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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 475/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
SETTORE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, letto il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da (C.F./P.IVA ) nei confronti Parte_1 P.IVA_1 di (C.F. ), nato a [...] il [...], res. a Controparte_1 C.F._1
GELA, VIA PESARO n. 20; letta la nota integrativa depositata telematicamente in data 30/1/2025; ritenuto in base agli elementi in atti – e segnatamente per le finalità del prestito personale oggetto della domanda monitoria (matrimonio e cerimonie) - che il debitore rivesta la qualità di consumatore, con conseguente applicabilità delle tutele consumeristiche previste dal D.L.vo 206/2005,
c.d. Codice del Consumo;
ritenuta la propria competenza, alla luce del certificato di residenza aggiornato prodotto dalla parte ricorrente;
ritenuto che
, anche a seguito della richiesta di chiarimenti in ordine alle clausole contrattuali relative agli interessi di mora e alla decadenza dal beneficio del termine (per la previsione nelle condizioni generali di contratto al punto 7.1 della decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento di almeno due rate o dell'ultima del piano di rimborso per un periodo superiore a due mesi, a fronte della diversa disciplina, di carattere imperativo, prevista dall'art. 40 co. 2 D.L.vo 385/1993, ed ai punti 7.3 e 9, in caso di mancato o ritardato pagamento, del cumulo di interessi moratori in misura del 12% annuo e di una penale del 10% in caso di decadenza dal beneficio del termine e una ulteriore penale del 12% sul capitale residuo alla data del mancato pagamento), non sia stata fornita alcuna specifica indicazione idonea ad escludere l'abusività delle clausole sopra indicate (intesa come idoneità delle clausole a provocare un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto), e che alla ravvisata nullità delle clausole abusive non può ovviarsi con la sostituzione delle condizioni vessatorie con altre più favorevoli;
rilevato che nei contratti conclusi da consumatore la doppia sottoscrizione di una o più clausole non è sufficiente di per sé a superare la presunzione di vessatorietà delle clausole relative alle condizioni praticate in caso di ritardo nei pagamenti e di decadenza dal beneficio del termine (applicazione di interessi di mora e di spese in percentuale sull'importo da recuperare), essendo invece richiesta la prova – che non è stata offerta - che le clausole in parola siano state oggetto di trattativa individuale (art. 34 co. 4 D.L.vo 06/09/2005 n. 206,
v. Cass. sez. II, 27/01/2023, n.2558; Tribunale Teramo sez. I, 28/02/2023, n.170; Tribunale Busto Arsizio sez.
III, 30/12/2022, n.1782);
1 ritenuto, alla luce degli elementi di diritto e di fatto acquisiti, che non vi siano nel contratto di prestito personale elementi indicativi della possibile natura abusiva di ulteriori clausole contrattuali connesse all'oggetto del ricorso;
ritenuto che
il credito vantato dal ricorrente nei limiti precisati in precedenza è certo, liquido ed esigibile limitatamente alla sorte capitale e agli interessi corrispettivi, e che lo stesso è fondato su prova scritta;
ritenuto infine che non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 642 c.p.c. per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
visti gli artt. 633 e ss. cod. proc. civ.
INGIUNGE
a (C.F. ) di pagare nel termine di giorni quaranta dalla Controparte_1 C.F._1 notifica del presente decreto in favore di (C.F./P.IVA , la somma di € Parte_1 P.IVA_1
11.524,40, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 712,50, di cui € 145,50 per spese vive, € 567,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Assegna al debitore il termine di giorni quaranta dalla notifica del presente provvedimento per l'eventuale opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale con l'assistenza di un difensore, con l'avvertimento che in mancanza di opposizione il decreto diverrà esecutivo e definitivo, si procederà ad esecuzione forzata e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole.
Si avverte altresì, che, in mancanza di opposizione, il debitore consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto ed il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Gela, 22/03/2025.
