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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, nella persona della dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2217/2018 R.G. avente ad oggetto: Responsabilità ex art.
2049 – 2051- 2052 c.c.. e vertente
TRA
(c.f. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore CodiceFiscale_2
, nato il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Argirò ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Catanzaro alla via Nunzio Nasi 6.
Attori
E
Controparte_1
Convenuto contumace
NONCHE' in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Petrone) ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio sito alla via Giovinazzi n. 91 di Taranto.
Terza Chiamata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore , con atto di Persona_1 citazione regolarmente notificato, convenivano in giudizio la Controparte_1 per accertarne la responsabilità nella causazione del sinistro del 19.08.2016, in
[...] occasione del quale, il figlio minore aveva riportato un danno biologico da quantificarsi in misura
1 non inferiore al 6% I.P..
Chiedevano, inoltre, in conseguenza del suindicato vaglio giudiziario, di volersi condannare la , al ristoro del danno biologico quantificato in € 11.185,27. sulla Controparte_1 scorta di quanto accertato dal consulente di parte, importo rimodulabile nella maggior misura da accertarsi in corso di causa, somma in ogni caso da maggiorare con le spese mediche seguite al sinistro da documentarsi a cura delle parti attrici nonché con gli interessi maturandi dal dovuto all'effettivo soddisfo.
In data 19/08/2016, il minore si trovava insieme alla madre all'interno Persona_1 dell'esercizio commerciale sito nel Parco Commerciale “Le Fontane” di Catanzaro, CP_1 quando a causa della collocazione a terra di un tappeto moquette non perfettamente aderente al pavimento, inciampava, finendo per sbattere contro lo spigolo di uno specchio situato vicino ai camerini di prova.
A causa dell'impatto, il bambino subiva un fortissimo trauma cranico, riportando una ferita lacera in regione frontale ed abbondante perdita di sangue, che rendeva necessario approntare un tempestivo soccorso all'interno di un locale di servizio contiguo all'esercizio commerciale.
Essendo indisponibili mezzi di soccorso pubblici, i genitori accompagnavano il figlio presso il locale nosocomio dove, suturata la ferita, il minore veniva dimesso con prognosi di 7 giorni allo spirare dei quali veniva prevista la rimozione dei punti.
Il successivo periodo di convalescenza è stato emotivamente e psicologicamente gravoso per il minore, soprattutto alla luce della tenera età dello stesso e della circostanza del danno biologico estetico riportato.
Nella perizia allegata agli atti, il consulente medico legale di fiducia, in data 10/01/2017, ha accertato il residuare di un danno biologico in capo al minore da valutarsi nella misura del 6%.
In data 8/09/2016, alla luce del ricorrere di una chiara responsabilità custodiale del proprietario dell'esercizio commerciale, lo stesso veniva diffidato al risarcimento del danno, salvo poi quest'ultimo riscontrare negativamente la missiva negando di avere alcuna responsabilità in merito all'occorso che, al contrario, attribuiva a culpa in vigilando della madre del minore.
Pur avendo declinato qualsiasi responsabilità, la indirizzava una formale denuncia CP_1 cautelativa alla compagnia di assicurazioni e quest'ultima in data 8/11/2016 inviava agli CP_2 attori comunicazione con la quale negava la possibilità di formulare offerte risarcitorie in quanto non sarebbero emersi elementi di insidia e pericolosità dell'arredo del negozio.
Il risarcimento del danno nel caso di specie spetta ai sensi dell'art.2051 c.c. e 2043 c.c. versandosi in un'ipotesi di responsabilità custodiale che ha natura oggettiva e dunque si configura al
2 ricorrere del mero rapporto causale tra cosa ed evento, non necessitando un' indagine sulla pericolosità della cosa stessa ed incontrando un' esimente solo nel caso fortuito.
proprietaria dell'esercizio commerciale in questione, non ha mai negato il Controparte_1 rapporto tra la cosa e l'evento né ha mai eccepito il caso fortuito, sussumibile nelle ipotesi in cui l'evento sia imputabile a colpa esclusiva del danneggiato o a fatto del terzo.
Tra l'altro trattasi di locali di dimensioni ridotte che consentono in modo agevole ai proprietari di attendere ai rispettivi oneri di manutenzione e custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., maggiormente necessari alla luce della natura intrinsecamente pericolosa degli arredi nel caso di specie.
Il tappeto moquette, infatti, non è perfettamente aderente al pavimento, oltre ad essere contiguo a spigoli, né si può ascrivere ai genitori del danneggiato un utilizzo della cosa non corretto o un' eventuale culpa in vigilando sul minore.
La fattispecie rientra in ogni caso nella previsione dell'art. 2043 c.c. alla luce della circostanza che la convenuta abbia contravvenuto al principio generale del neminem ledere, causando un danno biologico ed estetico al minore non in grado di discernere un pericolo occulto.
Alla prima udienza del 17.09.2018 veniva dichiarata la contumacia della
[...]
e gli attori chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in garanzia della Controparte_1 [...]
ed il Giudice, disponendo in conformità, rinviava all'udienza dell'11.03.2019 per CP_3 consentirne la costituzione.
In data 14.02.2019 si costituiva la che eccepiva il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva, essendo il terzo danneggiato nell'ambito della fattispecie giuridica della responsabilità civile soggetto terzo ed estraneo rispetto al rapporto tra assicurato ed assicuratore, circostanza dalla quale discende che l'obbligazione dell'assicurazione di pagare l'indennizzo all'assicurato sia distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione risarcitoria gravante sull'assicurato in favore del danneggiato.
Non solo. L'assicuratore ha l'obbligo di pagare l'indennizzo soltanto nei confronti dell'assicurato e non verso i danneggiati che avendo a loro volta azione nei confronti del solo responsabile civile non possono convenire in giudizio l'assicuratore né tanto meno chiamarlo in causa nel corso della lite promossa contro l'assicurato.
Qualora per errore il danneggiato convenga in giudizio l'assicurazione del responsabile civile, la domanda andrà dichiarata inammissibile e il Giudice non dovrà fare integrare il contraddittorio nei confronti del danneggiante.
Nel merito, si evidenzia come le lesioni occorse in danno del minore , siano state PE
3 una diretta conseguenza del culpa in vigilando della madre dello stesso, la quale al momento dell'occorso se ne era allontanata per indossare dei capi di abbigliamento all'interno del camerino, lasciando il figlio di soli due anni da solo.
Nell' occasione il minore, sordo ai richiami della commessa che temeva Controparte_4 si potesse fare male, scorrazzava all'interno del locale commerciale, incurante dei pericoli ed in assenza di un adulto che potesse arginarlo, tutte circostanze che denotano una chiara culpa in vigilando del genitore.
Dalla stessa ispezione dell'esercizio commerciale è emerso che i locali assicurati fossero in perfetto stato manutentivo generale nonché ordinati e sufficientemente illuminati.
Di conseguenza non ricorrono gli elementi della imprevedibilità e non visibilità normativamente prescritti dalla fattispecie giuridica della c.d. insidia o trabocchetto, tali da rendere impossibile sventare il pericolo di una caduta.
La domanda attorea è infondata anche in relazione al quantum debeatur richiesto, eccessivamente stimato in rapporto alla lievità della lesione riportata dal bambino, comprovata da un'esigua durata di prognosi di soli 7 giorni riconosciutagli in pronto soccorso.
Si contesta, quindi, la quantificazione del danno biologico effettuata dagli attori, senza indicazione dei parametri e stimata nella misura del 6%.
Premettendo che la relazione medico legale allegata sia priva di valenza probatoria, si censura la stessa anche sotto il profilo del rigore scientifico in quanto il grado di invalidità permanente può essere determinato in base a barèmes medico legali diversi e non sempre coincidenti.
Alla luce della suddetta circostanza, esprimere in percentuale l'esistenza di postumi permanenti senza indicare la tabella delle invalidità di riferimento per la determinazione della stessa comporta che il valore espresso non sia verificabile nella sua correttezza scientifica.
Versandosi, inoltre, in ipotesi di responsabilità contrattuale parte attrice avrebbe dovuto assolvere all'onere della prova del danno oggetto della domanda di ristoro, in cui assenza non è procedibile nemmeno una liquidazione in via equitativa.
La domanda attorea è quindi da rigettare per difetto di legittimazione sostanziale oltre ad essere infondata nell'an e nel quantum, essendosi l'occorso verificato per mera responsabilità dei genitori del minore.
Istruita la causa, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta, dell'escussione testi e dell'esperimento di CTU medico legale, all'udienza del 12.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va accolta l'eccezione della terza chiamata Controparte_2 sul difetto di legittimazione passiva in quanto gli attori non avrebbero potuto chiamarla in garanzia ai sensi dell'art. 106 c.p.c..
Il rapporto assicurativo si instaura, infatti, unicamente tra assicurato ed assicuratore senza che il terzo danneggiato abbia azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile, salvo non vi sia una specifica ed eccezionale previsione di legge.
E' regola universale nell' ambito giuridico dell' assicurazione per la responsabilità civile, che soltanto l'assicurato possa agire nei confronti dell'assicuratore al fine di essere tenuto indenne, mentre l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore non è ammissibile, in quanto questi non è obbligato nei suoi confronti né in virtù di un vincolo contrattuale (essendo il contratto di assicurazione stipulato con l'assicurato res inter alios acta) né a titolo di responsabilità aquiliana
(in tal senso ex plurimis Cass. civ n. 9516 del 2007 e Corte di cassazione n. 5259 del 2021).
Da ciò discende che l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta e autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato e l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell'assicurato, e non verso i danneggiati.
Nel caso di specie non sussistono, quindi, nemmeno le condizioni perché la compagnia assicurativa possa essere chiamata in garanzia ai sensi dell' art. 106 c.p.c , non ricorrendo né un' ipotesi di garanzia propria né impropria, palesandosi la prima quando il terzo sia tenuto a rispondere sulla base di un rapporto sostanziale nascente da un contratto o dalla legge che lo faccia soggiacere agli effetti della sentenza della causa principale e la seconda quando il collegamento tra la posizione del chiamante e del terzo chiamato si fondi su un rapporto di mero fatto.
La domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata deve quindi essere dichiarata inammissibile.
Scendendo nella disamina del merito della domanda proposta nei confronti della
[...] la stessa deve essere rigettata per le ragioni che si esplicitano a seguire. Controparte_1
La disciplina di riferimento, come richiamata dalla parte, è quella di cui all'art. 2051 c.c. La responsabilità richiede la sussistenza di due presupposti: - il primo si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che
5 derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato (Cass. civile sez. III, 23/05/2023,
n.14228). Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) o della sussistenza del "caso fortuito" (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Il fatto integrante il “caso fortuito” è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass. civ.
26142/2023); invece, la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1 trova fondamento nel principio di causalità materiale, che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte, ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo
6 consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).Da tale impostazione derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; Cass.20427/2008; Cass.n.8005/2010; Cass.5910/11; Cass.n.1
1016/2014; Cass. n. 12821/2015; Cass. n. 30775/2017).
Da tali principi consegue che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, ovvero come nel caso di specie si tratti di un elemento dell'arredo ovvero una moquette di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 2482/2018; Cass. n. 1677/2016).
Parte attrice ha sostenuto che in un punto neppure ben precisato la moquette si presentasse rigonfia e non perfettamente aderente al pavimento, senza neppure allegare documentazione fotografica e rimettere la prova della dinamica all'escussione della teste zia del Tes_1 minore, sentita all'udienza dell'08.07.2021.
Le allegazioni nell'atto introduttivo in ordine al fatto verificatosi sono assolutamente generiche;
viene indicata la caduta del minore e attribuita alla moquette, senza precisare se il minore, come ragionevolmente a ritenersi, fosse vicino alla madre o alla zia e da una delle due condotto per mano, avendo all'epoca della caduta compiuto da poco due anni.
Nelle dichiarazioni rese dalla teste, si rammenta la zia del bambino, anch'esse decisamente e volutamente vaghe, riferiva che al momento dell'occorso si trovasse all'interno del locale commerciale mentre la figlia ed il nipote erano intenti a giocare “ comportandosi da bambini”; la madre del bambino era intenta a fare shopping e si trovava nel camerino;
lei era dietro il nipote, quando che aveva un'andatura “non lenta ma non correva” inciampava sulla Persona_1 moquette rigonfia e, a dire della stessa, poco visibile per la presenza di un'illuminazione soft.
7 A domanda del difensore di parte attrice specificava in maniera elidente con quanto sopra dichiarato che il sinistro si fosse verificato intorno alle 10:30 di mattina, dunque, in pieno giorno e che non avesse osservato lo stato dei luoghi nell'immediatezza della caduta del minore perché occupata a prestargli soccorso.
