TRIB
Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/09/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2490/2024 R.G. avente ad oggetto il divorzio – scioglimento del matrimonio tra
, nata ad [...] il giorno 10.02.1986 (C. F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Benedetto Camposano, giusta procura in atti
- ricorrente -
e nato il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege –
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 15.09.2025, parte ricorrente concludeva per la sola declaratoria di scioglimento del matrimonio, riportandosi a quanto già in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile con il sig. il giorno 30.11.2017 in Acerra (NA), con Controparte_1 atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 76, parte I, anno 2017), ha rilevato che l'unione spirituale e materiale è fallita a causa di profonde incompatibilità; chiedeva quindi che venisse pronunciata la declaratoria di scioglimento del matrimonio dal predetto coniuge, con conferma della sentenza di separazione.
Precisava che il Tribunale di Nola con sentenza n. 1508/2021 pubblicata il 30.08.2021 resa nel proc.
RG. n. 3223/2019, pronunciava la separazione personale tra i coniugi.
Il Presidente relatore fissava l'udienza di prima comparizione delle parti il giorno 11.11.2024.
A tale udienza compariva parte ricorrente, la quale chiedeva la sola pronuncia di stato.
Il Presidente relatore, dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio e della mancata comparizione di parte resistente, fissava il termine ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 17.02.2025 da intendersi udienza figurata/cartolare per l'acquisizione di informative SS del Comune di residenza per verificare la sussistenza della condizione di procedibilità ex art 3 l. div. (ininterrotta separazione)
e per precisazione delle conclusioni.
Il Presidente relatore, lette le note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, dato atto che non erano pervenute le suddette informative, fissava il termine ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al
15.09.2025 da intendersi udienza figurata/cartolare per prosieguo precisazione delle conclusioni.
Il Presidente relatore, lette le note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, e la relazione del
SS del rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa e cioè sentenza di separazione n. 1508/2021 pubbl. il 30/08/2021 del Tribunale di Nola resa nel proc. RG. 3223/2019, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, poiché non risulta l'interruzione dello stato di separazione stando alle risultanze anagrafiche in atti.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87. Alla stregua delle riferite circostanze, stante la contumacia del resistente e la ritualità delle notifiche a quest'ultimo e avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge.
Quanto alle determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto del fatto che la ricorrente non ha formulato richieste accessorie, ma richiesto la sola pronuncia di stato. Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Compensa le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra , nata ad [...] il Parte_1
10.02.1986 (C. F. ), e , nato in C.F._1 Controparte_1
Bizerte (Tunisia) il 17.06.1977 (C.F. ), che hanno contratto matrimonio civile C.F._2 il giorno 30.11.2017 in Acerra (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune (n. 76, parte I, anno 2017);
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6,
133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
3) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 19.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2490/2024 R.G. avente ad oggetto il divorzio – scioglimento del matrimonio tra
, nata ad [...] il giorno 10.02.1986 (C. F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Benedetto Camposano, giusta procura in atti
- ricorrente -
e nato il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege –
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 15.09.2025, parte ricorrente concludeva per la sola declaratoria di scioglimento del matrimonio, riportandosi a quanto già in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile con il sig. il giorno 30.11.2017 in Acerra (NA), con Controparte_1 atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 76, parte I, anno 2017), ha rilevato che l'unione spirituale e materiale è fallita a causa di profonde incompatibilità; chiedeva quindi che venisse pronunciata la declaratoria di scioglimento del matrimonio dal predetto coniuge, con conferma della sentenza di separazione.
Precisava che il Tribunale di Nola con sentenza n. 1508/2021 pubblicata il 30.08.2021 resa nel proc.
RG. n. 3223/2019, pronunciava la separazione personale tra i coniugi.
Il Presidente relatore fissava l'udienza di prima comparizione delle parti il giorno 11.11.2024.
A tale udienza compariva parte ricorrente, la quale chiedeva la sola pronuncia di stato.
Il Presidente relatore, dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio e della mancata comparizione di parte resistente, fissava il termine ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 17.02.2025 da intendersi udienza figurata/cartolare per l'acquisizione di informative SS del Comune di residenza per verificare la sussistenza della condizione di procedibilità ex art 3 l. div. (ininterrotta separazione)
e per precisazione delle conclusioni.
Il Presidente relatore, lette le note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, dato atto che non erano pervenute le suddette informative, fissava il termine ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al
15.09.2025 da intendersi udienza figurata/cartolare per prosieguo precisazione delle conclusioni.
Il Presidente relatore, lette le note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, e la relazione del
SS del rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa e cioè sentenza di separazione n. 1508/2021 pubbl. il 30/08/2021 del Tribunale di Nola resa nel proc. RG. 3223/2019, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, poiché non risulta l'interruzione dello stato di separazione stando alle risultanze anagrafiche in atti.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett. b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87. Alla stregua delle riferite circostanze, stante la contumacia del resistente e la ritualità delle notifiche a quest'ultimo e avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge.
Quanto alle determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto del fatto che la ricorrente non ha formulato richieste accessorie, ma richiesto la sola pronuncia di stato. Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Compensa le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra , nata ad [...] il Parte_1
10.02.1986 (C. F. ), e , nato in C.F._1 Controparte_1
Bizerte (Tunisia) il 17.06.1977 (C.F. ), che hanno contratto matrimonio civile C.F._2 il giorno 30.11.2017 in Acerra (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune (n. 76, parte I, anno 2017);
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6,
133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
3) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 19.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca