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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/04/2025, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 27/03/2025, nella causa R.G. n. 27710/2024 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
(15/04/1980) rappresentato e difeso dall'avv. Manno Alessandro, Parte_1 per procura in atti;
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paternò Federica, per procura in atti;
RESISTENTE
^^^^^
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) in accoglimento del ricorso, visto l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, ritenuta sussistente una nozione unitaria europea di retribuzione comprensiva di qualsiasi emolumento pecuniario percepito dal lavoratore in rapporto di collegamento causale all'esecuzione della prestazione lavorativa correlato allo status personale e professionale dello stesso, per l'effetto;
2) condanna la società convenuta, per aver questa omesso di considerare, ai fini del computo della retribuzione corrisposta a parte ricorrente, durante il periodo feriale, di tutte le voci ed indennità indicate in ricorso, al pagamento di un ammontare complessivo di € 9.600,65 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.524,00# per compensi, oltre a Spese Generali al 15%, IVA e CPA;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 27/03/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 27/03/2025, nella causa R.G. n. 27710/2024 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
(15/04/1980) rappresentato e difeso dall'avv. Manno Alessandro, Parte_1 per procura in atti;
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paternò Federica, per procura in atti;
RESISTENTE
^^^^^
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) in accoglimento del ricorso, visto l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, ritenuta sussistente una nozione unitaria europea di retribuzione comprensiva di qualsiasi emolumento pecuniario percepito dal lavoratore in rapporto di collegamento causale all'esecuzione della prestazione lavorativa correlato allo status personale e professionale dello stesso, per l'effetto;
2) condanna la società convenuta, per aver questa omesso di considerare, ai fini del computo della retribuzione corrisposta a parte ricorrente, durante il periodo feriale, di tutte le voci ed indennità indicate in ricorso, al pagamento di un ammontare complessivo di € 9.600,65 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.524,00# per compensi, oltre a Spese Generali al 15%, IVA e CPA;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 27/03/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile