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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 809/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Terza Civile -
Riuniti in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Anna Bonfilio Presidente
dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore
dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 809/24 R.G. promossa da:
Avvocato Luigi Bruno, in proprio, con studio in Novara, via Biglieri n.10, con indicazione dell'indirizzo PEC
PARTE RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
c o n t r o
, in persona del ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ex art.170 DPR n.115/2002
Udienza di discussione ex art.275 bis c.p.c. del 21.11.2024 con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RICORRENTE:
pagina 1 di 5 disporre la liquidazione degli onorari secondo l'importo richiesto e alle fasi processuali effettivamente compiute;
spese legali e compensi rifusi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avvocato Luigi Bruno propone ricorso in opposizione, ex art.170 DPR
n.115/2002, avverso il Decreto della Corte d'Appello di Torino, sezione II penale, emesso in data 5.6.2024 con il quale (a seguito di sua istanza di liquidazione della parcella presentata, ex art.82 DPR n.115/02, in data 26.3.2024, all'esito di procedimento penale a carico di , nel quale si era Parte_1
costituita parte civile , ammessa al patrocinio a spese dello Controparte_2
Stato, della quale veniva nominato difensore, conclusosi con sentenza della
Corte d'Appello di Torino, sez. II penale, del 5.6.2024, di conferma della sentenza del tribunale di Novara del 19.12.2019 di assoluzione dell'imputato) la suddetta Corte d'Appello ha accolto parzialmente la sua istanza di liquidazione della parcella dei compensi professionali limitando la liquidazione della medesima alla fase di studio ed alla fase decisoria.
Spiega l'avv. Bruno che il procedimento svoltosi dinanzi alla Corte d'appello aveva implicato il pieno svolgimento (oltre che delle già liquidate fasi di studio e decisoria) anche della fase introduttiva (avendo la sig.ra proposto CP_2
autonomo appello ai fini civilistici avverso la sentenza di primo grado, oltre a quello svolto dal Ministero) ed istruttoria (essendo stata assunta la CP_3
prova testimoniale e svolta CTU in secondo grado).
In via pregiudiziale è bene specificare che, ai sensi dell'art.15, D.Lgs.vo n.150/2011, modificato dall'art.35, 1°c., D.Lgs.vo 10.10.2022 n.149, cosi' come a sua volta sostituito dalla L. 29.12.2022 n.197, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023, le controversie previste dall'art.170
DPR 30.5.2002 n.115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione e,
pagina 2 di 5 quindi, dagli art.281 decies – 281 terdecies c.p.c., con relativa decisione da emettersi, dinanzi al giudice collegiale, ex art.275 bis c.p.c., con sentenza.
Il ricorso dev'essere accolto.
Il medesimo risulta tempestivo essendo stato proposto, in data 1.7.2024, comunque entro il termine di trenta giorni (pur non essendo piu' richiesto tale termine dalla nuova formulazione dell'art.170 TUSG) da quello in cui è stata emessa la sentenza della Corte d'Appello di Torino (5.6.2024) ed è stato ritualmente rivolto contro il , legittimato passivo nel Controparte_1
procedimento ex art.170 DPR n.115/02 (Cass.2020 n.22281), non costituitosi in causa nonostante la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza.
Si deve necessariamente premettere che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso, nel regime introdotto dall'art.170 DPR n.115/02, non è un atto di impugnazione (con il quale far valere, eventualmente, ex se, motivi di invalidità del decreto), ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere – dovere di verificare espressamente, nel merito, la correttezza del provvedimento opposto in base ai criteri legali, a prescindere dalla prospettazione dell'istante, e di regolare, inoltre, le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. 2018 n.1470).
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
La Corte d'Appello di Torino, sezione II penale, in parziale accoglimento dell'istanza dell'avvocato Luigi Bruno (difensore della sig.ra Controparte_2
, parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel suddetto
[...]
processo penale a carico di ) ha liquidato a favore del Parte_1
difensore istante le sole somme di euro 236,50 per la fase di studio e quella di euro 709,00 per la fase decisoria, senza motivare il rigetto dell'istanza nella parte in cui richiedeva anche il riconoscimento delle prestazioni professionali effettuate nelle fasi introduttiva e istruttoria.
pagina 3 di 5 Nei documenti prodotti agli atti pero', risulta espressamente depositato l'appello redatto per la sig.ra dall'avv. Luigi Bruno e, inoltre, dal dispositivo CP_2
della sentenza della stessa Corte d'Appello la parte civile ( ) viene CP_2
qualificata “appellante”, con la conseguenza che la fase introduttiva del giudizio dev'essere liquidata a favore del difensore.
Dal verbale d'udienza del 3.4.2023 (ove risulta costituita e presente la parte civile difesa dall'avv. Luigi Bruno) emerge l'assunzione testimoniale;
CP_2
dal verbale 13.4.2023 (presente la parte civile) risulta l'incarico al CTU informatico sul personal computer della sig.ra e dal verbale 26.3.2024 CP_2
(sempre presente la parte civile) risulta l'esame in aula del perito informatico chiamato a fornire chiarimenti. Anche la fase istruttoria, quindi, dev'essere liquidata.
Dovendo essere liquidate tali spese del difensore d'ufficio in forza dell' art.82 medesimo DPR n.115/02 (riguardante il patrocinio a spese dello Stato anche in sede penale), le stesse devono essere ridotte di un terzo ai sensi dell'art.106 bis medesimo DPR (relativo, appunto, al patrocinio in sede penale) che statuisce come i compensi del difensore devono essere, appunto, ridotti di un terzo.
La somma per compensi, di conseguenza, spettante all'avv. Bruno ammonta (nei minimi tabellari, come richiesto) ad euro 236,50 per la fase di studio;
ad euro
472,50 per la fase introduttiva;
ad euro 709,00 per la fase istruttoria;
ad euro
709,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 2.127,00. La suddetta riduzione di un terzo (per euro 708,93) porta il compenso ad euro 1.418,07 oltre oneri di legge come da decreto impugnato.
Il decreto impugnato, di conseguenza, dev'essere revocato ed il Controparte_1
dev'essere condannato a pagare all'avv. Bruno la somma di cui sopra.
[...]
Alla soccombenza segue l'obbligo del resistente del rimborso delle CP_1
spese del presente procedimento in favore di parte ricorrente (sulla base degli importi minimi per una causa di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 e,
pagina 4 di 5 cioè, il valore delle due fasi non liquidate, secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/14, esclusa la fase istruttoria), nella somma di euro 99,00 per esposti ed euro
961,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, CPA e IVA sugli imponibili;
P.Q.M.
visti gli art.82, 84, 106 bis, 170 DPR n.115/02 e art. 15, D.Lg.svo n.150/11; revoca il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Torino, sezione seconda penale, in data 5.6.24, e depositato nella stessa data, nei confronti dell'avv.
Luigi Bruno ed oggetto di opposizione;
dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4
pro tempore, a pagare all'avv. Luigi Bruno la somma di euro 1.418,07 oltre 15% rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge sugli imponibili a titolo di compenso per l'attività svolta in sede penale;
condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro 99,00 per esposti ed euro 961,50 per compensi, oltre a rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 26/11/2024 dalla Terza
Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
Il Giudice relatore dott. Francesco Rizzi
pagina 5 di 5