Art. 8.
Limitatamente agli avanzamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativi agli anni 1950 e 1951 sono sospesi:
l'obbligo di frequentare il corso valutativo per lo avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall' art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni;
l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni.
Limitatamente agli avanzamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativi agli anni 1950 e 1951 sono sospesi:
l'obbligo di frequentare il corso valutativo per lo avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall' art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni;
l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni.