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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo 844/2024 affari contenziosi civili, tra
, rappresentata e difesa dall' avv. Marco Milillo Parte_1
-appellante-
c/
e , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cazzolla
-appellata-
CONCLUSIONI: come precisate nelle difese in atti, e nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
Motivazione
conveniva innanzi al Tribunale di Bari l' ed il Parte_1 Controparte_1 nosocomio di cui in epigrafe, chiedendo di riconoscerne la responsabilità per i danni conseguiti all'intervento di mastectomia e ricostruzione mammaria, effettuato dalla presso la struttura ospedaliera de qua, in data 7/10/2014, sostenendo esser Pt_1 constatabili erronee condotte mediche nell'esecuzione del medesimo, ed essere a tanto conseguiti riflessi lesivi così come in atti indicati, e correlati danni, in particolare per invalidità temporanea e permanente;
si chiedeva anche il riconoscimento della personalizzazione;
ed ancora esser risarciti i danni per i costi stimati per la procedura secondaria di reimpianto, e per le spese mediche documentate.
In corso di causa, veniva chiesto anche il risarcimento per violazione del consenso informato, deducendo di aver firmato il solo consenso “all'intervento di mastectomia +
– eventuale dissezione ascellare, + posizionamento espansore”, e che la CP_3 indicazione “protesi + adeguamento controlaterale” sarebbe stata aggiunta a penna da mano diversa, senza esser stata condivisa, né munita di data, e neppure controfirmata.
Pagina 1 Si sosteneva aver subito le conseguenze dannose in atti indicate, perché l'intervento effettuato non aveva raggiunto l'obiettivo terapeutico, avendo causato un grave danno estetico, constatato da professionisti appositamente incaricati per le valutazioni del caso, i quali avevano evidenziato che la procedura ricostruttiva aveva generato “nulla più che un abbozzo mammario gravemente dismorfico e di volume nettamente sottodimensionato rispetto alle esigenze della perizianda” attribuendo il risultato alla
“scelta strategica dei curanti di procedere ad una ricostruzione immediata a sx con impianto di una protesi definitiva” senza attendere “il tempo chirurgico della espansione tessutale”; si affermava quindi la sussistenza di “imperizia nella esecuzione delle manovre ricostruttive post-intervento di mastectomia”, precisando che “appare evidente una imprudenza nella gestione dei tempi di procedura, in quanto appare condannabile la scelta di intervenire immediatamente tramite protesizzazione, mentre appare universalmente consolidata la procedura di espansione tissutale con successiva protesizzazione che permette una simmetrizzazione volumetrica con successivo intervento ricostruttivo”.
La si costituiva contestando l'an ed il quantum, sostenendo anche esser Parte_2 ravvisabile l'apporto causale della danneggiata nella verificazione dell'evento.
Il Tribunale di Bari, emetteva, all'esito dell'espletamento di apposita ctu, la sentenza n. 2212/2024 depositata il 16/5/2024, con la quale rigettava la domanda attorea, e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite e di ctu.
Riteneva il Giudice di prime cure:
- Essere infondata la domanda concernente la violazione del consenso informato
Rilevando la avvenuta sottoscrizione del correlato modulo, riferito “al trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di mastectomia + blns eventuale dissezione ascellare + posizionamento espansore o protesi + adeguamento controlaterale” a cui si sarebbe dovuta sottoporre la . Pt_1
Ed ancora essere anche contraddittoria la difesa al riguardo, avendo dapprima la lamentato l'assenza totale di una scheda informativa sull'intervento, e poi Pt_1 precisato di aver firmato il consenso “generico” all'intervento, e deducendo che sulla relativa scheda vi sarebbero state aggiunte a penna non approvate dalla paziente, e riferite alla “o protesi + adeguamento controlaterale”; si considerava al riguardo, essere la attestazione munita di valore certificativo, in quanto proveniente da un'azienda ospedaliera pubblica, con applicabilità del regime ex artt. 2699 e segg.
c.c., e la relativa fede privilegiata, rilevando quindi che la attrice non aveva proposto querela di falso.
- Essere infondata la domanda risarcitoria avente ad oggetto l'inadempimento dei sanitari che avevano proceduto alla esecuzione dell'intervento
E tanto sulla scorta di quanto emerso all'esito degli accertamenti dai CCttuu appositamente officiati -specialisti in medicina legale ed in chirurgia plastica e ricostruttiva- i quali, ripercorrendo l'iter clinico e valutando le condizioni della , Pt_1
Pagina 2 che doveva sottoporsi all'intervento per asportazione di linfonodo per carcinoma mammario e ricostruzione immediata mediante il contestuale impianto, ritenevano corrette le scelte adottate per le dimensioni e posizionamento delle protesi -a sinistra ed a destra per adeguamento controlaterale-, e della tecnica di intervento, precisando esser stata adottata “una tecnica chirurgica valida ed utilizzata dai chirurghi senologi e plastici come altrettanto valida risulta la tecnica di impianto protesico in due tempi”.
Si rilevava quindi che le conseguenze lamentate dalla erano diretta Pt_1 conseguenza di una retrazione capsulare che interessava la mammella sinistra a seguito dell'impianto di protesi mammaria, integrando una complicanza “prevedibile ma non prevenibile”, favorita da fattori prevedibili, ma non prevenibili.
Veniva inoltre considerato che i CCttuu avevano rappresentato che non erano previste specifiche linee guida riferite alla ricostruzione mammaria, e che la programmazione della tipologia di intervento doveva essere effettuata congiuntamente alla paziente, tenendo conto delle caratteristiche anatomiche e tumorali.
Si evidenziava, peraltro, che ogni tecnica può comportare svantaggi, affermando in definitiva non esser ravvisabili condotte censurabili in capo ai sanitari che ebbero in cura la , e che l'intervento chirurgico era stato correttamente eseguito e con Pt_1 tecnica adeguata, non essendo ravvisabili errori tecnici, ed in particolare considerando, con ragionamento controfattuale, che il rischio di retrazione capsulare della protesi, essendo reazione a corpo estraneo, poteva probabilmente verificarsi anche se la paziente avesse subito un intervento protesico in due tempi.
La , impugnava la sentenza chiedendone la riforma con accoglimento delle Pt_1 proprie richieste risarcitorie, e quindi di:
“condannare la al risarcimento danni nei confronti della paziente attrice per la Pt_3 malpractice medica (errata esecuzione dell'operazione di ricostruzione della mammella) per le somme già indicata in atto di citazione o in quelli ritenuti di giustizia;
oltre ai costi necessari per rimediare all'errore (come quantificati dal CTU:
€.15.000,00); nonché per la violazione del diritto della paziente attrice di essere informata sulle operazioni e le loro possibili complicanze;
e ove ritenuto sussistente, per il danno morale dal reato di alterazione della cartella clinica;
rimettendosi alla quantificazione della Corte.”
Il tutto oltre spese del doppio grado.
Veniva inoltre chiesta la rinnovazione della ctu, e di ammettere le richieste istruttorie già formulate.
Si contestava nella specie:
a) La acritica adesione del Tribunale, alle risultanze di Ctu, viziate da contraddittorietà e smentite dalle risultanze documentali in atti, e connotate da genericità e mancanza di analiticità;
Pagina 3 Rilevando non essersi i CCttuu avveduti, e non aver tenuto conto, della alterazione della scheda relativa al consenso informato, con aggiunta della tipologia di intervento non approvata dalla . Pt_1
Ed ancora che nulla era stato spiegato alla paziente sulla “prevedibilità”, non avendola posta in condizione di valutare ed accettare il relativo rischio.
E quindi, quanto alla “non prevenibilità” indicata dai CCttuu, che, in caso di intervento in due tempi, con espansione della mammella prima dell'impianto della protesi, il tessuto della mammella non si sarebbe contratto, come accaduto nella specie.
Si deduceva inoltre, la mancata risposta del CTU ad alcuni quesiti -nn. 5 e 7-, ed essere le risposte date ad altri quesiti -nn. 11, 13, 15, 16, 17,18-, vaghe, generiche, carenti;
oltre che la contraddittorietà della ctu, s quanto affermato sulla idoneità di entrambe le tecniche di intervento, e quanto poi inidcato sulla preferibilità dell'intervento effettuato nella specie.
b) L'erronea valutazione sull'acquisizione del consenso informato
Perché riferito alla sola annotazione iniziale sulla relativa scheda, e non all'addenda relativa alla apposizione della protesi, comunque rilevando che alla non erano Pt_1 state fornite le informazioni specifiche -con apposite note informative-, nè sulla mastectomia, nè sulla dissezione ascellare, né sulla operazione con l'espansore, né sull'operazione con il reimpianto immediato.
c) L'illogicità e incongruenze della motivazione.
Per aver dapprima ritenuto la validità e correttezza dell'immediato posizionamento della protesi, e poi ritenendo che le relative valutazioni dipendessero dal caso specifico;
ed ancora per non aver considerato che la prima opzione di intervento era quella di posizionamento espansore, essendo quella di posizionamento protesi, oggetto della indicazione dell' addenda non approvata, sostenendo che l'equipe senologica aveva deciso per un intervento -il primo con utilizzo del solo espansore- ed il chirurgo ne aveva eseguito un altro.
d) L'errore di valutazione sulla questione del rifiuto di sottoporsi al refining, finalizzato a contrastare gli eventi avversi prevedibili e non prevenibili
Essendo comunque stata ritenuta la necessità di procedere ad ulteriore intervento chirurgico, per porre rimedio a quanto accaduto;
e) L'erroneità delle valutazioni in relazione al rigetto delle richieste istruttorie
Rilevando che non era stata valutata la richiesta di ordine di esibizione ex art 210 cpc, Par nei confronti della -del verbale della commissione interna, di verifica della correttezza dell'operato del chirurgo-, né sulla richiesta di rinnovazione della CTU, non essendo neppure stati acquisiti chiarimenti dai periti, nonostante le diverse contestazioni e le palesi contraddizioni/omissioni rilevabili;
si contestava anche quanto ritenuto sulla inammissibilità delle richieste di prova orale
Pagina 4 f) L'erroneità della disciplina delle spese di lite
Par Sostenendo doversi al riguardo valutare, l'atteggiamento tenuto dalla che non aveva fornito riscontri sulle verifiche condotte di iniziativa, pur avendo sottoposto la paziente alla visita della sua commissione interna per l'accertamento dell'accaduto; ed Par anche la mancata partecipazione della alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo, che non aveva consentito alla parte di valutare elementi a riscontro dell'eventuale mancanza di responsabilità.
Par La convenuta costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, contestando le motivazioni addotte.
*************************************
L'appello deve ritenersi infondato.
L'appellante sostiene che l' intervento chirurgico di mastectomia con correlata ricostruzione della mammella, effettuato presso l'Ospedale San Paolo di Bari, non aveva avuto buon esito, avendo cagionando un danno estetico gravissimo;
la cattiva riuscita è stata imputata alle erronee scelte della tecnica di esecuzione, e dell'esecuzione stessa da parte dei sanitari del predetto nosocomio, riconducendo l'erroneità -come da valutazioni di Ctp- alla scelta di procedere alla ricostruzione immediata della mammella sinistra con impianto di protesi definitiva, senza attendere il tempo chirurgico della espansione tessutale, per permettere la simmetrizzazione volumetrica;
si è quindi sostenuto che l'intervento ricostruttivo dovesse esser effettuato in fase successiva.
Si lamenta inoltre che pur essendo stato programmato il solo intervento di posizionamento dell'espansore, in concomitanza con la mastectomia –“mastectomia +
BLNS2 -eventuale dissezione ascellare- + posizionamento espansore”-, come indicato Part originariamente nella cartella clinica e nell'impegnativa della e nella scheda per l'anestesia, la era stata poi sottoposta ad un intervento diverso, con Pt_1 apposizione di protesi che, essendo stata effettuata senza attendere la espansione del tessuto, sortiva effetti estetici deteriori, con un “abbozzo mammario dismorfico”.
Peraltro si deduce che la protesi de qua, risultava anche di volume inferiore al necessario.
Si sostiene quindi che i medici si sarebbero dovuti limitare a posizionare un espansore, per riportare il tessuto alla volumetria originale, e solo poi, dopo il riassetto tissutale, a posizionare la protesi del volume pari a quanto asportato.
Ed ancora che la protesi era stata anche posizionata male, più in alto rispetto al sito proprio, con utilizzo di una protesi di volume nettamente inferiore a quello necessario,
(verosimilmente perché il tessuto era contratto), tanto avendo comportato i danni estetici correlabili alla riscontrabilità post-operatoria, di un abbozzo di mammella, piccola e gravemente deforme, sollevata rispetto al normale, con una innaturale piega di pelle a vista.
Pagina 5 Si duole la appellante della avvenuta alterazione della cartella clinica, sostenendo esser stata apportata una aggiunta a penna, non concordata, né sottoscritta, e quindi non approvata perché carente di consenso, con indicazione “o protesi + adeguamento controlaterale”, mai comunicata.
Ed ancora ed in particolare si deduce che alla non sono stati prospettati i Pt_1 rischi e conseguenze quali quelle verificatesi -retrazione e contrattura dei tessuti-, non essendo stata messa in grado di valutare la differenza tra la operazione che coinvolgeva l'utilizzo dell'espansore, e quella dell'impianto immediato della protesi, con relative controindicazioni e correlate probabilità, ledendo il diritto di autodeterminazione della paziente.
Tali sono i due motivi principali di doglianza, posti a base della impugnazione, concernenti in sintesi:
1) La erroneità della scelta operatoria, foriera quindi delle conseguenze lesive lamentate, e della relativa esecuzione, e scelta della protesi;
2) La mancanza di informative sulle caratteristiche e rischi dell'operazione, con indicazione, nella cartella clinica, aggiuntiva sulla tipologia di intervento da eseguire, non comunicata e non munita del consenso della paziente
Occorre procedere all'esame di tale ultima questione, in quanto attinente al consenso informato, e correlata alla possibilità di scelta alternativa dalla paziente, rispetto a quella dell'intervento eseguito.
Va in merito rilevato che, pur essendo il consenso di specie acquisito in periodo antecedente rispetto all'entrata in vigore delle norme che hanno disciplinato la materia, deve prendersi atto che dalla documentazione in atti si desume la chiara indicazione della possibilità di procedere anche all'apposizione di protesi, come indicato specificamente nella parte in cui si precisa “o protesi + adeguamento controlaterale”.
L'appellante contesta esser stata la relativa dizione, aggiunta successivamente alla prestazione del consenso, e quindi di non averne mai avuto conoscenza, e di non aver prestato il consenso al riguardo.
L'assunto non può ritenersi fondato.
Deve al riguardo esser considerato che, pur essendo l'annotazione de qua stata effettuata con caratteri a stampatello, e con diversa grafia rispetto a quella antecedente, relativa all'intervento con espansore, non vi è alcuna prova sull'avvenuta annotazione in fase successiva all'acquisizione del consenso della , che Pt_1 comunque risulta esser stato manifestato con la sottoscrizione apposta, che non è oggetto di contestazione.
Peraltro va rilevato che anche l'annotazione relativa all'utilizzo dell'espansore -sul quale vi era la consapevolezza della , tanto essendo desumibile da quanto Pt_1
Pagina 6 dalla medesima affermato in atti- è annotata in stampatello e con gli stessi caratteri e grafia dell'annotazione dell'inciso “o protesi + adeguamento controlaterale”.
Tanto porta a ritenere che entrambe le indicazioni siano comunque state contestuali,
e che quindi siano state previste entrambe le tecniche operatorie, e non la sola con utilizzo dell'espansore
L'appellante non ha peraltro adottato apposite iniziative, ed in particolare proposto querela di falso, ai fini di contrastare ed invalidare quanto attestato nella relativa scheda.
Va al riguardo evidenziato che, trattandosi di informazioni riportate nella cartella clinica, ed acquisite da soggetti -medici- che svolgono attività in ambito pubblico, e che hanno direttamente appreso quanto poi riportato in atti, la relativa documentazione assume valenza certificativa, e può essere idoneamente contrastata con apposita querela di falso, al fine di contrastare la relativa fede privilegiata (cfr.
Cass. III^, n. 16737/2024, secondo la quale le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli art. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività -a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse, prive di fede privilegiata-)
Tanto non è avvenuto, e deve quindi prendersi atto di quanto riportato in cartella.
Il relativo motivo di impugnazione si appalesa quindi destituito di fondamento, risultando esser stato prestato il consenso, anche per l'esecuzione in contemporanea, alla mastectomia, della apposizione della protesi, così come specificamente indicato in cartella clinica -“o protesi + adeguamento controlaterale”-, e con correlata sottoscrizione della . Pt_1
Peraltro va anche considerato che del tutto inverosimile si appalesa la prospettazione data dall'appellante, secondo la quale la scelta di impiantare la protesi, possa esser stata autonomamente presa, senza concordare alcunchè con la paziente, anche per la relativa dimensione della protesi, che avrebbe dovuto tener conto delle caratteristiche fisiche della paziente, dalle quali non poteva certo prescindersi.
Non può quindi ritenersi plausibile che i medici si sarebbero procurati le protesi da impiantare senza neppure informare e confrontarsi con la paziente, e quindi procedendo solo ex post, e nell'inconsapevolezza della stessa, ad apporre l'annotazione in cartella clinica.
Quanto poi alla prima questione, attinente alla asserita erroneità della scelta operatoria, deve rilevarsi che non è contestato che la dovesse sottoporsi ad Pt_1 intervento chirurgico a causa della aggressività del tumore.
Tanto comportava quindi l'esigenza di eseguire l'intervento di mastectomia.
Pagina 7 Quanto alle modalità di esecuzione dell'intervento in unica fase, e non in due, con differimento dell'impianto di protesi, anziché con reimpianto immediato, occorre considerare che le due differenti opzioni, sono state considerate ugualmente praticabili, non essendo ravvisabile la preferibilità dell'una rispetto all'altra, e potendo entrambe le scelte, comportare ugualmente rischi e inconvenienti post-operatori, come quello capitato alla , per la cattiva riuscita dell'impianto protesico, che Pt_1 quindi poteva anche verificarsi nell'intervento bifasico.
Va pertanto considerato che a fronte della equivalenza delle metodiche de quibus, comunque corretta deve ritenersi la scelta compiuta nel nosocomio , posto CP_2 che tale scelta si appalesava maggiormente idonea al fine di contrastare nell'immediatezza la patologia oncologica, in quanto aggressiva, e rendendosi necessario dar subito corso alla radio e chemio-terapia, evitando anche interventi successivi per l'impianto delle protesi.
Tanto risulta esser stato ben chiarito nella ctu del primo grado.
I CCttuu hanno difatti ben chiarito che “Nella gestione clinica della neoplasia mammaria e nell'iter terapeutico chirurgico non bisogna mai dimenticare, però, che la cura della malattia di base resta la priorità assoluta, quindi l'iter oncologico è decisamente prioritario sull'iter ricostruttivo.”, ed ancora precisando che “gli indici di riferimento ….. classificano la patologia tumorale come un triplo negativo” essendo il “ carcinoma mammario con caratteristiche tumorali altamente aggressive”, con
“l'indicazione per una chemioterapia” e tanto ponendo “la problematica ricostruttiva in un secondo livello di attenzione”, rendendo la scelta di approccio monofasico (con impinto immediato della protesi) maggiormente adeguata per dedicare la maggior parte degli sforzi nel programma oncologico”.
Peraltro è stato anche specificato che “l'approccio in due passaggi TE/I, che è una valida tecnica ricostruttiva …….(ha) dei limiti nel proprio percorso esecutivo, come il dover andare ad eseguire le espansioni seriate con tutte le piccole complicanze che può comportare un semplice atto medico di infiltrare soluzione fisiologica mediante un ago, ad es: un'infezione periprotesica che può inficiare tutto l'iter del progetto chirurgico stabilito, oppure il doversi sottoporre ad un secondo intervento”.
Ed ancora che, ulteriori inconvenienti correlati alla scelta bifasica, e con utilizzo dell'espansore, sono correlati alla preclusione per il paziente nell'utilizzo di alcuni esami diagnostici, posto che “il paziente sottoposto a trattamento con espansore non può eseguire indagini strumentali di approfondimento come la risonanza magnetica per tutto il periodo in cui questo dispositivo è impiantato o se esegue esami strumentali come una tomografia computerizzata possono avere degli artefatti dovuti alla valvola magnetica che può ritardare o falsare una diagnostica”, esami che con tutta evidenza possono, in un paziente oncologico, fare la differenza, essendo volti ad individuare la eventuale progressione e diffusione della patologia oncologica, ed ad approntare le relative terapie.
Pagina 8 La scelta di intervento di specie, si appalesa, a parità di condizioni di rischio post- operatorio -comunque verificatosi nella specie- corretta, non solo perché equivalente per quanto testè indicato, ma anche, e soprattutto, in quanto funzionale e resasi necessaria, alla miglior tutela della salute della paziente.
Tanto è stato chiarito e confermato dai periti officiati in prime cure, che hanno anche specificato che corrette devono ritenersi le dimensioni e posizionamento delle protesi usate.
Va, rispetto a tale ultima considerazione, peraltro considerato che l'appellante si è, rispetto alle valutazioni tecniche espresse dai periti sulla questione, limitata a dedurre che la protesi de qua, è stata posizionata più in alto, e la protesi sarebbe stata di volume nettamente inferiore a quello necessario.
