CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RIVIEZZO CIRO, Presidente
ER LE, LA
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Universita' Degli Studi AB D'UN Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rettore Dell'Universita' - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chieti - Corso Marrucino 81 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Organismo Straordinario Di Liquidazione Del Comune Di Chieti - 00098000698
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 664 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'OSL, Organismo Straordinario di Liquidazione, del Comune di Chieti, nonché al Comune di Chieti, a mezzo pec in data 11.02.2025, depositato alla CGT di I grado di Chieti il
05.03.2025, la ricorrente emarginata impugnava l'avviso di accertamento indicato in oggetto, emesso a seguito del mancato pagamento dell'Imu per l'anno 2019, relativa agli immobili analiticamente indicati nell'avviso medesimo.
La ricorrente eccepiva:
1) la violazione dell'art. 7 Legge n. 212/2000 per omessa motivazione, dal momento che dall'accertamento non si evinceva il motivo per il quale era stato richiesto il pagamento dell'Imu, oltre quella già corrisposta dalla ricorrente per lo stesso anno e conteggiata dall'OSL nell'atto impositivo;
2) la violazione dell'art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 504/92, che esenta dall'Imu gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1 lett. C) del DPR n. 917/86, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica e didattica, come appunto quelli di proprietà della ricorrente;
e concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con ordinanza n. 267 del 19.06.2025, la CGT di I grado di Chieti sospendeva l'atto impugnato.
L'OSL del Comune di Chieti si costituiva in data 30.10.25, depositando controdeduzioni con le quali deduceva il mancato invio, con modalità telematica, da parte della ricorrente, della dichiarazione Imu Enc per l'anno 2019, requisito quest'ultimo indispensabile per il riconoscimento del beneficio fiscale, nonché la presenza di motivazione sufficiente a mettere in grado il contribuente di conoscere la pretesa tributaria ed infine la mancata prova, da parte della ricorrente, dell'utilizzo effettivo e diretto degli immobili de quibus per lo svolgimento delle attività esenti, svolte a titolo non oneroso o, comunque, senza finalità lucrativa, per cui chiedeva il rigetto del ricorso, con il favore delle spese e competenze del giudizio.
La ricorrente depositava memoria difensiva in data 07.11.2025. All'esito della trattazione del ricorso, nella pubblica udienza del 20.11.2025, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame dell'avviso di accertamento impugnato si evince che lo stesso è stato emesso per il semplice fatto del mancato integrale pagamento, secondo il regime ordinario, dell'Imu sugli innumerevoli immobili di proprietà della ricorrente per l'anno 2019, la qual cosa esclude l'eccepito difetto di motivazione.
La ricorrente non ha contestato la proprietà degli immobili stessi ma ha eccepito la mancata motivazione dell'atto di recupero fiscale, deducendo di aver diritto all'esenzione dall'Imu, su gran parte degli immobili, per effetto dell'art. 7 comma 1 lett i) del D.Lgs. n. 504/92, siccome utilizzati effettivamente e direttamente per lo svolgimento, con modalità non commerciale, di attività di ricerca scientifica e didattica, circostanza, questa, che aveva ben evidenziato nella dichiarazione Imu, inviata alla Società_1 srl, ex concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali per conto del Comune di Chieti,
a mezzo pec in data 29.06.2020, per cui contestava l'immotivata omessa considerazione della dichiarazione predetta.
Sennonché l'OSL, nel suo atto di costituzione, ha evidenziato che la richiesta del pagamento dell'Imu era scaturita, evidentemente, proprio dal mancato invio, da parte della ricorrente, nel termine del
30.06.2020 e con modalità telematica, come previsto dall'art. 1 comma 770 della L. n. 160/2019, della dichiarazione Imu per l'anno 2019, con l'elenco dei beni immobili esenti e il motivo dell'esenzione, precisando che, ai suoi atti, non risultava l'invio di alcuna dichiarazione e che l'eventuale invio, con altra modalità diversa da quella telematica, avrebbe comportato, comunque, l'invalidità della dichiarazione medesima, e ciò in apparente contraddizione con la dicitura contenuta nelle premesse dell'avviso di accertamento ove si legge “…viste le dichiarazioni e/o denunce e/o comunicazioni presentate dal contribuente….” frase questa sicuramente di stile, siccome stampata insieme a tutte le altre frasi contenute nelle premesse, con evidente riferimento a tutte le dichiarazioni in possesso dell'OSL.
La resistente, fermo restando la decadenza dall'esenzione per il mancato invio della dichiarazione Imu per l'anno 2019, rilevava, comunque, anche la mancata prova dello svolgimento effettivo e diretto dell'attività di ricerca scientifica e didattica, con modalità non commerciale, da parte della ricorrente negli immobili sottoposti a tassazione.
Con memoria difensiva, depositata nel corso del giudizio, la ricorrente, preso atto del contenuto delle controdeduzioni di parte resistente, dopo aver sostenuto, in diritto, la violazione dell'art. 7 comma 1 della
L. n. 212/00, eccepiva la modifica della motivazione dell'avviso di accertamento oggetto del ricorso e produceva, comunque, prova dell'invio telematico, mediante servizio entratel, della dichiarazione Imu relativa al 2019, effettuato in data 24.06.2020, attestato dal protocollo di ricezione n.
20062413553147790, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, precisando che l'invio della dichiarazione alla Società_1 srl, a mezzo pec in data 29.06.2020, era stato un atto di pura cortesia;
produceva, inoltre, la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica e didattica con modalità non commerciale e, comunque, senza scopo di lucro, da ravvisare nei dati contabili contenuti nel bilancio relativo al 2019, nel quale, a fronte di costi operativi di complessivi € 106.743.180,10, si registravano proventi per la didattica, costituiti da tasse e contributi degli studenti per l'iscrizione ai corsi offerti dall'Ateneo, pari ad € 12.847.437,73, sempre riferiti all'anno 2019 e quindi con notevole sproporzione fra le spese e le entrate, circostanza questa che doveva escludere qualsiasi gestione di tipo commerciale dell'attività di ricerca scientifica e didattica. La natura di ente pubblico, posseduta dalla ricorrente, peraltro, deve essere desunta dal fatto che la stessa è una Università compresa fra quelle previste dall'art. 1 n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal R.D. n. 1592/1933 e successive modificazioni
Alla luce dei sopra evidenziati elementi, si osserva che la ricorrente ha fornito in giudizio la prova di aver inviato, tempestivamente e con la corretta modalità telematica, la dichiarazione Imu per l'anno 2019, contenente l'elenco degli immobili imponibili e quella degli immobili esenti dall'Imu, rispettando tutte le norme che impongono tale adempimento, quali l'art. 91bis commi 2 e 3 del DL n. 1/2012, convertito nella
L. n. 27/2012, l'art. 6 del DM n. 200/2012 e soprattutto l'art. 2 comma 5bis del DL n. 102/13, convertito con la L. n. 124/2013, che sanziona con la decadenza dall'esenzione il mancato invio della dichiarazione
Imu entro il termine ordinario per la comunicazioni delle variazioni relative all'Imu.
La suddetta dichiarazione, peraltro, fino all'anno 2019, andava inviata solo in caso di variazioni eventualmente verificatesi nell'anno d'imposta precedente e non tutti gli anni, come stabilito dall'art. 1 comma 770 della L. n. 160/2019, erroneamente invocato dalla resistente, dal momento che tale norma è applicabile solo a decorrere dal 2020.
Pure lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica e didattica con modalità non commerciali, da parte della ricorrente, il cui status di ente pubblico non appare in discussione, è stato sufficientemente dimostrato dalla ricorrente, con la produzione della documentazione contabile sopra richiamata.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Le contrastanti decisioni relative agli anni 2016 e 2017, che hanno visto la ricorrente prevalere in primo grado e soccombere in secondo grado sempre nell'ambito di ricorsi aventi ad oggetto l'esenzione Imu, giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Il Giudice rel.
RA ER Il Presidente Ciro Riviezzo
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RIVIEZZO CIRO, Presidente
ER LE, LA
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Universita' Degli Studi AB D'UN Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rettore Dell'Universita' - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chieti - Corso Marrucino 81 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Organismo Straordinario Di Liquidazione Del Comune Di Chieti - 00098000698
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 664 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'OSL, Organismo Straordinario di Liquidazione, del Comune di Chieti, nonché al Comune di Chieti, a mezzo pec in data 11.02.2025, depositato alla CGT di I grado di Chieti il
05.03.2025, la ricorrente emarginata impugnava l'avviso di accertamento indicato in oggetto, emesso a seguito del mancato pagamento dell'Imu per l'anno 2019, relativa agli immobili analiticamente indicati nell'avviso medesimo.
La ricorrente eccepiva:
1) la violazione dell'art. 7 Legge n. 212/2000 per omessa motivazione, dal momento che dall'accertamento non si evinceva il motivo per il quale era stato richiesto il pagamento dell'Imu, oltre quella già corrisposta dalla ricorrente per lo stesso anno e conteggiata dall'OSL nell'atto impositivo;
2) la violazione dell'art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 504/92, che esenta dall'Imu gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1 lett. C) del DPR n. 917/86, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica e didattica, come appunto quelli di proprietà della ricorrente;
e concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con ordinanza n. 267 del 19.06.2025, la CGT di I grado di Chieti sospendeva l'atto impugnato.
L'OSL del Comune di Chieti si costituiva in data 30.10.25, depositando controdeduzioni con le quali deduceva il mancato invio, con modalità telematica, da parte della ricorrente, della dichiarazione Imu Enc per l'anno 2019, requisito quest'ultimo indispensabile per il riconoscimento del beneficio fiscale, nonché la presenza di motivazione sufficiente a mettere in grado il contribuente di conoscere la pretesa tributaria ed infine la mancata prova, da parte della ricorrente, dell'utilizzo effettivo e diretto degli immobili de quibus per lo svolgimento delle attività esenti, svolte a titolo non oneroso o, comunque, senza finalità lucrativa, per cui chiedeva il rigetto del ricorso, con il favore delle spese e competenze del giudizio.
La ricorrente depositava memoria difensiva in data 07.11.2025. All'esito della trattazione del ricorso, nella pubblica udienza del 20.11.2025, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame dell'avviso di accertamento impugnato si evince che lo stesso è stato emesso per il semplice fatto del mancato integrale pagamento, secondo il regime ordinario, dell'Imu sugli innumerevoli immobili di proprietà della ricorrente per l'anno 2019, la qual cosa esclude l'eccepito difetto di motivazione.
La ricorrente non ha contestato la proprietà degli immobili stessi ma ha eccepito la mancata motivazione dell'atto di recupero fiscale, deducendo di aver diritto all'esenzione dall'Imu, su gran parte degli immobili, per effetto dell'art. 7 comma 1 lett i) del D.Lgs. n. 504/92, siccome utilizzati effettivamente e direttamente per lo svolgimento, con modalità non commerciale, di attività di ricerca scientifica e didattica, circostanza, questa, che aveva ben evidenziato nella dichiarazione Imu, inviata alla Società_1 srl, ex concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali per conto del Comune di Chieti,
a mezzo pec in data 29.06.2020, per cui contestava l'immotivata omessa considerazione della dichiarazione predetta.
Sennonché l'OSL, nel suo atto di costituzione, ha evidenziato che la richiesta del pagamento dell'Imu era scaturita, evidentemente, proprio dal mancato invio, da parte della ricorrente, nel termine del
30.06.2020 e con modalità telematica, come previsto dall'art. 1 comma 770 della L. n. 160/2019, della dichiarazione Imu per l'anno 2019, con l'elenco dei beni immobili esenti e il motivo dell'esenzione, precisando che, ai suoi atti, non risultava l'invio di alcuna dichiarazione e che l'eventuale invio, con altra modalità diversa da quella telematica, avrebbe comportato, comunque, l'invalidità della dichiarazione medesima, e ciò in apparente contraddizione con la dicitura contenuta nelle premesse dell'avviso di accertamento ove si legge “…viste le dichiarazioni e/o denunce e/o comunicazioni presentate dal contribuente….” frase questa sicuramente di stile, siccome stampata insieme a tutte le altre frasi contenute nelle premesse, con evidente riferimento a tutte le dichiarazioni in possesso dell'OSL.
