Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Nella Mori,
nella causa iscritta al n. 1029/2024 R.G
promossa da
Parte_1
Avv. Mauro Boni
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente ha concluso come in ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Sinteticamente: ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo che a seguito della sentenza n. 925/2023 del CP_1
Tribunale della Spezia è stato disposto: il trasferimento a
[...]
, ai sensi dell'art. 2932 cc, della proprietà del terreno Parte_1 edificabile sito nel Comune di Bolano identificato al Catasto del predetto Comune al fg 11, mapp. 125 in attuazione del preliminare stipulato “inter partes” dell'11/11/2002; la condanna di
[...]
a versare a , a titolo di saldo prezzo, la Parte_1 CP_1 somma di euro 136.861,00 con la statuizione che detto
1
“inter partes”, la somma di euro 347.901,00, oltre alle spese di lite e di CTU.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo:
- accertare e dichiarare la estinzione delle obbligazioni, reciprocamente gravanti sul ricorrente e Parte_1 sul resistente , per il corrispondente CP_2 importo di euro 136.861,00 (oltre eventuali interessi legali);
- conseguentemente, accertare e dichiarare che la condizione sospensiva, a cui la sentenza subordina il trasferimento dell'immobile di cui al punto 1, in favore di
[...]
, si è verificata, per effetto della avvenuta Parte_1 estinzione, per compensazione, dell'obbligazione di pagamento del saldo prezzo, in favore di;
CP_2
- condannare il resistente al pagamento CP_2 delle spese processuali, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
Parte resistente è rimasta contumace.
La domanda di parte ricorrente è fondata per i seguenti motivi:
- La sentenza n. 925/2023 del Tribunale della Spezia ha accolto la domanda di proposta ex art 2932 Parte_1 cc: ha disposto il trasferimento a della Parte_1 proprietà del terreno edificabile sito nel Comune di Bolano identificato al Catasto del predetto Comune al fg 11, mapp. 125 ed ha sospensivamente condizionato tale trasferimento immobiliare al pagamento, da parte di , del Parte_1 saldo prezzo del terreno pari ad euro 136.861,00.
- La medesima sentenza ha anche condannato CP_1
a corrispondere a , a titolo di risarcimento Parte_1
2 del danno per inadempimento, la somma pari ad euro 347.901,00 oltre interessi legali, oltre che al pagamento delle spese di lite e di CTU;
- In quel giudizio (conclusosi con la sentenza n. 925/2023) non era stata formulata istanza di compensazione.
- Poiché , in forza del medesimo titolo Parte_1 giudiziale (sent. 925/2023), è sia debitore (verso
[...]
) di euro 136.861,00 sia creditore (di ) CP_1 CP_1 di euro 347.901,00, ha interesse a fare accertare che il suo debito si è estinto per compensazione essendo inferiore al debito di;
CP_1
- il convenuto, rimanendo contumace, ha rinunciato a provare il proprio adempimento ai suoi obblighi originati dalla sentenza ed in particolare a quello di pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 347.901,00, oltre interessi;
di tale prova era onerato . CP_1
- Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda di
[...]
sussistendo le condizioni per la compensazione Parte_1 legale di cui all' art. 1243, 1 comma cc, trattandosi di debiti che hanno per oggetto una somma di denaro e che sono egualmente liquidi ed esigibili;
- Inoltre, ha un interesse concreto ed attuale Parte_1 alla pronuncia dichiarativa richiesta in quanto, in forza della stessa, viene ad estinguersi il suo debito verso per il CP_1 pagamento del saldo prezzo e, conseguentemente, viene a prodursi l'effetto costitutivo/traslativo della sentenza n. 925/2023.
- Concludendo deve essere dichiarato estinto (per compensazione) il debito di verso Parte_1 [...]
di cui alla sentenza n. 925/2023 (euro 136.861,00 CP_1 oltre interessi legali dalla sentenza) ed altresì deve dichiararsi che il debito di (euro 347.901,00, CP_1 oltre interessi legali dalla sentenza) verso si Parte_1
è ridotto di importo corrispondente al debito di Pt_1
3 , compensato;
deve altresì darsi atto che per Parte_1 effetto dell'estinzione del debito di (euro Parte_1
136.861,00 oltre interessi legali dalla sentenza) si è avverata la condizione sospensiva cui la sentenza 925/2023 aveva condizionato l'effetto costitutivo/traslativo della pronuncia ex art 2932 cc.
Le spese seguono la soccombenza (attesa la necessarietà del presente giudizio) e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Mauro Boni dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
dichiara estinto (per compensazione) il debito di Parte_1 verso di cui alla sentenza n. 925/2023 (per euro CP_1
136.861,00 oltre interessi legali dalla sentenza) ed altresì dichiara che il debito di (di euro 347.901,00, oltre interessi CP_1 legali dalla sentenza) verso si è ridotto di importo Parte_1 corrispondente al debito di , compensato. Parte_1
Dichiara, quindi, avverata la condizione sospensiva cui la sentenza 925/2023 aveva condizionato l'effetto costitutivo/traslativo della pronuncia ex art 2932 cc.
Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 786,00 per rimborso spese ed euro 4.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Mauro Boni dichiaratosi antistatario.
La Spezia, 12/2/2025
Il Giudice
Dott. Nella Mori
4 5