CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 532/2024 RGA avverso la sentenza n. 03/2024 R.S. del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa nel procedimento R.G. n. 527/2023, pubblicata il 14.02.2024, non notificata;
avente ad oggetto: inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti A.S. 2023/24 del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 19/06/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolino Bonavita ed elettivamente domicilia in Quindici (AV) alla via Forno, n. 19 presso il suo studio come da procura agli atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del in carica pro tempore e CP_2 [...]
Controparte_3
(C.F. , in persona del Dirigente
[...] P.IVA_2 legale rapp.te pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ed elettivamente domiciliati ex lege presso i relativi uffici, siti in via A. Testoni, 6 – Bologna;
APPELLATI tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per A. S. 2023/24, i quali subirebbero
1 un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso – controinteressati – (contumaci); APPELLATI udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata ove si ha modo di leggere sul punto che: <<(…) Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare in corso di causa, depositato il 17.08.2023, , premettendo: Parte_1
- di aver presentato regolare domanda per l'inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti A.S. 2023/24 del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
- di aver indicato nella stessa domanda tutti i periodi di servizio, compreso quello prestato presso l' con sede legale in Napoli, Controparte_4 via Pietro Trinchera n. 8, dall'01/09/10 al 31/08/11; dall'01/09/11 al 31/08/12; dallo 01/09/12 al 31/08/13 e dall'01/09/13 al 31/08/14;
- che con Decreto Dirigenziale n. 0004837 del 02.08.2023
[...]
, Controparte_5 Controparte_3
, sede di modificava il punteggio definitivo delle graduatorie del
[...] CP_3 concorso per la sua posizione, riconoscendo da punti 31 (posizione 3) a punti 19 (posizione 107) a fronte della mancata valutazione del servizio prestato negli A.S. 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 presso l' Controparte_4
;
[...] ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA: - previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione della istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione della efficacia della Graduatoria Definitiva, Profilo Professionale di Collaboratore Scolastico, pubblicata con Decreto dirigenziale OOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023 con conseguente CP_6 ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato nella graduatoria provvisoria;
NEL MERITO: -per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia Decreto dirigenziale OOUSPPC.REGISTRO CP_6
UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023, pubblicato dall
[...]
– sede di – (Cfr. Controparte_3 CP_3
Doc. 1), o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente ripristino del punteggio di 31 attribuito con la citata graduatoria provvisoria Decreto dirigenziale n. 0004342 dell'11.07.2023 per il profilo di collaboratore scolastico;
2 -per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il ripristino del corretto riposizionamento nelle predette graduatorie;
-conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.
-in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente nell'Ist. Par. “ CP_7
” con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8, svolto negli Anni Scolastici
[...]
2010/11, 2011/12, 2012/13. In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrende e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Paolino Bonavita ex art. 93 c.p.c. –
IN SUBORDINE: nella malaugurata ipotesi in cui, all'esisto del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierna ricorrente, di non condannare lo stessa alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del Decreto dirigenziale 4837 02.08.2023 e la consegue difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente ricorso.”. Il e l Controparte_1 Controparte_8
Sede di si sono costituiti ritualmente in
[...] CP_3 giudizio, ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità dei provvedimenti adottati e insistendo quindi per la reiezione del ricorso. Respinta la domanda cautelare, la causa veniva istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. (…) >>. Il Tribunale di Piacenza ha definito la vertenza con la sentenza 03/2024 R.S., così statuendo: “(…) - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a rimborsare al CP_1 convenuto le spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.100,00 oltre rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per legge” Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, da un lato, ha ritenuto che il
[...]
abbia fatto corretta applicazione al caso di specie del decreto Controparte_1
n. 256 del 26/04/2023 (il quale, per quanto rileva, stabilisce che: “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito d'accesso”), sul rilievo che relativamente ai servizi prestati presso l'Istituto
3 “S. Tommaso d'Acquino” di Napoli negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, CP_4
2012/2013, 2013/2014, “la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti non risultava esser stata assolta e che .. pertanto detti periodi non dovevano essere valutati”; dall'altro lato, ha condiviso i rilievi dell'amministrazione scolastica “sull'incompletezza e la contraddittorietà della documentazione allegata dalla ricorrente relativa ai servizi resi nell'istituto paritario, tanto da potersi legittimamente dubitare della loro effettività”. Con ricorso depositato telematicamente in data 13/08/2024, la sig.ra ha Parte_1 spiegato appello nei confronti di tale sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “ (…) 2) NEL MERITO: A) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità -per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia del Decreto dirigenziale OOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023, pubblicato CP_6 dall' Controparte_3
- sede di - (già Cfr. Doc. 1); B) ordinare, quindi alle Amministrazioni
[...] CP_3 convenute, secondo le rispettive competenze, la rettifica del punteggio posseduto dalla ricorrente nel profilo di collaboratore scolastico, disponendo così l'aggiornamento del punteggio in 31 come attribuito con graduatoria provvisoria Decreto dirigenziale n. 0004342 dell'11.07.2023; C) comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto dell'appellante alla valutazione del servizio reso negli anni 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 presso l CP_9 Controparte_4
con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8; D) Con vittoria
[...] di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 3) IN SUBORDINE: Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esisto del presente giudizio, l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierna appellante, stante la difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale univoca sulla materia oggetto del presente ricorso. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, l'odierna appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza gravata le prospettazioni già svolte in prime cure. Il , ritualmente costituitosi in giudizio anche per le Controparte_1 sue articolazioni interne, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della pronuncia appellata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Nessuno dei soggetti controinteressati, ritualmente evocati in giudizio nelle forme dell'art. 151 c.p.c., risulta essersi costituito. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la domanda risarcitoria proposta in prime cure dalla lavoratrice, odierna appellante, non essendo stata qui riproposta deve intendersi rinunciata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
4 Quanto al merito della vertenza, rileva la Corte che l'appello risulta meritevole di accoglimento per i motivi appresso indicati. Al riguardo, si rammenta che con l'espressione “giudicato esterno” si intende il giudicato che si è formato in un processo diverso da quello a conclusione del quale è stata pronunciata la sentenza. Opera, quindi, all'interno di processi diversi instaurati tra le stesse parti. Va, poi, precisato che il c.d. giudicato esterno è rilevabile d'ufficio. Ed invero, l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass, 11 giugno 2021, n. 16589). In particolare, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 7 gennaio 2021, n. 48). Quindi il suo accertamento mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Le parti non hanno dunque la facoltà di disporre di esso, almeno nel senso di chiedere una nuova pronuncia sulla stessa controversia. Si rammenta, poi, che l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico. Ciò vale anche per il decreto ingiuntivo che non acquista efficacia di giudicato solo in merito al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (Cass., 6 settembre 2007, n. 18725). Tanto doverosamente premesso in linea generale, con specifico riferimento alla vertenza in esame, si osserva che l'effettività e le genuinità dei rapporti di lavoro intercorsi fra la sig.ra e l'Istituto Paritario “S. Tommaso d'Acquino” di Napoli negli anni scolastici CP_10
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 sono già state riconosciute ed accertate dal Tribunale di Piacenza, ancorché in relazione ad altra graduatoria, con la sentenza n. 260/2019 del 3.12.2019, passata in giudicato. Ed invero, i predetti rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati negli anni 2010 – 2014, erano già stati disconosciuti dal Dirigente Scolastico dell' “G. Controparte_11
di con decreto dirigenziale con prot.llo n. 763/3.2.c del Controparte_12 CP_3
18.1.2019 in relazione alla graduatoria di circolo e di istituto personale ATA, III° fascia del profilo di collaboratore scolastico, valida per gli aa.ss. 2018/2020. Tale decreto dirigenziale, per l'appunto, è stato ritenuto illegittimo dal Tribunale piacentino con la citata sentenza n. 260/2019 del 3.12.2019, ove sia ha modo di leggere:
5 “(…) Contrariamente a quanto mostra di ritenere l'amministrazione convenuta – che neanche ha prodotto in giudizio il D.M. n.640/2017 – la ricorrente, anche in questa sede, non è onerata di provare, ma, soltanto, di allegare l'effettivo svolgimento del servizio (così come nella fase amministrativa non era onerata di documentarlo, ma, soltanto, di dichiararlo, sia pure in regime autocertificativo). Pertanto, l'insufficienza della prova ridonda a svantaggio della convenuta amministrazione, datrice di lavoro, che, invero, pretende di presumere il fatto principale (omessa prestazione del servizio) da un fatto secondario (omessi versamenti contributivi) che non ha alcuna pregnanza indiziaria. Rilevato, dunque, che, onde provare la sussistenza di un rapporto di lavoro, in specie alle dipendenze di privati, la verifica dell'estratto contributivo non è “idoneo controllo” ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ulteriore circostanza della dichiarazione di fallimento della società che gestiva fino al 2016 l'istituto scolastico paritario, in mancanza di diversa evidenza induce anzi a ritenere più verosimile che l'impossidente datrice di lavoro abbia illecitamente violato l'obbligazione contributiva, non già che quest'ultima e la ricorrente abbiano macchinato onde dimostrare un rapporto di lavoro (e, quindi, un titolo di servizio) inesistente. Pertanto, la domanda è accolta come da dispositivo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza”. Tale accertamento, favorevole alle ragioni di parte appellante ed avente, ad avviso della Corte, forza di “giudicato esterno” inter partes, preclude in questa sede ogni riesame della sottesa questione di merito, pena la possibile formazione di giudicati contrastanti. Né al riguardo assumono alcuna rilevanza in senso contrario, le considerazioni espresse all'odierna udienza dalla difesa erariale - dopo che la Corte ha invitato le parti a contraddire sul punto - secondo cui il giudicato esterno sarebbe escluso dal fatto che il precedente giudizio riguardava altra graduatoria ed il provvedimento qui impugnato è sorretto da plurimi motivi rispetto alla mera assenza di contribuzione rilevata nel provvedimento impugnato nel precedente giudizio. Ed invero, tali elementi, ad avviso della Corte, non incidono sulla portata del c.d. giudicato esterno, così come innanzi tratteggiata.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto della vertenza, l'appello va accolto con statuizioni come da dispositivo. A fronte della complessità e controvertibilità dei motivi della decisione, oggetto peraltro, di rilievo d'ufficio, costituenti “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, le spese di entrambi i gradi del giudizio sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
6 - in accoglimento dell'appello, riformando integralmente la sentenza gravata, accertata e dichiarata l'illegittimità del Decreto dirigenziale OOUSPPC.REGISTRO CP_6
UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023, pubblicato dall Controparte_3
- sede di , operatane
[...] Controparte_3 CP_3 la disapplicazione a norma di legge, condanna il e Controparte_1 suoi organi interni qui appellati, secondo le rispettive competenze, a rettificare il punteggio posseduto dall'odierna appellante nelle graduatorie permanenti A.S. 2023/24 del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, disponendo l'aggiornamento del punteggio in 31 come attribuito con graduatoria provvisoria di cui al Decreto dirigenziale n. 0004342 dell'11.07.2023;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 19.06.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 532/2024 RGA avverso la sentenza n. 03/2024 R.S. del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa nel procedimento R.G. n. 527/2023, pubblicata il 14.02.2024, non notificata;
avente ad oggetto: inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti A.S. 2023/24 del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 19/06/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolino Bonavita ed elettivamente domicilia in Quindici (AV) alla via Forno, n. 19 presso il suo studio come da procura agli atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del in carica pro tempore e CP_2 [...]
Controparte_3
(C.F. , in persona del Dirigente
[...] P.IVA_2 legale rapp.te pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ed elettivamente domiciliati ex lege presso i relativi uffici, siti in via A. Testoni, 6 – Bologna;
APPELLATI tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per A. S. 2023/24, i quali subirebbero
1 un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso – controinteressati – (contumaci); APPELLATI udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata ove si ha modo di leggere sul punto che: <<(…) Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare in corso di causa, depositato il 17.08.2023, , premettendo: Parte_1
- di aver presentato regolare domanda per l'inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti A.S. 2023/24 del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
- di aver indicato nella stessa domanda tutti i periodi di servizio, compreso quello prestato presso l' con sede legale in Napoli, Controparte_4 via Pietro Trinchera n. 8, dall'01/09/10 al 31/08/11; dall'01/09/11 al 31/08/12; dallo 01/09/12 al 31/08/13 e dall'01/09/13 al 31/08/14;
- che con Decreto Dirigenziale n. 0004837 del 02.08.2023
[...]
, Controparte_5 Controparte_3
, sede di modificava il punteggio definitivo delle graduatorie del
[...] CP_3 concorso per la sua posizione, riconoscendo da punti 31 (posizione 3) a punti 19 (posizione 107) a fronte della mancata valutazione del servizio prestato negli A.S. 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 presso l' Controparte_4
;
[...] ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA: - previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione della istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione della efficacia della Graduatoria Definitiva, Profilo Professionale di Collaboratore Scolastico, pubblicata con Decreto dirigenziale OOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023 con conseguente CP_6 ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato nella graduatoria provvisoria;
NEL MERITO: -per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia Decreto dirigenziale OOUSPPC.REGISTRO CP_6
UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023, pubblicato dall
[...]
– sede di – (Cfr. Controparte_3 CP_3
Doc. 1), o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente ripristino del punteggio di 31 attribuito con la citata graduatoria provvisoria Decreto dirigenziale n. 0004342 dell'11.07.2023 per il profilo di collaboratore scolastico;
2 -per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il ripristino del corretto riposizionamento nelle predette graduatorie;
-conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.
-in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente nell'Ist. Par. “ CP_7
” con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8, svolto negli Anni Scolastici
[...]
2010/11, 2011/12, 2012/13. In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrende e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Paolino Bonavita ex art. 93 c.p.c. –
IN SUBORDINE: nella malaugurata ipotesi in cui, all'esisto del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierna ricorrente, di non condannare lo stessa alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del Decreto dirigenziale 4837 02.08.2023 e la consegue difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente ricorso.”. Il e l Controparte_1 Controparte_8
Sede di si sono costituiti ritualmente in
[...] CP_3 giudizio, ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità dei provvedimenti adottati e insistendo quindi per la reiezione del ricorso. Respinta la domanda cautelare, la causa veniva istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. (…) >>. Il Tribunale di Piacenza ha definito la vertenza con la sentenza 03/2024 R.S., così statuendo: “(…) - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a rimborsare al CP_1 convenuto le spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.100,00 oltre rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per legge” Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, da un lato, ha ritenuto che il
[...]
abbia fatto corretta applicazione al caso di specie del decreto Controparte_1
n. 256 del 26/04/2023 (il quale, per quanto rileva, stabilisce che: “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito d'accesso”), sul rilievo che relativamente ai servizi prestati presso l'Istituto
3 “S. Tommaso d'Acquino” di Napoli negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, CP_4
2012/2013, 2013/2014, “la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti non risultava esser stata assolta e che .. pertanto detti periodi non dovevano essere valutati”; dall'altro lato, ha condiviso i rilievi dell'amministrazione scolastica “sull'incompletezza e la contraddittorietà della documentazione allegata dalla ricorrente relativa ai servizi resi nell'istituto paritario, tanto da potersi legittimamente dubitare della loro effettività”. Con ricorso depositato telematicamente in data 13/08/2024, la sig.ra ha Parte_1 spiegato appello nei confronti di tale sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “ (…) 2) NEL MERITO: A) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità -per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia del Decreto dirigenziale OOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023, pubblicato CP_6 dall' Controparte_3
- sede di - (già Cfr. Doc. 1); B) ordinare, quindi alle Amministrazioni
[...] CP_3 convenute, secondo le rispettive competenze, la rettifica del punteggio posseduto dalla ricorrente nel profilo di collaboratore scolastico, disponendo così l'aggiornamento del punteggio in 31 come attribuito con graduatoria provvisoria Decreto dirigenziale n. 0004342 dell'11.07.2023; C) comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto dell'appellante alla valutazione del servizio reso negli anni 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 presso l CP_9 Controparte_4
con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8; D) Con vittoria
[...] di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 3) IN SUBORDINE: Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esisto del presente giudizio, l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierna appellante, stante la difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale univoca sulla materia oggetto del presente ricorso. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, l'odierna appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza gravata le prospettazioni già svolte in prime cure. Il , ritualmente costituitosi in giudizio anche per le Controparte_1 sue articolazioni interne, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della pronuncia appellata, il tutto con vittoria delle spese del grado. Nessuno dei soggetti controinteressati, ritualmente evocati in giudizio nelle forme dell'art. 151 c.p.c., risulta essersi costituito. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la domanda risarcitoria proposta in prime cure dalla lavoratrice, odierna appellante, non essendo stata qui riproposta deve intendersi rinunciata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