La resistente, fermo restando la decadenza dall'esenzione per il mancato invio della dichiarazione Imu per l'anno 2019, rilevava, comunque, anche la mancata prova dello svolgimento effettivo e diretto dell'attività di ricerca scientifica e didattica, con modalità non commerciale, da parte della ricorrente negli immobili sottoposti a tassazione.
Con memoria difensiva, depositata nel corso del giudizio, la ricorrente, preso atto del contenuto delle controdeduzioni di parte resistente, dopo aver sostenuto, in diritto, la violazione dell'art. 7 comma 1 della
L. n. 212/00, eccepiva la modifica della motivazione dell'avviso di accertamento oggetto del ricorso e produceva, comunque, prova dell'invio telematico, mediante servizio entratel, della dichiarazione Imu relativa al 2019, effettuato in data 24.06.2020, attestato dal protocollo di ricezione n.
20062413553147790, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, precisando che l'invio della dichiarazione alla Società_1 srl, a mezzo pec in data 29.06.2020, era stato un atto di pura cortesia;
produceva, inoltre, la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica e didattica con modalità non commerciale e, comunque, senza scopo di lucro, da ravvisare nei dati contabili contenuti nel bilancio relativo al 2019, nel quale, a fronte di costi operativi di complessivi € 106.743.180,10, si registravano proventi per la didattica, costituiti da tasse e contributi degli studenti per l'iscrizione ai corsi offerti dall'Ateneo, pari ad € 12.847.437,73, sempre riferiti all'anno 2019 e quindi con notevole sproporzione fra le spese e le entrate, circostanza questa che doveva escludere qualsiasi gestione di tipo commerciale dell'attività di ricerca scientifica e didattica. La natura di ente pubblico, posseduta dalla ricorrente, peraltro, deve essere desunta dal fatto che la stessa è una Università compresa fra quelle previste dall'art. 1 n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal R.D. n. 1592/1933 e successive modificazioni
Alla luce dei sopra evidenziati elementi, si osserva che la ricorrente ha fornito in giudizio la prova di aver inviato, tempestivamente e con la corretta modalità telematica, la dichiarazione Imu per l'anno 2019, contenente l'elenco degli immobili imponibili e quella degli immobili esenti dall'Imu, rispettando tutte le norme che impongono tale adempimento, quali l'art. 91bis commi 2 e 3 del DL n. 1/2012, convertito nella
L. n. 27/2012, l'art. 6 del DM n. 200/2012 e soprattutto l'art. 2 comma 5bis del DL n. 102/13, convertito con la L. n. 124/2013, che sanziona con la decadenza dall'esenzione il mancato invio della dichiarazione
Imu entro il termine ordinario per la comunicazioni delle variazioni relative all'Imu.
La suddetta dichiarazione, peraltro, fino all'anno 2019, andava inviata solo in caso di variazioni eventualmente verificatesi nell'anno d'imposta precedente e non tutti gli anni, come stabilito dall'art. 1 comma 770 della L. n. 160/2019, erroneamente invocato dalla resistente, dal momento che tale norma è applicabile solo a decorrere dal 2020.
Pure lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica e didattica con modalità non commerciali, da parte della ricorrente, il cui status di ente pubblico non appare in discussione, è stato sufficientemente dimostrato dalla ricorrente, con la produzione della documentazione contabile sopra richiamata.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Le contrastanti decisioni relative agli anni 2016 e 2017, che hanno visto la ricorrente prevalere in primo grado e soccombere in secondo grado sempre nell'ambito di ricorsi aventi ad oggetto l'esenzione Imu, giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Il Giudice rel.
RA ER Il Presidente Ciro Riviezzo