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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 19 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 69/2023 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Cristian Ventisette
APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma– Sezione
Lavoro – n. 6888/2022
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare il Controparte_1
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda di € 2.764,01 a
[...] titolo di differenze retributive e Tfr maturate a seguito dell'aggiornamento dei
CCNL applicati alle attività lavorative svolte dal 01.04.2011, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio e distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario che dichiara di averle anticipate
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: respingere il ricorso ex adverso proposto, con vittoria di spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, , ristretto in espiazione pena, agiva Parte_1
nei confronti del per ottenere il pagamento delle Controparte_1
differenze sulla mercede percepita in relazione al lavoro svolto durante il periodo di detenzione dall'aprile 2011 al settembre 2015.
Il ricorrente deduceva al riguardo, per quanto ancora rileva in questa sede: di avere svolto la propria attività quale scopino e porta vitto (servizio 2, cat.
C) da aprile 2011 a dicembre 2014; quale apprendista agricoltore (servizio 16, cat.
D) da gennaio 2015 a settembre 2015 e, successivamente, anche con diverse mansioni, sino al 31.10.2020 (doc. 1-24); che la mercede non era stata più aggiornata dopo la riunione dell'apposita
Commissione ministeriale nel giugno 1993; che il compito affidato alla commissione ministeriale era soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro;
che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resta ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello
2 vigente al momento della determinazione della tabella della commissione (Cass. n.
36250/2004); che pertanto, applicati i CCNL “Agricoltura –operai” e “Pubblici esercizi” via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto, prodotti in estratto con l'analitica indicazione degli importi stabiliti per ogni livello di inquadramento, il ricorrente avrebbe dovuto ancora percepire la complessiva somma di € 2.764,01 per differenze e Tfr oltre accessori.
Il si costituiva eccependola prescrizione del diritto. Controparte_1
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal ed ha accolto nel resto la domanda, CP_1 condannando il a pagare la solla la somma lorda di € 952,89 a titolo di CP_1
differenze di retribuzione e quella lorda di € 106,52 a titolo di Tfr.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendo l'erroneità Pt_1
della decisione in punto di prescrizione nonché sulla regolamentazione delle spese per violazione dei minimi dei parametri e difetto di motivazione sul punto, insistendo nella domanda originaria e in subordine denunziando l'erroneo calcolo delle somme prescritte dalla data di interruzione della prescrizione.
Il si è costituto in appello replicando nel merito Controparte_1 dei motivi di gravame e ribadendo l'eccezione di prescrizione, senza però a sua volta contestare la sentenza sugli altri aspetti di merito (cioè sulla fondatezza del diritto alla rideterminazione della mercede ma neppure sull'an del diritto al Tfr, dovendosi pertanto ritenere passata in giudicato anche la statuizione di condanna al pagamento del Tfr, da considerarsi ormai acquisita).
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
3 Il motivo di appello risulta confortato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che questa Corte condivide integralmente.
La S.C. ha messo in rilievo la stretta connessione del lavoro carcerario con la detenzione e con la funzione rieducativa della pena, e il metus che potrebbe affliggere il detenuto. Così motiva in particolare la Cassazione:
9. Resta, dunque, ineludibile la stretta connessione con la detenzione e con la funzione di rieducazione della pena a questa collegata. È tale funzione che unifica i rapporti e li rende comunque differenti dal “lavoro libero”, non quanto alle modalità ma sicuramente quanto al contesto (descritto nella sopra citata sentenza della Corte cost. n. 341 del 2006) che in sé è significativo di un 'metus'.
Quest'ultimo, non si identifica necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, ma è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e che gli istituti di tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Il tutto in un contesto di assenza di libertà personale e di sottoposizione/soggezione alla costrizione detentiva sotto vigilanza altrui la cui finalità, però, è bene ricordare, non è quella di negare al detenuto di essere individuo con i bisogni destinati ad essere soddisfatti con il lavoro e con le tutele costituzionalmente garantite che al lavoro accedono (v., anche, Cass. 26 aprile 2007, n. 9969). In particolare, per quanto qui rileva, nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al 'metus' datoriale in relazione all'attività che aspira a svolgere e valga, al riguardo, sottolineare che: -
i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti;
- le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord. penitenz. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 124/2018); - non sussiste alcuna possibilità di prevedere, in relazione alla casa circondariale ovvero alle condizioni di reclusione ove si sta scontando la pena, non solo se sia
4 possibile in concreto svolgere attività lavorativa ma neppure se sia ipotizzabile l'assegnazione a mansioni diverse o eguali rispetto ad altre già svolte.
10. Il meccanismo sopra descritto pone i detenuti che aspirano a lavorare in una condizione di “metus” che si qualifica come tale anche ove in sé considerata, stante l'assoluta specialità del lavoro carcerario. In particolare, questo si desume da plurimi elementi: a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto l'elaborazione e l'indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b) l'inidoneità della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell'istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro
(commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell'ord. penitenz. prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma «senza potere deliberativo»);
c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) l'assenza di regole generali e predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo (come ad esempio graduatorie in qualche modo paragonabili, pur nella diversità della tipologia dei rapporti - cfr. Cass. 17 agosto 2009, n. 18309; Cass. 8 maggio 2019,
n. 12205; Cass. 19 gennaio 2024, n. 2092 ed anche, per implicito, Cass. 5 gennaio
2024, n. 396 su cui v. infra -, a quelle dei supplenti nel settore scolastico).
12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018 il nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della
Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione
5 di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere.
13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza.
14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità
6 con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie).
Tanto precisato, e dato atto che sono in parte pacifici e in parte passati in giudicato gli altri presupposti fattuali della domanda (ivi compreso quello afferente alla quantificazione del dovuto, in assenza di qualsivoglia contestazione sui conteggi prodotti dal ), la domanda dell'appellante può essere integralmente Pt_1
accolta in parziale riforma della sentenza di primo grado.
Va in ultimo soltanto precisato che dalla lettura complessiva del ricorso di primo grado (v. in particolare il punto 5 a pag. 2 del ricorso ex art. 4141 cpc) e dei conteggi allegati in cui sono indicate nello specifico le differenze invocate,
l'adeguamento retributivo richiesto è delimitato dal 1.4.2011 al 30.09.2015.
Tale esito induce a rideterminare complessivamente le spese di lite del doppio grado di giudizio, con assorbimento del relativo motivo di appello.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Vista la sopravvenienza della ricordata decisiva pronunzia della Cassazione rispetto all'appello, e gli orientamenti anche di merito che potevano deporre nel senso contrario a quanto da ultimo statuito dalla S.C., sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna il a corrispondere Controparte_1 all'appellante, a titolo di differenze sul trattamento economico spettantegli per il lavoro svolto nel periodo dal 1.4.2011 al 30.09.2015, complessive € 2.764,01 lorde per differenze di retribuzione e Tfr, oltre la maggior somma tra rivalutazione ed interessi legali sulla predetta somma dal dì della maturazione del diritto al saldo.
7 Compensa integralmente le spese di lite del grado di appello.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 19 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 69/2023 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Cristian Ventisette
APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma– Sezione
Lavoro – n. 6888/2022
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare il Controparte_1
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda di € 2.764,01 a
[...] titolo di differenze retributive e Tfr maturate a seguito dell'aggiornamento dei
CCNL applicati alle attività lavorative svolte dal 01.04.2011, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio e distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario che dichiara di averle anticipate
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: respingere il ricorso ex adverso proposto, con vittoria di spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, , ristretto in espiazione pena, agiva Parte_1
nei confronti del per ottenere il pagamento delle Controparte_1
differenze sulla mercede percepita in relazione al lavoro svolto durante il periodo di detenzione dall'aprile 2011 al settembre 2015.
Il ricorrente deduceva al riguardo, per quanto ancora rileva in questa sede: di avere svolto la propria attività quale scopino e porta vitto (servizio 2, cat.
C) da aprile 2011 a dicembre 2014; quale apprendista agricoltore (servizio 16, cat.
D) da gennaio 2015 a settembre 2015 e, successivamente, anche con diverse mansioni, sino al 31.10.2020 (doc. 1-24); che la mercede non era stata più aggiornata dopo la riunione dell'apposita
Commissione ministeriale nel giugno 1993; che il compito affidato alla commissione ministeriale era soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro;
che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resta ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello
2 vigente al momento della determinazione della tabella della commissione (Cass. n.
36250/2004); che pertanto, applicati i CCNL “Agricoltura –operai” e “Pubblici esercizi” via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto, prodotti in estratto con l'analitica indicazione degli importi stabiliti per ogni livello di inquadramento, il ricorrente avrebbe dovuto ancora percepire la complessiva somma di € 2.764,01 per differenze e Tfr oltre accessori.
Il si costituiva eccependola prescrizione del diritto. Controparte_1
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal ed ha accolto nel resto la domanda, CP_1 condannando il a pagare la solla la somma lorda di € 952,89 a titolo di CP_1
differenze di retribuzione e quella lorda di € 106,52 a titolo di Tfr.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendo l'erroneità Pt_1
della decisione in punto di prescrizione nonché sulla regolamentazione delle spese per violazione dei minimi dei parametri e difetto di motivazione sul punto, insistendo nella domanda originaria e in subordine denunziando l'erroneo calcolo delle somme prescritte dalla data di interruzione della prescrizione.
