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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2280/23 R.G. avente per oggetto: usucapione
promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Citraro ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Borgia (CZ), via 2 Giugno n.
2/A
ATTORE
Contro
CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
CP_4 CP_5
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva Parte_1
in giudizio i sig.ri CP_1 CP_2 Controparte_3
e affinché venisse accertato e dichiarato, in CP_4 CP_5 suo favore, l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione del fondo sito nel comune di Borgia (CZ), identificato in Catasto al foglio di mappa n. 32, particella 3025.
A sostegno della domanda deduceva di possedere da oltre vent'anni pacificamente, ininterrottamente, pubblicamente, in modo esclusivo, il suddetto fondo, provvedendo a pagare tutte le spese relative alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria, nonché a realizzare una recinzione delimitante i confini ed una casetta in legno. Concludeva, pertanto, chiedendo il riconoscimento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
Con decreto del 13/01/2024, il Giudice confermava l'udienza di prima comparizione del 05/02/2024 ai sensi dell'art. 171 c.p.c., invitando l'attore al deposito dell'atto di citazione, con la prova dell'avvenuta notifica.
All'udienza del 05/02/2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta,
l'attore depositava l'atto di citazione, dando prova dell'avvenuta notifica ai convenuti ed insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori. Il Giudice, ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale richiesta, l'ammetteva e rinviava la causa all'udienza del 24/06/2024 per l'escussione dei testimoni.
All'udienza del 24/06/2022 venivano escussi i testimoni citati da parte attrice, il
Giudice rinviava la causa per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 24/03/2025, concedendo alle parti il termine di 10 giorni per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 24/03/2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, parte attrice depositava note conclusionali e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente occorre evidenziare che, ai fini del perfezionarsi dell'usucapione ordinaria di beni immobili, a norma dell'art. 1158 c.c., è richiesto il possesso continuo, pacifico, pubblico non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animus possidendi, ovvero dall'intenzione di detenere la cosa come propria, che si protragga per oltre vent'anni, cui corrisponda per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astiene dall'esercitare le proprie potestà e non reagisca di fatto al potere esercitato sulla cosa.
Nel caso di specie, attraverso la prova testimoniale raccolta, è stato pienamente dimostrato che l'attore ha posseduto in modo pacifico, continuo ed ininterrotto, per oltre vent'anni, il terreno indicato nell'atto di citazione, senza che coloro che risultavano esserne proprietari, come da documentazione versata in atti, si fossero mai interessati al bene.
Pag. 2 di 3 Entrambi i testi escussi all'udienza del 24/06/2024, hanno infatti dichiarato che l'attore ha esercitato sul terreno oggetto di causa i poteri corrispondenti a quelli del proprietario da oltre vent'anni, facendosi carico delle spese necessarie al mantenimento ed alla manutenzione dello stesso, provvedendo, altresì, alla realizzazione di una recinzione delimitante i confini, onde va dichiarato, in conformità della domanda, l'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore della proprietà del predetto bene.
La mancata costituzione dei convenuti regolarmente citati in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara, pertanto, l'intervenuto acquisto per usucapione in capo al sig. dell'immobile sito nel Comune di Borgia (CZ), Parte_1
identificato nel Catasto Terreni del medesimo Comune, al foglio 32, particella 3025;
- per l'effetto ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da responsabilità, la trascrizione a favore dell'attore, della sentenza di acquisto della proprietà per usucapione, nonché l'esecuzione di tutte le successive necessarie formalità, anche in punto di volturazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 14.5.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 3 di 3
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2280/23 R.G. avente per oggetto: usucapione
promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Citraro ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Borgia (CZ), via 2 Giugno n.
2/A
ATTORE
Contro
CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
CP_4 CP_5
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva Parte_1
in giudizio i sig.ri CP_1 CP_2 Controparte_3
e affinché venisse accertato e dichiarato, in CP_4 CP_5 suo favore, l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione del fondo sito nel comune di Borgia (CZ), identificato in Catasto al foglio di mappa n. 32, particella 3025.
A sostegno della domanda deduceva di possedere da oltre vent'anni pacificamente, ininterrottamente, pubblicamente, in modo esclusivo, il suddetto fondo, provvedendo a pagare tutte le spese relative alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria, nonché a realizzare una recinzione delimitante i confini ed una casetta in legno. Concludeva, pertanto, chiedendo il riconoscimento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
Con decreto del 13/01/2024, il Giudice confermava l'udienza di prima comparizione del 05/02/2024 ai sensi dell'art. 171 c.p.c., invitando l'attore al deposito dell'atto di citazione, con la prova dell'avvenuta notifica.
All'udienza del 05/02/2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta,
l'attore depositava l'atto di citazione, dando prova dell'avvenuta notifica ai convenuti ed insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori. Il Giudice, ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale richiesta, l'ammetteva e rinviava la causa all'udienza del 24/06/2024 per l'escussione dei testimoni.
All'udienza del 24/06/2022 venivano escussi i testimoni citati da parte attrice, il
Giudice rinviava la causa per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 24/03/2025, concedendo alle parti il termine di 10 giorni per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 24/03/2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, parte attrice depositava note conclusionali e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente occorre evidenziare che, ai fini del perfezionarsi dell'usucapione ordinaria di beni immobili, a norma dell'art. 1158 c.c., è richiesto il possesso continuo, pacifico, pubblico non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animus possidendi, ovvero dall'intenzione di detenere la cosa come propria, che si protragga per oltre vent'anni, cui corrisponda per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astiene dall'esercitare le proprie potestà e non reagisca di fatto al potere esercitato sulla cosa.
Nel caso di specie, attraverso la prova testimoniale raccolta, è stato pienamente dimostrato che l'attore ha posseduto in modo pacifico, continuo ed ininterrotto, per oltre vent'anni, il terreno indicato nell'atto di citazione, senza che coloro che risultavano esserne proprietari, come da documentazione versata in atti, si fossero mai interessati al bene.
Pag. 2 di 3 Entrambi i testi escussi all'udienza del 24/06/2024, hanno infatti dichiarato che l'attore ha esercitato sul terreno oggetto di causa i poteri corrispondenti a quelli del proprietario da oltre vent'anni, facendosi carico delle spese necessarie al mantenimento ed alla manutenzione dello stesso, provvedendo, altresì, alla realizzazione di una recinzione delimitante i confini, onde va dichiarato, in conformità della domanda, l'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore della proprietà del predetto bene.
La mancata costituzione dei convenuti regolarmente citati in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara, pertanto, l'intervenuto acquisto per usucapione in capo al sig. dell'immobile sito nel Comune di Borgia (CZ), Parte_1
identificato nel Catasto Terreni del medesimo Comune, al foglio 32, particella 3025;
- per l'effetto ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da responsabilità, la trascrizione a favore dell'attore, della sentenza di acquisto della proprietà per usucapione, nonché l'esecuzione di tutte le successive necessarie formalità, anche in punto di volturazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 14.5.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
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