Tali affermazioni devono ritenersi, in mancanza di specifico supporto tecnico- scientifico e di relativa analisi specifica, ed in mancanza di appositi riscontri, un mero ed indimostrato assunto, che contrasta con quanto precisato dai CCttuu, posto che:
- Quanto occorso potrebbe eventualmente essere anche il portato della mancanza di preventiva espansione dei tessuti, ma, come già rilevato, l'utilizzo dell'espansore doveva ritenersi controindicato, posto che venivano a crearsi problemi sulla cura della patologia oncologica;
- La condizione post-operatoria della , è stata dovuta ad un fenomeno di Pt_1 retrazione capsulare conseguente all'inserimento di corpo estraneo (la protesi), prevedibile, ma non prevenibile, e suscettibile di verificazione anche con l'utilizzo della tecnica bifasica.
I CCttuu di specie hanno difatti evidenziato che le conseguenze patite dalla , Pt_1 potevano ritenersi anche prevedibili, ma non prevenibili, e che analoghe conseguenze potevano verificarsi nella operazione eseguita in due tempi, essendosi nella specie, verificata una retrazione capsulare, indotta dalla protesi che, quale corpo estraneo inserito nella zona della mammella, poteva comportare tale conseguenza anche in caso di intervento bifasico.
Tale valutazione, assume idonea valenza confutativa rispetto alle asserzioni dell'appellante, secondo le quali in caso di intervento in due tempi, con espansione della mammella prima dell'impianto della protesi, il tessuto della mammella non si sarebbe contratto, come accaduto nella specie;
tale assunto, non risulta esser supportato da specifiche e tecniche argomentazioni, e deve ritenersi relegato al rango di mera ed indimostrata asserzione, rispetto a quanto precisato invece dai CCttuu, sulla equivalenza delle tecniche operatorie -mono e bifasica-, sugli svantaggi ipotizzabili per entrambe, oltre che, in particolare, sulla causa della retrazione capsulare -per reazione da corpo estraneo-.
Valenza primaria e dirimente, comunque assume la necessità di procedere con l'intervento monofasico, e con contestuale posizionamento della protesi, per quanto già rilevato sulla necessità di tutela delle esigenze prioritarie di salute della paziente
Pagina 9 Quanto poi alle contestazioni attinenti alla mancata, vaga o parziale risposta, dai
CCttuu, ad alcuni dei quesiti (nn. 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18) va in primis considerato che il Giudice di prime cure ha articolato una serie di quesiti standardizzati e di carattere “generale”, in materia di colpa medica, e che comunque l'attenzione e verifica da parte dei periti officiati, doveva, come è stata, essere puntata sulle questioni oggetto di controversia, così come in precedenza evidenziate.
La doglianza correlata alla mancanza di corrispondenti risposte, rispetto ai quesiti, non può ritenersi idonea ad inficiare le valutazioni espresse dai CCttuu, dovendo essere tali valutazioni, ritenute pertinenti ed attinenti al caso di specie, ed avendo i
CCttuu fornito idonee risposte al riguardo, come evincibile dall'elaborato peritale, essendo stato chiarito che:
- La scelta di intervento monofasico è da considerarsi corretta, anche ed in particolare in considerazione delle necessità di contrasto della patologia oncologica;
- L'intervento è stato correttamente eseguito;
- Quanto occorso alla rientrava negli svantaggi connaturati all'intervento Pt_1 chirurgico, essendo prevedibile, ma non essendo prevenibile;
- Analoghi svantaggi eran0 con probabilità ipotizzabili, in caso di intervento bifasico;
- Quanto verificatosi, è stato conseguenza della reazione all'inserimento del corpo estraneo -la protesi- e tanto poteva verificarsi anche in caso di intervento bifasico;
Fornendo quindi le risposte che erano richieste, rispetto alle questioni in controversia, e dovendosi anche considerare che la valutazione concernente la acquisizione del consenso informato, doveva e deve considerarsi di spettanza del
Giudice, pur potendo essere oggetto di constatazione -in termini informativi- da parte dei CCttuu.
Va peraltro considerato che, rispetto alle considerazioni svolte dai periti, non appaiono esser state articolate specifiche osservazioni con richiesta di appositi chiarimenti, essendosi la parte, ed i propri CCttpp, limitati ad insistere sulle proprie deduzioni ed asserzioni, sulla erroneità della scelta di intervento ed anche cattiva esecuzione, e sulla mancata ed irrituale acquisizione del consenso informato.
Si rileva inoltre che i periti hanno anche evidenziato che era ed è possibile porre rimedio alla condizione della paziente, con un intervento di chirurgia plastica ricostruttiva di correzione di asimmetria mammaria, mediante sostituzione di protesi bilateralmente e di correzione degli esiti demolitivi, e che il mancato intervento, o il relativo differimento, possono comportare un peggioramento con il passare del tempo
(considerazioni svolte all'epoca dell'espletamento dell'incarico peritale).
Pagina 10 Vertendo in sostanza le questioni oggetto dell'appello sulla erroneità ed incongruità delle valutazioni e conclusioni tratte dal Ctu, e sulla relativa adesione da parte del
Giudice di primo grado, deve quindi esser considerato che le affermazioni rese dai periti integrano un idoneo riscontro rispetto ai quesiti loro sottoposti, sono adeguatamente motivate, e non presentano lacune e vizi logico valutativi, potendo esser poste a base della decisione, e risultando contenere risposte soddisfacenti, rispetto alle questioni in controversia, per quanto già in precedenza oggetto di verifica;
non occorre quindi dar corso alla rinnovazione delle operazioni peritali.
Tanto rende infondato il relativo motivo di appello.
Le ulteriori questioni, attinenti alla rilevanza dell'omessa presentazione ai controlli e per le relative terapie -peraltro ininfluenti- della , ed alle richieste istruttorie - Pt_1 peraltro già oggetto di valutazione in prime cure, con decisione implicita di rigetto, sulla scorta di quanto emerso dalla Ctu-, devono ritenersi assorbite, rispetto a quanto oggetto di decisione, dovendosi precisare che anche la richiesta di acquisizione della relazione della commissione ospedaliera sul caso di specie, non potrebbe comunque assumere rilievo, rispetto alle valutazioni assorbenti rese dai periti officiati, e non integrerebbe in ogni caso un eventuale riconoscimento di responsabilità; peraltro deve anche rilevarsi che le richieste di prova orale non sono neppure state specificamente riproposte in appello.
L'ulteriore motivo, concernente la contestazione sulla disciplina delle spese di lite, si appalesa infondato, posto che la risulta esser parte soccombente nel giudizio, Pt_1 avendo dato corso ad una iniziativa rivelatasi infondata, e non potendo assumere al riguardo rilevanza quanto addotto a sostegno della doglianza sulla mancata partecipazione alla mediazione, e sulla mancata produzione del verbale della commissione ospedaliera, risultando tali circostanze irrilevanti e non incidenti ai fini della regolamentazione delle spese, che deve seguire la soccombenza.
Le spese del giudizio di appello, seguono la soccombenza, e vengono liquidate alla stregua dello scaglione indeterminabile -non essendovi stata liquidazione di somme di spettanza- complessità bassa, ai valori minimi, non essendo stati necessari particolari approfondimenti, anche dal punto di vista istruttorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III^ sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2212/2024, depositata il 16/5/2024, del Tribunale di Bari, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore della Parte_1 [...]
che liquida nella misura di complessivi € 4.996,00, oltre Controparte_1 rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge;
Pagina 11 3) Dichiara che è tenuta, per quanto previsto dall' art. 13 comma Parte_1
1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, addì 28/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo 844/2024 affari contenziosi civili, tra
, rappresentata e difesa dall' avv. Marco Milillo Parte_1
-appellante-
c/
e , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cazzolla
-appellata-
CONCLUSIONI: come precisate nelle difese in atti, e nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
Motivazione
conveniva innanzi al Tribunale di Bari l' ed il Parte_1 Controparte_1 nosocomio di cui in epigrafe, chiedendo di riconoscerne la responsabilità per i danni conseguiti all'intervento di mastectomia e ricostruzione mammaria, effettuato dalla presso la struttura ospedaliera de qua, in data 7/10/2014, sostenendo esser Pt_1 constatabili erronee condotte mediche nell'esecuzione del medesimo, ed essere a tanto conseguiti riflessi lesivi così come in atti indicati, e correlati danni, in particolare per invalidità temporanea e permanente;
si chiedeva anche il riconoscimento della personalizzazione;
ed ancora esser risarciti i danni per i costi stimati per la procedura secondaria di reimpianto, e per le spese mediche documentate.
In corso di causa, veniva chiesto anche il risarcimento per violazione del consenso informato, deducendo di aver firmato il solo consenso “all'intervento di mastectomia +
– eventuale dissezione ascellare, + posizionamento espansore”, e che la CP_3 indicazione “protesi + adeguamento controlaterale” sarebbe stata aggiunta a penna da mano diversa, senza esser stata condivisa, né munita di data, e neppure controfirmata.
Pagina 1 Si sosteneva aver subito le conseguenze dannose in atti indicate, perché l'intervento effettuato non aveva raggiunto l'obiettivo terapeutico, avendo causato un grave danno estetico, constatato da professionisti appositamente incaricati per le valutazioni del caso, i quali avevano evidenziato che la procedura ricostruttiva aveva generato “nulla più che un abbozzo mammario gravemente dismorfico e di volume nettamente sottodimensionato rispetto alle esigenze della perizianda” attribuendo il risultato alla
“scelta strategica dei curanti di procedere ad una ricostruzione immediata a sx con impianto di una protesi definitiva” senza attendere “il tempo chirurgico della espansione tessutale”; si affermava quindi la sussistenza di “imperizia nella esecuzione delle manovre ricostruttive post-intervento di mastectomia”, precisando che “appare evidente una imprudenza nella gestione dei tempi di procedura, in quanto appare condannabile la scelta di intervenire immediatamente tramite protesizzazione, mentre appare universalmente consolidata la procedura di espansione tissutale con successiva protesizzazione che permette una simmetrizzazione volumetrica con successivo intervento ricostruttivo”.
La si costituiva contestando l'an ed il quantum, sostenendo anche esser Parte_2 ravvisabile l'apporto causale della danneggiata nella verificazione dell'evento.
Il Tribunale di Bari, emetteva, all'esito dell'espletamento di apposita ctu, la sentenza n. 2212/2024 depositata il 16/5/2024, con la quale rigettava la domanda attorea, e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite e di ctu.
Riteneva il Giudice di prime cure:
- Essere infondata la domanda concernente la violazione del consenso informato
Rilevando la avvenuta sottoscrizione del correlato modulo, riferito “al trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di mastectomia + blns eventuale dissezione ascellare + posizionamento espansore o protesi + adeguamento controlaterale” a cui si sarebbe dovuta sottoporre la . Pt_1
Ed ancora essere anche contraddittoria la difesa al riguardo, avendo dapprima la lamentato l'assenza totale di una scheda informativa sull'intervento, e poi Pt_1 precisato di aver firmato il consenso “generico” all'intervento, e deducendo che sulla relativa scheda vi sarebbero state aggiunte a penna non approvate dalla paziente, e riferite alla “o protesi + adeguamento controlaterale”; si considerava al riguardo, essere la attestazione munita di valore certificativo, in quanto proveniente da un'azienda ospedaliera pubblica, con applicabilità del regime ex artt. 2699 e segg.
c.c., e la relativa fede privilegiata, rilevando quindi che la attrice non aveva proposto querela di falso.
- Essere infondata la domanda risarcitoria avente ad oggetto l'inadempimento dei sanitari che avevano proceduto alla esecuzione dell'intervento
E tanto sulla scorta di quanto emerso all'esito degli accertamenti dai CCttuu appositamente officiati -specialisti in medicina legale ed in chirurgia plastica e ricostruttiva- i quali, ripercorrendo l'iter clinico e valutando le condizioni della , Pt_1
Pagina 2 che doveva sottoporsi all'intervento per asportazione di linfonodo per carcinoma mammario e ricostruzione immediata mediante il contestuale impianto, ritenevano corrette le scelte adottate per le dimensioni e posizionamento delle protesi -a sinistra ed a destra per adeguamento controlaterale-, e della tecnica di intervento, precisando esser stata adottata “una tecnica chirurgica valida ed utilizzata dai chirurghi senologi e plastici come altrettanto valida risulta la tecnica di impianto protesico in due tempi”.
Si rilevava quindi che le conseguenze lamentate dalla erano diretta Pt_1 conseguenza di una retrazione capsulare che interessava la mammella sinistra a seguito dell'impianto di protesi mammaria, integrando una complicanza “prevedibile ma non prevenibile”, favorita da fattori prevedibili, ma non prevenibili.
Veniva inoltre considerato che i CCttuu avevano rappresentato che non erano previste specifiche linee guida riferite alla ricostruzione mammaria, e che la programmazione della tipologia di intervento doveva essere effettuata congiuntamente alla paziente, tenendo conto delle caratteristiche anatomiche e tumorali.
Si evidenziava, peraltro, che ogni tecnica può comportare svantaggi, affermando in definitiva non esser ravvisabili condotte censurabili in capo ai sanitari che ebbero in cura la , e che l'intervento chirurgico era stato correttamente eseguito e con Pt_1 tecnica adeguata, non essendo ravvisabili errori tecnici, ed in particolare considerando, con ragionamento controfattuale, che il rischio di retrazione capsulare della protesi, essendo reazione a corpo estraneo, poteva probabilmente verificarsi anche se la paziente avesse subito un intervento protesico in due tempi.
La , impugnava la sentenza chiedendone la riforma con accoglimento delle Pt_1 proprie richieste risarcitorie, e quindi di:
“condannare la al risarcimento danni nei confronti della paziente attrice per la Pt_3 malpractice medica (errata esecuzione dell'operazione di ricostruzione della mammella) per le somme già indicata in atto di citazione o in quelli ritenuti di giustizia;
oltre ai costi necessari per rimediare all'errore (come quantificati dal CTU:
€.15.000,00); nonché per la violazione del diritto della paziente attrice di essere informata sulle operazioni e le loro possibili complicanze;
e ove ritenuto sussistente, per il danno morale dal reato di alterazione della cartella clinica;
rimettendosi alla quantificazione della Corte.”
Il tutto oltre spese del doppio grado.
Veniva inoltre chiesta la rinnovazione della ctu, e di ammettere le richieste istruttorie già formulate.
Si contestava nella specie:
a) La acritica adesione del Tribunale, alle risultanze di Ctu, viziate da contraddittorietà e smentite dalle risultanze documentali in atti, e connotate da genericità e mancanza di analiticità;
Pagina 3 Rilevando non essersi i CCttuu avveduti, e non aver tenuto conto, della alterazione della scheda relativa al consenso informato, con aggiunta della tipologia di intervento non approvata dalla . Pt_1
Ed ancora che nulla era stato spiegato alla paziente sulla “prevedibilità”, non avendola posta in condizione di valutare ed accettare il relativo rischio.
E quindi, quanto alla “non prevenibilità” indicata dai CCttuu, che, in caso di intervento in due tempi, con espansione della mammella prima dell'impianto della protesi, il tessuto della mammella non si sarebbe contratto, come accaduto nella specie.
Si deduceva inoltre, la mancata risposta del CTU ad alcuni quesiti -nn. 5 e 7-, ed essere le risposte date ad altri quesiti -nn. 11, 13, 15, 16, 17,18-, vaghe, generiche, carenti;
oltre che la contraddittorietà della ctu, s quanto affermato sulla idoneità di entrambe le tecniche di intervento, e quanto poi inidcato sulla preferibilità dell'intervento effettuato nella specie.
b) L'erronea valutazione sull'acquisizione del consenso informato
Perché riferito alla sola annotazione iniziale sulla relativa scheda, e non all'addenda relativa alla apposizione della protesi, comunque rilevando che alla non erano Pt_1 state fornite le informazioni specifiche -con apposite note informative-, nè sulla mastectomia, nè sulla dissezione ascellare, né sulla operazione con l'espansore, né sull'operazione con il reimpianto immediato.
c) L'illogicità e incongruenze della motivazione.
Per aver dapprima ritenuto la validità e correttezza dell'immediato posizionamento della protesi, e poi ritenendo che le relative valutazioni dipendessero dal caso specifico;
ed ancora per non aver considerato che la prima opzione di intervento era quella di posizionamento espansore, essendo quella di posizionamento protesi, oggetto della indicazione dell' addenda non approvata, sostenendo che l'equipe senologica aveva deciso per un intervento -il primo con utilizzo del solo espansore- ed il chirurgo ne aveva eseguito un altro.
d) L'errore di valutazione sulla questione del rifiuto di sottoporsi al refining, finalizzato a contrastare gli eventi avversi prevedibili e non prevenibili
Essendo comunque stata ritenuta la necessità di procedere ad ulteriore intervento chirurgico, per porre rimedio a quanto accaduto;
e) L'erroneità delle valutazioni in relazione al rigetto delle richieste istruttorie
Rilevando che non era stata valutata la richiesta di ordine di esibizione ex art 210 cpc, Par nei confronti della -del verbale della commissione interna, di verifica della correttezza dell'operato del chirurgo-, né sulla richiesta di rinnovazione della CTU, non essendo neppure stati acquisiti chiarimenti dai periti, nonostante le diverse contestazioni e le palesi contraddizioni/omissioni rilevabili;
si contestava anche quanto ritenuto sulla inammissibilità delle richieste di prova orale
Pagina 4 f) L'erroneità della disciplina delle spese di lite
Par Sostenendo doversi al riguardo valutare, l'atteggiamento tenuto dalla che non aveva fornito riscontri sulle verifiche condotte di iniziativa, pur avendo sottoposto la paziente alla visita della sua commissione interna per l'accertamento dell'accaduto; ed Par anche la mancata partecipazione della alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo, che non aveva consentito alla parte di valutare elementi a riscontro dell'eventuale mancanza di responsabilità.
Par La convenuta costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, contestando le motivazioni addotte.
*************************************
L'appello deve ritenersi infondato.
L'appellante sostiene che l' intervento chirurgico di mastectomia con correlata ricostruzione della mammella, effettuato presso l'Ospedale San Paolo di Bari, non aveva avuto buon esito, avendo cagionando un danno estetico gravissimo;
la cattiva riuscita è stata imputata alle erronee scelte della tecnica di esecuzione, e dell'esecuzione stessa da parte dei sanitari del predetto nosocomio, riconducendo l'erroneità -come da valutazioni di Ctp- alla scelta di procedere alla ricostruzione immediata della mammella sinistra con impianto di protesi definitiva, senza attendere il tempo chirurgico della espansione tessutale, per permettere la simmetrizzazione volumetrica;
si è quindi sostenuto che l'intervento ricostruttivo dovesse esser effettuato in fase successiva.
Si lamenta inoltre che pur essendo stato programmato il solo intervento di posizionamento dell'espansore, in concomitanza con la mastectomia –“mastectomia +
BLNS2 -eventuale dissezione ascellare- + posizionamento espansore”-, come indicato Part originariamente nella cartella clinica e nell'impegnativa della e nella scheda per l'anestesia, la era stata poi sottoposta ad un intervento diverso, con Pt_1 apposizione di protesi che, essendo stata effettuata senza attendere la espansione del tessuto, sortiva effetti estetici deteriori, con un “abbozzo mammario dismorfico”.
Peraltro si deduce che la protesi de qua, risultava anche di volume inferiore al necessario.
Si sostiene quindi che i medici si sarebbero dovuti limitare a posizionare un espansore, per riportare il tessuto alla volumetria originale, e solo poi, dopo il riassetto tissutale, a posizionare la protesi del volume pari a quanto asportato.
Ed ancora che la protesi era stata anche posizionata male, più in alto rispetto al sito proprio, con utilizzo di una protesi di volume nettamente inferiore a quello necessario,
(verosimilmente perché il tessuto era contratto), tanto avendo comportato i danni estetici correlabili alla riscontrabilità post-operatoria, di un abbozzo di mammella, piccola e gravemente deforme, sollevata rispetto al normale, con una innaturale piega di pelle a vista.
Pagina 5 Si duole la appellante della avvenuta alterazione della cartella clinica, sostenendo esser stata apportata una aggiunta a penna, non concordata, né sottoscritta, e quindi non approvata perché carente di consenso, con indicazione “o protesi + adeguamento controlaterale”, mai comunicata.
Ed ancora ed in particolare si deduce che alla non sono stati prospettati i Pt_1 rischi e conseguenze quali quelle verificatesi -retrazione e contrattura dei tessuti-, non essendo stata messa in grado di valutare la differenza tra la operazione che coinvolgeva l'utilizzo dell'espansore, e quella dell'impianto immediato della protesi, con relative controindicazioni e correlate probabilità, ledendo il diritto di autodeterminazione della paziente.
Tali sono i due motivi principali di doglianza, posti a base della impugnazione, concernenti in sintesi:
1) La erroneità della scelta operatoria, foriera quindi delle conseguenze lesive lamentate, e della relativa esecuzione, e scelta della protesi;
2) La mancanza di informative sulle caratteristiche e rischi dell'operazione, con indicazione, nella cartella clinica, aggiuntiva sulla tipologia di intervento da eseguire, non comunicata e non munita del consenso della paziente
Occorre procedere all'esame di tale ultima questione, in quanto attinente al consenso informato, e correlata alla possibilità di scelta alternativa dalla paziente, rispetto a quella dell'intervento eseguito.
Va in merito rilevato che, pur essendo il consenso di specie acquisito in periodo antecedente rispetto all'entrata in vigore delle norme che hanno disciplinato la materia, deve prendersi atto che dalla documentazione in atti si desume la chiara indicazione della possibilità di procedere anche all'apposizione di protesi, come indicato specificamente nella parte in cui si precisa “o protesi + adeguamento controlaterale”.
L'appellante contesta esser stata la relativa dizione, aggiunta successivamente alla prestazione del consenso, e quindi di non averne mai avuto conoscenza, e di non aver prestato il consenso al riguardo.
L'assunto non può ritenersi fondato.
Deve al riguardo esser considerato che, pur essendo l'annotazione de qua stata effettuata con caratteri a stampatello, e con diversa grafia rispetto a quella antecedente, relativa all'intervento con espansore, non vi è alcuna prova sull'avvenuta annotazione in fase successiva all'acquisizione del consenso della , che Pt_1 comunque risulta esser stato manifestato con la sottoscrizione apposta, che non è oggetto di contestazione.
Peraltro va rilevato che anche l'annotazione relativa all'utilizzo dell'espansore -sul quale vi era la consapevolezza della , tanto essendo desumibile da quanto Pt_1
Pagina 6 dalla medesima affermato in atti- è annotata in stampatello e con gli stessi caratteri e grafia dell'annotazione dell'inciso “o protesi + adeguamento controlaterale”.
Tanto porta a ritenere che entrambe le indicazioni siano comunque state contestuali,
e che quindi siano state previste entrambe le tecniche operatorie, e non la sola con utilizzo dell'espansore
L'appellante non ha peraltro adottato apposite iniziative, ed in particolare proposto querela di falso, ai fini di contrastare ed invalidare quanto attestato nella relativa scheda.
Va al riguardo evidenziato che, trattandosi di informazioni riportate nella cartella clinica, ed acquisite da soggetti -medici- che svolgono attività in ambito pubblico, e che hanno direttamente appreso quanto poi riportato in atti, la relativa documentazione assume valenza certificativa, e può essere idoneamente contrastata con apposita querela di falso, al fine di contrastare la relativa fede privilegiata (cfr.
Cass. III^, n. 16737/2024, secondo la quale le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli art. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività -a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse, prive di fede privilegiata-)
Tanto non è avvenuto, e deve quindi prendersi atto di quanto riportato in cartella.
Il relativo motivo di impugnazione si appalesa quindi destituito di fondamento, risultando esser stato prestato il consenso, anche per l'esecuzione in contemporanea, alla mastectomia, della apposizione della protesi, così come specificamente indicato in cartella clinica -“o protesi + adeguamento controlaterale”-, e con correlata sottoscrizione della . Pt_1
Peraltro va anche considerato che del tutto inverosimile si appalesa la prospettazione data dall'appellante, secondo la quale la scelta di impiantare la protesi, possa esser stata autonomamente presa, senza concordare alcunchè con la paziente, anche per la relativa dimensione della protesi, che avrebbe dovuto tener conto delle caratteristiche fisiche della paziente, dalle quali non poteva certo prescindersi.
Non può quindi ritenersi plausibile che i medici si sarebbero procurati le protesi da impiantare senza neppure informare e confrontarsi con la paziente, e quindi procedendo solo ex post, e nell'inconsapevolezza della stessa, ad apporre l'annotazione in cartella clinica.
Quanto poi alla prima questione, attinente alla asserita erroneità della scelta operatoria, deve rilevarsi che non è contestato che la dovesse sottoporsi ad Pt_1 intervento chirurgico a causa della aggressività del tumore.
Tanto comportava quindi l'esigenza di eseguire l'intervento di mastectomia.
Pagina 7 Quanto alle modalità di esecuzione dell'intervento in unica fase, e non in due, con differimento dell'impianto di protesi, anziché con reimpianto immediato, occorre considerare che le due differenti opzioni, sono state considerate ugualmente praticabili, non essendo ravvisabile la preferibilità dell'una rispetto all'altra, e potendo entrambe le scelte, comportare ugualmente rischi e inconvenienti post-operatori, come quello capitato alla , per la cattiva riuscita dell'impianto protesico, che Pt_1 quindi poteva anche verificarsi nell'intervento bifasico.
Va pertanto considerato che a fronte della equivalenza delle metodiche de quibus, comunque corretta deve ritenersi la scelta compiuta nel nosocomio , posto CP_2 che tale scelta si appalesava maggiormente idonea al fine di contrastare nell'immediatezza la patologia oncologica, in quanto aggressiva, e rendendosi necessario dar subito corso alla radio e chemio-terapia, evitando anche interventi successivi per l'impianto delle protesi.
Tanto risulta esser stato ben chiarito nella ctu del primo grado.
I CCttuu hanno difatti ben chiarito che “Nella gestione clinica della neoplasia mammaria e nell'iter terapeutico chirurgico non bisogna mai dimenticare, però, che la cura della malattia di base resta la priorità assoluta, quindi l'iter oncologico è decisamente prioritario sull'iter ricostruttivo.”, ed ancora precisando che “gli indici di riferimento ….. classificano la patologia tumorale come un triplo negativo” essendo il “ carcinoma mammario con caratteristiche tumorali altamente aggressive”, con
“l'indicazione per una chemioterapia” e tanto ponendo “la problematica ricostruttiva in un secondo livello di attenzione”, rendendo la scelta di approccio monofasico (con impinto immediato della protesi) maggiormente adeguata per dedicare la maggior parte degli sforzi nel programma oncologico”.
Peraltro è stato anche specificato che “l'approccio in due passaggi TE/I, che è una valida tecnica ricostruttiva …….(ha) dei limiti nel proprio percorso esecutivo, come il dover andare ad eseguire le espansioni seriate con tutte le piccole complicanze che può comportare un semplice atto medico di infiltrare soluzione fisiologica mediante un ago, ad es: un'infezione periprotesica che può inficiare tutto l'iter del progetto chirurgico stabilito, oppure il doversi sottoporre ad un secondo intervento”.
Ed ancora che, ulteriori inconvenienti correlati alla scelta bifasica, e con utilizzo dell'espansore, sono correlati alla preclusione per il paziente nell'utilizzo di alcuni esami diagnostici, posto che “il paziente sottoposto a trattamento con espansore non può eseguire indagini strumentali di approfondimento come la risonanza magnetica per tutto il periodo in cui questo dispositivo è impiantato o se esegue esami strumentali come una tomografia computerizzata possono avere degli artefatti dovuti alla valvola magnetica che può ritardare o falsare una diagnostica”, esami che con tutta evidenza possono, in un paziente oncologico, fare la differenza, essendo volti ad individuare la eventuale progressione e diffusione della patologia oncologica, ed ad approntare le relative terapie.
Pagina 8 La scelta di intervento di specie, si appalesa, a parità di condizioni di rischio post- operatorio -comunque verificatosi nella specie- corretta, non solo perché equivalente per quanto testè indicato, ma anche, e soprattutto, in quanto funzionale e resasi necessaria, alla miglior tutela della salute della paziente.
Tanto è stato chiarito e confermato dai periti officiati in prime cure, che hanno anche specificato che corrette devono ritenersi le dimensioni e posizionamento delle protesi usate.
Va, rispetto a tale ultima considerazione, peraltro considerato che l'appellante si è, rispetto alle valutazioni tecniche espresse dai periti sulla questione, limitata a dedurre che la protesi de qua, è stata posizionata più in alto, e la protesi sarebbe stata di volume nettamente inferiore a quello necessario.
Tali affermazioni devono ritenersi, in mancanza di specifico supporto tecnico- scientifico e di relativa analisi specifica, ed in mancanza di appositi riscontri, un mero ed indimostrato assunto, che contrasta con quanto precisato dai CCttuu, posto che:
- Quanto occorso potrebbe eventualmente essere anche il portato della mancanza di preventiva espansione dei tessuti, ma, come già rilevato, l'utilizzo dell'espansore doveva ritenersi controindicato, posto che venivano a crearsi problemi sulla cura della patologia oncologica;
- La condizione post-operatoria della , è stata dovuta ad un fenomeno di Pt_1 retrazione capsulare conseguente all'inserimento di corpo estraneo (la protesi), prevedibile, ma non prevenibile, e suscettibile di verificazione anche con l'utilizzo della tecnica bifasica.
I CCttuu di specie hanno difatti evidenziato che le conseguenze patite dalla , Pt_1 potevano ritenersi anche prevedibili, ma non prevenibili, e che analoghe conseguenze potevano verificarsi nella operazione eseguita in due tempi, essendosi nella specie, verificata una retrazione capsulare, indotta dalla protesi che, quale corpo estraneo inserito nella zona della mammella, poteva comportare tale conseguenza anche in caso di intervento bifasico.
Tale valutazione, assume idonea valenza confutativa rispetto alle asserzioni dell'appellante, secondo le quali in caso di intervento in due tempi, con espansione della mammella prima dell'impianto della protesi, il tessuto della mammella non si sarebbe contratto, come accaduto nella specie;
tale assunto, non risulta esser supportato da specifiche e tecniche argomentazioni, e deve ritenersi relegato al rango di mera ed indimostrata asserzione, rispetto a quanto precisato invece dai CCttuu, sulla equivalenza delle tecniche operatorie -mono e bifasica-, sugli svantaggi ipotizzabili per entrambe, oltre che, in particolare, sulla causa della retrazione capsulare -per reazione da corpo estraneo-.
Valenza primaria e dirimente, comunque assume la necessità di procedere con l'intervento monofasico, e con contestuale posizionamento della protesi, per quanto già rilevato sulla necessità di tutela delle esigenze prioritarie di salute della paziente
Pagina 9 Quanto poi alle contestazioni attinenti alla mancata, vaga o parziale risposta, dai
CCttuu, ad alcuni dei quesiti (nn. 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18) va in primis considerato che il Giudice di prime cure ha articolato una serie di quesiti standardizzati e di carattere “generale”, in materia di colpa medica, e che comunque l'attenzione e verifica da parte dei periti officiati, doveva, come è stata, essere puntata sulle questioni oggetto di controversia, così come in precedenza evidenziate.
La doglianza correlata alla mancanza di corrispondenti risposte, rispetto ai quesiti, non può ritenersi idonea ad inficiare le valutazioni espresse dai CCttuu, dovendo essere tali valutazioni, ritenute pertinenti ed attinenti al caso di specie, ed avendo i
CCttuu fornito idonee risposte al riguardo, come evincibile dall'elaborato peritale, essendo stato chiarito che:
- La scelta di intervento monofasico è da considerarsi corretta, anche ed in particolare in considerazione delle necessità di contrasto della patologia oncologica;
- L'intervento è stato correttamente eseguito;
- Quanto occorso alla rientrava negli svantaggi connaturati all'intervento Pt_1 chirurgico, essendo prevedibile, ma non essendo prevenibile;
- Analoghi svantaggi eran0 con probabilità ipotizzabili, in caso di intervento bifasico;
- Quanto verificatosi, è stato conseguenza della reazione all'inserimento del corpo estraneo -la protesi- e tanto poteva verificarsi anche in caso di intervento bifasico;
Fornendo quindi le risposte che erano richieste, rispetto alle questioni in controversia, e dovendosi anche considerare che la valutazione concernente la acquisizione del consenso informato, doveva e deve considerarsi di spettanza del
Giudice, pur potendo essere oggetto di constatazione -in termini informativi- da parte dei CCttuu.
Va peraltro considerato che, rispetto alle considerazioni svolte dai periti, non appaiono esser state articolate specifiche osservazioni con richiesta di appositi chiarimenti, essendosi la parte, ed i propri CCttpp, limitati ad insistere sulle proprie deduzioni ed asserzioni, sulla erroneità della scelta di intervento ed anche cattiva esecuzione, e sulla mancata ed irrituale acquisizione del consenso informato.
Si rileva inoltre che i periti hanno anche evidenziato che era ed è possibile porre rimedio alla condizione della paziente, con un intervento di chirurgia plastica ricostruttiva di correzione di asimmetria mammaria, mediante sostituzione di protesi bilateralmente e di correzione degli esiti demolitivi, e che il mancato intervento, o il relativo differimento, possono comportare un peggioramento con il passare del tempo
(considerazioni svolte all'epoca dell'espletamento dell'incarico peritale).
Pagina 10 Vertendo in sostanza le questioni oggetto dell'appello sulla erroneità ed incongruità delle valutazioni e conclusioni tratte dal Ctu, e sulla relativa adesione da parte del
Giudice di primo grado, deve quindi esser considerato che le affermazioni rese dai periti integrano un idoneo riscontro rispetto ai quesiti loro sottoposti, sono adeguatamente motivate, e non presentano lacune e vizi logico valutativi, potendo esser poste a base della decisione, e risultando contenere risposte soddisfacenti, rispetto alle questioni in controversia, per quanto già in precedenza oggetto di verifica;
non occorre quindi dar corso alla rinnovazione delle operazioni peritali.
Tanto rende infondato il relativo motivo di appello.
Le ulteriori questioni, attinenti alla rilevanza dell'omessa presentazione ai controlli e per le relative terapie -peraltro ininfluenti- della , ed alle richieste istruttorie - Pt_1 peraltro già oggetto di valutazione in prime cure, con decisione implicita di rigetto, sulla scorta di quanto emerso dalla Ctu-, devono ritenersi assorbite, rispetto a quanto oggetto di decisione, dovendosi precisare che anche la richiesta di acquisizione della relazione della commissione ospedaliera sul caso di specie, non potrebbe comunque assumere rilievo, rispetto alle valutazioni assorbenti rese dai periti officiati, e non integrerebbe in ogni caso un eventuale riconoscimento di responsabilità; peraltro deve anche rilevarsi che le richieste di prova orale non sono neppure state specificamente riproposte in appello.
L'ulteriore motivo, concernente la contestazione sulla disciplina delle spese di lite, si appalesa infondato, posto che la risulta esser parte soccombente nel giudizio, Pt_1 avendo dato corso ad una iniziativa rivelatasi infondata, e non potendo assumere al riguardo rilevanza quanto addotto a sostegno della doglianza sulla mancata partecipazione alla mediazione, e sulla mancata produzione del verbale della commissione ospedaliera, risultando tali circostanze irrilevanti e non incidenti ai fini della regolamentazione delle spese, che deve seguire la soccombenza.
Le spese del giudizio di appello, seguono la soccombenza, e vengono liquidate alla stregua dello scaglione indeterminabile -non essendovi stata liquidazione di somme di spettanza- complessità bassa, ai valori minimi, non essendo stati necessari particolari approfondimenti, anche dal punto di vista istruttorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III^ sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2212/2024, depositata il 16/5/2024, del Tribunale di Bari, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore della Parte_1 [...]
che liquida nella misura di complessivi € 4.996,00, oltre Controparte_1 rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge;
Pagina 11 3) Dichiara che è tenuta, per quanto previsto dall' art. 13 comma Parte_1
1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, addì 28/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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