4 Quanto al merito della vertenza, rileva la Corte che l'appello risulta meritevole di accoglimento per i motivi appresso indicati. Al riguardo, si rammenta che con l'espressione “giudicato esterno” si intende il giudicato che si è formato in un processo diverso da quello a conclusione del quale è stata pronunciata la sentenza. Opera, quindi, all'interno di processi diversi instaurati tra le stesse parti. Va, poi, precisato che il c.d. giudicato esterno è rilevabile d'ufficio. Ed invero, l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass, 11 giugno 2021, n. 16589). In particolare, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 7 gennaio 2021, n. 48). Quindi il suo accertamento mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Le parti non hanno dunque la facoltà di disporre di esso, almeno nel senso di chiedere una nuova pronuncia sulla stessa controversia. Si rammenta, poi, che l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico. Ciò vale anche per il decreto ingiuntivo che non acquista efficacia di giudicato solo in merito al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (Cass., 6 settembre 2007, n. 18725). Tanto doverosamente premesso in linea generale, con specifico riferimento alla vertenza in esame, si osserva che l'effettività e le genuinità dei rapporti di lavoro intercorsi fra la sig.ra e l'Istituto Paritario “S. Tommaso d'Acquino” di Napoli negli anni scolastici CP_10
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 sono già state riconosciute ed accertate dal Tribunale di Piacenza, ancorché in relazione ad altra graduatoria, con la sentenza n. 260/2019 del 3.12.2019, passata in giudicato. Ed invero, i predetti rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati negli anni 2010 – 2014, erano già stati disconosciuti dal Dirigente Scolastico dell' “G. Controparte_11
di con decreto dirigenziale con prot.llo n. 763/3.2.c del Controparte_12 CP_3
18.1.2019 in relazione alla graduatoria di circolo e di istituto personale ATA, III° fascia del profilo di collaboratore scolastico, valida per gli aa.ss. 2018/2020. Tale decreto dirigenziale, per l'appunto, è stato ritenuto illegittimo dal Tribunale piacentino con la citata sentenza n. 260/2019 del 3.12.2019, ove sia ha modo di leggere:
5 “(…) Contrariamente a quanto mostra di ritenere l'amministrazione convenuta – che neanche ha prodotto in giudizio il D.M. n.640/2017 – la ricorrente, anche in questa sede, non è onerata di provare, ma, soltanto, di allegare l'effettivo svolgimento del servizio (così come nella fase amministrativa non era onerata di documentarlo, ma, soltanto, di dichiararlo, sia pure in regime autocertificativo). Pertanto, l'insufficienza della prova ridonda a svantaggio della convenuta amministrazione, datrice di lavoro, che, invero, pretende di presumere il fatto principale (omessa prestazione del servizio) da un fatto secondario (omessi versamenti contributivi) che non ha alcuna pregnanza indiziaria. Rilevato, dunque, che, onde provare la sussistenza di un rapporto di lavoro, in specie alle dipendenze di privati, la verifica dell'estratto contributivo non è “idoneo controllo” ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ulteriore circostanza della dichiarazione di fallimento della società che gestiva fino al 2016 l'istituto scolastico paritario, in mancanza di diversa evidenza induce anzi a ritenere più verosimile che l'impossidente datrice di lavoro abbia illecitamente violato l'obbligazione contributiva, non già che quest'ultima e la ricorrente abbiano macchinato onde dimostrare un rapporto di lavoro (e, quindi, un titolo di servizio) inesistente. Pertanto, la domanda è accolta come da dispositivo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza”. Tale accertamento, favorevole alle ragioni di parte appellante ed avente, ad avviso della Corte, forza di “giudicato esterno” inter partes, preclude in questa sede ogni riesame della sottesa questione di merito, pena la possibile formazione di giudicati contrastanti. Né al riguardo assumono alcuna rilevanza in senso contrario, le considerazioni espresse all'odierna udienza dalla difesa erariale - dopo che la Corte ha invitato le parti a contraddire sul punto - secondo cui il giudicato esterno sarebbe escluso dal fatto che il precedente giudizio riguardava altra graduatoria ed il provvedimento qui impugnato è sorretto da plurimi motivi rispetto alla mera assenza di contribuzione rilevata nel provvedimento impugnato nel precedente giudizio. Ed invero, tali elementi, ad avviso della Corte, non incidono sulla portata del c.d. giudicato esterno, così come innanzi tratteggiata.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto della vertenza, l'appello va accolto con statuizioni come da dispositivo. A fronte della complessità e controvertibilità dei motivi della decisione, oggetto peraltro, di rilievo d'ufficio, costituenti “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, le spese di entrambi i gradi del giudizio sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
6 - in accoglimento dell'appello, riformando integralmente la sentenza gravata, accertata e dichiarata l'illegittimità del Decreto dirigenziale OOUSPPC.REGISTRO CP_6
UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023, pubblicato dall Controparte_3
- sede di , operatane
[...] Controparte_3 CP_3 la disapplicazione a norma di legge, condanna il e Controparte_1 suoi organi interni qui appellati, secondo le rispettive competenze, a rettificare il punteggio posseduto dall'odierna appellante nelle graduatorie permanenti A.S. 2023/24 del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, disponendo l'aggiornamento del punteggio in 31 come attribuito con graduatoria provvisoria di cui al Decreto dirigenziale n. 0004342 dell'11.07.2023;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 19.06.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
7