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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6788/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6788/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti AGAMI MARCO, FILI' FABRIZIO e ASSIRELLI ALBERTO
APPELLANTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
e
(C.F. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
) P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. CARUSO CRISTINA
APPELLATA CONCLUSIONI
L'appellante concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, in sede di Giudice d'Appello, omnibus contrariis reiectis
Nel merito
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo targato
FC264MW di proprietà della sig.ra nella causazione del sinistro di cui CP_1 in narrativa;
- e, per l'effetto, condannare la sig.ra e quale assicurato- CP_1 CP_2 re obbligatorio della responsabilità civile, in solido fra loro, al pagamento in favore di quale concessionaria del servizio di bonifica e ces- Parte_1 sionaria del credito risarcitorio derivante dal sinistro di cui in narrativa, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 1.346,83, ovvero della differente somma, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
La convenuta Compagnia Assicuratrice concludeva come da note di CP_2 precisazione delle conclusioni depositate telematicamente in data 7 novembre
2024:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice Civile d'Appello, disattesa ogni contraria richiesta, istanza, eccezione e conclusione, con ogni conseguenza di legge, provvedere come segue:
in principalità, in via preliminare: confermare la sentenza n. 398/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Padova Dott.ssa Nazzarena Zanini il 29.03.2022 e resa nella causa di primo grado RG n. 2503/2021, con vittoria di spese e competenze di causa anche relativamente al presente grado di giudizio;
nel merito: rigettare tutte le domande, richieste, eccezioni, allegazioni e produzioni così come proposte da controparte nei confronti della Parte_2
perché infondate in fatto ed in diritto, sia in punto an che sul quantum;
[...]
- 2 - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze, come da nota che si allega agli at- ti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, da considerarsi in questa sede richiamato per esteso, esponeva che:: a. In da- Parte_1 ta 23.10.2019 veniva conclusa fra il Comune di Albignasego Parte_1 una convenzione, in regime di concessione di servizi, per mezzo della quale l'odierna appellante si obbligava a prestare l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e di reintegra delle matrici ambientali a seguito di incidente stradale. A ti- tolo di corrispettivo, il cedeva, a suo dire, a Sicurezza e Am- Controparte_3 biente i crediti risarcitori nei confronti dei danneggianti e delle compagnie assicura- tive garanti RCA dei responsabili, come previsto dal combinato disposto della Con- venzione e dell'atto funzionale all'affidamento del servizio (cfr. docc. 1 e 2 del fasci- colo di primo grado). In data 25.02.2020, alle ore 20:40 circa, ad Albignasego, lungo
Via Galilei, in corrispondenza del civico n. 12, il Veicolo fuoriusciva di strada causan- do danni agli archetti parapedonali ivi presenti, determinando un danno alle infra- strutture di proprietà del (cfr. docc. 2 e 3 del fascicolo di Controparte_3 primo grado). Sicurezza e Ambiente, pertanto, ricevuta la segnalazione da parte delle Forze dell'Ordine accorse sul luogo del sinistro, interveniva per le attività di ri- pristino delle condizioni della strada, cui provvedeva sulla base della suddetta Con- venzione con il . Il danno stradale veniva stimato in € Controparte_3
1.346,83 (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado), e, pertanto, Controparte_4
[.
, in qualità di cessionaria in virtù della menzionata Convenzione con il
[...]
, ne chiedeva il risarcimento ai soggetti responsabili (cfr. docc. 7 e 8 del CP_3 fascicolo di primo grado). Tuttavia, né né la sig.ra procedevano a CP_2 CP_1 pagare alcunché. Nemmeno le formali diffide inviate dai legali di fiducia di Parte_1
e l'invito alla convenzione di negoziazione assistita tramite avvocati ex
[...]
DL 132/2014, promossa nei confronti di davano alcun risultato fruttuoso CP_5
(cfr. docc. 7 e 8 del fascicolo di primo grado). Sicché, Sicurezza e Ambiente si vede- va costretta ad adire il Giudice di Pace di Padova a tutela dei propri diritti.
All'udienza del 15.06.2021, si costituiva la Compagnia Assicuratrice CP_2 che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Sicurezza e
[...]
e, nel merito, insisteva per l'infondatezza della domanda, mentre la CP_6 convenuta rimaneva contumace. Il Giudice concedeva termini per il CP_1 deposito di note ex art. 320 c.p.p e per repliche e all'udienza del 26.10.2021 e del
15.02.2022 venivano anche escussi i testi. Ritenuta la causa matura per la decisione,
- 3 - il Giudice fissava l'udienza di discussione al 29.03.2022, con concessione dei termini per il deposito di note conclusive sino al 15.03.2022. Con sentenza n. 398/22 del
29.03.2022 il Giudice di Pace di Padova Dott.ssa Nazzarena Zanini, in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice formulata dalla
Compagnia, rigettava le domande formulate con l'atto introduttivo, condannando parte attrice a corrispondere alla convenuta Compagnia Assicuratrice CP_2 le spese di lite, quantificate in € 900,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso spese forfettario
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente notificato in data 28.10.2022,
conveniva in giudizio e la sig.ra innanzi Parte_1 CP_2 CP_1 all'intestato Tribunale, quale Giudice d'Appello, al fine di sentir riformare la senten- za di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Padova n. 398/2022 , nonché acco- gliere le seguenti conclusioni: “Nel merito - accertare e dichiarare l'esclusiva re- sponsabilità del conducente del veicolo targato FC264MW di proprietà della sig.ra nella causazione del sinistro di cui in narrativa;
e, per l'effetto, con- CP_1 dannare la sig.ra e quale assicuratore obbligatorio della CP_1 CP_2 responsabilità civile, in solido fra loro, al pagamento in favore di e Parte_1 [...]
quale concessionaria del servizio di bonifica e cessionaria del credito CP_6 risarcitorio derivante dal sinistro di cui in narrativa, a titolo di risarcimento del dan- no, della somma di € 1.346,83, ovvero della differente somma, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione mo- netaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo, nei limiti di compe- tenza del Giudice di Pace. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”. In data 16.03.2023, in sede di prima udienza, il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di entrambe le parti appellate e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il 14.11.2024. In data
29.10.2024, si costituiva tardivamente in giudizio la compagnia assicuratrice CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado. In data 14.11.2024 si teneva, mediante trattazione scritta, l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c.
Quale unico argomento a sostegno delle proprie pretese, parte appellante insiste per la sussistenza del proprio diritto ad agire ex art. 2054 c.c. in forza del trasferi- mento di tale diritto da parte del a mezzo della “Convenzio- Controparte_3 ne” stipulata con la predetta società per la “Concessione di Servizi”, avente ad og- getto il rispristino delle infrastrutture del Comune danneggiate in occasione di sini- stri stradali, nonché dell' “Atto Funzionale di Cessione”, che avrebbe consentito a quell'Ente, sin dal 21.04.2020, di formulare richiesta risarcitoria per l'importo di €
- 4 - 1.346,83 nei confronti dell'Assicuratore per la RCA del veicolo responsabile dei dan- ni alle infrastrutture del Comune.
L'appello è infondato e va rigettato. Invero va ritenuta l'insussistenza di una cessio- ne del credito da parte della Pubblica Amministrazione in favore della società appel- lante: non può che evidenziarsi, da un lato, l'inidoneità della documentazione pro- dotta da Sicurezza e Ambiente a dimostrazione dell'esistenza di una vera e propria cessione, posto che – come pure rilevato nell'impugnata sentenza – manca in atti
“l'esplicita manifestazione di volontà del cedente di cedere un dato credito al ces- sionario”; e, dall'altro, il mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 1264 cc., poi- ché l'asserita cessione non risulta mai notificata al debitore ceduto, che peraltro non l'ha mai accettata, neppure implicitamente. Né, del resto, la delibera n.
2023/0037 del 14.02.2023 del prodotta in giudizio Controparte_7 dall'appellante è sufficiente ed idonea a sopperire a tale mancanza di prova, posto che in base all'art. 3 di tale documento, la società GA PA (società conces- sionaria del dell'attività di “recupero dei rifiuti da incidente stra- Controparte_7 dale”) può avvalersi di ditte terze per l'espletamento delle attività di ripristino stra- dale post incidente, e in forza dell'art. 4, ha facoltà di procedere alla cessione dei crediti risarcitori relativi ai danni conseguenti ai sinistri stradali, senza che da ciò de- rivi automaticamente alcuna legittimazione ad agire in capo alle società incaricate, nei confronti dei responsabili. Il tema è stato correttamente affrontato dal Giudice di prime cure che, nel rigettare le argomentazioni introdotte al riguardo da parte attrice, ha precisato come “la questione, nel caso di specie, sorge in quanto l'attrice non è stato in grado di rendere prova documentale certa di una rituale cessione – cioè dicasi agli effetti dell'art. 1260 cc e ss – del credito maturato dal Comune di Al- bignasego […]” (cfr. fol 3 della sentenza impugnata). E, anche sul punto, la delibera ora prodotta non sembra fornire alcuna prova certa necessaria ai fini di una riforma della prima sentenza. Sotto altro profilo, il Giudice di Pace adito ha pure evidenziato che “si deve escludere infatti che la notifica alla Compagnia della Convenzione in cui fra si pattuisce che il pagamento dell'azienda av- Controparte_8 verrà tramite la cessione del credito maturato dal medesimo nei confronti CP_3 delle varie compagnie assicurative in seguito al danneggiamento della propria rete viaria da parte di veicoli in circolazione costituisca notifica al debitore di una cessio- ne del credito”. In buona sostanza, se il mero affidamento di lavori di ripristino del danno alle infrastrutture comunali può dirsi regolarmente effettuato a mezzo della
“Convenzione”, certamente la “procura ad agire”, qual è quella pure prodotta dalla società appellante, non può sostituire la necessaria cessione del credito - che legit- timi la società qui appellante ad agire in giudizio - non essendo detta cessione espressamente ivi contemplata, né contenuta in alcuna altra pattuizione. Va da sé che, correlativamente, anche l'eventualità di notifica della Convenzione o di atti as-
- 5 - similabili al debitore ceduto, non potrebbero ritenersi perfezionati i requisiti di cui all'art. 1264 c.p.p., ai fini e per gli effetti della cessione.
Non senza dire della tardività di quella produzione (che avrebbero dovuto essere introdotte già nel primo giudizio) e la rilevabile inconferenza, trattandosi, fra l'altro, di delibera emessa e/o riferibile a periodi successivi ai fatti in oggetto. Va ritenuta dunque, la mancanza del presupposto stesso dell'azione risarcitoria posta in essere da parte appellante attraverso il presente giudizio, donde l'inammissibilità della domanda, come già sancito dal Giudice di prime cure.
Invero, non sono ammesse deroghe in tema di formalità attraverso cui effettuare la necessaria notifica della cessione del credito. Correlativamente, anche l'eventuale notifica della Convenzione, o di atti assimilabili, al debitore ceduto, non soddisfa i requisiti di cui all'art. 1264 c.p.p., ai fini e per gli effetti della cessione. Le domande formulate in questa sede non trovano, dunque, alcun fondamento, né in fatto, né in diritto e vanno necessariamente disattese con conseguente conferma della senten- za di primo grado qui impugnata, emessa dal Giudice di Pace di Padova. Con il favo- re delle spese
Va richiamata la disposizione dell'13 comma 1-quater del DPR 115/2002, la quale stabilisce che quando l'impugnazione, principale o incidentale, è interamente re- spinta oppure è dichiarata inammissibile/improcedibile, il contributo unificato è raddoppiato.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
Rigetta l'appello confermando, per l'effetto, la gravata sentenza.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese di lite liquidate in euro 900,00 per compensi oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'13 comma 1-quater del DPR 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Padova, 18-2-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 6 - .
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6788/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti AGAMI MARCO, FILI' FABRIZIO e ASSIRELLI ALBERTO
APPELLANTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
e
(C.F. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
) P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. CARUSO CRISTINA
APPELLATA CONCLUSIONI
L'appellante concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, in sede di Giudice d'Appello, omnibus contrariis reiectis
Nel merito
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo targato
FC264MW di proprietà della sig.ra nella causazione del sinistro di cui CP_1 in narrativa;
- e, per l'effetto, condannare la sig.ra e quale assicurato- CP_1 CP_2 re obbligatorio della responsabilità civile, in solido fra loro, al pagamento in favore di quale concessionaria del servizio di bonifica e ces- Parte_1 sionaria del credito risarcitorio derivante dal sinistro di cui in narrativa, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 1.346,83, ovvero della differente somma, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
La convenuta Compagnia Assicuratrice concludeva come da note di CP_2 precisazione delle conclusioni depositate telematicamente in data 7 novembre
2024:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice Civile d'Appello, disattesa ogni contraria richiesta, istanza, eccezione e conclusione, con ogni conseguenza di legge, provvedere come segue:
in principalità, in via preliminare: confermare la sentenza n. 398/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Padova Dott.ssa Nazzarena Zanini il 29.03.2022 e resa nella causa di primo grado RG n. 2503/2021, con vittoria di spese e competenze di causa anche relativamente al presente grado di giudizio;
nel merito: rigettare tutte le domande, richieste, eccezioni, allegazioni e produzioni così come proposte da controparte nei confronti della Parte_2
perché infondate in fatto ed in diritto, sia in punto an che sul quantum;
[...]
- 2 - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze, come da nota che si allega agli at- ti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, da considerarsi in questa sede richiamato per esteso, esponeva che:: a. In da- Parte_1 ta 23.10.2019 veniva conclusa fra il Comune di Albignasego Parte_1 una convenzione, in regime di concessione di servizi, per mezzo della quale l'odierna appellante si obbligava a prestare l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e di reintegra delle matrici ambientali a seguito di incidente stradale. A ti- tolo di corrispettivo, il cedeva, a suo dire, a Sicurezza e Am- Controparte_3 biente i crediti risarcitori nei confronti dei danneggianti e delle compagnie assicura- tive garanti RCA dei responsabili, come previsto dal combinato disposto della Con- venzione e dell'atto funzionale all'affidamento del servizio (cfr. docc. 1 e 2 del fasci- colo di primo grado). In data 25.02.2020, alle ore 20:40 circa, ad Albignasego, lungo
Via Galilei, in corrispondenza del civico n. 12, il Veicolo fuoriusciva di strada causan- do danni agli archetti parapedonali ivi presenti, determinando un danno alle infra- strutture di proprietà del (cfr. docc. 2 e 3 del fascicolo di Controparte_3 primo grado). Sicurezza e Ambiente, pertanto, ricevuta la segnalazione da parte delle Forze dell'Ordine accorse sul luogo del sinistro, interveniva per le attività di ri- pristino delle condizioni della strada, cui provvedeva sulla base della suddetta Con- venzione con il . Il danno stradale veniva stimato in € Controparte_3
1.346,83 (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado), e, pertanto, Controparte_4
[.
, in qualità di cessionaria in virtù della menzionata Convenzione con il
[...]
, ne chiedeva il risarcimento ai soggetti responsabili (cfr. docc. 7 e 8 del CP_3 fascicolo di primo grado). Tuttavia, né né la sig.ra procedevano a CP_2 CP_1 pagare alcunché. Nemmeno le formali diffide inviate dai legali di fiducia di Parte_1
e l'invito alla convenzione di negoziazione assistita tramite avvocati ex
[...]
DL 132/2014, promossa nei confronti di davano alcun risultato fruttuoso CP_5
(cfr. docc. 7 e 8 del fascicolo di primo grado). Sicché, Sicurezza e Ambiente si vede- va costretta ad adire il Giudice di Pace di Padova a tutela dei propri diritti.
All'udienza del 15.06.2021, si costituiva la Compagnia Assicuratrice CP_2 che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Sicurezza e
[...]
e, nel merito, insisteva per l'infondatezza della domanda, mentre la CP_6 convenuta rimaneva contumace. Il Giudice concedeva termini per il CP_1 deposito di note ex art. 320 c.p.p e per repliche e all'udienza del 26.10.2021 e del
15.02.2022 venivano anche escussi i testi. Ritenuta la causa matura per la decisione,
- 3 - il Giudice fissava l'udienza di discussione al 29.03.2022, con concessione dei termini per il deposito di note conclusive sino al 15.03.2022. Con sentenza n. 398/22 del
29.03.2022 il Giudice di Pace di Padova Dott.ssa Nazzarena Zanini, in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice formulata dalla
Compagnia, rigettava le domande formulate con l'atto introduttivo, condannando parte attrice a corrispondere alla convenuta Compagnia Assicuratrice CP_2 le spese di lite, quantificate in € 900,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso spese forfettario
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente notificato in data 28.10.2022,
conveniva in giudizio e la sig.ra innanzi Parte_1 CP_2 CP_1 all'intestato Tribunale, quale Giudice d'Appello, al fine di sentir riformare la senten- za di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Padova n. 398/2022 , nonché acco- gliere le seguenti conclusioni: “Nel merito - accertare e dichiarare l'esclusiva re- sponsabilità del conducente del veicolo targato FC264MW di proprietà della sig.ra nella causazione del sinistro di cui in narrativa;
e, per l'effetto, con- CP_1 dannare la sig.ra e quale assicuratore obbligatorio della CP_1 CP_2 responsabilità civile, in solido fra loro, al pagamento in favore di e Parte_1 [...]
quale concessionaria del servizio di bonifica e cessionaria del credito CP_6 risarcitorio derivante dal sinistro di cui in narrativa, a titolo di risarcimento del dan- no, della somma di € 1.346,83, ovvero della differente somma, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione mo- netaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo, nei limiti di compe- tenza del Giudice di Pace. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”. In data 16.03.2023, in sede di prima udienza, il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di entrambe le parti appellate e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il 14.11.2024. In data
29.10.2024, si costituiva tardivamente in giudizio la compagnia assicuratrice CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado. In data 14.11.2024 si teneva, mediante trattazione scritta, l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c.
Quale unico argomento a sostegno delle proprie pretese, parte appellante insiste per la sussistenza del proprio diritto ad agire ex art. 2054 c.c. in forza del trasferi- mento di tale diritto da parte del a mezzo della “Convenzio- Controparte_3 ne” stipulata con la predetta società per la “Concessione di Servizi”, avente ad og- getto il rispristino delle infrastrutture del Comune danneggiate in occasione di sini- stri stradali, nonché dell' “Atto Funzionale di Cessione”, che avrebbe consentito a quell'Ente, sin dal 21.04.2020, di formulare richiesta risarcitoria per l'importo di €
- 4 - 1.346,83 nei confronti dell'Assicuratore per la RCA del veicolo responsabile dei dan- ni alle infrastrutture del Comune.
L'appello è infondato e va rigettato. Invero va ritenuta l'insussistenza di una cessio- ne del credito da parte della Pubblica Amministrazione in favore della società appel- lante: non può che evidenziarsi, da un lato, l'inidoneità della documentazione pro- dotta da Sicurezza e Ambiente a dimostrazione dell'esistenza di una vera e propria cessione, posto che – come pure rilevato nell'impugnata sentenza – manca in atti
“l'esplicita manifestazione di volontà del cedente di cedere un dato credito al ces- sionario”; e, dall'altro, il mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 1264 cc., poi- ché l'asserita cessione non risulta mai notificata al debitore ceduto, che peraltro non l'ha mai accettata, neppure implicitamente. Né, del resto, la delibera n.
2023/0037 del 14.02.2023 del prodotta in giudizio Controparte_7 dall'appellante è sufficiente ed idonea a sopperire a tale mancanza di prova, posto che in base all'art. 3 di tale documento, la società GA PA (società conces- sionaria del dell'attività di “recupero dei rifiuti da incidente stra- Controparte_7 dale”) può avvalersi di ditte terze per l'espletamento delle attività di ripristino stra- dale post incidente, e in forza dell'art. 4, ha facoltà di procedere alla cessione dei crediti risarcitori relativi ai danni conseguenti ai sinistri stradali, senza che da ciò de- rivi automaticamente alcuna legittimazione ad agire in capo alle società incaricate, nei confronti dei responsabili. Il tema è stato correttamente affrontato dal Giudice di prime cure che, nel rigettare le argomentazioni introdotte al riguardo da parte attrice, ha precisato come “la questione, nel caso di specie, sorge in quanto l'attrice non è stato in grado di rendere prova documentale certa di una rituale cessione – cioè dicasi agli effetti dell'art. 1260 cc e ss – del credito maturato dal Comune di Al- bignasego […]” (cfr. fol 3 della sentenza impugnata). E, anche sul punto, la delibera ora prodotta non sembra fornire alcuna prova certa necessaria ai fini di una riforma della prima sentenza. Sotto altro profilo, il Giudice di Pace adito ha pure evidenziato che “si deve escludere infatti che la notifica alla Compagnia della Convenzione in cui fra si pattuisce che il pagamento dell'azienda av- Controparte_8 verrà tramite la cessione del credito maturato dal medesimo nei confronti CP_3 delle varie compagnie assicurative in seguito al danneggiamento della propria rete viaria da parte di veicoli in circolazione costituisca notifica al debitore di una cessio- ne del credito”. In buona sostanza, se il mero affidamento di lavori di ripristino del danno alle infrastrutture comunali può dirsi regolarmente effettuato a mezzo della
“Convenzione”, certamente la “procura ad agire”, qual è quella pure prodotta dalla società appellante, non può sostituire la necessaria cessione del credito - che legit- timi la società qui appellante ad agire in giudizio - non essendo detta cessione espressamente ivi contemplata, né contenuta in alcuna altra pattuizione. Va da sé che, correlativamente, anche l'eventualità di notifica della Convenzione o di atti as-
- 5 - similabili al debitore ceduto, non potrebbero ritenersi perfezionati i requisiti di cui all'art. 1264 c.p.p., ai fini e per gli effetti della cessione.
Non senza dire della tardività di quella produzione (che avrebbero dovuto essere introdotte già nel primo giudizio) e la rilevabile inconferenza, trattandosi, fra l'altro, di delibera emessa e/o riferibile a periodi successivi ai fatti in oggetto. Va ritenuta dunque, la mancanza del presupposto stesso dell'azione risarcitoria posta in essere da parte appellante attraverso il presente giudizio, donde l'inammissibilità della domanda, come già sancito dal Giudice di prime cure.
Invero, non sono ammesse deroghe in tema di formalità attraverso cui effettuare la necessaria notifica della cessione del credito. Correlativamente, anche l'eventuale notifica della Convenzione, o di atti assimilabili, al debitore ceduto, non soddisfa i requisiti di cui all'art. 1264 c.p.p., ai fini e per gli effetti della cessione. Le domande formulate in questa sede non trovano, dunque, alcun fondamento, né in fatto, né in diritto e vanno necessariamente disattese con conseguente conferma della senten- za di primo grado qui impugnata, emessa dal Giudice di Pace di Padova. Con il favo- re delle spese
Va richiamata la disposizione dell'13 comma 1-quater del DPR 115/2002, la quale stabilisce che quando l'impugnazione, principale o incidentale, è interamente re- spinta oppure è dichiarata inammissibile/improcedibile, il contributo unificato è raddoppiato.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
Rigetta l'appello confermando, per l'effetto, la gravata sentenza.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese di lite liquidate in euro 900,00 per compensi oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'13 comma 1-quater del DPR 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Padova, 18-2-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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