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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7881/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7881/2023 avente ad oggetto: modifica dei provvedimenti vigenti in materia responsabilità genitoriale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CORSINI Parte_1 C.F._1
CRISTIANA ( ) e NICOLINI TANIA ( ) VIA MARSILI C.F._2 C.F._3
7 40124 BOLOGNA;
elettivamente domiciliata in presso i difensori avv.ti CORSINI CRISTIANA e
NICOLINI TANIA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE NARDI Controparte_1 C.F._4 LUDOVICA e dell'avv. ALFANO ALESSANDRO ( VIALE ITALIA 203 C.F._5
31015 CONEGLIANO;
elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA 203 CONEGLIANO presso il difensore avv. DE NARDI LUDOVICA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) disporre che la figlia rimanga affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso il padre. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla salute della figlia saranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni pagina 1 di 8 naturali e delle aspirazioni della minore. Le decisioni relative alla quotidianità saranno assunte dal genitore con il quale si trova in quel momento;
Per_1
2) disporre secondo giustizia le modalità di frequentazione tra e la madre;
Per_1
3) disporre che la sig.ra contribuisca al mantenimento ordinario della figlia mediante Pt_1 versamento al padre entro il giorno 5 di ogni mese di € 150,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e che le spese straordinarie per siano sostenute al 100% dal padre, Per_1 secondo i criteri e le modalità stabilite nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” adottato dal Tribunale di Bologna il 09.08.2017 e da intendersi qui integralmente richiamato;
in subordine,
4) disporre che la sig.ra contribuisca al mantenimento ordinario della figlia mediante Pt_1 versamento al padre entro il giorno 5 di ogni mese di € 100,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e che siano poste a suo carico nella misura del 20% le spese straordinarie sostenute in favore di secondo i criteri e le modalità stabilite nel “Protocollo sulle spese Per_1 straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” adottato dal Tribunale di Bologna il 09.08.2017 e da intendersi qui integralmente richiamato;
5) in ogni caso, prendere atto che finché l'Assegno Unico verrà percepito dalla sig.ra la stessa Pt_1 si impegna a girarlo integralmente al sig. quale genitore collocatario. CP_1 Con vittoria di spese, competenze di causa.”
Per parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Piaccia all'Intestato Tribunale, contrariis reiectis, NEL MERITO
1. Confermare l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso il Persona_2 padre nella residenza sita a Puos d'Alpago (BL) in Via IV Novembre n. 49, senza obbligo della minore alla frequentazione della madre.
2. confermare la revoca in capo al padre dell'obbligo di contribuzione al Controparte_1 mantenimento della figlia mediante corresponsione dell'assegno di mantenimento alla madre e porre definitivamente a carico di l'obbligo di contribuzione per la figlia da Parte_1 Per_1 corrispondersi mediante versamento al padre di un assegno di mantenimento di un Controparte_1 importo pari ad euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, Assegno Unico come per legge;
3. Considerato l'origine del procedimento attivato da per aumentare la contribuzione al Parte_1 mantenimento della figlia a carico del padre, considerato che si è trasferita a tempo Per_1 indeterminato dal padre, considerato che le indagini sul reddito e patrimonio si sono rese necessarie per le palesi lacune istruttorie in violazione del dettato di legge di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c. in capo
a parte ricorrente, condannare a rifondere interamente le spese di lite.” Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09-06-2023 esponeva che il Tribunale per i Minorenni di Parte_1
Venezia, con decreto n. 2380/2015, aveva stabilito le condizioni di affido, collocamento e mantenimento da parte del padre della figlia minore , nata in data [...]. Persona_2
In questa sede chiedeva all'intestato Tribunale, a modifica del citato decreto, la rimodulazione del calendario di frequentazione padre-figlia (a fronte dell'età adolescenziale della ragazza), nonché un contributo al mantenimento ordinario per la figlia a carico del padre, , aumentato a Controparte_1
2.000 euro mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie. A supporto di tali richieste deduceva la ricorrente che le spese per la figlia fossero considerevolmente aumentate nel tempo e che, mentre il padre aveva un tenore di vita piuttosto elevato, la signora Pt_1 era al momento del ricorso priva di occupazione.
pagina 2 di 8 Si costituiva il resistente, domandando in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione di quanto prescritto dall'art. 473 bis.12 c.p.c.; nel merito chiedeva la conferma dell'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. Quanto alla frequentazione del padre, domandava che la figlia potesse recarsi presso la residenza paterna Per_1 situata in provincia di Belluno, per due fine settimana al mese. In relazione agli aspetti economici, chiedeva fissarsi un contributo paterno al mantenimento della minore pari a 441,97 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie fino a raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
In data 27-12-2023, il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. avente ad oggetto l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre;
un calendario di frequentazione del padre con previsione di un fine settimana ogni tre (senza obbligo in capo alla minore di recarsi presso quest'ultimo); un importo mensile a titolo di contributo al mantenimento in capo al sig. pari a CP_1
700 euro mensili, comprensivi dell'assegno unico percepito integralmente dalla madre;
ferme le altre statuizioni.
Fallito il tentativo di conciliazione a causa del mancato accordo sugli aspetti economici, in data 8-3- 2024 il Giudice, con ordinanza ex art. 473 bis.22, fermo l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre, fissava un calendario di frequentazione padre-figlia prevedendo che si recasse presso l'abitazione paterna un fine settimana ogni tre (con viaggio a carico del padre Per_1 fino al compimento del 17esimo anno di età e, successivamente, da sola). Disponeva, altresì, che dalla data della domanda il resistente corrispondesse la somma pari a 700 euro mensili - comprensivi per il futuro dell'assegno unico percepito integralmente dalla madre - a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, ferme le altre statuizioni vigenti. Con separato decreto, il Giudice disponeva, altresì, indagini sui redditi e sui rapporti finanziari delle parti.
Tuttavia, successivamente all'assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, il sig. , a CP_1 fronte del definitivo trasferimento di presso la propria residenza a Puos d'Alpago, in provincia di Per_1
Belluno, avvenuta alla fine del mese di maggio 2024, incardinava un procedimento cautelare in data
31-07-2024, al fine di ottenere l'autorizzazione del Giudice all'iscrizione della minore presso una scuola superiore di Belluno, oltre alla modifica dei provvedimenti precedentemente adottati in relazione all'affidamento della figlia e all'obbligo di mantenimento.
In particolare, il sig. deduceva di essere stato informato dalla figlia circa un litigio violento CP_1 intervenuto con la madre il 20-5-2024, all'esito del quale il 31 maggio, dopo la scuola, si era Per_1 trasferita definitivamente dal padre.
Successivamente all'audizione della minore nell'ambito del sub procedimento, il Giudice disponeva la riunione del procedimento incidentale a quello principale.
Con ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. in data 14-08-2024 a parziale modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti, preso atto del trasferimento della minore presso il padre, veniva disposto il collocamento prevalente di presso quest'ultimo e la frequentazione libera della madre. Veniva, Per_1 altresì, autorizzato il sig. Dal ad ottenere il rilascio del nulla osta per il cambio dell'istituto CP_1 scolastico della minore. Sotto il profilo economico il Giudice revocava, con decorrenza dal luglio 2024 compreso, l'obbligo posto in capo al resistente di corrispondere il contributo al mantenimento ordinario della figlia, ponendolo a carico della sig.ra nella misura di 250 euro mensili, oltre al 50% delle Pt_1 spese straordinarie.
Disponeva, infine, CTU volta ad acquisire elementi circa le condizioni della minore e le capacità genitoriali delle parti.
pagina 3 di 8 A seguito del deposito della relazione del consulente tecnico e acquisiti i dati emersi dalle indagini finanziarie e reddituali precedentemente disposte, le parti precisavano le conclusioni alla luce della nuova situazione di fatto, in ordine all'affido e collocamento della minore, modalità di frequentazione della madre e contributo al mantenimento da corrispondersi a carico della sig.ra La causa Pt_1 veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 22.4.2025.
In relazione alle condizioni di affido e di collocamento della minore entrambe le parti, in sede di Per_1 precisazione delle conclusioni hanno chiesto che la figlia rimanesse affidata a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre a Puos D'Alpago (BL). In ordine alla frequentazione fra e la madre, la sig.ra ha espressamente chiesto di non Per_1 Pt_1 porre alcun obbligo in capo alla figlia, mentre il sig. si è rimesso a giustizia. CP_1
Si osserva che la minore, in sede di audizione nell'ambito del procedimento cautelare incardinato dal padre, ha riportato un episodio di grave tensione con la madre nel mese di maggio 2024, durante il quale la sig.ra le avrebbe messo le mani al collo e lanciato addosso oggetti;
ha riferito, Pt_1 Per_1 tuttavia, che i rapporti con la madre fossero caratterizzati da una elevata conflittualità ormai da un anno e mezzo e che sarebbe stata destinataria in altre occasioni di insulti e altri atteggiamenti aggressivi da parte della ricorrente. La scelta di allontanarsi dall'abitazione materna il 31-05-2024 e di stabilirsi definitivamente presso il padre hanno rappresentato, agli occhi di l'unica soluzione possibile Per_1 alle criticità insorte, a fronte del fatto che la ragazza ha asserito di non essere in grado di riprendere rapporti tranquilli con la madre e non sapere come gestire la quotidianità.
La consulente tecnica nominata ha rilevato che la figura paterna appare come quella di riferimento, mentre i rapporti fra madre e figlia sono stati caratterizzati da episodi accesi e violenti, anche se ha ritenuto che non fossero mai create condizioni di rischio per la vita di Ha concluso, dunque, per Per_1 la sussistenza dei presupposti per un affido condiviso della minore, con collocamento presso il padre, evidenziando anche gli ottimi rapporti della minore con la compagna del sig. Ha, poi, CP_1 suggerito che al momento, intrattenga rapporti con la madre solo tramite messaggio. Per_1
In situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla c.d. bigenitorialità è quello condiviso, che costituisce ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c. la regola generale di affidamento che deve adottarsi, salvo che ricorrano condizioni che renderebbero l'affido condiviso pregiudizievole per la prole.
Nel caso di specie, appare opportuno disporre in via definitiva l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento presso il padre a fronte degli episodi occorsi nel maggio del 2024
e di quanto dichiarato da in relazione al critico rapporto con la madre. Per_1
Non potrà porsi alcun obbligo in capo alla minore in relazione alla frequentazione della madre che è, dunque, rimessa alla volontà di Per_1
Si ritiene, comunque, opportuno che venga intrapreso un percorso di sostegno psicologico da parte della minore per elaborare gli accadimenti recenti e cercare un dialogo con la figura materna, nonché un percorso personale da parte dei genitori al fine di elaborare le vicende familiari che li hanno coinvolti.
In relazione al contributo al mantenimento ordinario per la minore, in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente, a fronte del trasferimento della figlia presso il padre, ha chiesto fissarsi una somma pari a 150 euro mensili da corrispondere al sig. , domandando altresì l'integrale CP_1 assunzione delle spese straordinarie da parte di quest'ultimo; in subordine ha chiesto di corrispondere 100 euro mensili, oltre del 20% delle spese straordinarie. Il resistente, sul punto, ha domandato la pagina 4 di 8 fissazione di una somma mensile pari a 700 euro a carico della sig.ra oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie.
Ciò posto, premesso che nel ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti non è necessario pervenire ad un accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr.
Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005), si osserva che nel caso di specie le risultanze istruttorie danno conto di una obiettiva e significativa disparità fra le parti.
Quanto alla posizione economica del sig. quest'ultimo svolge l'attività di consulente CP_1 finanziario libero professionista per Allianz Bank s.p.a.
Dalla documentazione fiscale prodotta dal resistente emerge reddito complessivo relativo agli anni d'imposta 2019-2020-2021 pari rispettivamente a 184.683 euro;
183.230 euro;
230.290 euro;
mentre nell'anno 2022 tali importi sono aumentati a 314.109 euro e 232.339 euro. Negli ultimi tre anni, il sig. ha potuto contare su un reddito netto medio mensile pari a circa CP_1
17.000 euro;
mentre la sua situazione complessiva patrimoniale si assesta intorno a cifre vicine al milione di euro, sotto forma di risparmio gestito/amministrato, prodotti assicurativi e polizze.
Dagli estratti conto acquisiti, emerge che il resistente dispone, poi, di una liquidità pari ad alcune centinaia di migliaia di euro. È, altresì, titolare di diversi fabbricati e terreni, siti nella provincia di
Treviso, Belluno e Venezia, seppur non in piena proprietà. Possiede, infine, 4 auto.
Quanto agli esborsi che deve sostenere, ha allegato di corrispondere rate mensili pari rispettivamente a circa 1.500 euro per un finanziamento contratto con Allianz Bank nel 2021; nonché pari a 600 euro, a titolo di corrispettivo per l'acquisto della nuda proprietà di un immobile sito a OR VE (TV). Relativamente a tali oneri, tuttavia, non vi è prova che siano stati assunti nell'interesse della famiglia e non incidono, pertanto, sulle entrate mensili da considerare al fine di valutare la congruità del contributo al mantenimento della figlia da porre a carico del genitore. Allega, altresì, di aver stipulato una polizza assicurativa a premio indicizzato a favore della figlia con ultimo premio versato pari a 2.200 euro. Per_1
La ricorrente ha lavorato fino al 2018 come dipendente presso l'azienda di famiglia denominata
“Trattoria Gigina” di Bologna, che è stata oggetto di cessione dopo la scomparsa del padre della ricorrente. Nel periodo successivo ha svolto lavori saltuari, al fine di poter gestire la figlia, coerentemente con quanto emerge dalle dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2018, in cui risulta un imponibile pari a 720 euro totali e all'anno d'imposta 2019, con imponibile pari a 1.219 euro annui. Dal maggio 2020 la ricorrente ha cominciato a svolgere attività lavorativa presso la Piccoli Lavori s.r.l. e per quell'anno risulta avere un reddito imponibile pari a 8.796 euro annui. Attualmente, dalle buste paga prodotte, percepisce una retribuzione pari a circa 1.200 euro mensili. Dall'esame degli estratti conto di cui è titolare la sig.ra emerge un saldo oscillante fra i 30.000 Pt_1
e i 40.000 euro, oltre ad alcune migliaia di euro su altro conto corrente.
La ricorrente ha asserito di trarre risorse da quanto percepito dalla liquidazione delle quote della trattoria di famiglia e di aver incassato in tutto, dal 2017 al 2023, circa 230.000 euro. Dalla documentazione acquisita emergono, infatti, pagamenti rateali effettuati in favore della sig.ra a Pt_1 questo titolo, cessati a maggio 2023. Dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate la ricorrente risulta, altresì, titolare di alcuni prodotti finanziari e di una cassetta di sicurezza. detiene il 30% delle partecipazioni societarie della Carato Immobiliare s.r.l., nonché un Parte_1 terzo delle quote di altra società, la . Controparte_2
pagina 5 di 8 Dal bilancio al 31-12-2022 della Carato Immobiliare risultano riserve per 464.154 euro e utili pari a
32.481 non distribuiti;
oltre a un patrimonio immobiliare pari a circa 540.000 euro. Quanto agli esborsi che la ricorrente deve sostenere, la corrisponde un canone di locazione per Pt_1 l'appartamento in cui abita da pari a 700 euro mensili. Si osserva che le somme derivanti dalla liquidazione della trattoria sono state Parte_2 integralmente corrisposte entro il mese di maggio 2023 e si presume che le forniscano una provvista da cui attingere risorse. La ricorrente, tuttavia, di fatto attualmente percepisce solo lo stipendio risultante delle buste paga che allega relative all'attività che svolge presso la Piccoli Lavori s.r.l.
Gli utili di cui al bilancio di esercizio al 31-12-2022 della Carato Immobiliare, di cui la sig.ra è Pt_1 socia di minoranza, non risultano, poi, distribuiti. Si tratta, pertanto, soltanto di un valore potenziale di cui la sig.ra attualmente non dispone. L'allegazione del resistente, secondo cui le riserve e gli Pt_1 utili societari rappresenterebbero risorse liquide immediate è, dunque, priva di fondamento, poiché la società ha assunto la decisione di non procedere alla distribuzione.
Per quanto concerne gli esborsi che deve sostenere, la ricorrente corrisponde un canone di locazione pari a 700 euro mensili per un immobile sito a San Giovanni in Persiceto (BO), indice del fatto che la sig.ra dispone di sostanze sufficienti quanto meno per affrontare mensilmente una spesa di Pt_1 questa entità, coerentemente con la documentazione fiscale e bancaria acquisita.
Il sig. , come sopra evidenziato, ha una posizione economica molto solida. Dispone di ingenti CP_1 entrate e di un patrimonio immobiliare;
inoltre, risulta avere accesso al credito in base ai finanziamenti da lui allegati.
In base al complesso degli elementi sopra rappresentati emerge, dunque, nel caso di specie una obiettiva e significativa disparità economica fra le parti. Appare, pertanto, congruo che la ricorrente corrisponda al padre collocatario la somma pari a 200 euro mensili, a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 20% delle spese straordinarie, così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Bologna attualmente vigente, in ragione del fatto che il sig. è nelle CP_1 condizioni di consentire un tenore di vita agiato alla figlia sotto tutti i profili e la sig.ra non Pt_1 avrebbe le risorse per contribuire in percentuale maggiore.
In merito alla spettanza dell'assegno unico, l'art. 6, comma 4, D. lgs. 230/2021 stabilisce che
“l'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in CP_3 pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.” L'assegno unico spetta, pertanto, al 50% a entrambi i genitori.
Quanto alle spese di lite, in considerazione del fatto che il contributo al mantenimento stabilito a favore della minore è di poco superiore a quanto offerto dalla sig.ra su tutte le altre questioni poste Pt_1 dalle parti c'è accordo e tenuto conto anche dell'esito del procedimento proposto in corso di causa, concorrono giusti motivi per condannare il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di ¾ , dichiarandole compensate per il restante ¼ . Si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi per ciascuna fase, atteso che la fase istruttoria ha avuto ad oggetto anche l'espletamento della CTU. Tali importi sono comprensivi anche delle spese del procedimento incidentale, poiché non ha comportato un significativo aumento dell'attività giudiziale svolta.
Le spese di CTU vanno compensate integralmente, trattandosi di adempimento da svolgere, in ogni caso, a tutela dell'interesse della minore, che ha evidenziato criticità in relazione a entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
pagina 6 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia n. 2380/2015, così provvede:
1- dispone l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, le decisioni di Persona_2 maggior interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha figlia presso di sé;
2- costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2., c.c. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
3- dispone il collocamento prevalente della minore presso il padre;
4- dispone che la minore frequenti la madre secondo accordi liberamente presi direttamente con essa e senza alcun obbligo;
5- invita le parti e la minore ad intraprendere un percorso psicologico personale al fine di elaborare le vicende familiari che li hanno coinvolti;
6- fermo quanto stabilito con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 8-03-2024, dalla data della domanda fino al 31-05-2024, a decorrere dal 1-06-2024 pone a carico della ricorrente l'obbligo di versare al padre collocatario la somma pari a 200 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore (da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT), entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente a lui intestato, che le sarà tempestivamente comunicato, oltre al 20% delle spese straordinarie, in relazione alle quali si applica il vigente Protocollo del
Tribunale di Bologna che di seguito si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
- spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
-spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature). Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
-Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
-Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
-Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
-Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità. Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
pagina 7 di 8 La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7- dà atto che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
8- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, nella misura di ¾ , che in tale proporzione liquida, intendendosi comprese anche quelle del procedimento incidentale, in 73,5 euro per spese, 5.712 euro per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge, dichiarandole compensate fra le parti per il restante ¼ .
9- compensa integralmente fra le parti le spese di CTU.
Così è deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 13-05-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7881/2023 avente ad oggetto: modifica dei provvedimenti vigenti in materia responsabilità genitoriale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CORSINI Parte_1 C.F._1
CRISTIANA ( ) e NICOLINI TANIA ( ) VIA MARSILI C.F._2 C.F._3
7 40124 BOLOGNA;
elettivamente domiciliata in presso i difensori avv.ti CORSINI CRISTIANA e
NICOLINI TANIA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE NARDI Controparte_1 C.F._4 LUDOVICA e dell'avv. ALFANO ALESSANDRO ( VIALE ITALIA 203 C.F._5
31015 CONEGLIANO;
elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA 203 CONEGLIANO presso il difensore avv. DE NARDI LUDOVICA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) disporre che la figlia rimanga affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso il padre. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla salute della figlia saranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni pagina 1 di 8 naturali e delle aspirazioni della minore. Le decisioni relative alla quotidianità saranno assunte dal genitore con il quale si trova in quel momento;
Per_1
2) disporre secondo giustizia le modalità di frequentazione tra e la madre;
Per_1
3) disporre che la sig.ra contribuisca al mantenimento ordinario della figlia mediante Pt_1 versamento al padre entro il giorno 5 di ogni mese di € 150,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e che le spese straordinarie per siano sostenute al 100% dal padre, Per_1 secondo i criteri e le modalità stabilite nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” adottato dal Tribunale di Bologna il 09.08.2017 e da intendersi qui integralmente richiamato;
in subordine,
4) disporre che la sig.ra contribuisca al mantenimento ordinario della figlia mediante Pt_1 versamento al padre entro il giorno 5 di ogni mese di € 100,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e che siano poste a suo carico nella misura del 20% le spese straordinarie sostenute in favore di secondo i criteri e le modalità stabilite nel “Protocollo sulle spese Per_1 straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” adottato dal Tribunale di Bologna il 09.08.2017 e da intendersi qui integralmente richiamato;
5) in ogni caso, prendere atto che finché l'Assegno Unico verrà percepito dalla sig.ra la stessa Pt_1 si impegna a girarlo integralmente al sig. quale genitore collocatario. CP_1 Con vittoria di spese, competenze di causa.”
Per parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Piaccia all'Intestato Tribunale, contrariis reiectis, NEL MERITO
1. Confermare l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso il Persona_2 padre nella residenza sita a Puos d'Alpago (BL) in Via IV Novembre n. 49, senza obbligo della minore alla frequentazione della madre.
2. confermare la revoca in capo al padre dell'obbligo di contribuzione al Controparte_1 mantenimento della figlia mediante corresponsione dell'assegno di mantenimento alla madre e porre definitivamente a carico di l'obbligo di contribuzione per la figlia da Parte_1 Per_1 corrispondersi mediante versamento al padre di un assegno di mantenimento di un Controparte_1 importo pari ad euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, Assegno Unico come per legge;
3. Considerato l'origine del procedimento attivato da per aumentare la contribuzione al Parte_1 mantenimento della figlia a carico del padre, considerato che si è trasferita a tempo Per_1 indeterminato dal padre, considerato che le indagini sul reddito e patrimonio si sono rese necessarie per le palesi lacune istruttorie in violazione del dettato di legge di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c. in capo
a parte ricorrente, condannare a rifondere interamente le spese di lite.” Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09-06-2023 esponeva che il Tribunale per i Minorenni di Parte_1
Venezia, con decreto n. 2380/2015, aveva stabilito le condizioni di affido, collocamento e mantenimento da parte del padre della figlia minore , nata in data [...]. Persona_2
In questa sede chiedeva all'intestato Tribunale, a modifica del citato decreto, la rimodulazione del calendario di frequentazione padre-figlia (a fronte dell'età adolescenziale della ragazza), nonché un contributo al mantenimento ordinario per la figlia a carico del padre, , aumentato a Controparte_1
2.000 euro mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie. A supporto di tali richieste deduceva la ricorrente che le spese per la figlia fossero considerevolmente aumentate nel tempo e che, mentre il padre aveva un tenore di vita piuttosto elevato, la signora Pt_1 era al momento del ricorso priva di occupazione.
pagina 2 di 8 Si costituiva il resistente, domandando in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione di quanto prescritto dall'art. 473 bis.12 c.p.c.; nel merito chiedeva la conferma dell'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. Quanto alla frequentazione del padre, domandava che la figlia potesse recarsi presso la residenza paterna Per_1 situata in provincia di Belluno, per due fine settimana al mese. In relazione agli aspetti economici, chiedeva fissarsi un contributo paterno al mantenimento della minore pari a 441,97 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie fino a raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
In data 27-12-2023, il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. avente ad oggetto l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre;
un calendario di frequentazione del padre con previsione di un fine settimana ogni tre (senza obbligo in capo alla minore di recarsi presso quest'ultimo); un importo mensile a titolo di contributo al mantenimento in capo al sig. pari a CP_1
700 euro mensili, comprensivi dell'assegno unico percepito integralmente dalla madre;
ferme le altre statuizioni.