Il Giudice
Maria Rosaria Carlà
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
SETTORE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, letto il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da (C.F./P.IVA ) nei confronti Parte_1 P.IVA_1 di (C.F. ), nato a [...] il [...], res. a Controparte_1 C.F._1
GELA, VIA PESARO n. 20; letta la nota integrativa depositata telematicamente in data 30/1/2025; ritenuto in base agli elementi in atti – e segnatamente per le finalità del prestito personale oggetto della domanda monitoria (matrimonio e cerimonie) - che il debitore rivesta la qualità di consumatore, con conseguente applicabilità delle tutele consumeristiche previste dal D.L.vo 206/2005,
c.d. Codice del Consumo;
ritenuta la propria competenza, alla luce del certificato di residenza aggiornato prodotto dalla parte ricorrente;
ritenuto che
, anche a seguito della richiesta di chiarimenti in ordine alle clausole contrattuali relative agli interessi di mora e alla decadenza dal beneficio del termine (per la previsione nelle condizioni generali di contratto al punto 7.1 della decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento di almeno due rate o dell'ultima del piano di rimborso per un periodo superiore a due mesi, a fronte della diversa disciplina, di carattere imperativo, prevista dall'art. 40 co. 2 D.L.vo 385/1993, ed ai punti 7.3 e 9, in caso di mancato o ritardato pagamento, del cumulo di interessi moratori in misura del 12% annuo e di una penale del 10% in caso di decadenza dal beneficio del termine e una ulteriore penale del 12% sul capitale residuo alla data del mancato pagamento), non sia stata fornita alcuna specifica indicazione idonea ad escludere l'abusività delle clausole sopra indicate (intesa come idoneità delle clausole a provocare un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto), e che alla ravvisata nullità delle clausole abusive non può ovviarsi con la sostituzione delle condizioni vessatorie con altre più favorevoli;
rilevato che nei contratti conclusi da consumatore la doppia sottoscrizione di una o più clausole non è sufficiente di per sé a superare la presunzione di vessatorietà delle clausole relative alle condizioni praticate in caso di ritardo nei pagamenti e di decadenza dal beneficio del termine (applicazione di interessi di mora e di spese in percentuale sull'importo da recuperare), essendo invece richiesta la prova – che non è stata offerta - che le clausole in parola siano state oggetto di trattativa individuale (art. 34 co. 4 D.L.vo 06/09/2005 n. 206,
v. Cass. sez. II, 27/01/2023, n.2558; Tribunale Teramo sez. I, 28/02/2023, n.170; Tribunale Busto Arsizio sez.
III, 30/12/2022, n.1782);
1 ritenuto, alla luce degli elementi di diritto e di fatto acquisiti, che non vi siano nel contratto di prestito personale elementi indicativi della possibile natura abusiva di ulteriori clausole contrattuali connesse all'oggetto del ricorso;
ritenuto che
il credito vantato dal ricorrente nei limiti precisati in precedenza è certo, liquido ed esigibile limitatamente alla sorte capitale e agli interessi corrispettivi, e che lo stesso è fondato su prova scritta;
ritenuto infine che non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 642 c.p.c. per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
visti gli artt. 633 e ss. cod. proc. civ.
INGIUNGE
a (C.F. ) di pagare nel termine di giorni quaranta dalla Controparte_1 C.F._1 notifica del presente decreto in favore di (C.F./P.IVA , la somma di € Parte_1 P.IVA_1
11.524,40, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 712,50, di cui € 145,50 per spese vive, € 567,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Assegna al debitore il termine di giorni quaranta dalla notifica del presente provvedimento per l'eventuale opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale con l'assistenza di un difensore, con l'avvertimento che in mancanza di opposizione il decreto diverrà esecutivo e definitivo, si procederà ad esecuzione forzata e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole.
Si avverte altresì, che, in mancanza di opposizione, il debitore consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto ed il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Gela, 22/03/2025.
Il Giudice
Maria Rosaria Carlà
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