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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 5893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5893 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2700 dell'anno 2025 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. EMANUELE GUARINO Parte_1 E
, in persona del rappresentante legale p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO CAPACCIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7.02.2025 il ricorrente in epigrafe conveniva la chiedendo: “accertato e dichiarato che tra le parti è Controparte_2 intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata full- time con inquadramento di autista, livello C3 del CCNL di categoria, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente in data 01/08/2024 per l'insussistenza del fatto e/o del motivo posto a base del licenziamento e quindi dichiararlo nullo con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento, pari ad € 2.518,13 lordi, corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
2) in via gradata, nelle denegata ipotesi in cui il GL dovesse ritenere come esistente il motivo del licenziamento, ma illegittimo lo stesso essendo giustificata l'assenza, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento ai sensi della vigente normativa, tenendo conto che l'instaurazione del rapporto di lavoro risale all'agosto 2012 e che l resistente ha più di 15 dipendenti CP_3 a livello comunale, non ricorrendo nella fattispecie gli estremi del licenziamento per giusta causa e/o assenza ingiustificata e/o dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità di importo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, oltre alla reintegra nel posto di lavoro;
3)
In via ulteriormente gradata, nell'ipotesi in cui il Gl dovesse ritenere il licenziamento legittimo, condannare la resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di competenze liquidative e TFR per un importo complessivo pari ad € 30.605,63 così come da conteggi allegati al presente ricorso e che ne formano parte integrante;
4) Vittoria di spese e competenze di giudizio.” A fondamento dell'impugnazione poneva: l'infondatezza della contestazione disciplinare;
la sproporzionalità della sanzione.
Nel costituirsi, la società rilevava che i fatti erano provati nella loro storicità e che gli stessi integravano la giusta causa di licenziamento.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda non può essere accolta.
Con raccomandata del 24/06/2024 veniva contestato al ricorrente quanto segue: In data 12.06.2024, EL ha ricevuto nostra comunicazione, a mezzo mail, che a seguito di visita medica presso ii ns medico competente era stata dichiarato idoneo alla mansione specifica di autista.
Pertanto, Le comunicavamo che ii giorno 17/06/24 alle ore 05,00 doveva recarsi presso la ns. sede operativa, per ritirare l'automezzo targato
FF513VD e portarsi presso lo stabilimento di Anagni per le ore CP_4 08.00. Orbene, senza alcuna giustificazione. EL non si e presentato presso ii posto di lavoro creandoci notevoli difficolta operative per provvedere alla sua sostituzione. Parimente ha reiterato tale condotta nei giorni successivi, fino alla data odierna, benché la società, ma invano, provato a contattarla telefonicamente. Pertanto, per i giorni suindicati,
Lei deve essere considerato assente ingiustificato, avendo altresì disatteso ii Suo dovere di giustificare l'assenza dal lavoro mediante congruo invio, alla società, di valida documentazione attestante l'esistenza della causa giustificativa. Ciò posto, Le rappresentiamo che non provvederemo ad erogare alcuna retribuzione diretta, indiretta e differita, considerato che i sopracitati comportamenti si pongono in evidente contrasto con i Suoi obblighi contrattuali e legali e deiem1inano, altresì, gravi disfunzioni tecnico-organizzative relative allo svolgimento dell'attività lavorativa cui EL e preposto.
Pertanto, nel contestarLe la predetta mancanza ai sensi dell'art. 7 della
Legge 300/1970, La invitiamo a volerci fornire, entro cinque giorni dal ricevimento della presente, eventuali giustificazioni in merito.
Ci riserviamo l'applicazione degli opportuni provvedimenti disciplinari all'esito e/o in difetto di Sue giustificazioni”.
In data 1.08.24 seguiva altra contestazione:
'La presente segue la precedente missiva de1 24.06.2024 per contestarle la perduranza della Sua assenza ingiustificata dal posto di lavoro a partire dal giorno 17.06.2024. Come a Lei noto, già in data 12.06.2024 EL riceveva la nostra comunicazione con la quale, a seguito di dichiarazione di idoneità alla mansione di autista ad opera del Ns. medico competente, veniva disposto il Suo rientro in servizio fissato per il giorno 17.06.2024. EL, tuttavia, senza alcuna giustificazione e/o comunicazione non si presentava presso il posto di lavoro creando all'azienda, come già contestatoLe, notevoli problemi per provvedere alla Sua sostituzione.
Pertanto, la suddetta condotta Le veniva oppugnata con la lettera di contestazione disciplinare del 24.06.2024, inoltrata con raccomandata a/r e da Lei ricevuta in data 27.06.2024, alla quale EL non forniva alcun riscontro, anzi proseguendo per i giorni successivi e fino alla data odierna, nel1'assenza ingiustificata dal lavoro e rendendosi irreperibile telefonicamente.
Ad oggi, quindi, per ì giorni suindicati e a partire dalla prima assenza contestatale (17.06.2024) Lei è ancora considerato assente ingiustificato avendo disatteso tutti i Suoi doveri lavorativi nonché il suo dovere precipuo di giustificare una siffatta condotta mediante l'inoltro a Codesta
Società di valida documentazione attestante l'esistenza di una causa legittima. Ciò posto, le rappresentiamo che non Le sarà corrisposta alcuna retribuzione diretta, indiretta e differita per i giorni di assenza ingiustificata considerata anche la recidiva del suo comportamento, il quale si pone in netto contrasto con ì suoi obblighi contrattuali e per la sua gravità si ripercuote inevitabilmente sulla fiducia del datore di lavoro, intaccandola irreparabilmente.
Nel contestarle tali mancanze, ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/70, La invitiamo ulteriormente a volerci fornire eventuali giustificazioni entro
10 giorni dal ricevimento della presente.
Con riserva, all'esito del presente procedimento, anche in relazione alle
Sue eventuali giustificazioni o in difetto delle stesse, di applicare gli opportuni provvedimenti disciplinari come previsti dal CCNL di riferimento e dalla Legge.”
Con raccomandata del 04.09.24 la società irrogava il provvedimento di licenziamento per giusta causa.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
In data 08.01.2024 il ricorrente iniziava un periodo di malattia che terminava in data 08.05.2024. In data 15.05.2024 il ricorrente inoltrava una pec all'azienda dal seguente tenore letterale: “dal 09.05.2024 è abile al lavoro ed al momento resta in attesa di essere sottoposto a visita presso il medico competente aziendale … per quanto sopra il mio assistito resta a disposizione;
nelle more i giorni che intercorreranno non possono considerarsi giorni di assenza in quanto la stessa è determinata da vs. esclusiva inerzia”.
In data 04/06/2024 il ricorrente veniva sottoposto a visita medica presso il medico competente incaricato dall'azienda. All'esito di tale visita il medico comunicava alla società l'idoneità alla mansione del sig. con la seguente limitazione: “evitare eccessivi carichi di lavoro”.
In data 12/06/2024 la resistente società comunicava, a mezzo mail, al Pt_1 quanto segue: “a seguito della visita medica presso il ns medico competente, Lei è stato dichiarato idoneo alla mansione specifica di autista. Ciò posto, Le comunichiamo che lunedì 17 giugno 2024 ella dovrà recarsi presso gli uffici della scrivente alle ore 05:00 per ritirare l'automezzo tg FF513VD e recarsi presso lo stabilimento di Anagni CP_4 per le ore 08:00”.
Il ricorrente non si presentava al lavoro.
Con raccomandata del 01.08.2024 la società contestava al l'assenza Pt_1 ingiustificata dal 25.06.2024 al 01.08.2024.
A fronte di tale ulteriore contestazione, nessuna giustifica perveniva dal lavoratore.
Ciò premesso in punto di fatto, osserva la scrivente che le censure sollevate dalla difesa del ricorrente non appaiono condivisibii.
L'art. 41 del D.lgs. n.81/2008 stabilisce quanto segue:
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
Pertanto, il lavoratore avrebbe dovuto provare di aver inoltrato richiesta di rilascio di copia dell'esito della visita di controllo al medico competente, non potendosi dolere della mancata consegna con la società che gli ha, peraltro, correttamente e tempestivamente comunicato l'idoneità
(quantunque con la generica parziale limitazione di esonero da carichi eccessivi) alla ripresa del servizio.
L'assenza del lavoratore appare, dunque, del tutto ingiustificata.
Tra i doveri del lavoratore occorre distinguere l'obbligo di presentarsi al lavoro mettendo a disposizione del datore le proprie energie lavorative dall'ulteriore e distinto obbligo di svolgere le mansioni affidate: tenendo ferma tale distinzione, integra giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore che, consapevole di dover svolgere mansioni non contrastanti con le limitazioni imposte dal medico competente, in mancanza di un aggravamento delle proprie condizioni di salute, non si sia presentato al lavoro mettendosi a disposizione del datore di lavoro: tale reazione di non presentarsi neppure in azienda è quindi del tutto ingiustificata e costituisce una condotta disciplinarmente rilevante. (Corte appello Milano sez. lav., 14/10/2022, n.874).
La condotta appare integrare gli estremi del licenziamento per giusta causa, superando pertanto il vaglio del giudizio di proporzionalità, anche perché reiterata e non giustificabile alla luce della accertata idoneità fisica e della mancanza di prova in ordine alla inesigibilità della prestazione lavorativa come richiesta.
Non vi è alcun profilo di discriminazione considerato che il licenziamento
è stato -evidentemente- comminato in ragione di una grave inadempienza del dipendente. D'altronde, il ricorrente non può invocare il principio del cd. ragionevole accomodamento non avendo comunicato all'azienda i motivi della supposta incompatibilità della tratta assegnatagli nella giornata del 17 giugno con il proprio stato di salute. Tanto più che al ricorrente è stata contestata anche l'assenza ingiustificata nei giorni successivi.
In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, il datore di lavoro è tenuto, ai fini della legittimità del recesso, a verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori, nonché ad adottare, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori, fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi aventi la consistenza di diritti soggettivi. (Cassazione civile sez. lav., 09/03/2021, n.6497)
E' evidente che il principio del “ragionevole accomodamento” operi in caso di acclarata inidoneità del dipendente a riprendere la prestazione lavorativa, configurandosi un onere a carico del datore di lavoro di adottare -ove possibile- misure organizzative che garantiscano un contemperamento tra l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro e l'interesse del datore di lavoro a fruire -senza particolari oneri aggiuntivi- della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente, lungi dal formulare richiesta di adattamento delle condizioni di lavoro al proprio stato di salute, si
è limitato a non presentarsi al lavoro.
La domanda avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento va, pertanto, rigettata.
Va, invece, accolta la domanda intesa al pagamento del TFR maturato e - pacificamente- non corrisposto mentre va rigettata la domanda avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive per il periodo in cui il ricorrente non si è presentato a rendere la prestazione lavorativa evidenziandosi in proposito che i conteggi (che recano l'indicazione dell'annualità 2017), a fronte della specifica contestazione ad opera della società, appaiono genericamente articolati e, dunque, non condivisibili.
La società va, pertanto, condannata al pagamento della somma di € 22.498,65
(includendo nella base di calcolo le mensilità relative al periodo in cui il ricorrente di fatto non ha lavorato ma è risultato essere ancora in forza all'azienda) a titolo di TFR, somma sulla quale andranno riconosciuti gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo.
Le spese, considerata la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta la domanda avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento.
Accoglie per quanto di ragione la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive e, per l'effetto, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 22.498,65 a titolo di TFR oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Napoli, il 17.07.25
IL GIUDICE
Stefania Borrelli