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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3086/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Calabrese, presso cui è stato eletto domicilio in Forte dei Marmi (LU), via Montauti n. 6, giusta procura in atti
OPPONENTE E
(P.I. ), con il patrocinio degli avv. Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
Zurlo ed Andrea Ornati, e con elezione di domicilio in La Spezia (SP), via Paolo
Emilio Taviani n. 170, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: 140038 - mutuo
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Parte_1 data 07.11.2024):
L'avv. Calabrese per , attore opponente, per i motivi di cui agli atti di Parte_1 causa - a cui rinvia insistendo in tutte le contestazioni, allegazioni, eccezioni e istanza istruttorio in essi svolte - chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto di citazione e di seguito trascritte:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, per i motivi sopra esposti, accertare che nulla
è dovuto per le causali di cui al ricorso per ingiunzione da parte del Parte_1
e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto e in diritto anche per carenza di legittimazione attiva e/o mancanza di titolarità del diritto di credito di cui all'ingiunzione in capo alla convenuta opposta;
in denegata ipotesi ridurre la somma dovuta al minimo anche in via equitativa. Con vittoria di spese, spese genarli 15% ed onorari di causa". Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositato in data 28.10.2024):
come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, insiste per Controparte_1 l'accoglimento delle istanze e conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione ivi integralmente precisate e di seguito trascritte: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, concedere alla il termine per attivare il CP_2 procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 259/2023 R.G. n. 10103/2022 del 31/01/2023 emesso dal Tribunale di Monza, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
1.1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di Controparte_1
nella qualità di cessionaria di un credito originariamente nella titolarità di
[...]
PA CA S.p.A., è stato ingiunto a il pagamento della somma Parte_1 di euro 16.747,48, oltre interessi, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni relative al contratto di finanziamento n. 23673452 stipulato in data 5 marzo 2021. 1.2. Con l'atto di citazione in opposizione, ha contestato la Parte_1 titolarità attiva del credito in capo alla controparte, ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto ed ha sostenuto l'infondatezza della domanda avversaria, domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
1.4. La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
Sulla titolarità del credito in capo Controparte_1
2. Come si diceva, l'opponente ha contestato la titolarità del credito oggetto di causa in capo all'opposta.
2.1. Al riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che la sussistenza della cessione di crediti in blocco in favore dell'odierna opposta è certificata dall'avvenuta produzione, sub doc. 9 del fascicolo monitorio, alla pagina 5 del relativo file, della raccomandata del 21.09.2022 con cui la cedente PA CA S.p.A. ha comunicato al debitore ceduto, odierno opponente, l'avvenuta cessione a
[...] del credito, identificato con il n. 23673452. Controparte_1
Al di là della mancata prova del ricevimento della suddetta comunicazione da parte del destinatario, la documentazione da ultimo citata deve essere ritenuta idonea ai fini della dimostrazione della titolarità del credito ingiunto in capo alla società opposta.
2.2. Vanno inoltre considerati anche i seguenti documenti presenti nel fascicolo della fase monitoria:
- l'estratto dell'accordo quadro (cfr.: doc. 4), che contiene sia la proposta da parte del cedente che l'accettazione di in qualità di cessionaria;
Controparte_1
- l'estratto della lista dei crediti ceduti (cfr.: doc. 6), in cui la posizione dell'odierno opponente, oggetto della cessione, compare con il codice numero di pratica 23673452; al riguardo, si noti che nel medesimo documento è citato il nominativo dell'odierno opponente e che il numero di pratica innanzi citato corrisponde a quello indicato anche nei doc. 8 e 9 del medesimo fascicolo;
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 30 del 15 marzo 2022
(cfr.: doc. 3), dalla quale risulta che il contratto di finanziamento in esame soddisfa tutti i requisiti dei contratti ceduti, indicati nella pubblicazione di cui all'art. 58 T.U.B.
2.3. Deve inoltre ritenersi infondata, e comunque irrilevante, la doglianza sollevata dall'opponente circa la mancanza di prova del pagamento del corrispettivo di cessione da parte di in favore di PA Controparte_1
CA S.p.A.; in proposito, in primo luogo, deve rilevarsi che il semplice accordo fra le parti è sufficiente a produrre l'effetto traslativo dei diritti;
in secondo luogo, in ogni caso, l'opponente, essendo estraneo al contratto di cessione, non è legittimato a sollevare alcuna eccezione sul punto.
2.4. Quanto alla comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto, deve rilevarsi che l'opposta, come innanzi già visto, ha prodotto prova della pubblicazione della cessione medesima in Gazzetta Ufficiale;
al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 5997 del 17.03.2006; sul punto, si veda anche: Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 20495 del 29.09.2020) ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”.
Sulla sussistenza del contratto per cui è causa
3. Con l'atto di citazione in opposizione, ha contestato altresì di Parte_1 aver sottoscritto qualsivoglia contratto di finanziamento, disconoscendo ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. la scrittura prodotta da controparte.
3.1. Al riguardo, premesso che il contratto di finanziamento per cui è causa reca la firma elettronica del mutuatario, deve osservarsi, sotto il profilo giuridico, che l'art. 20, commi 1 bis e 1 ter, D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede quanto segue:
“comma 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
Linee guida. comma 1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria".
Risulta dunque evidente che la norma in questione disciplina la contestazione della firma digitale o elettronica - apposta attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore - in maniera del tutto differente rispetto al sistema delineato dagli artt. 214 e ss. c.p.c. in tema di disconoscimento della scrittura privata.
3.1.1. Invero, con riferimento all'individuazione della parte gravata dall'onere della prova, mentre in ambito codicistico, a fronte del mero disconoscimento della scrittura da parte dell'autore apparente, è sul soggetto che intende avvalersi della scrittura che grava l'onere di dimostrarne la provenienza a seguito di istanza di verificazione, il contrario è invece previsto dalla norma del C.A.D. sopra menzionata.
3.1.2. Inoltre, premesso che, come affermato in generale dalla Corte di
Cassazione (cfr., per tutte: Cass., Sez. 5, ordinanza n. 17313 del 17.06.2021), “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato”, a maggior ragione ciò deve valere con riferimento alla firma elettronica o digitale, essendo al riguardo necessario che la parte che intenda contestare la provenienza dalla stessa della scrittura, indichi specificamente le circostanze di fatto poste a fondamento di una siffatta contestazione.
In particolare, la semplice negazione di aver sottoscritto alcun contratto non integra gli estremi dell'allegazione specifica, visto che essa nulla indica in ordine ad eventuali anomalie del procedimento elettronico di sottoscrizione, ovvero in ordine ad un utilizzo abusivo del sistema da parte di terzi.
3.2. Ciò premesso in punto di diritto, deve rilevarsi, in concreto, che nell'atto di citazione in opposizione, a pagina 1, la parte si è limitata a dedurre quanto segue: “Con il presente atto contesta di essere debitore di e/o Parte_1 CP_1 della sua asserita dante causa PA, nonché di contesta di aver Parte_2 stipulato/sottoscritto il contratto di finanziamento prodotto da come doc. 7 e CP_1 contesta qualsiasi corrispondenza al vero e qualsiasi relazione con il contratto delle pagine di cui al medesimo doc. 7 (afferenti firma digitale) e prodotte prima del contratto stesso”. Ebbene, la genericità della contestazione in questione appare evidente, con la conseguenza che il disconoscimento non può ritenersi validamente effettuato. Ciò è già di per sé sufficiente ad impedire l'accoglimento della contestazione in esame.
3.3.1. Solo per completezza, si rileva che, come emerge dalla documentazione contrattuale prodotta nell'ambito del fascicolo della fase monitoria (cfr.: doc. 7), la verifica della firma è stata effettuata con metodo OCSP il 12.03.2021 alle ore 16:58:39 UTC;
dalle note di utilizzo del certificato risulta che esso rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione AgiD n. 121/2009; l'Autorità di certificazione risulta essere la seguente: InfoCert Qualified Electronic Signature
CA 3, InfoCert S.p.A., Qualified Trust Service Provider.
3.3.2. Inoltre, sempre in punto di fatto, deve osservarsi che dall'esame dell'estratto conto prodotto nel fascicolo monitorio sub doc. 8 risulta la parziale esecuzione del contratto, con pagamento delle prime rate da parte dell'interessato, il che conferma ulteriormente l'avvenuta conclusione di un contratto valido ed efficace.
3.3.3. In ogni caso, l'opponente non ha offerto prove specifiche a sostegno della sua tesi. Sulla quantificazione del credito per cui è causa
4. Vanno parimenti disattese le doglianze sollevate dall'opponente in relazione all'ammontare del credito.
4.1. Al riguardo, deve rilevarsi che, in esecuzione del contratto per cui è causa
(finanziamento n. 23673452 sottoscritto in data 05.03.2021), è stata erogata in favore di la somma di euro 14.450,00; a sua volta, il consumatore si Parte_1
è obbligato a restituire l'importo di euro 19.725,44 in n. 60 rate mensili di euro
325,32. 4.2. Ora, la somma ingiunta di euro 16.747,48, della quale si contesta l'ammontare, è la risultante delle seguenti poste:
rate scadute e non pagate euro 1.973,02 capitale residuo a scadere euro 13.428,76 interessi moratori euro 1.345,70
I primi due dati sopra riportati sono contenuti nella comunicazione di decadenza dal beneficio del termine inviata da PA CA S.p.A. in data 15.02.2022
(cfr.: doc. 4 dell'opposta) e sono conformi alle risultanze dell'estratto conto prodotto nel fascicolo della fase monitoria sub doc. 8.
Quanto, poi, agli interessi moratori, il contratto prodotto in atti ne prevede il tasso
(“gli interessi mensili di mora al tasso del 1% calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile”). Esso è inferiore ai tassi soglia pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il primo trimestre 2021 (epoca di conclusione del contratto):
15,8625% per il credito personale;
15,2875% per il credito finalizzato;
si noti, al riguardo, che i tassi innanzi indicati non tengono conto della maggiorazione media del 3,1% rilevata in relazione agli interessi moratori ed indicata nel decreto del
Ministero.
4.3. A fronte dei dati in questione, le contestazioni dell'opponente sono del tutto generiche, né sussistono elementi che comportino la riduzione del credito.
Sulle ulteriori contestazioni dell'opponente
5.1. Esaminata la documentazione contrattuale non si rileva la sussistenza di clausole vessatorie che rilevino ai fini della decisione;
peraltro, detta censura dell'opponente non risulta per nulla specifica.
5.2. Generiche risultano, infine, le ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente.
Conseguenze delle considerazioni che precedono
6.1. L'opposizione va dunque disattesa, con conseguente conferma integrale del decreto opposto, ciò anche con riferimento alle spese processuali della fase monitoria, nonché con declaratoria di esecutorietà ai sensi dell'art. 653, comma 1, del codice di rito.
6.2. Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo mediante utilizzo degli importi tabellari medi per quanto concerne le prime due fasi, nonché degli importi tabellari minimi per la fase istruttoria, in cui l'opposta ha soltanto depositato una memoria, e per la fase decisoria, in cui l'opposta non ha depositato atti dopo la precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di rigettata ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente - anche nella parte relativa alle spese della fase monitoria - il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ex art. 653, comma 1, c.p.c.;
2. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali della fase di opposizione, che liquida in complessivi euro 3.387,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Monza, in data 28 marzo 2025. Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3086/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Calabrese, presso cui è stato eletto domicilio in Forte dei Marmi (LU), via Montauti n. 6, giusta procura in atti
OPPONENTE E
(P.I. ), con il patrocinio degli avv. Raffaele Controparte_1 P.IVA_1
Zurlo ed Andrea Ornati, e con elezione di domicilio in La Spezia (SP), via Paolo
Emilio Taviani n. 170, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: 140038 - mutuo
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Parte_1 data 07.11.2024):
L'avv. Calabrese per , attore opponente, per i motivi di cui agli atti di Parte_1 causa - a cui rinvia insistendo in tutte le contestazioni, allegazioni, eccezioni e istanza istruttorio in essi svolte - chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto di citazione e di seguito trascritte:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, per i motivi sopra esposti, accertare che nulla
è dovuto per le causali di cui al ricorso per ingiunzione da parte del Parte_1
e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto e in diritto anche per carenza di legittimazione attiva e/o mancanza di titolarità del diritto di credito di cui all'ingiunzione in capo alla convenuta opposta;
in denegata ipotesi ridurre la somma dovuta al minimo anche in via equitativa. Con vittoria di spese, spese genarli 15% ed onorari di causa". Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositato in data 28.10.2024):
come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, insiste per Controparte_1 l'accoglimento delle istanze e conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione ivi integralmente precisate e di seguito trascritte: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, concedere alla il termine per attivare il CP_2 procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 259/2023 R.G. n. 10103/2022 del 31/01/2023 emesso dal Tribunale di Monza, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
1.1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di Controparte_1
nella qualità di cessionaria di un credito originariamente nella titolarità di
[...]
PA CA S.p.A., è stato ingiunto a il pagamento della somma Parte_1 di euro 16.747,48, oltre interessi, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni relative al contratto di finanziamento n. 23673452 stipulato in data 5 marzo 2021. 1.2. Con l'atto di citazione in opposizione, ha contestato la Parte_1 titolarità attiva del credito in capo alla controparte, ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto ed ha sostenuto l'infondatezza della domanda avversaria, domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
1.4. La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
Sulla titolarità del credito in capo Controparte_1
2. Come si diceva, l'opponente ha contestato la titolarità del credito oggetto di causa in capo all'opposta.
2.1. Al riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che la sussistenza della cessione di crediti in blocco in favore dell'odierna opposta è certificata dall'avvenuta produzione, sub doc. 9 del fascicolo monitorio, alla pagina 5 del relativo file, della raccomandata del 21.09.2022 con cui la cedente PA CA S.p.A. ha comunicato al debitore ceduto, odierno opponente, l'avvenuta cessione a
[...] del credito, identificato con il n. 23673452. Controparte_1
Al di là della mancata prova del ricevimento della suddetta comunicazione da parte del destinatario, la documentazione da ultimo citata deve essere ritenuta idonea ai fini della dimostrazione della titolarità del credito ingiunto in capo alla società opposta.
2.2. Vanno inoltre considerati anche i seguenti documenti presenti nel fascicolo della fase monitoria:
- l'estratto dell'accordo quadro (cfr.: doc. 4), che contiene sia la proposta da parte del cedente che l'accettazione di in qualità di cessionaria;
Controparte_1
- l'estratto della lista dei crediti ceduti (cfr.: doc. 6), in cui la posizione dell'odierno opponente, oggetto della cessione, compare con il codice numero di pratica 23673452; al riguardo, si noti che nel medesimo documento è citato il nominativo dell'odierno opponente e che il numero di pratica innanzi citato corrisponde a quello indicato anche nei doc. 8 e 9 del medesimo fascicolo;
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 30 del 15 marzo 2022
(cfr.: doc. 3), dalla quale risulta che il contratto di finanziamento in esame soddisfa tutti i requisiti dei contratti ceduti, indicati nella pubblicazione di cui all'art. 58 T.U.B.
2.3. Deve inoltre ritenersi infondata, e comunque irrilevante, la doglianza sollevata dall'opponente circa la mancanza di prova del pagamento del corrispettivo di cessione da parte di in favore di PA Controparte_1
CA S.p.A.; in proposito, in primo luogo, deve rilevarsi che il semplice accordo fra le parti è sufficiente a produrre l'effetto traslativo dei diritti;
in secondo luogo, in ogni caso, l'opponente, essendo estraneo al contratto di cessione, non è legittimato a sollevare alcuna eccezione sul punto.
2.4. Quanto alla comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto, deve rilevarsi che l'opposta, come innanzi già visto, ha prodotto prova della pubblicazione della cessione medesima in Gazzetta Ufficiale;
al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 5997 del 17.03.2006; sul punto, si veda anche: Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 20495 del 29.09.2020) ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”.
Sulla sussistenza del contratto per cui è causa
3. Con l'atto di citazione in opposizione, ha contestato altresì di Parte_1 aver sottoscritto qualsivoglia contratto di finanziamento, disconoscendo ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. la scrittura prodotta da controparte.
3.1. Al riguardo, premesso che il contratto di finanziamento per cui è causa reca la firma elettronica del mutuatario, deve osservarsi, sotto il profilo giuridico, che l'art. 20, commi 1 bis e 1 ter, D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede quanto segue:
“comma 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
Linee guida. comma 1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria".
Risulta dunque evidente che la norma in questione disciplina la contestazione della firma digitale o elettronica - apposta attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore - in maniera del tutto differente rispetto al sistema delineato dagli artt. 214 e ss. c.p.c. in tema di disconoscimento della scrittura privata.
3.1.1. Invero, con riferimento all'individuazione della parte gravata dall'onere della prova, mentre in ambito codicistico, a fronte del mero disconoscimento della scrittura da parte dell'autore apparente, è sul soggetto che intende avvalersi della scrittura che grava l'onere di dimostrarne la provenienza a seguito di istanza di verificazione, il contrario è invece previsto dalla norma del C.A.D. sopra menzionata.
3.1.2. Inoltre, premesso che, come affermato in generale dalla Corte di
Cassazione (cfr., per tutte: Cass., Sez. 5, ordinanza n. 17313 del 17.06.2021), “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato”, a maggior ragione ciò deve valere con riferimento alla firma elettronica o digitale, essendo al riguardo necessario che la parte che intenda contestare la provenienza dalla stessa della scrittura, indichi specificamente le circostanze di fatto poste a fondamento di una siffatta contestazione.
In particolare, la semplice negazione di aver sottoscritto alcun contratto non integra gli estremi dell'allegazione specifica, visto che essa nulla indica in ordine ad eventuali anomalie del procedimento elettronico di sottoscrizione, ovvero in ordine ad un utilizzo abusivo del sistema da parte di terzi.
3.2. Ciò premesso in punto di diritto, deve rilevarsi, in concreto, che nell'atto di citazione in opposizione, a pagina 1, la parte si è limitata a dedurre quanto segue: “Con il presente atto contesta di essere debitore di e/o Parte_1 CP_1 della sua asserita dante causa PA, nonché di contesta di aver Parte_2 stipulato/sottoscritto il contratto di finanziamento prodotto da come doc. 7 e CP_1 contesta qualsiasi corrispondenza al vero e qualsiasi relazione con il contratto delle pagine di cui al medesimo doc. 7 (afferenti firma digitale) e prodotte prima del contratto stesso”. Ebbene, la genericità della contestazione in questione appare evidente, con la conseguenza che il disconoscimento non può ritenersi validamente effettuato. Ciò è già di per sé sufficiente ad impedire l'accoglimento della contestazione in esame.
3.3.1. Solo per completezza, si rileva che, come emerge dalla documentazione contrattuale prodotta nell'ambito del fascicolo della fase monitoria (cfr.: doc. 7), la verifica della firma è stata effettuata con metodo OCSP il 12.03.2021 alle ore 16:58:39 UTC;
dalle note di utilizzo del certificato risulta che esso rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione AgiD n. 121/2009; l'Autorità di certificazione risulta essere la seguente: InfoCert Qualified Electronic Signature
CA 3, InfoCert S.p.A., Qualified Trust Service Provider.
3.3.2. Inoltre, sempre in punto di fatto, deve osservarsi che dall'esame dell'estratto conto prodotto nel fascicolo monitorio sub doc. 8 risulta la parziale esecuzione del contratto, con pagamento delle prime rate da parte dell'interessato, il che conferma ulteriormente l'avvenuta conclusione di un contratto valido ed efficace.
3.3.3. In ogni caso, l'opponente non ha offerto prove specifiche a sostegno della sua tesi. Sulla quantificazione del credito per cui è causa
4. Vanno parimenti disattese le doglianze sollevate dall'opponente in relazione all'ammontare del credito.
4.1. Al riguardo, deve rilevarsi che, in esecuzione del contratto per cui è causa
(finanziamento n. 23673452 sottoscritto in data 05.03.2021), è stata erogata in favore di la somma di euro 14.450,00; a sua volta, il consumatore si Parte_1
è obbligato a restituire l'importo di euro 19.725,44 in n. 60 rate mensili di euro
325,32. 4.2. Ora, la somma ingiunta di euro 16.747,48, della quale si contesta l'ammontare, è la risultante delle seguenti poste:
rate scadute e non pagate euro 1.973,02 capitale residuo a scadere euro 13.428,76 interessi moratori euro 1.345,70
I primi due dati sopra riportati sono contenuti nella comunicazione di decadenza dal beneficio del termine inviata da PA CA S.p.A. in data 15.02.2022
(cfr.: doc. 4 dell'opposta) e sono conformi alle risultanze dell'estratto conto prodotto nel fascicolo della fase monitoria sub doc. 8.
Quanto, poi, agli interessi moratori, il contratto prodotto in atti ne prevede il tasso
(“gli interessi mensili di mora al tasso del 1% calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile”). Esso è inferiore ai tassi soglia pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il primo trimestre 2021 (epoca di conclusione del contratto):
15,8625% per il credito personale;
15,2875% per il credito finalizzato;
si noti, al riguardo, che i tassi innanzi indicati non tengono conto della maggiorazione media del 3,1% rilevata in relazione agli interessi moratori ed indicata nel decreto del
Ministero.
4.3. A fronte dei dati in questione, le contestazioni dell'opponente sono del tutto generiche, né sussistono elementi che comportino la riduzione del credito.
Sulle ulteriori contestazioni dell'opponente
5.1. Esaminata la documentazione contrattuale non si rileva la sussistenza di clausole vessatorie che rilevino ai fini della decisione;
peraltro, detta censura dell'opponente non risulta per nulla specifica.
5.2. Generiche risultano, infine, le ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente.
Conseguenze delle considerazioni che precedono
6.1. L'opposizione va dunque disattesa, con conseguente conferma integrale del decreto opposto, ciò anche con riferimento alle spese processuali della fase monitoria, nonché con declaratoria di esecutorietà ai sensi dell'art. 653, comma 1, del codice di rito.
6.2. Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo mediante utilizzo degli importi tabellari medi per quanto concerne le prime due fasi, nonché degli importi tabellari minimi per la fase istruttoria, in cui l'opposta ha soltanto depositato una memoria, e per la fase decisoria, in cui l'opposta non ha depositato atti dopo la precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di rigettata ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente - anche nella parte relativa alle spese della fase monitoria - il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ex art. 653, comma 1, c.p.c.;
2. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali della fase di opposizione, che liquida in complessivi euro 3.387,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Monza, in data 28 marzo 2025. Il Giudice
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