Fallito il tentativo di conciliazione a causa del mancato accordo sugli aspetti economici, in data 8-3- 2024 il Giudice, con ordinanza ex art. 473 bis.22, fermo l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre, fissava un calendario di frequentazione padre-figlia prevedendo che si recasse presso l'abitazione paterna un fine settimana ogni tre (con viaggio a carico del padre Per_1 fino al compimento del 17esimo anno di età e, successivamente, da sola). Disponeva, altresì, che dalla data della domanda il resistente corrispondesse la somma pari a 700 euro mensili - comprensivi per il futuro dell'assegno unico percepito integralmente dalla madre - a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, ferme le altre statuizioni vigenti. Con separato decreto, il Giudice disponeva, altresì, indagini sui redditi e sui rapporti finanziari delle parti.
Tuttavia, successivamente all'assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, il sig. , a CP_1 fronte del definitivo trasferimento di presso la propria residenza a Puos d'Alpago, in provincia di Per_1
Belluno, avvenuta alla fine del mese di maggio 2024, incardinava un procedimento cautelare in data
31-07-2024, al fine di ottenere l'autorizzazione del Giudice all'iscrizione della minore presso una scuola superiore di Belluno, oltre alla modifica dei provvedimenti precedentemente adottati in relazione all'affidamento della figlia e all'obbligo di mantenimento.
In particolare, il sig. deduceva di essere stato informato dalla figlia circa un litigio violento CP_1 intervenuto con la madre il 20-5-2024, all'esito del quale il 31 maggio, dopo la scuola, si era Per_1 trasferita definitivamente dal padre.
Successivamente all'audizione della minore nell'ambito del sub procedimento, il Giudice disponeva la riunione del procedimento incidentale a quello principale.
Con ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. in data 14-08-2024 a parziale modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti, preso atto del trasferimento della minore presso il padre, veniva disposto il collocamento prevalente di presso quest'ultimo e la frequentazione libera della madre. Veniva, Per_1 altresì, autorizzato il sig. Dal ad ottenere il rilascio del nulla osta per il cambio dell'istituto CP_1 scolastico della minore. Sotto il profilo economico il Giudice revocava, con decorrenza dal luglio 2024 compreso, l'obbligo posto in capo al resistente di corrispondere il contributo al mantenimento ordinario della figlia, ponendolo a carico della sig.ra nella misura di 250 euro mensili, oltre al 50% delle Pt_1 spese straordinarie.
Disponeva, infine, CTU volta ad acquisire elementi circa le condizioni della minore e le capacità genitoriali delle parti.
pagina 3 di 8 A seguito del deposito della relazione del consulente tecnico e acquisiti i dati emersi dalle indagini finanziarie e reddituali precedentemente disposte, le parti precisavano le conclusioni alla luce della nuova situazione di fatto, in ordine all'affido e collocamento della minore, modalità di frequentazione della madre e contributo al mantenimento da corrispondersi a carico della sig.ra La causa Pt_1 veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 22.4.2025.
In relazione alle condizioni di affido e di collocamento della minore entrambe le parti, in sede di Per_1 precisazione delle conclusioni hanno chiesto che la figlia rimanesse affidata a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre a Puos D'Alpago (BL). In ordine alla frequentazione fra e la madre, la sig.ra ha espressamente chiesto di non Per_1 Pt_1 porre alcun obbligo in capo alla figlia, mentre il sig. si è rimesso a giustizia. CP_1
Si osserva che la minore, in sede di audizione nell'ambito del procedimento cautelare incardinato dal padre, ha riportato un episodio di grave tensione con la madre nel mese di maggio 2024, durante il quale la sig.ra le avrebbe messo le mani al collo e lanciato addosso oggetti;
ha riferito, Pt_1 Per_1 tuttavia, che i rapporti con la madre fossero caratterizzati da una elevata conflittualità ormai da un anno e mezzo e che sarebbe stata destinataria in altre occasioni di insulti e altri atteggiamenti aggressivi da parte della ricorrente. La scelta di allontanarsi dall'abitazione materna il 31-05-2024 e di stabilirsi definitivamente presso il padre hanno rappresentato, agli occhi di l'unica soluzione possibile Per_1 alle criticità insorte, a fronte del fatto che la ragazza ha asserito di non essere in grado di riprendere rapporti tranquilli con la madre e non sapere come gestire la quotidianità.
La consulente tecnica nominata ha rilevato che la figura paterna appare come quella di riferimento, mentre i rapporti fra madre e figlia sono stati caratterizzati da episodi accesi e violenti, anche se ha ritenuto che non fossero mai create condizioni di rischio per la vita di Ha concluso, dunque, per Per_1 la sussistenza dei presupposti per un affido condiviso della minore, con collocamento presso il padre, evidenziando anche gli ottimi rapporti della minore con la compagna del sig. Ha, poi, CP_1 suggerito che al momento, intrattenga rapporti con la madre solo tramite messaggio. Per_1
In situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla c.d. bigenitorialità è quello condiviso, che costituisce ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c. la regola generale di affidamento che deve adottarsi, salvo che ricorrano condizioni che renderebbero l'affido condiviso pregiudizievole per la prole.
Nel caso di specie, appare opportuno disporre in via definitiva l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento presso il padre a fronte degli episodi occorsi nel maggio del 2024
e di quanto dichiarato da in relazione al critico rapporto con la madre. Per_1
Non potrà porsi alcun obbligo in capo alla minore in relazione alla frequentazione della madre che è, dunque, rimessa alla volontà di Per_1
Si ritiene, comunque, opportuno che venga intrapreso un percorso di sostegno psicologico da parte della minore per elaborare gli accadimenti recenti e cercare un dialogo con la figura materna, nonché un percorso personale da parte dei genitori al fine di elaborare le vicende familiari che li hanno coinvolti.
In relazione al contributo al mantenimento ordinario per la minore, in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente, a fronte del trasferimento della figlia presso il padre, ha chiesto fissarsi una somma pari a 150 euro mensili da corrispondere al sig. , domandando altresì l'integrale CP_1 assunzione delle spese straordinarie da parte di quest'ultimo; in subordine ha chiesto di corrispondere 100 euro mensili, oltre del 20% delle spese straordinarie. Il resistente, sul punto, ha domandato la pagina 4 di 8 fissazione di una somma mensile pari a 700 euro a carico della sig.ra oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie.
Ciò posto, premesso che nel ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti non è necessario pervenire ad un accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr.
Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005), si osserva che nel caso di specie le risultanze istruttorie danno conto di una obiettiva e significativa disparità fra le parti.
Quanto alla posizione economica del sig. quest'ultimo svolge l'attività di consulente CP_1 finanziario libero professionista per Allianz Bank s.p.a.
Dalla documentazione fiscale prodotta dal resistente emerge reddito complessivo relativo agli anni d'imposta 2019-2020-2021 pari rispettivamente a 184.683 euro;
183.230 euro;
230.290 euro;
mentre nell'anno 2022 tali importi sono aumentati a 314.109 euro e 232.339 euro. Negli ultimi tre anni, il sig. ha potuto contare su un reddito netto medio mensile pari a circa CP_1
17.000 euro;
mentre la sua situazione complessiva patrimoniale si assesta intorno a cifre vicine al milione di euro, sotto forma di risparmio gestito/amministrato, prodotti assicurativi e polizze.
Dagli estratti conto acquisiti, emerge che il resistente dispone, poi, di una liquidità pari ad alcune centinaia di migliaia di euro. È, altresì, titolare di diversi fabbricati e terreni, siti nella provincia di
Treviso, Belluno e Venezia, seppur non in piena proprietà. Possiede, infine, 4 auto.
Quanto agli esborsi che deve sostenere, ha allegato di corrispondere rate mensili pari rispettivamente a circa 1.500 euro per un finanziamento contratto con Allianz Bank nel 2021; nonché pari a 600 euro, a titolo di corrispettivo per l'acquisto della nuda proprietà di un immobile sito a OR VE (TV). Relativamente a tali oneri, tuttavia, non vi è prova che siano stati assunti nell'interesse della famiglia e non incidono, pertanto, sulle entrate mensili da considerare al fine di valutare la congruità del contributo al mantenimento della figlia da porre a carico del genitore. Allega, altresì, di aver stipulato una polizza assicurativa a premio indicizzato a favore della figlia con ultimo premio versato pari a 2.200 euro. Per_1
La ricorrente ha lavorato fino al 2018 come dipendente presso l'azienda di famiglia denominata
“Trattoria Gigina” di Bologna, che è stata oggetto di cessione dopo la scomparsa del padre della ricorrente. Nel periodo successivo ha svolto lavori saltuari, al fine di poter gestire la figlia, coerentemente con quanto emerge dalle dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2018, in cui risulta un imponibile pari a 720 euro totali e all'anno d'imposta 2019, con imponibile pari a 1.219 euro annui. Dal maggio 2020 la ricorrente ha cominciato a svolgere attività lavorativa presso la Piccoli Lavori s.r.l. e per quell'anno risulta avere un reddito imponibile pari a 8.796 euro annui. Attualmente, dalle buste paga prodotte, percepisce una retribuzione pari a circa 1.200 euro mensili. Dall'esame degli estratti conto di cui è titolare la sig.ra emerge un saldo oscillante fra i 30.000 Pt_1
e i 40.000 euro, oltre ad alcune migliaia di euro su altro conto corrente.
