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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Messina
Seconda sezione civile
Il GOP di Messina in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.6774 \ 2018 introitata in decisione il 13 gennaio 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
, residente in [...]
ed elettivamente domiciliato in Messina via S. Domenico Savio is. 255 presso lo studio dell'aw. Luigi lonata. cod. fisc. PEC CodiceFiscale_2
it che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_1 Email_2
atti
Attore
Contro . nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa giusta procura in atti C.F._3
dall'avvocato Manuela Licordari pec : , Email_3
presso il cui studio sito in Messina Via Ugo Bassi is 81 n 159 è elettivamente domiciliata
Convenuta
Oggetto : ripetizione indebito oggettivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ,ritualmente notificato il 10/12/2018 iscritto a ruolo il
12/12/2018, conveniva in giudizio al Parte_1 Controparte_1
fine di sentirla condannare alla restituzione della somma pari ad euro 6.986,49 oltre interessi relativi, versata in esecuzione di una sentenza di primo grado parzialmente riformata in appello.
Evidenziava l'istante l'obbligo della convenuta alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza n. 285/2017 emessa dal Tribunale di
Messina, non avendo alcun titolo per trattenere le somme relative all'assegno divorzile dal febbraio 2017 fino a luglio 2018, essendo stata la sentenza meglio sopra specificata , annullata nel capo che statuiva tale diritto.
Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta e, contestando quanto dedotto ex adverso rilevava che i Giudici della Corte
d'Appello di Messina con sentenza n 569/2018 del 12/06/2018 nel riformare la sentenza di primo grado, non avrebbero inteso negare il diritto della a percepire l'assegno fino alla pubblicazione della sentenza di II CP_1
grado .
Assegnate alle parti i termini perentori di cui all'art.183, VI comma, c.p.c., il procedimento transitava su ruolo di altro giudice competente in materia di indebito pagamento, sicchè la causa veniva trattata a mezzo note scritte.
Il giudizio successivamente transitava sul ruolo dell'odierno decidente, insediatasi nel mese di ottobre 2023, per la prima volta all'udienza del 27 febbraio 2024 . Tenuta l'udienza in modalità cartolare, la causa veniva differita per carico di ruolo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 dicembre 2024 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. , indi veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. il giorno 13 gennaio 2025.
Il caso in esame sussumibile nell'istituto della ripetizione di indebito, viene ricondotto alla disciplina generale dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. poiché, non avendo colui che riceve la prestazione la veste di creditore , non può ritenersi legittimato a trattenere quanto ricevuto. L'art. 2033 c.c. sancisce che colui che abbia effettuato un pagamento non dovuto, ha diritto a ripetere tutto ciò che ha pagato maggiorato dagli interessi decorrenti dal momento del pagamento, se l'accipiens era in mala fede, o dal momento della domanda nel caso di buona fede. L'oggetto dell'azione di ripetizione riguarda tutto ciò che è stato pagato maggiorato dagli interessi.
Orbene, in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.
Nel caso di specie il signor ha dimostrato di avere effettuato un Pt_1
pagamento non dovuto provando l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento.
Giova osservare che dalla motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina si evince chiaramente che la “ evidentemente ha CP_1
disponibilità economica” ab origine , sicchè le somme erogate a titolo di assegno divorzile di mantenimento vanno restituite.
Detto provvedimento decisorio, invoca l'orientamento giurisprudenziale sancito dalla Suprema Corte con sentenza n. 11504 del 2017, sposando il principio secondo cui il riconoscimento dell'assegno divorzile per il richiedente è legato alla non adeguatezza dei mezzi di sussistenza ed all'impossibilità di procurarseli, motivando “Nel caso di specie gli elementi acquisiti consentono di ritenere che la ha capacità di lavoro e CP_1
capacità di produrre reddito , di essere cioè in grado di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento”.
Orbene, operata una totale rivalutazione della condizione economica della convenuta emersa in sede istruttoria nel giudizio di primo grado, la Corte ha accertato l'assenza dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile , sicchè l'erogazione della somma a titolo di assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge non poteva Parte_1 riconoscersi, non possedendo la i requisiti previsti per essere CP_1
titolare del diritto.
Invero nessun cenno nel corpo della sentenza emessa nel giudizio di secondo grado si evince in ordine alla concreta finalità del predetto assegno, ovvero che fosse finalizzato a soddisfare esigenze di carattere alimentare.
Le Sezioni unite civili della Suprema Corte , con sentenza n. 32914 del 9 novembre 2022 hanno affermato la ripetibilità dell'assegno (di separazione o divorzio) versato all'ex, qualora venga escluso ab origine - non dunque per fatti sopravvenuti - il presupposto del diritto al mantenimento: mancando, per esempio, lo «stato di bisogno» o in caso di addebito;
i giudici di legittimità hanno precisato pertanto la sussistenza del principio generale della ripetibilità dell'assegno (di separazione o divorzio) versato al coniuge o all'ex, qualora i presupposti del diritto al mantenimento vengano riconosciuti insussistenti ab initio non per fatti sopravvenuti.
Al contrario, il diritto di ripetere le somme precedentemente erogate non sorgerebbe quando la rivalutazione dipende dalle mutate condizioni economiche del soggetto obbligato, o nel caso di una semplice rimodulazione al ribasso per una diversa valutazione della situazione.
Quanto palesato dalla convenuta in ordine alla circostanza che l'assegno fosse finalizzato a soddisfare esigenze alimentari ,risulta destituita di fondamento nel caso di specie ,posto che alcuna prova è stata fornita a tal proposito , sicchè “non può negarsi l'efficacia caducatoria e ripristinatoria dello status quo ante e dunque sostitutiva della sentenza impugnata, propria della sentenza emessa in esito al successivo grado di giudizio, sulla base del semplice riferimento alla disciplina dettata per gli alimenti in senso propri”.
Ciò posto, la domanda attorea va accolta operando la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», essendo stata accertata l'insussistenza
«ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Gop definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , in accoglimento della domanda proposta da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
Condanna a restituire a la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 6.986,49 oltre interessi relativi .
Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per compensi ed euro 237,00 per spese vive oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 28 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò