Lezzeno e Laglio: incarico che, ex art. 2697 cc, era onere dell'attrice sostanziale Parte_5
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pagina 6 di 9 Per il cantiere di Bellagio, lo scambio di e-mail intercorso tra fra il 19.05.2020 ed il Pt_1 CP_1
20.05.2020, pur effettivamente indicando quale oggetto il “secondo lotto Bellagio”, riguarda una proposta di contratto di (v. e- mail del 19.05.2019: “Le invio i prezzi per il secondo lotto di Pt_1 Bellagio, se sono consoni, mi ritorni il contratto firmato”): proposta, dunque, (e non accordo) che, però, non solo non è “ritornata” con un “ contratto firmato” da ma è stata al contrario seguita CP_1 da una nuova proposta di quest'ultima (v. e mail del 20.05.2019 : “NON POSSIAMO ACCETTARE.
IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE POSSIAMO FARVI…: - posa cubetti 6/8 €/mq.17.50- posa lastre (larghezza 30 o 40) € 12/metro lineare- posa binderi € 10/metro lineare, attendo conferma.): nuova proposta che, però, non risulta essere stata mai seguita da una “conferma” di come invece era Pt_1 stato espressamente chiesto da CP_1
Né appaiono rilevanti le considerazioni dell'appellante secondo cui la prova dell'accordo per il Pt_1 cd. “secondo lotto” potrebbe essere tratta dalla documentazione relativa ai sopralluoghi effettuati nel detto cantiere dal suo perito , secondo il quale i lavori eseguiti da sarebbero stati di Per_1 Pt_1 gran lunga superiori rispetto alla misura indicata nel contratto di subappalto originario.
Questa Corte osserva invero che -anche a non voler sottolineare che la giurisprudenza si è ripetutamente espressa sul limitatissimo valore (mero indizio) attribuibile alla perizia di parte- le affermazioni del perito di prima riportate, non sono idonee a dimostrare né che vi sia stato, da Pt_1 parte di un incarico, né l'eventuale esecuzione di lavori ulteriori: il contratto di subappalto CP_1 originario è stato infatti prodotto in giudizio privo di allegati e in esso non risulta indicata la misura della pavimentazione oggetto dei lavori che ne costituivano l'oggetto, misura indispensabile per evincersi l'esecuzione di lavori “ulteriori” rispetto a quelli inizialmente pattuiti.
Le doglianze di in ordine all'asserito “secondo lotto” di lavori nel cantiere di Bellagio NON Pt_1 appaiono quindi meritevoli di accoglimento.
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Prive di pregio risultano, altresì, le (assai) scarne doglianze dell'appellante per il cantiere di Lezzeno: In relazione al Cantiere Lezzeno, contrariamente a quanto sostenuto ed interpretato erroneamente dal Giudice di prime cure, la realtà dei fatti è ben diversa e quanto sostenuto e interpretato dal Giudice è senza fondamento alcuno! Le email scambiate tra la e l'arch. dimostrano non soltanto Controparte_6 Persona_3 l'effettuazione delle lavorazioni ma anche i materiali utilizzati dall'opposta. Ad avviso di codesta difesa, dunque, l'iter logico-giuridico seguito dall'Il.mo Decidente in primo grado appare privo di coerenza e, soprattutto, di quella ragionevolezza ritenuta sussistente nella lettura d'insieme del quadro normativo dal medesimo fornita>.
Come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, alle cui considerazioni questa Corte aderisce, non ha fornito la prova, su di essa gravante ex art. 2967 cc, dell'incarico asseritamente Pt_1 conferitole per le lavorazioni ulteriori a Lezzeno, per come “commissionate a fine cantiere”.
Ed invero, il contenuto delle e-mail, in quanto genericamente riferito al preventivo del prezzo per la posa e relativo trasporto, non è sufficiente a dimostrare un effettivo accordo relativo a lavori ulteriori rispetto a quelli previsti nell'originario contratto di subappalto. Al contrario, la circostanza che i messaggi siano stati scambianti a ridosso (tra il 19 e il 28 marzo 2019) della data di stipulazione del contratto originario di subappalto e si riferiscano ai prezzi della posa della pavimentazione che già costituiva oggetto del subappalto, depone nel senso che tali comunicazioni debbano piuttosto riferirsi a quest'ultimo (e non a ulteriori lavori commissionati “a fine cantiere”): nè
pagina 7 di 9 le prove dedotte -a causa della loro generica formulazione- offrono elementi significativi ed inequivoci a sostegno degli assunti di parte appellante in ordine alla sussistenza di un distinto e successivo accordo tra le parti relativo ai lavori nel cantiere di Lezzeno.
A ciò si aggiunge che il Tribunale, dopo aver escluso la mancanza di un titolo contrattuale per le ulteriori opere ha rilevato, altresì, che la prova di un accordo “ulteriore” non può essere tratta dalla perizia di parte, nella quale si legge che i maggiori corrispettivi richiesti per le lavorazioni di Lezzeno sarebbero dipesi NON dall'esecuzione di ulteriori opere, bensì dai maggiori costi di manodopera sostenuti da per trasportare a piedi i materiali utilizzati per la realizzazione della Pt_1 pavimentazione.
In ogni caso, come già detto, non risulta -ed è questo che conta- che eventuali opere “ulteriori” siano state -a monte- commissionate da CP_1
---
Per il cantiere di Laglio, diversamente da quanto sostenuto da la documentazione da questa Pt_1 versata in atti NON è idonea a costituire prova di un credito di er e. 3.000,00. Pt_1
Come osservato dal primo giudice, le e-mail inviate da all'odierna appellante e cioè: CP_1 Pt_1
-quella dell'08.04.2019, con la quale in qualità di direttore tecnico, aveva rappresentato: “Buongiorno, come da Persona_2 comunicazione telefonica le propongo 14.000 € a corpo compreso motocarriola e relativo addetto. Resto in attesa di sopralluogo per domani martedì 9 aprile 2019 ore 10.00 a Laglio in via Soldino. Buona serata. Ingegnere Direttore Tecnico”, Persona_2
-quella successiva con apparente data del 15.04.2019, con la quale la stessa aveva comunicato a Persona_2 Parte_1
[...
mettendo per conoscenza il geom. della il seguente messaggio “Oggetto: CP_5 Controparte_1 Persona_4
...Buongiorno, l'importo indicato sul contratto di subappalto è il massimo consentito per il lavoro di cui all'oggetto.
[...] La differenza di 3.000,00 € verrà riconosciuta in altra forma. Prego mandare avanti la documentazione al geom. che legge per conoscenza, al CP_5 fine di poter richiedere al più presto le dovute autorizzazioni. Ringraziando della collaborazione cordialmente saluto. Ingegnere- nulla Persona_2 provano al riguardo.
La comunicazione dell'8.4.2019, relativa alla “proposta” di per € 14.000,00, risalendo a data CP_1 antecedente alla stipulazione del contratto di subappalto del 10.04.2019, deve ritenersi superata da quest'ultimo, sottoscritto in data 10.04.2019, contenente un importo fissato in e. 11.000,00. Quanto al contenuto della seconda comunicazione, deve sottolinearsi non solo che il riferimento alla differenza di e. 3.000,00 da corrispondersi “in altra forma” appare fortemente equivoco, tanto più considerando che il documento ribadisce l'insuperabilità della somma di e. 11.000,00 a titolo di corrispettivo, ma anche che, a monte, la data del 15.4.2019 riguarda l'inizio di una e-mail diversa e distinta dal documento invocato da sostegno della sua pretesa Pt_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche tale doglianza non può trovare accoglimento.
--
Per completezza, si precisa che i capitoli di prova dedotti da nella sua memoria istruttoria in Pt_1 primo grado, la cui ammissione è stata reiterata in atto d' appello e nelle conclusioni (ancorchè senza riportarne il contenuto) hanno ad oggetto esclusivamente l'avvenuta esecuzione dei lavori “ulteriori”, e non anche l'esistenza del previo, necessario accordo fra le parti in ordine all'esecuzione di essi.
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In conclusione, l'appello va rigettato, con conferma dell'appellata sentenza e con condanna dell'appellante soccombente a pagare a le spese del presente grado, liquidate come da CP_1 dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto dell'impegno profuso e del valore della controversia (euro 46.748,00), oltre agli accessori di legge.
pagina 8 di 9 Alla luce di quanto esposto, non sussistono gli estremi per l'accoglimento della domanda di condanna dell'appellata, proposta dall'appellante x art. 96 cpc. Pt_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 856/2023 del Tribunale di Como così Controparte_1 dispone:
1. rigetta l'appello,
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado d'appello, liquidate in e. 9.000,00, oltre agli accessori dovuti per legge, 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 27.3.2025.
Il Consigliere est. rel. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Margherita Monte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Maria Teresa Brena Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 145/2024 promossa in grado d'appello
DA
P.VA )) elettivamente domiciliata a Bologna, via delle Lame, Parte_1 P.VA_1 n. 39 presso lo studio dell'avv. Simone Basso (C.F. ), che la rappresenta e C.F._1 difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
P.VA , difesa e rappresentata, come da delega in Controparte_1 P.VA_2 atti, dall'avv. Ettore Notti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata a Como, in via C.F._2 Giulini, n. 20, presso lo studio dell'avv. Gilardi,
APPELLATA avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti CONCLUSIONI
Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 856/2023 resa inter partes dal Tribunale di Como – Sezione Seconda Civile, depositata in Cancelleria Par in data 21.07.2023 otificata e pubblicata in data 21.07.2023 resa a conclusione del giudizio di I grado R.G. 4520/2020, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado” ed in particolare: “Voglia l'intestato Tribunale, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: […] Sempre via preliminare: atteso che l'opposizione non è di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 1775/2020 del 27/10/2020, n. RG.3654/2020 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; Nel merito: accertare a dichiarare l'esistenza di opere aggiuntive eseguite dall'opposta in favore dell'opponente in aggiunta ai subappalti suindicati e, conseguentemente, respingere l'opposizione spiegata, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1775/2020 del 27 ottobre 2020 e per l'effetto, in via definitiva, condannare in Controparte_1 persona del l.t. pro tempore, al pagamento in favore dell'odierna opposta come in epigrafe generalizzata, della somma di Euro 50.408,00 oltre gli interessi di mora dal dovuto al saldo;
Parimenti nel merito: accertare e dichiarare la temerarietà della spiegata opposizione e, per l'effetto, condannare la società opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., al pagamento di quella somma che l'adito Ill.mo Giudice riterrà giusta ed equa in conseguenza dell'illegittima condotta processuale tenuta;
In via istruttoria: ammettersi la prova per CTU e per testimoni sui fatti di cui alla narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c. con testi riservati ai sensi di legge. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali determinati ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a.
4%, i.v.a. 22% e successive occorrende. Con riserva di produzione di documenti e ulteriore articolazione dei mezzi istruttori nei termini di legge” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre VA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Controparte_1 Voglia l'On. Corte di Appello, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti, rigettare lo spiegato appello e per l'effetto confermare la sentenza
pagina 1 di 9 -Accertare e dichiarare la temerarietà dell'intentato gravame e, per l'effetto, condannare la società opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., al pagamento di quella somma che il Giudice riterrà giusta ed equa in conseguenza dell'erroneo ed illegittimo comportamento processuale tenuto. In ogni caso, previa conferma della sentenza gravata, accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto confermare la revoca del DI 1775/2020 DEL
27/10/2020 - RG N. 3654/2020 – NOT. IL 28.10.2020. Vittoria di spese, diritti ed onorario di lite, con attribuzione.
Si richiama la produzione come da comparsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE (d'ora in avanti, agiva in via monitoria per ottenere il pagamento del Parte_1 Pt_1 corrispettivo per lavori “ulteriori” -rispetto a quelli già eseguiti in adempimento di quattro, precedenti, contratti di subappalto- che le erano stati commessi da (d'ora in avanti, Controparte_1
la quale, a sua volta, era stata appaltatrice di lavori pubblici commissionatile dai Comuni di CP_1
Bellagio, Lezzeno, Laglio e Besana Brianza, aventi ad oggetto la realizzazione di varie opere in pietra, ed altro.
Con decreto ingiuntivo n. 1775/2020 del 27.10.2020 il Tribunale di Como condannava al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 50.408,00, oltre interessi e spese della procedura, a Pt_1 titolo di corrispettivo dei detti lavori “ulteriori”.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione deducendo che: CP_1
-Marmi aveva eseguito, su incarico di essa alcuni lavori, oggetto di quattro contratti di CP_1 subappalto nei Comuni, rispettivamente, di Bellagio, Lezzeno, Laglio e Besana Brianza,
-le opere relative al cantiere di Bellagio, di cui al contratto 18.01.2019 autorizzato dal Comune di Bellagio per l'importo di € 30.000,00, erano state integralmente eseguite da ed essa le Pt_1 CP_1 aveva pagate, mentre nessuna opera “ulteriore” era stata commissionata da essa a CP_1 Pt_1
-le opere relative al cantiere di Lezzeno, di cui al contratto 11.4.2019 autorizzato dal Comune di
Lezzeno per l'importo di € 5.500,00, erano state integralmente eseguite da ed essa le Pt_1 CP_1 aveva pagate;
veva poi emesso una fattura di € 26.250,00, da essa contestata in quanto Pt_1 CP_1 riferita a lavorazioni NON oggetto di quel contratto, né autorizzate, né eseguite,
-le opere relative al cantiere di Laglio, di cui al contratto di subappalto 10.04.2019, autorizzato dal
Comune di Laglio per l'importo di € 11.000,00, erano state integralmente eseguite da ed essa Pt_1 le aveva pagate, mentre nessuna opera “ulteriore” era stata commissionata da essa a CP_1 CP_1
o comunque eseguita, Pt_1
-le opere relative al cantiere di Besana Brianza, oggetto del contratto di subappalto autorizzato dal
Comune di Besana Brianza, erano state integralmente eseguite dalla subappaltatrice Pt_1
La successiva fattura di € 3.660,00 (n. 142-FE) emessa da on era stata pagata per un accordo di Pt_1 compensazione parziale dell'importo fatturato con un
contro
-credito che essa aveva maturato CP_1 verso per avere pagato l'affitto dell'appartamento occupato da lavoratori di Pt_1 Pt_1
In ogni caso, le fatture azionate in via monitoria da erano già state tutte contestate prima del Pt_1 giudizio e, comunque, null'altro era dovuto alla subappaltatrice per l'asserita esecuzione di opere, non oggetto dei contratti di subappalto stipulati per iscritto.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva educendo che: Pt_1
pagina 2 di 9 -i lavori oggetto dei contratti di subappalto stipulati con l'opponente prevedevano prestazioni CP_1 effettuate a misura, con la possibilità di chiedere opere aggiuntive da eseguirsi con i medesimi compensi pattuiti per i contratti, scontati del 20%,
-per ognuno dei quattro, indicati cantieri le aveva chiesto lavori “ulteriori”, tutti eseguiti, CP_1
-più precisamente, con riferimento al cantiere di Bellagio, le aveva pagato il corrispettivo CP_1 relativo all'originario contratto di subappalto, mentre non le aveva pagato il “secondo lotto” dei lavori eseguiti presso il detto cantiere,
-quanto ai cantieri di Lezzeno e di Laglio, le aveva pagato il corrispettivo pattuito nei rispettivi CP_1 contratti, mentre non le aveva pagato le ulteriori lavorazioni eseguite da essa Pt_1
-quanto al cantiere di Besana Brianza, essa aveva eseguito tutti i lavori che erano stati commissionati da non aveva però stipulato con alcun contratto di locazione e quindi, in assenza della CP_1 CP_1 pretesa compensazione, le era dovuto l'importo richiesto.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
Ritenuti inammissibili i capitoli di prova orale formulati dalle parti, la causa veniva assunta in decisione previa acquisizione della perizia effettuata il 21.9.2021 dal geometra su Persona_1 incarico di Pt_1
--
Con sentenza n. 856/2023, il Tribunale di Como ha così statuito:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1775/2020 del 27.10.2020;
2) condanna a pagare a la somma di € 3.660,00, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi di mora al tasso stabilito dal D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
La sentenza può essere così sunteggiata.
Il Tribunale ha ritenuto che NON ha dimostrato l'esistenza di un titolo contrattuale a Pt_1 fondamento degli “ulteriori” crediti (ad eccezione di quello sorto nel cantiere di Besana Brianza, come si dirà) vantati verso CP_1
Più precisamente, con riferimento al cantiere di Bellagio, concluso in data 18.01.2019 e avente ad oggetto “l'esecuzione della pavimentazione in pietra, nell'ambito dei lavori di riqualificazione lungolago Europa dal Comune di Bellagio (di seguito Ente appaltante)” (v. doc.1 opposta) per il corrispettivo di € 30.000,00, il Tribunale ha ritenuto che, pur essendo incontestato sia che Pt_1 avesse integralmente eseguito le lavorazioni oggetto del contratto, sia che le avesse pagato il CP_1 convenuto importo di € 30.021,70, non aveva però fornito sufficiente dimostrazione del titolo Pt_1 delle sue ulteriori pretese, fatte valere con la fattura n. 149-FE del 16.09.2020, per € 17.498,00 (v. doc.
5 fasc. azionata in via monitoria. Pt_1
si era infatti limitata a produrre uno scambio di e-mail (docc. nn.
6-7 fasc. , intercorso Pt_1 Pt_1 con fra il 19.05.2020 ed il 20.05.2020, dal quale risultava che aveva sì inviato un CP_1 Pt_1 messaggio con una “proposta” con i prezzi per il cd. “secondo lotto” di lavori nel cantiere a Bellagio, chiedendo la restituzione del contratto firmato in caso di accettazione (“se sono consoni, mi ritorni il pagina 3 di 9 contratto firmato”): a tale messaggio NON era però seguita la trasmissione del contratto firmato, anzi lo scambio di e- mail si era interrotto dopo una controproposta di a sua volta NON seguita da CP_1 accettazione da parte di Pt_1
Il Tribunale ha quindi ritenuto che il detto scambio documentale NON costituiva prova sufficiente a dimostrare l'esistenza di un accordo tra e per l'esecuzione di un “secondo lotto” di Pt_1 CP_1 lavori nel cantiere di Bellagio.
Né ha trovato alcun riscontro nel contratto di subappalto l'affermazione di secondo cui sarebbe Pt_1 stata “palese” l'esistenza di un “secondo lotto” di lavori, in quanto “i metri quadri di pavimentazione realizzati erano di gran lunga superiori rispetto alla misura indicata nel contratto di subappalto originario il quale prevedeva il pagamento di € 30.000,00” (cfr., p. 4 comparsa di risposta), dato che il detto contratto era stato prodotto in giudizio privo di allegati, e in esso non era stata indicata la misura della pavimentazione oggetto dei lavori.
--- Il Tribunale ha svolto analoghe considerazioni in ordine al cantiere di Lezzeno.
Seppur era stato documentalmente provato che il 22.03.2019 le parti avevano stipulato un contratto di subappalto avente ad oggetto “l'esecuzione della pavimentazione in pietra, nell'ambito dei lavori di formazione passeggiata pedonale a lago dal pontile Sossana al affidati dal Controparte_2 [...]
(di seguito Ente appaltante), (doc. n. 2 fasc. per il corrispettivo di € 10.000,00 ed CP_3 Pt_1 era stato provato, altresì, l'avvenuto versamento, da parte di del corrispettivo pattuito- non CP_1 altrettanto poteva dirsi per le ulteriori lavorazioni che, secondo le sarebbero state Pt_1
“commissionate a fine cantiere”, oggetto della fattura n. 150-FE del 16.09.2020 di per € Pt_1
26.250,00 (v. doc. n. 8 fasc. , azionata in via monitoria. Pt_1
Il Tribunale ha infatti evidenziato che dalle e-mail prodotte in giudizio dall'opposta v. doc. n. Pt_1
9- NON risultava alcun accordo per l'esecuzione, da parte di di lavorazioni “ulteriori” rispetto Pt_1
a quelle oggetto del contratto, “a fine cantiere”: ciò anche in considerazione del contenuto delle e -mail in esame. Ha rilevato, altresì, che dalla perizia depositata da on la memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. (p. 2) Pt_1 risultava che i maggiori corrispettivi richiesti per le lavorazioni di Lezzeno erano in realtà dipesi NON dall'esecuzione di ulteriori opere, bensì dai maggiori costi di manodopera sostenuti da er dover Pt_1 trasportare a piedi i materiali utilizzati per la realizzazione della pavimentazione: circostanza, questa, che -pur se inammissibilmente introdotta con il deposito della perizia di parte allegata alla memoria ex art. 183/6, n. 2 c.p.c. e quindi quando ormai era spirato il termine per individuare il thema decidendum del giudizio- smentiva quanto affermato dall'opposta (ovvero l'esecuzione di lavori ulteriori Pt_1 rispetto a quelli oggetto del contratto originario).
--
Con riferimento al cantiere di Laglio, il Tribunale ha osservato che dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opposta risultava che, in data in data 10.04.2019, le parti avevano stipulato un Pt_1 contratto di subappalto avente ad oggetto “l'esecuzione della scalinata in pietra, nell'ambito dei lavori di manutenzione scalinata in via Soldino dal (di seguito Ente appaltante)” per Parte_3 l'importo di € 11.000,00, che aveva confermato, nella sua comparsa di risposta, esserle stato Pt_1 interamente corrisposto da (cfr. pag. 4 comparsa di risposta). CP_1
Ciò detto, il Tribunale ha ritenuto che -in relazione alla richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di euro 3.000,00, di cui alla fattura n. 148-FE del 16.09.2020 (doc. n. 10 fasc. , ON aveva Pt_1 Pt_1 provato il titolo contrattuale a fondamento di tale pretesa. pagina 4 di 9 Il Tribunale ha in proposito evidenziato che le due e-mail prodotte da docc. 11 e 12) -peraltro Pt_1 solo apparentemente trasmesse a a (per - e cioè: Pt_1 Persona_2 CP_1
-quella in data 08.04.2019, con cui aveva proposto a € 14.000,00 “a corpo” Persona_2 Pt_1 compresi motocarriola e addetto,
e
-quella con cui aveva comunicato all'opposta he “…l'importo indicato sul contratto di CP_1 Pt_1 subappalto è il massimo consentito per il lavoro di cui all'oggetto. La differenza di 3.000,00 € verrà riconosciuta in altra forma”, NON erano idonee a dimostrare un accordo “ulteriore” fra le parti, dato che la proposta” di € 14.000,00
-di cui al documento 8.4.2019- risalendo a data antecedente alla stipula dell'(incontestato) contratto del 10.04.2019- doveva ritenersi superata da quest'ultimo e che il “riconoscimento in altra forma” dell'importo di € 3.000,00 aveva significato equivoco, dato che nel medesimo documento era stata comunque confermata l'insuperabilità del corrispettivo in € 11.000,00.
--
Con riferimento al cantiere di Besana Brianza, il Tribunale ha, invece, accolto la domanda di Pt_1 di pagamento del corrispettivo di e. 3.660,00, dato che NON aveva provato l'estinzione della CP_1 propria obbligazione di pagamento, essendo rimasto indimostrato sia l'asserito accordo per la compensazione con il futuro
contro
-credito di per canoni di locazione che avrebbero dovuto CP_1 essere pagati per conto dell'opposta, sia l'esistenza dello stesso
contro
-credito.
--
In conclusione, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato a pagare a CP_1 la minor somma di euro di € 3.660,00, oltre agli interessi di mora al tasso stabilito dal D.lgs. Pt_1
231/2002 dal dovuto al saldo, quale corrispettivo dei lavori effettuati in esecuzione dell'incontestato
(originario) contratto di subappalto relativo al cantiere di Besana Brianza.
--
Avverso la detta sentenza a proposto appello, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto Pt_1 non provati i crediti da essa vantati in relazione ai soli cantieri di Bellagio, Lezzeno e Laglio, anche in considerazione della mancata ammissione -da parte del primo giudice- delle istanze istruttorie (prove per testi, nonché CTU) da essa formulate nel corso del giudizio, a suo dire idonee a confermare le
“ulteriori” lavorazioni commissionatele da CP_1
Più precisamente, per il cantiere di Bellagio l'appellante deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'esistenza dell' ”ulteriore” accordo risulta:
-dalla comunicazione inviata il 19.05.2019 da essa ll'arch. alla quale erano stati Pt_1 Persona_3 indicati i prezzi per il “secondo lotto” e chiesta la sottoscrizione di un nuovo contratto per le ulteriori lavorazioni, comunicazione cui il 20.05.2019 CH aveva dato riscontro, proponendo “..di mantenere gli stessi prezzi SAL 1: Posa cubetti 6/8 €/mq 17,50; Posa lastre (larghezza 30 o 40) €/mq 23,50; Posa binderi €/m 7,20”,
-dalla documentazione relativa ai sopralluoghi effettuati in cantiere dal suo perito geom. , Per_1 dalla quale risultava l'avvenuta esecuzione, da parte di essa ei lavori in tale “secondo lotto”, Pt_1 avendo quest'ultimo riferito, nel proprio elaborato che “A seguito delle considerazioni precedenti, posso rilevare che le lavorazioni di cui ai contratti sottoscritti non corrispondono a quanto effettivamente è stato realizzato dalla società e verificato in occasione dei Parte_1 sopralluoghi del 03.09.2021. Visto quanto sopra specificato, i prezzi applicati dalla ditta Parte_1
per le lavorazioni extra successive ai contratti sottoscritti, risultano coerenti con quanto
[...] stimabile anche attraverso un calcolo basantesi sui prezzari pubblici.
pagina 5 di 9 Si ritiene pertanto che le lavorazioni precedentemente citate abbiamo conseguentemente variato in aumento gli importi originariamente stabiliti con i contratti, come sopra meglio descritto e per gli importi ivi indicati”.
Per il cantiere di Lezzeno, l'appellante deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, lo scambio di e-mail intercorso tra essa nella persona di e l'arch. Pt_1 CP_4
dimostravano non soltanto la realizzazione degli ulteriori lavori, ma anche i materiali Persona_3 da essa utilizzati;
che l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice appariva “..privo di coerenza e, soprattutto, di quella ragionevolezza ritenuta sussistente nella lettura d'insieme del quadro normativo dal medesimo fornita” (v. pag. 10 atto di appello).
Per il cantiere di Laglio, l'appellante deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, anche per tale cantiere l'esecuzione di lavorazioni (per l'importo di euro 3.000,00 oltre iva) ulteriori rispetto a quelle inizialmente pattuite (per l'importo di euro 11.000,00), risulta provata dalla corrispondenza in atti, dato che:
-l'08.04.2019 l'ing. in qualità di direttore tecnico di le aveva inviato una Persona_2 CP_1 comunicazione a mezzo e-mail del seguente tenore : “Buongiorno, come da comunicazione telefonica le propongo 14.000 € a corpo compreso motocarriola e relativo addetto. Resto in attesa di sopralluogo per domani martedì 9 aprile 2019 ore 10.00 a Laglio in via Soldino. Buona serata. Persona_2 Ingegnere Direttore Tecnico”;
-il 15.4.2019 con altra e-mail aveva trasmesso ad essa il seguente messaggio Persona_2 Pt_1
“Oggetto: LAGLIO-SCALINATA VIA SOLDINO...Buongiorno, l'importo indicato sul contratto di subappalto è il massimo consentito per il lavoro di cui all'oggetto. La differenza di 3.000,00 € verrà riconosciuta in altra forma. Prego mandare avanti la documentazione al geom. che legge per conoscenza, al fine di poter richiedere al più presto CP_5 le dovute autorizzazioni. Ringraziando della collaborazione cordialmente saluto. Persona_2 Ingegnere”,
- a seguito di trattative telefoniche, la dott.ssa aveva confermato l'importo di 3.000,00 (oltre CP_1
VA) per le lavorazioni su indicate, puntualmente eseguite da essa Pt_1
--
Si è costituita che ha chiesto la reiezione dell'appello, la conferma dell'appellata sentenza e CP_1 la condanna di er temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. Pt_1
La causa, rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c., è stata discussa in camera di consiglio il 27.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opinione della Corte. Va innanzitutto premesso che la sentenza di primo grado NON è stata oggetto di appello per quanto riguarda la statuizione di condanna di a pagare a l'importo di e. 3.660,00 (per lavori CP_1 Pt_1 eseguiti nel cantiere di Besana Brianza).
--
Tanto premesso, la Corte ritiene condivisibili le argomentazioni del Tribunale sull'assenza di prova di un titolo contrattuale, id est di un incarico, da parte di avente ad oggetto lavori Parte_4 Pt_1
“ulteriori” nei cantieri di Bellagio, Lezzeno e Laglio: incarico che, ex art. 2697 cc, era onere dell'attrice sostanziale Parte_5
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pagina 6 di 9 Per il cantiere di Bellagio, lo scambio di e-mail intercorso tra fra il 19.05.2020 ed il Pt_1 CP_1
20.05.2020, pur effettivamente indicando quale oggetto il “secondo lotto Bellagio”, riguarda una proposta di contratto di (v. e- mail del 19.05.2019: “Le invio i prezzi per il secondo lotto di Pt_1 Bellagio, se sono consoni, mi ritorni il contratto firmato”): proposta, dunque, (e non accordo) che, però, non solo non è “ritornata” con un “ contratto firmato” da ma è stata al contrario seguita CP_1 da una nuova proposta di quest'ultima (v. e mail del 20.05.2019 : “NON POSSIAMO ACCETTARE.
IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE POSSIAMO FARVI…: - posa cubetti 6/8 €/mq.17.50- posa lastre (larghezza 30 o 40) € 12/metro lineare- posa binderi € 10/metro lineare, attendo conferma.): nuova proposta che, però, non risulta essere stata mai seguita da una “conferma” di come invece era Pt_1 stato espressamente chiesto da CP_1
Né appaiono rilevanti le considerazioni dell'appellante secondo cui la prova dell'accordo per il Pt_1 cd. “secondo lotto” potrebbe essere tratta dalla documentazione relativa ai sopralluoghi effettuati nel detto cantiere dal suo perito , secondo il quale i lavori eseguiti da sarebbero stati di Per_1 Pt_1 gran lunga superiori rispetto alla misura indicata nel contratto di subappalto originario.
Questa Corte osserva invero che -anche a non voler sottolineare che la giurisprudenza si è ripetutamente espressa sul limitatissimo valore (mero indizio) attribuibile alla perizia di parte- le affermazioni del perito di prima riportate, non sono idonee a dimostrare né che vi sia stato, da Pt_1 parte di un incarico, né l'eventuale esecuzione di lavori ulteriori: il contratto di subappalto CP_1 originario è stato infatti prodotto in giudizio privo di allegati e in esso non risulta indicata la misura della pavimentazione oggetto dei lavori che ne costituivano l'oggetto, misura indispensabile per evincersi l'esecuzione di lavori “ulteriori” rispetto a quelli inizialmente pattuiti.
Le doglianze di in ordine all'asserito “secondo lotto” di lavori nel cantiere di Bellagio NON Pt_1 appaiono quindi meritevoli di accoglimento.
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Prive di pregio risultano, altresì, le (assai) scarne doglianze dell'appellante per il cantiere di Lezzeno: In relazione al Cantiere Lezzeno, contrariamente a quanto sostenuto ed interpretato erroneamente dal Giudice di prime cure, la realtà dei fatti è ben diversa e quanto sostenuto e interpretato dal Giudice è senza fondamento alcuno! Le email scambiate tra la e l'arch. dimostrano non soltanto Controparte_6 Persona_3 l'effettuazione delle lavorazioni ma anche i materiali utilizzati dall'opposta. Ad avviso di codesta difesa, dunque, l'iter logico-giuridico seguito dall'Il.mo Decidente in primo grado appare privo di coerenza e, soprattutto, di quella ragionevolezza ritenuta sussistente nella lettura d'insieme del quadro normativo dal medesimo fornita>.
Come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, alle cui considerazioni questa Corte aderisce, non ha fornito la prova, su di essa gravante ex art. 2967 cc, dell'incarico asseritamente Pt_1 conferitole per le lavorazioni ulteriori a Lezzeno, per come “commissionate a fine cantiere”.