Emerge evidente la reticenza della teste ma appare evidente che i due bambini, se avessero dovuto comportarsi dai bambini avrebbero dovuto essere, quanto meno il piccolo , PE accompagnato per mano da un adulto a due anni, non procedere non lentamente ma senza correre, dunque da solo nel negozio, un ambiente allo stesso estraneo. La dichiarazione appare esaustiva ad escludere la sussistenza di ogni e qualsiasi addebito alla convenuta, non essendo neppure emerso con certezza la sussistenza di una anomalia nel posizionamento della moquette.
Dunque, la dichiarazione acquisita, in mancanza di un rilievo fotografico dello stato dei luoghi, collidente con la contestazione svolta dalla compagnia assicurativa sulla stessa sussistenza del denunciato rigonfiamento, e dalle dichiarazioni delle commesse che non hanno riferito di alcun rigonfiamento nella moquette, non consente neppure di ritenere la caduta come collegata al rigonfiamento della moquette posta sul pavimento.
Gli attori non hanno, dunque, assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante perché le dichiarazioni rese dalla teste sono generiche e contraddittorie in quanto la stessa asserisce vi fosse un rigonfiamento sulla moquette salvo precisare, in risposta alla domanda del difensore del terzo chiamato, che non avesse avuto modo di osservare lo stato dei luoghi nell'immediatezza dei fatti di causa.
Appare plausibile, al contrario, la ricostruzione della dinamica della compagnia assicurativa sulla cui scorta risulta che il bambino fosse intento a correre, circostanza pedestremente smentita dalla teste escussa che pur avendo anticipato che la rispettiva figlia stesse giocando con il nipote ne caratterizza l'andatura con la seguente volutamente ambigua espressione : “non lenta ma non in corsa” .
Di conseguenza non è emersa la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso in quanto gli attori, non hanno fornito, come era loro onere, prova del nesso causale tra la caduta del bambino e le condizioni della moquette, che secondo la loro stessa prospettazione sarebbe stata la causa della perdita di equilibrio e della caduta. Le dichiarazioni della teste Tes_1 sono state infatti ambigue, generiche e contraddittorie oltre a non essere stata allegata
[...] documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
Nel caso di specie, infine, il custode non è nemmeno onerato sotto il profilo probatorio di dover dimostrare l'esimente di presunzione di responsabilità del caso fortuito, obbligo
8 presupponente che l'attore abbia in via prioritaria fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. (Cass. n.3875/2016; Cass. n. 1677/2016; Cass. n. 2482/2018).
La domanda non è accoglibile nemmeno sotto il profilo invocato da parte attrice ex art. 2043
c.c. estrinsecandosi l'insidia ed il trabocchetto contemplati dalla norma codicistica in un mero stato di fatto, che, per oggettiva invisibilità e per conseguente imprevedibilità, integrano una situazione di pericolo occulto" (Cass., sent. n. 15375/2011, n. 20943/2009).
L'indagine relativa alla sussistenza della situazione di insidia o trabocchetto e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se assistito da congrua e corretta motivazione
(Cass., sent. n. 20953/2006).
Incombe sull'attore in ogni caso l'onere di provare in concreto tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito previsti dall'art. 2043 c.c. e, in particolare, la condotta, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva (Cass., sent. n. 20943/2009, n. 390/2008).
Nel caso di specie non risulta provato nessuno degli elementi costitutivi dell'illecito 2043
c.c. non essendo emerso dall'istruttoria l'elemento oggettivo dell'insidia, avendo la caduta interessato un minore presumibilmente intento a giocare in assenza della stretta vicinanza di un adulto su una moquette le cui presunte anomalie sono rimaste prive di riscontro e per di più rimanendo indimostrato l'elemento soggettivo della colpa in capo all'esercizio commerciale convenuto, per eventuale pericolosità dell'arredo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento
(individuato in quello per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.201,00 a €
26.000,00 con applicazione dei minimi in ragione della bassa complessità della controversia)
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- In via preliminare, dichiara inammissibile la domanda proposta da ed Parte_1 nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_2 PE
nei confronti della terza chiamata
[...] Controparte_2
- Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti della Controparte_1
[...]
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali nella misura di €
9 2.540,00 oltre I.V.A. e accessori di legge in favore della Controparte_2
- Nulla per le spese tra gli attori e la Controparte_1 attesa la mancata costituzione della convenuta.
Catanzaro 16.7..2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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