Il si è costituto in appello replicando nel merito Controparte_1 dei motivi di gravame e ribadendo l'eccezione di prescrizione, senza però a sua volta contestare la sentenza sugli altri aspetti di merito (cioè sulla fondatezza del diritto alla rideterminazione della mercede ma neppure sull'an del diritto al Tfr, dovendosi pertanto ritenere passata in giudicato anche la statuizione di condanna al pagamento del Tfr, da considerarsi ormai acquisita).
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
3 Il motivo di appello risulta confortato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che questa Corte condivide integralmente.
La S.C. ha messo in rilievo la stretta connessione del lavoro carcerario con la detenzione e con la funzione rieducativa della pena, e il metus che potrebbe affliggere il detenuto. Così motiva in particolare la Cassazione:
9. Resta, dunque, ineludibile la stretta connessione con la detenzione e con la funzione di rieducazione della pena a questa collegata. È tale funzione che unifica i rapporti e li rende comunque differenti dal “lavoro libero”, non quanto alle modalità ma sicuramente quanto al contesto (descritto nella sopra citata sentenza della Corte cost. n. 341 del 2006) che in sé è significativo di un 'metus'.
Quest'ultimo, non si identifica necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, ma è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e che gli istituti di tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Il tutto in un contesto di assenza di libertà personale e di sottoposizione/soggezione alla costrizione detentiva sotto vigilanza altrui la cui finalità, però, è bene ricordare, non è quella di negare al detenuto di essere individuo con i bisogni destinati ad essere soddisfatti con il lavoro e con le tutele costituzionalmente garantite che al lavoro accedono (v., anche, Cass. 26 aprile 2007, n. 9969). In particolare, per quanto qui rileva, nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al 'metus' datoriale in relazione all'attività che aspira a svolgere e valga, al riguardo, sottolineare che: -
i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti;
- le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord. penitenz. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 124/2018); - non sussiste alcuna possibilità di prevedere, in relazione alla casa circondariale ovvero alle condizioni di reclusione ove si sta scontando la pena, non solo se sia
4 possibile in concreto svolgere attività lavorativa ma neppure se sia ipotizzabile l'assegnazione a mansioni diverse o eguali rispetto ad altre già svolte.
10. Il meccanismo sopra descritto pone i detenuti che aspirano a lavorare in una condizione di “metus” che si qualifica come tale anche ove in sé considerata, stante l'assoluta specialità del lavoro carcerario. In particolare, questo si desume da plurimi elementi: a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto l'elaborazione e l'indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b) l'inidoneità della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell'istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro
(commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell'ord. penitenz. prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma «senza potere deliberativo»);
c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) l'assenza di regole generali e predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo (come ad esempio graduatorie in qualche modo paragonabili, pur nella diversità della tipologia dei rapporti - cfr. Cass. 17 agosto 2009, n. 18309; Cass. 8 maggio 2019,
n. 12205; Cass. 19 gennaio 2024, n. 2092 ed anche, per implicito, Cass. 5 gennaio
2024, n. 396 su cui v. infra -, a quelle dei supplenti nel settore scolastico).
12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018 il nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della
Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione
5 di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere.
13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza.
14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità
6 con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie).
Tanto precisato, e dato atto che sono in parte pacifici e in parte passati in giudicato gli altri presupposti fattuali della domanda (ivi compreso quello afferente alla quantificazione del dovuto, in assenza di qualsivoglia contestazione sui conteggi prodotti dal ), la domanda dell'appellante può essere integralmente Pt_1
accolta in parziale riforma della sentenza di primo grado.
Va in ultimo soltanto precisato che dalla lettura complessiva del ricorso di primo grado (v. in particolare il punto 5 a pag. 2 del ricorso ex art. 4141 cpc) e dei conteggi allegati in cui sono indicate nello specifico le differenze invocate,
l'adeguamento retributivo richiesto è delimitato dal 1.4.2011 al 30.09.2015.
Tale esito induce a rideterminare complessivamente le spese di lite del doppio grado di giudizio, con assorbimento del relativo motivo di appello.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Vista la sopravvenienza della ricordata decisiva pronunzia della Cassazione rispetto all'appello, e gli orientamenti anche di merito che potevano deporre nel senso contrario a quanto da ultimo statuito dalla S.C., sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna il a corrispondere Controparte_1 all'appellante, a titolo di differenze sul trattamento economico spettantegli per il lavoro svolto nel periodo dal 1.4.2011 al 30.09.2015, complessive € 2.764,01 lorde per differenze di retribuzione e Tfr, oltre la maggior somma tra rivalutazione ed interessi legali sulla predetta somma dal dì della maturazione del diritto al saldo.
7 Compensa integralmente le spese di lite del grado di appello.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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