Ed invero, il contenuto delle e-mail, in quanto genericamente riferito al preventivo del prezzo per la posa e relativo trasporto, non è sufficiente a dimostrare un effettivo accordo relativo a lavori ulteriori rispetto a quelli previsti nell'originario contratto di subappalto. Al contrario, la circostanza che i messaggi siano stati scambianti a ridosso (tra il 19 e il 28 marzo 2019) della data di stipulazione del contratto originario di subappalto e si riferiscano ai prezzi della posa della pavimentazione che già costituiva oggetto del subappalto, depone nel senso che tali comunicazioni debbano piuttosto riferirsi a quest'ultimo (e non a ulteriori lavori commissionati “a fine cantiere”): nè
pagina 7 di 9 le prove dedotte -a causa della loro generica formulazione- offrono elementi significativi ed inequivoci a sostegno degli assunti di parte appellante in ordine alla sussistenza di un distinto e successivo accordo tra le parti relativo ai lavori nel cantiere di Lezzeno.
A ciò si aggiunge che il Tribunale, dopo aver escluso la mancanza di un titolo contrattuale per le ulteriori opere ha rilevato, altresì, che la prova di un accordo “ulteriore” non può essere tratta dalla perizia di parte, nella quale si legge che i maggiori corrispettivi richiesti per le lavorazioni di Lezzeno sarebbero dipesi NON dall'esecuzione di ulteriori opere, bensì dai maggiori costi di manodopera sostenuti da per trasportare a piedi i materiali utilizzati per la realizzazione della Pt_1 pavimentazione.
In ogni caso, come già detto, non risulta -ed è questo che conta- che eventuali opere “ulteriori” siano state -a monte- commissionate da CP_1
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Per il cantiere di Laglio, diversamente da quanto sostenuto da la documentazione da questa Pt_1 versata in atti NON è idonea a costituire prova di un credito di er e. 3.000,00. Pt_1
Come osservato dal primo giudice, le e-mail inviate da all'odierna appellante e cioè: CP_1 Pt_1
-quella dell'08.04.2019, con la quale in qualità di direttore tecnico, aveva rappresentato: “Buongiorno, come da Persona_2 comunicazione telefonica le propongo 14.000 € a corpo compreso motocarriola e relativo addetto. Resto in attesa di sopralluogo per domani martedì 9 aprile 2019 ore 10.00 a Laglio in via Soldino. Buona serata. Ingegnere Direttore Tecnico”, Persona_2
-quella successiva con apparente data del 15.04.2019, con la quale la stessa aveva comunicato a Persona_2 Parte_1
[...
mettendo per conoscenza il geom. della il seguente messaggio “Oggetto: CP_5 Controparte_1 Persona_4
...Buongiorno, l'importo indicato sul contratto di subappalto è il massimo consentito per il lavoro di cui all'oggetto.
[...] La differenza di 3.000,00 € verrà riconosciuta in altra forma. Prego mandare avanti la documentazione al geom. che legge per conoscenza, al CP_5 fine di poter richiedere al più presto le dovute autorizzazioni. Ringraziando della collaborazione cordialmente saluto. Ingegnere- nulla Persona_2 provano al riguardo.
La comunicazione dell'8.4.2019, relativa alla “proposta” di per € 14.000,00, risalendo a data CP_1 antecedente alla stipulazione del contratto di subappalto del 10.04.2019, deve ritenersi superata da quest'ultimo, sottoscritto in data 10.04.2019, contenente un importo fissato in e. 11.000,00. Quanto al contenuto della seconda comunicazione, deve sottolinearsi non solo che il riferimento alla differenza di e. 3.000,00 da corrispondersi “in altra forma” appare fortemente equivoco, tanto più considerando che il documento ribadisce l'insuperabilità della somma di e. 11.000,00 a titolo di corrispettivo, ma anche che, a monte, la data del 15.4.2019 riguarda l'inizio di una e-mail diversa e distinta dal documento invocato da sostegno della sua pretesa Pt_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche tale doglianza non può trovare accoglimento.
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Per completezza, si precisa che i capitoli di prova dedotti da nella sua memoria istruttoria in Pt_1 primo grado, la cui ammissione è stata reiterata in atto d' appello e nelle conclusioni (ancorchè senza riportarne il contenuto) hanno ad oggetto esclusivamente l'avvenuta esecuzione dei lavori “ulteriori”, e non anche l'esistenza del previo, necessario accordo fra le parti in ordine all'esecuzione di essi.
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In conclusione, l'appello va rigettato, con conferma dell'appellata sentenza e con condanna dell'appellante soccombente a pagare a le spese del presente grado, liquidate come da CP_1 dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto dell'impegno profuso e del valore della controversia (euro 46.748,00), oltre agli accessori di legge.
pagina 8 di 9 Alla luce di quanto esposto, non sussistono gli estremi per l'accoglimento della domanda di condanna dell'appellata, proposta dall'appellante x art. 96 cpc. Pt_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 856/2023 del Tribunale di Como così Controparte_1 dispone:
1. rigetta l'appello,
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado d'appello, liquidate in e. 9.000,00, oltre agli accessori dovuti per legge, 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 27.3.2025.
Il Consigliere est. rel. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Margherita Monte
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