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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 26/05/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 82/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ida
Francesca Ginori e Antonino Matina, in virtù di mandato allegato al ricorso di appello, ed elettivamente domiciliato con pec;
1 APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Chirico, in CP_1
virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
Appello avverso la sentenza n. 65/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare l'appellato al pagamento di € 5.600,00 oltre accessori e spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/01/2023 la in epigrafe premesso che in data 16/12/2020 stipulava un contratto di collaborazione con Pt_2
, per la sponsorizzazione e la vendita degli spazi pubblicitari della
[...]
ditta preponente;
che, malgrado i ripetuti solleciti, il convenuto non svolgeva l'incarico e ometteva la rendicontazione settimanale;
che l'art. 10
del contratto stabiliva una penale a carico del collaboratore inadempiente
2 nella misura di € 100,00 per ogni giorno lavorativo non adempiuto e per il mancato preavviso (giorni 30); che il convenuto era tenuto al pagamento di complessivi € 5.600,00 (n. 26 giorni di inadempimento dal 16/12/2020 al
11/01/2021 e n. 30 giorni per mancato preavviso); adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo la condanna di controparte al relativo pagamento, oltre accessori e spese.
si costituiva e confutava le avverse deduzioni e domande, Parte_2
chiedendone il rigetto.
Con sentenza depositata in data 18/01/2024 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso e condannava la società alle spese.
Avverso tale pronunzia la proponeva appello con ricorso depositato in data 26/02/2024.
L'appellante deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
era stata fornita la prova della esistenza e della validità del rapporto nonché dell'inadempimento del collaboratore e della corretta condotta della preponente.
La negava altresì che vi fosse stata costrizione del lavoratore alla stipula del contratto, e affermava che, ai fini dell'applicazione della
3 clausola penale, non occorreva la prova del danno subito dall'azienda.
Concludeva chiedendo l'accoglimento della pretesa.
L'appellato si costituiva con memoria difensiva depositata in data
05/05/2025 e chiedeva il rigetto del gravame, deducendone l'infondatezza.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società è infondato.
Le parti hanno sottoscritto in data 16/12/2020 un contratto in base al quale il si è impegnato a “promuovere la conclusione di contratti di Pt_2
sponsorizzazione e vendita di spazi pubblicitari, su robot Umanoide,
tramite supporti cartacei, video riprese su pubblicazioni e/o supporti multimediali editi dalla preponente” nella provincia di Napoli e di Salerno
(art. 1 del contratto).
E' stato previsto lo svolgimento della prestazione del collaboratore
“secondo le indicazioni impartite dalla preponente” (art. 2), con obbligo di promuovere i contratti “attenendosi alle direttive della preponente” e di
“concedere sconti nei limiti stabiliti dalla preponente” (art. 4, lett a1, b1).
4 Il collaboratore era tenuto a “documentare ogni mercoledì sera e ogni fine settimana il lavoro svolto di almeno 8 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi” (art. 4, lett e1).
Il contratto ha stabilito “un risarcimento del danno alla preponente pari a
100 euro per ogni giornata lavorativa calcolata dalla data di stipula del presente mandato per tutto il periodo considerato di inadempimento contrattuale” (art. 10, lett c3) e ha previsto 30 giorni di preavviso in caso di scioglimento del rapporto durato fino ad un anno (art. 10, lett b3).
Tale ultima clausola è quella invocata dalla ditta, che – prospettando l'inadempimento contrattuale del - ha chiesto in giudizio con il Pt_2
ricorso introduttivo il pagamento di complessivi € 5.600,00 (€ 100,00 per n. 26 giorni di inadempimento, dal 16/12/2020 al 11/01/2021, e per n. 30
giorni di mancato preavviso).
Nel caso di specie va notato in primo luogo che il contratto sottoscritto dal non reca indicazione alcuna circa la “data inizio attività”, che risulta Pt_2
rimasta in bianco nell'apposito spazio riservato a tale indicazione a pag 1
del contratto stesso.
Non emerge dunque la chiara volontà delle parti di dare immediata esecuzione al rapporto sin dalla data della stipula del contratto.
5 In secondo luogo l'appellato ha eccepito sin dal primo grado che la non gli ha mai inviato né il materiale illustrativo, né il prezzario, né altra documentazione idonea a consentirgli di svolgere effettivamente la prestazione (pubblicazioni della opuscoli da far visionare alla clientela per promuovere i contratti, fac simile del contratto da sottoporre ai potenziali clienti).
Il ha in sostanza eccepito – e poi ribadito in secondo grado - che è Pt_2
stata inadempiente proprio la stessa preponente, che non lo ha messo in grado di eseguire l'attività oggetto del contratto.
Tale prospettazione è stata recepita dal Tribunale, il quale ha rilevato nella sentenza qui gravata che: “non vi è prova che il collaboratore abbia
effettivamente ricevuto il materiale pubblicitario da proporre (supporti
cartacei, video, materiale pubblicitario, etc), né istruzioni relative ai
contratti da concludere (prezzi, modalità, etc) cui il contrato fa astratto
riferimento per relationem. Non v'è prova che il collaboratore in questo
stesso periodo abbia percepito compenso alcuno (ancorchè nel contratto
fosse stato pattuito un fisso oltre alle provvigioni)”; non v'è prova “che il
collaboratore sia mai stato messo nelle condizioni di operare
effettivamente. Difatti, nel contratto di collaborazione, l'oggetto della
6 prestazione collaborativa da rendere appare alquanto astratto e poco
chiaro, venendo rimandata a materiali e a più specifiche puntualizzazioni
da fornire separatamente dalla preponente. Senza tale ulteriore passaggio
il collaboratore non avrebbe giammai potuto essere in grado di iniziare la
fattiva collaborazione ed il rapporto non può dirsi effettivamente iniziato.
A fronte di una tale carenza di allegazione il preteso pagamento della
clausola penale appare apodittica e del tutto slegata da un effettivo
inadempimento contrattuale, che non può dirsi in alcun modo dimostrato
sulla base della mera scrittura prodotta in atti”.
Il Collegio condivide tale valutazione.
Oltre alla già evidenziata omessa indicazione nel contratto della data di inizio attività del collaboratore, si osserva che -a sostegno della pretesa- la ha prodotto in giudizio unicamente il contratto del 16/12/2020 e le due diffide inviate al (pec in data 11/01/2021; raccomandata cartacea Pt_2
del 22/01/2021 ricevuta dal destinatario in data 09/02/2021).
Nessun altro documento o elemento probatorio la ditta ha offerto, né ha tantomeno articolato nel ricorso introduttivo alcun mezzo istruttorio.
7 Ne deriva che non vi è prova che l'azienda abbia concretamente impartito istruzioni al e gli abbia inviato il materiale necessario per Pt_2
consentirgli di svolgere la prestazione.
L'art. 1460 cod civ stabilisce che “Nei contratti con prestazioni
corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua
obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere
contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per
l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del
contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle
circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Trattasi del noto principio “inadimplenti non est adimplendum”.
Secondo la S.C., “In materia di contratti con prestazioni corrispettive,
nell'ipotesi di reciproche inadempienze, bisogna comparare il
comportamento di entrambe le parti per individuare quale di esse, si sia
resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia
causato il comportamento della controparte e un'alterazione del
sinallagma. Tra i poteri del giudice rientra tale accertamento fondato
sulla valutazione dei fatti e delle prove. Inoltre, tale accertamento è
8 insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. n.
3273/2020).
Nei contratti a prestazioni corrispettive l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. presuppone che vi sia stato l'inadempimento della controparte, anche solo in termini di inesatto adempimento (Cass. n.
18587/2024, n. 2154/2021).
L'inadempimento della parte integra in tal modo un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento (Cass. n. 20719/2023, n. 23759/2016).
E' necessario peraltro che l'eccezione sia sollevata in buona fede in senso oggettivo, e quindi il giudice deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale,
avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (Cass. n. 36295/2023, n. 2154/2021, n. 8880/2000).
Nel caso di specie, oltre all'assenza di espressa indicazione nel contratto della “data di inizio attività” del , deve considerarsi la generica Pt_2
descrizione del contenuto della collaborazione di cui all'art. 1 del contratto del 16/12/2020: “promuovere la conclusione di contratti di
9 sponsorizzazione e vendita di spazi pubblicitari, su robot Umanoide,
tramite supporti cartacei, video riprese su pubblicazioni e/o supporti multimediali editi dalla preponente”; non sono specificate le pubblicazioni edite dalla né le caratteristiche degli spazi pubblicitari oggetto di promozione, né le modalità della attività di promozione.
Altrettanto vago è il richiamo negli artt. 2 e 4 del contratto a non meglio precisate istruzioni, sconti e direttive che la preponente avrebbe dovuto comunicare al . Pt_2
L'assenza di tali elementi nel corpo del contratto comporta la necessità di effettivi contatti ed incontri fra le parti al fine di delineare nel dettaglio l'opera richiesta al collaboratore, come pure la necessità di fornire al Pt_2
il materiale e i supporti (cartacei, telematici, multimediali) occorrenti per l'esecuzione della prestazione.
Era onere della ditta, pertanto, dimostrare di avere tempestivamente e adeguatamente comunicato al collaboratore le proprie istruzioni e di averlo posto in grado di svolgere l'attività di promozione.
Tale prova non è stata offerta in giudizio, avendo la allegato unicamente il contratto e le due diffide.
10 Sussiste quindi un inadempimento senz'altro rilevante a carico della ,
risultando di fatto compromessa la possibilità di concreto espletamento dell'attività di promozione affidata al . Pt_2
Nel necessario bilanciamento dei contrapposti interessi, tale previo inadempimento della preponente assume rilievo determinante e legittima la mancata esecuzione della prestazione del collaboratore, al quale non è
stata offerta l'occasione di procedere materialmente alle mansioni di procacciamento per difetto dei relativi presupposti.
Del resto, neppure in secondo grado l'azienda ha specificato il concreto contenuto delle prestazioni attese, né tantomeno ha allegato o documentato alcunchè circa le proprie attività editoriali e pubblicitarie che l'appellato avrebbe dovuto promuovere.
Non apportano utile sostegno alla tesi di parte appellante, infine, i due precedenti giurisprudenziali di primo grado (Tribunale di Trento e
Tribunale di Potenza) allegati dalla alle note di trattazione scritta, che riguardano casi completamente diversi (nei casi esaminati dai predetti
Tribunali la domanda della preponente è stata accolta, peraltro solo parzialmente, sul presupposto dell'avvenuta dimostrazione in giudizio sia del concreto invio del materiale illustrativo ai collaboratori sia di contatti e
11 incontri diretti realmente intervenuti con il collaboratore per la programmazione delle attività, cioè sulla scorta di elementi fattuali non risultanti nel caso che qui ci occupa).
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 82/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 65/2024 del Giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
12 3)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 26/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
13