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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2169 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Jacopo Arcangeli e Maria Grazia Pancalli
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 3 marzo 2025 esponeva: Parte_1
che con decreto del 17 ottobre 2024 il Tribunale di Roma aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario per la concessione dell'assegno di invalidità ex art. 13 L.118/71, con decorrenza da settembre 2023.
CP_ che l' nonostante avesse ricevuto la documentazione per la liquidazione della prestazione, non vi aveva provveduto;
CP_ tanto esposto, chiedeva che l' fosse condannato a corrispondergli i ratei maturati e maturandi, oltre interessi a decorrere dal 121° dall'insorgenza del diritto alla prestazione e fino al soddisfo.
L' rimaneva contumace. CP_2
2. All'udienza fissata per la discussione, il ricorrente produceva documentazione dalla quale si evinceva che
CP_ l' aveva emesso modello TE08 di liquidazione dei ratei spettanti e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con ristoro delle spese di giudizio.
3. Con sentenza del 19 maggio 2025 il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere e
CP_ condannava l' al pagamento, in favore del difensore distrattario del ricorrente, di metà delle spese di lite, liquidate in €.853,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP.
La restante metà veniva compensata per “la sostanziale inesistenza di questioni giuridiche di rilievo”.
4. Con ricorso del 13 agosto 2025 il interponeva appello. Parte_1
CP_ L' resisteva.
5. Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di valutare la domanda di condanna
CP_ dell' al pagamento degli interessi legali maturati sulla somma liquidata sino alla data del pagamento del
CP_ 22.4.2025, evidenziando che dal modello di liquidazione emerge che la somma liquidata non è
comprensiva degli interessi. 6. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della parziale compensazione delle spese, sul rilievo che le ragioni addotte dall'impugnata sentenza non rientrano tra quelle che consentono, a norma dell'art. 92 c.p.c.,
una tale statuizione.
7. Con il terzo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per mancata applicazione dell'aumento del
30% del compenso quando gli atti sono depositati, come nella specie, con le modalità di cui 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014.
8. Il primo motivo è fondato.
Spettano al gli interessi legali maturati sulla somma liquidata dalle singole scadenze al saldo del Parte_1
CP_ 22.4.2025, che non risultano essere stati corrisposti dall'
Va precisato che la statuizione del Tribunale di sola dichiarazione di cessazione della materia del contendere
è stata emessa su richiesta dello stesso ricorrente che, all'udienza di discussione, aveva concluso in tal senso,
senza limitare l'istanza alla sola sorte capitale.
Tuttavia, la cessazione della materia del contendere dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale,
inidonea anche ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. 14194/2014; 1695/2018).
Ne consegue che la domanda degli interessi formulata con l'atto di appello (da chi, evidentemente, per mero errore, non aveva insistito nella relativa istanza con le conclusioni rassegnate all'udienza di discussione dinanzi al Tribunale) non può ritenersi preclusa.
9. Anche il secondo motivo è fondato, giacché “la inesistenza di questioni giuridiche di rilievo” non è ragione che giustifica l'accollo, da parte del ricorrente, di parte delle spese del processo, a cui egli ha dovuto far ricorso in conseguenza della mancata erogazione della invocata prestazione, nonostante il congruo termine
CP_ assegnato all' per provvedervi.
10. Il terzo motivo è infondato.
Non ha diritto l'appellante alla maggiorazione dell'art. 4 del DM 55/2014 comma 1 bis, poiché, non si coglie l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione (avendo il Tribunale semplicemente preso atto del modello TE08 esibito in corso di causa e della richiesta di cessazione della materia del contendere) (cfr. Cass. 37692/2022).
11. In conclusione, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata
CP_ sentenza, l' va condannato:
al pagamento, in favore del degli interessi legali maturati sulla somma al medesimo liquidata a Parte_1
titolo di assegno di invalidità dalle singole scadenze al saldo del 22.4.2025;
al pagamento per intero, in favore del difensore distrattario del delle spese di primo grado, nella Parte_1
misura liquidata dal Tribunale.
CP_ Anche le spese del presente grado vanno poste, secondo la regola della soccombenza, a carico dell'
Per la liquidazione – operata tenuto conto della estrema semplicità delle questioni trattate e del valore, in questa sede, della controversia (€.853,00 di spese legali + interessi maturati sulla sorte capitale) – si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 13 agosto 2025, da Parte_1
CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 19 maggio 2025
[...]
CP_ e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, condanna l'
a) al pagamento, in favore del degli interessi legali maturati sulla somma al medesimo liquidata a Parte_1
titolo di assegno di invalidità dalle singole scadenze al saldo del 22.4.2025;
b) al pagamento per intero, in favore dei difensori distrattari del delle spese di primo grado, nella Parte_1
misura liquidata dal Tribunale. CP_ Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza e condanna l' al pagamento, in favore dei difensori distrattari del delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi €.500,00, oltre rimborso Parte_1
forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2169 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Jacopo Arcangeli e Maria Grazia Pancalli
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 3 marzo 2025 esponeva: Parte_1
che con decreto del 17 ottobre 2024 il Tribunale di Roma aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario per la concessione dell'assegno di invalidità ex art. 13 L.118/71, con decorrenza da settembre 2023.
CP_ che l' nonostante avesse ricevuto la documentazione per la liquidazione della prestazione, non vi aveva provveduto;
CP_ tanto esposto, chiedeva che l' fosse condannato a corrispondergli i ratei maturati e maturandi, oltre interessi a decorrere dal 121° dall'insorgenza del diritto alla prestazione e fino al soddisfo.
L' rimaneva contumace. CP_2
2. All'udienza fissata per la discussione, il ricorrente produceva documentazione dalla quale si evinceva che
CP_ l' aveva emesso modello TE08 di liquidazione dei ratei spettanti e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con ristoro delle spese di giudizio.
3. Con sentenza del 19 maggio 2025 il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere e
CP_ condannava l' al pagamento, in favore del difensore distrattario del ricorrente, di metà delle spese di lite, liquidate in €.853,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP.
La restante metà veniva compensata per “la sostanziale inesistenza di questioni giuridiche di rilievo”.
4. Con ricorso del 13 agosto 2025 il interponeva appello. Parte_1
CP_ L' resisteva.
5. Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di valutare la domanda di condanna
CP_ dell' al pagamento degli interessi legali maturati sulla somma liquidata sino alla data del pagamento del
CP_ 22.4.2025, evidenziando che dal modello di liquidazione emerge che la somma liquidata non è
comprensiva degli interessi. 6. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della parziale compensazione delle spese, sul rilievo che le ragioni addotte dall'impugnata sentenza non rientrano tra quelle che consentono, a norma dell'art. 92 c.p.c.,
una tale statuizione.
7. Con il terzo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per mancata applicazione dell'aumento del
30% del compenso quando gli atti sono depositati, come nella specie, con le modalità di cui 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014.
8. Il primo motivo è fondato.
Spettano al gli interessi legali maturati sulla somma liquidata dalle singole scadenze al saldo del Parte_1
CP_ 22.4.2025, che non risultano essere stati corrisposti dall'
Va precisato che la statuizione del Tribunale di sola dichiarazione di cessazione della materia del contendere
è stata emessa su richiesta dello stesso ricorrente che, all'udienza di discussione, aveva concluso in tal senso,
senza limitare l'istanza alla sola sorte capitale.
Tuttavia, la cessazione della materia del contendere dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale,
inidonea anche ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. 14194/2014; 1695/2018).
Ne consegue che la domanda degli interessi formulata con l'atto di appello (da chi, evidentemente, per mero errore, non aveva insistito nella relativa istanza con le conclusioni rassegnate all'udienza di discussione dinanzi al Tribunale) non può ritenersi preclusa.
9. Anche il secondo motivo è fondato, giacché “la inesistenza di questioni giuridiche di rilievo” non è ragione che giustifica l'accollo, da parte del ricorrente, di parte delle spese del processo, a cui egli ha dovuto far ricorso in conseguenza della mancata erogazione della invocata prestazione, nonostante il congruo termine
CP_ assegnato all' per provvedervi.
10. Il terzo motivo è infondato.
Non ha diritto l'appellante alla maggiorazione dell'art. 4 del DM 55/2014 comma 1 bis, poiché, non si coglie l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione (avendo il Tribunale semplicemente preso atto del modello TE08 esibito in corso di causa e della richiesta di cessazione della materia del contendere) (cfr. Cass. 37692/2022).
11. In conclusione, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata
CP_ sentenza, l' va condannato:
al pagamento, in favore del degli interessi legali maturati sulla somma al medesimo liquidata a Parte_1
titolo di assegno di invalidità dalle singole scadenze al saldo del 22.4.2025;
al pagamento per intero, in favore del difensore distrattario del delle spese di primo grado, nella Parte_1
misura liquidata dal Tribunale.
CP_ Anche le spese del presente grado vanno poste, secondo la regola della soccombenza, a carico dell'
Per la liquidazione – operata tenuto conto della estrema semplicità delle questioni trattate e del valore, in questa sede, della controversia (€.853,00 di spese legali + interessi maturati sulla sorte capitale) – si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 13 agosto 2025, da Parte_1
CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 19 maggio 2025
[...]
CP_ e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, condanna l'
a) al pagamento, in favore del degli interessi legali maturati sulla somma al medesimo liquidata a Parte_1
titolo di assegno di invalidità dalle singole scadenze al saldo del 22.4.2025;
b) al pagamento per intero, in favore dei difensori distrattari del delle spese di primo grado, nella Parte_1
misura liquidata dal Tribunale. CP_ Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza e condanna l' al pagamento, in favore dei difensori distrattari del delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi €.500,00, oltre rimborso Parte_1
forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis