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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/02/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
VERBALE D'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
In esito all'udienza del 30 dicembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, è stata chiamata la causa R.G. n..44505/2024; letti gli atti del procedimento, rilevato che trattasi di procedimento per il quale, si è disposta la celebrazione dell'udienza a trattazione scritta, lette le note scritte depositate dalle parti;
rilevato che entrambi le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta del giudice formulata con ordinanza del 12 dicembre 2024, che invita all'abbandono della causa con compensazione delle spese di lite;
Rilevato che l'ordinanza avvisava le parti che in caso di raggiungimento dell'accordo sarebbe stata dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto raggiunto l'accordo per quanto dichiarato dalle parti, non sussistendo più nessuna intenzione al proseguimento della causa;
IL GIUDICE dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
1 2
il Giudice, Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, iscritta al n. 44505 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra con l'avv. Maddalena Ferraiuolo, Parte_1
attore e
, con l'avv. Virna Controparte_1
Sabeni, convenuto e con l'avv. Stefania Coletti Controparte_2
Intervenuta volontaria
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale ex art.2051 e 2043 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice , con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di Voler:
-accertare e dichiarare che la in persona del Parroco Controparte_1 legale rappresentante p.t., è responsabile, ex art. 2051 c.c., di tutti i danni, non patrimoniali e patrimoniali, subiti dal Sig. per il sinistro occorsogli in data 30.03.2022 e di cui in Parte_1 narrativa;
-per l'effetto, previo accertamento, condannare la Controparte_1
in persona del Parroco legale rappresentante p.t., a corrispondere al medesimo Sig.
[...]
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, la somma complessiva di Euro Pt_1
47.917,00 (quarantasettemilanovecentodiciassette//00), come sopra giustificata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito a quello dell'effettivo, completo ristoro, o comunque il diverso importo che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
-altresì per l'effetto, previo
2 3
accertamento, condannare la in persona del Parroco Controparte_1 legale rappresentante p.t., a corrispondere al Sig. a titolo di risarcimento dei danni Pt_1 patrimoniali patiti, la somma complessiva di Euro 2.101,40 (duemilacentouno//40) con interessi e rivalutazione monetaria sino alla data dell'effettivo soddisfo, o comunque a quella diversa somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
-condannare la Controparte_1
in persona del Parroco legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Sig.
[...] Pt_1 di tutte le spese e accessori del presente giudizio, ivi comprese quelle della richiesta CTU.”
A sostegno delle proprie pretese, assumeva quanto di seguito riportato: “ 1] Il Sig. ha svolto, sotto la direzione del Parroco Don attività di volontariato per la Pt_1 Persona_1
(di seguito, per brevità, solo ”), sedente in Controparte_1 CP_1
Roma, Via Marco Calidio n. 22, all'interno dei locali condotti e detenuti da quest'ultima (posti alla stessa Via Calidio n. 22) e di proprietà della per la Preservazione della Fede e Parte_2 la Provvista di Nuove Chiese in Roma.
2] In data 30.03.2022, alle ore 16:30 circa, il Sig. mentre svolgeva la suindicata attività di Pt_1 volontariato (estrinsecatasi in detta data nella preparazione e consegna di pacchi contenenti generi alimentari da destinare alle persone bisognose della Parrocchia), è stato vittima di un grave sinistro.
Più precisamente, durante il trasporto a mano di un pacco alimentare contenente pane, appena preparato e da posizionare nel locale adibito dalla a deposito magazzino, scendendo la CP_1 rampa delle scale di accesso a tale locale, bagnate a causa della pioggia e dell'andirivieni di persone, è scivolato improvvisamente e in maniera rovinosa sugli ultimi due gradini, battendo pesantemente la schiena sui gradini della scala e riportando un trauma diretto a carico della colonna dorso-lombare e in sede costale.
Si precisa che la scala su cui è avvenuto il sinistro, rivestita in marmo liscio, era priva di qualsivoglia protezione antiscivolo e corrimano su entrambi i lati.” Sosteneva di aver riportato lesioni con postumi permanenti che addebitava alla convenuta, in persona del legale CP_1 rappresentante, riscontrando una responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c., quale custode delle scale percorrendo le quali era caduto.
Si costituiva la convenuta (di seguito Controparte_1 solo , chiedendo il rigetto della domanda, accogliendo le seguenti CP_1 conclusioni: “Nel merito Rigettare la domanda proposta da in quanto infondata Parte_1 in fatto ed in diritto per i motivi dedotti nel presente atto.
In subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e previo accertamento mediante CTU della reale entità delle lesioni subite, nonché previa valutazione della effettiva gravità
3 4
della colpa della in persona del legale rappresentante Controparte_1 protempore rispetto alla misura della diligenza violata dall'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. commi
1 e 2, Accertare e dichiarare che la in persona del Controparte_3 suo legale rappresentante pro-tempore, in forza del contratto di assicurazioni è tenuta a garantire e manlevare e tenere indenne da ogni esborso la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore e, per l'effetto Condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore Controparte_3 della in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, di una somma pari a quella che la in Controparte_1 persona del legale rappresentante protempore sarà tenuta a pagare in favore di o Parte_1 alternativamente, a direttamente versare nei confronti di l'importo che dovesse Parte_1 risultare dovuto dalla in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore nei confronti di Con vittoria di spese di lite.” Ed in via Parte_1 preliminare chiedeva autorizzarsi la chiamata della propria Compagnia di assicurazione garante per la RCT.
Autorizzata inizialmente la chiamata, il provvedimento veniva poi revocato in quanto, su eccezione della parte attrice, si rilevava la tardiva costituzione della parte convenuta.
Si costituivano successivamente con comparsa di intervento adesivo dipendente ed autonomo ex art. 105 e 267 c.p.c. le quale successore di Controparte_2
, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata Controparte_4 in fatto e diritto e così concludendo: “Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta, dichiarato ammissibile il proposto intervento volontario: a) rigettare la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 perché infondata con condanna dello stesso alla refusione delle spese e dei compensi
[...] anche nei confronti dell'interveniente; b) dichiarare ed accertare comunque, anche nella ipotesi in cui dovesse essere accertata una colpa solo concorrente del volontario danneggiato nella determinazione dell'incidente oggetto di causa, la non operatività della garanzia assicurativa RCT di cui alla polizza multirischi della n. 526.12.017948 della Assicurazione, in CP_1 Controparte_3 conseguenza della pattuita “esclusione” e per l'effetto respingere la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti dell'assicuratore con la condanna di tale convenuta alla CP_1 refusione delle spese e dei compensi di causa.”
All'esito dell'Istruttoria, sentiti i testimoni e valutate le prove documentali, questo
4 5
giudice, dopo aver trattenuto il fascicolo in riserva, ritenuto che, in considerazione dell'oggetto della lite e della natura delle questioni giuridiche, la controversia si prestasse ad essere risolta mediante l'accordo tra le parti, formulava proposta conciliativa, proponendo alle parti la conciliazione della causa alle seguenti condizioni: “abbandono della causa a spese compensate integralmente tra le parti, senza ulteriori disposizioni”, ed indicando sommariamente alcune direttive utili ad orientarle nella decisione: “trattasi di caduta da scale all'interno di;
CP_1 va applicata la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c.;
i testi di parte attrice escussi non hanno assistito al fatto;
in particolare il primo teste, che si trovava in a prestare il medesimo servizio di parte CP_1 attrice, ha dichiarato di aver sentito il rumore “trambusto” ed essere accorso ed aver visto l'attore che era per terra, sulle scale, buttato sul un lato delle scale, ha chiarito che le scale erano dotate di corrimano e che avevano altresì le fasce antiscivolo, circostanza visibile anche nelle fotografie prodotte dalla parte attrice;
si può ritenere quindi che in ogni caso sussista una responsabilità dell'attore che non ha prestato la dovuta cautela nello scendere le scale, non tenendosi al corrimano, né è provato che portasse dei pacchi, anzi il teste afferma il contrario
La causa era quindi rinviata per la verifica all'udienza del 30 dicembre 2024, udienza da tenersi nella forma della trattazione scritta con termine per il deposito di note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc e avviso alle parti che: “in caso di accordo verrà dichiarata cessata la materia del contendere senza ulteriori spese ovvero estinto in processo in caso di mancato deposito di note scritte.”
Nei termini fissati per l'udienza del 30 dicembre 2024 le parti tutte hanno depositato note scritte dichiarando di aderire alla proposta del giudice di abbandono della causa a spese compensate, anche la parte attrice che aveva, precedentemente al termine fissato, depositato note – il 22 dicembre 2024 - dichiarando che pendevano trattative tra l'attore e la ad altre condizioni e chiesto un rinvio, con note depositate CP_1 il 30 dicembre 2024, prendeva atto che la controparte negava l'esistenza di trattative in tal senso e dichiarava di aderire alla proposta di abbandono della causa e rinunciare alla richiesta di rinvio d'udienza.
Preso atto delle dichiarazioni delle parti, non sussistendo più alcun interesse delle stesse alla continuazione della causa.
5 6
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma, 23.02.2025
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
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Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
VERBALE D'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
In esito all'udienza del 30 dicembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, è stata chiamata la causa R.G. n..44505/2024; letti gli atti del procedimento, rilevato che trattasi di procedimento per il quale, si è disposta la celebrazione dell'udienza a trattazione scritta, lette le note scritte depositate dalle parti;
rilevato che entrambi le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta del giudice formulata con ordinanza del 12 dicembre 2024, che invita all'abbandono della causa con compensazione delle spese di lite;
Rilevato che l'ordinanza avvisava le parti che in caso di raggiungimento dell'accordo sarebbe stata dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto raggiunto l'accordo per quanto dichiarato dalle parti, non sussistendo più nessuna intenzione al proseguimento della causa;
IL GIUDICE dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
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il Giudice, Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, iscritta al n. 44505 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra con l'avv. Maddalena Ferraiuolo, Parte_1
attore e
, con l'avv. Virna Controparte_1
Sabeni, convenuto e con l'avv. Stefania Coletti Controparte_2
Intervenuta volontaria
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale ex art.2051 e 2043 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice , con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per ivi sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di Voler:
-accertare e dichiarare che la in persona del Parroco Controparte_1 legale rappresentante p.t., è responsabile, ex art. 2051 c.c., di tutti i danni, non patrimoniali e patrimoniali, subiti dal Sig. per il sinistro occorsogli in data 30.03.2022 e di cui in Parte_1 narrativa;
-per l'effetto, previo accertamento, condannare la Controparte_1
in persona del Parroco legale rappresentante p.t., a corrispondere al medesimo Sig.
[...]
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, la somma complessiva di Euro Pt_1
47.917,00 (quarantasettemilanovecentodiciassette//00), come sopra giustificata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito a quello dell'effettivo, completo ristoro, o comunque il diverso importo che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
-altresì per l'effetto, previo
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accertamento, condannare la in persona del Parroco Controparte_1 legale rappresentante p.t., a corrispondere al Sig. a titolo di risarcimento dei danni Pt_1 patrimoniali patiti, la somma complessiva di Euro 2.101,40 (duemilacentouno//40) con interessi e rivalutazione monetaria sino alla data dell'effettivo soddisfo, o comunque a quella diversa somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
-condannare la Controparte_1
in persona del Parroco legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Sig.
[...] Pt_1 di tutte le spese e accessori del presente giudizio, ivi comprese quelle della richiesta CTU.”
A sostegno delle proprie pretese, assumeva quanto di seguito riportato: “ 1] Il Sig. ha svolto, sotto la direzione del Parroco Don attività di volontariato per la Pt_1 Persona_1
(di seguito, per brevità, solo ”), sedente in Controparte_1 CP_1
Roma, Via Marco Calidio n. 22, all'interno dei locali condotti e detenuti da quest'ultima (posti alla stessa Via Calidio n. 22) e di proprietà della per la Preservazione della Fede e Parte_2 la Provvista di Nuove Chiese in Roma.
2] In data 30.03.2022, alle ore 16:30 circa, il Sig. mentre svolgeva la suindicata attività di Pt_1 volontariato (estrinsecatasi in detta data nella preparazione e consegna di pacchi contenenti generi alimentari da destinare alle persone bisognose della Parrocchia), è stato vittima di un grave sinistro.
Più precisamente, durante il trasporto a mano di un pacco alimentare contenente pane, appena preparato e da posizionare nel locale adibito dalla a deposito magazzino, scendendo la CP_1 rampa delle scale di accesso a tale locale, bagnate a causa della pioggia e dell'andirivieni di persone, è scivolato improvvisamente e in maniera rovinosa sugli ultimi due gradini, battendo pesantemente la schiena sui gradini della scala e riportando un trauma diretto a carico della colonna dorso-lombare e in sede costale.
Si precisa che la scala su cui è avvenuto il sinistro, rivestita in marmo liscio, era priva di qualsivoglia protezione antiscivolo e corrimano su entrambi i lati.” Sosteneva di aver riportato lesioni con postumi permanenti che addebitava alla convenuta, in persona del legale CP_1 rappresentante, riscontrando una responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c., quale custode delle scale percorrendo le quali era caduto.
Si costituiva la convenuta (di seguito Controparte_1 solo , chiedendo il rigetto della domanda, accogliendo le seguenti CP_1 conclusioni: “Nel merito Rigettare la domanda proposta da in quanto infondata Parte_1 in fatto ed in diritto per i motivi dedotti nel presente atto.
In subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e previo accertamento mediante CTU della reale entità delle lesioni subite, nonché previa valutazione della effettiva gravità
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della colpa della in persona del legale rappresentante Controparte_1 protempore rispetto alla misura della diligenza violata dall'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. commi
1 e 2, Accertare e dichiarare che la in persona del Controparte_3 suo legale rappresentante pro-tempore, in forza del contratto di assicurazioni è tenuta a garantire e manlevare e tenere indenne da ogni esborso la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore e, per l'effetto Condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore Controparte_3 della in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, di una somma pari a quella che la in Controparte_1 persona del legale rappresentante protempore sarà tenuta a pagare in favore di o Parte_1 alternativamente, a direttamente versare nei confronti di l'importo che dovesse Parte_1 risultare dovuto dalla in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore nei confronti di Con vittoria di spese di lite.” Ed in via Parte_1 preliminare chiedeva autorizzarsi la chiamata della propria Compagnia di assicurazione garante per la RCT.
Autorizzata inizialmente la chiamata, il provvedimento veniva poi revocato in quanto, su eccezione della parte attrice, si rilevava la tardiva costituzione della parte convenuta.
Si costituivano successivamente con comparsa di intervento adesivo dipendente ed autonomo ex art. 105 e 267 c.p.c. le quale successore di Controparte_2
, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata Controparte_4 in fatto e diritto e così concludendo: “Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta, dichiarato ammissibile il proposto intervento volontario: a) rigettare la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 perché infondata con condanna dello stesso alla refusione delle spese e dei compensi
[...] anche nei confronti dell'interveniente; b) dichiarare ed accertare comunque, anche nella ipotesi in cui dovesse essere accertata una colpa solo concorrente del volontario danneggiato nella determinazione dell'incidente oggetto di causa, la non operatività della garanzia assicurativa RCT di cui alla polizza multirischi della n. 526.12.017948 della Assicurazione, in CP_1 Controparte_3 conseguenza della pattuita “esclusione” e per l'effetto respingere la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti dell'assicuratore con la condanna di tale convenuta alla CP_1 refusione delle spese e dei compensi di causa.”
All'esito dell'Istruttoria, sentiti i testimoni e valutate le prove documentali, questo
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giudice, dopo aver trattenuto il fascicolo in riserva, ritenuto che, in considerazione dell'oggetto della lite e della natura delle questioni giuridiche, la controversia si prestasse ad essere risolta mediante l'accordo tra le parti, formulava proposta conciliativa, proponendo alle parti la conciliazione della causa alle seguenti condizioni: “abbandono della causa a spese compensate integralmente tra le parti, senza ulteriori disposizioni”, ed indicando sommariamente alcune direttive utili ad orientarle nella decisione: “trattasi di caduta da scale all'interno di;
CP_1 va applicata la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c.;
i testi di parte attrice escussi non hanno assistito al fatto;
in particolare il primo teste, che si trovava in a prestare il medesimo servizio di parte CP_1 attrice, ha dichiarato di aver sentito il rumore “trambusto” ed essere accorso ed aver visto l'attore che era per terra, sulle scale, buttato sul un lato delle scale, ha chiarito che le scale erano dotate di corrimano e che avevano altresì le fasce antiscivolo, circostanza visibile anche nelle fotografie prodotte dalla parte attrice;
si può ritenere quindi che in ogni caso sussista una responsabilità dell'attore che non ha prestato la dovuta cautela nello scendere le scale, non tenendosi al corrimano, né è provato che portasse dei pacchi, anzi il teste afferma il contrario
La causa era quindi rinviata per la verifica all'udienza del 30 dicembre 2024, udienza da tenersi nella forma della trattazione scritta con termine per il deposito di note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc e avviso alle parti che: “in caso di accordo verrà dichiarata cessata la materia del contendere senza ulteriori spese ovvero estinto in processo in caso di mancato deposito di note scritte.”
Nei termini fissati per l'udienza del 30 dicembre 2024 le parti tutte hanno depositato note scritte dichiarando di aderire alla proposta del giudice di abbandono della causa a spese compensate, anche la parte attrice che aveva, precedentemente al termine fissato, depositato note – il 22 dicembre 2024 - dichiarando che pendevano trattative tra l'attore e la ad altre condizioni e chiesto un rinvio, con note depositate CP_1 il 30 dicembre 2024, prendeva atto che la controparte negava l'esistenza di trattative in tal senso e dichiarava di aderire alla proposta di abbandono della causa e rinunciare alla richiesta di rinvio d'udienza.
Preso atto delle dichiarazioni delle parti, non sussistendo più alcun interesse delle stesse alla continuazione della causa.
5 6
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma, 23.02.2025
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
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