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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/10/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/09/2024
da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. GHIA Parte_2 C.F._2
DA e con patrocinio eletto presso il suo studio in Voghera, via Sant'Ambrogio n.21;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO, in data 30/11/1991, (atto n.766, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991); separati consensualmente con sentenza n. 11/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Milano il 30/11/1991 trascritto presso
l'Ufficio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 1991, Parte I, n. 766 tra Parte_1
ed con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di Milano di provvedere
[...] Persona_1
all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio e agli ulteriori adempimenti di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238 e successive modifiche.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/09/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n.11/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 11/12/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi senza condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in MILANO il giorno 30/11/1991 (atto n.766, parte I, anno Parte_2
1991);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.10,2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/09/2024
da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. GHIA Parte_2 C.F._2
DA e con patrocinio eletto presso il suo studio in Voghera, via Sant'Ambrogio n.21;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO, in data 30/11/1991, (atto n.766, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991); separati consensualmente con sentenza n. 11/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Milano il 30/11/1991 trascritto presso
l'Ufficio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 1991, Parte I, n. 766 tra Parte_1
ed con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di Milano di provvedere
[...] Persona_1
all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio e agli ulteriori adempimenti di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238 e successive modifiche.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/09/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n.11/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 11/12/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi senza condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in MILANO il giorno 30/11/1991 (atto n.766, parte I, anno Parte_2
1991);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.10,2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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