Art. 4.
L'installazione degli impianti che consentono la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa all'alimentazione con benzina, deve essere eseguita esclusivamente dagli esercenti l'attivita' di officina meccanica per riparazioni auto. Dopo aver installato l'impianto, l'esercente deve apporre sulla carta di circolazione del veicolo, cui sono state apportate modifiche al sistema di alimentazione del motore, una stampigliatura con l'indicazione della ditta, della sede, della partita IVA, del tipo di impianto installato nonche' la data in cui e' stata eseguita la modifica. In calce alla stampigliatura l'esercente deve apporre la propria firma.
L'installazione degli impianti che consentono la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa all'alimentazione con benzina, deve essere eseguita esclusivamente dagli esercenti l'attivita' di officina meccanica per riparazioni auto. Dopo aver installato l'impianto, l'esercente deve apporre sulla carta di circolazione del veicolo, cui sono state apportate modifiche al sistema di alimentazione del motore, una stampigliatura con l'indicazione della ditta, della sede, della partita IVA, del tipo di impianto installato nonche' la data in cui e' stata eseguita la modifica. In calce alla stampigliatura l'esercente deve apporre la propria firma.