La ricorrente ha asserito di trarre risorse da quanto percepito dalla liquidazione delle quote della trattoria di famiglia e di aver incassato in tutto, dal 2017 al 2023, circa 230.000 euro. Dalla documentazione acquisita emergono, infatti, pagamenti rateali effettuati in favore della sig.ra a Pt_1 questo titolo, cessati a maggio 2023. Dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate la ricorrente risulta, altresì, titolare di alcuni prodotti finanziari e di una cassetta di sicurezza. detiene il 30% delle partecipazioni societarie della Carato Immobiliare s.r.l., nonché un Parte_1 terzo delle quote di altra società, la . Controparte_2
pagina 5 di 8 Dal bilancio al 31-12-2022 della Carato Immobiliare risultano riserve per 464.154 euro e utili pari a
32.481 non distribuiti;
oltre a un patrimonio immobiliare pari a circa 540.000 euro. Quanto agli esborsi che la ricorrente deve sostenere, la corrisponde un canone di locazione per Pt_1 l'appartamento in cui abita da pari a 700 euro mensili. Si osserva che le somme derivanti dalla liquidazione della trattoria sono state Parte_2 integralmente corrisposte entro il mese di maggio 2023 e si presume che le forniscano una provvista da cui attingere risorse. La ricorrente, tuttavia, di fatto attualmente percepisce solo lo stipendio risultante delle buste paga che allega relative all'attività che svolge presso la Piccoli Lavori s.r.l.
Gli utili di cui al bilancio di esercizio al 31-12-2022 della Carato Immobiliare, di cui la sig.ra è Pt_1 socia di minoranza, non risultano, poi, distribuiti. Si tratta, pertanto, soltanto di un valore potenziale di cui la sig.ra attualmente non dispone. L'allegazione del resistente, secondo cui le riserve e gli Pt_1 utili societari rappresenterebbero risorse liquide immediate è, dunque, priva di fondamento, poiché la società ha assunto la decisione di non procedere alla distribuzione.
Per quanto concerne gli esborsi che deve sostenere, la ricorrente corrisponde un canone di locazione pari a 700 euro mensili per un immobile sito a San Giovanni in Persiceto (BO), indice del fatto che la sig.ra dispone di sostanze sufficienti quanto meno per affrontare mensilmente una spesa di Pt_1 questa entità, coerentemente con la documentazione fiscale e bancaria acquisita.
Il sig. , come sopra evidenziato, ha una posizione economica molto solida. Dispone di ingenti CP_1 entrate e di un patrimonio immobiliare;
inoltre, risulta avere accesso al credito in base ai finanziamenti da lui allegati.
In base al complesso degli elementi sopra rappresentati emerge, dunque, nel caso di specie una obiettiva e significativa disparità economica fra le parti. Appare, pertanto, congruo che la ricorrente corrisponda al padre collocatario la somma pari a 200 euro mensili, a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 20% delle spese straordinarie, così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Bologna attualmente vigente, in ragione del fatto che il sig. è nelle CP_1 condizioni di consentire un tenore di vita agiato alla figlia sotto tutti i profili e la sig.ra non Pt_1 avrebbe le risorse per contribuire in percentuale maggiore.
In merito alla spettanza dell'assegno unico, l'art. 6, comma 4, D. lgs. 230/2021 stabilisce che
“l'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in CP_3 pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.” L'assegno unico spetta, pertanto, al 50% a entrambi i genitori.
Quanto alle spese di lite, in considerazione del fatto che il contributo al mantenimento stabilito a favore della minore è di poco superiore a quanto offerto dalla sig.ra su tutte le altre questioni poste Pt_1 dalle parti c'è accordo e tenuto conto anche dell'esito del procedimento proposto in corso di causa, concorrono giusti motivi per condannare il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di ¾ , dichiarandole compensate per il restante ¼ . Si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi per ciascuna fase, atteso che la fase istruttoria ha avuto ad oggetto anche l'espletamento della CTU. Tali importi sono comprensivi anche delle spese del procedimento incidentale, poiché non ha comportato un significativo aumento dell'attività giudiziale svolta.
Le spese di CTU vanno compensate integralmente, trattandosi di adempimento da svolgere, in ogni caso, a tutela dell'interesse della minore, che ha evidenziato criticità in relazione a entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
pagina 6 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia n. 2380/2015, così provvede:
1- dispone l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, le decisioni di Persona_2 maggior interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha figlia presso di sé;
2- costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2., c.c. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
3- dispone il collocamento prevalente della minore presso il padre;
4- dispone che la minore frequenti la madre secondo accordi liberamente presi direttamente con essa e senza alcun obbligo;
5- invita le parti e la minore ad intraprendere un percorso psicologico personale al fine di elaborare le vicende familiari che li hanno coinvolti;
6- fermo quanto stabilito con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 8-03-2024, dalla data della domanda fino al 31-05-2024, a decorrere dal 1-06-2024 pone a carico della ricorrente l'obbligo di versare al padre collocatario la somma pari a 200 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore (da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT), entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente a lui intestato, che le sarà tempestivamente comunicato, oltre al 20% delle spese straordinarie, in relazione alle quali si applica il vigente Protocollo del
Tribunale di Bologna che di seguito si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
- spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
-spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature). Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
-Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
-Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
-Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
-Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità. Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
pagina 7 di 8 La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7- dà atto che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
8- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, nella misura di ¾ , che in tale proporzione liquida, intendendosi comprese anche quelle del procedimento incidentale, in 73,5 euro per spese, 5.712 euro per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge, dichiarandole compensate fra le parti per il restante ¼ .
9- compensa integralmente fra le parti le spese di CTU.
Così è deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 13-05-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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