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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7680/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7680/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARALDI Parte_1 C.F._1 MARIO e dell'avv. MARASCO PASQUALE GERARDO ( ) C/O AVV C.F._2
BARALDI MARIO VIA S. STEFANO 17 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA SANTO
STEFANO 17 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. BARALDI MARIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GLAVE GIUSEPPINA e CP_1 C.F._3 dell'avv. GRECO GIUSEPPE ( ) VIA DON MINZONI N. 4 40121 C.F._4
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. GRECO - VIA DON MINZONI 4
BOLOGNA presso il difensore avv. GLAVE GIUSEPPINA [X] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GLAVE CP_2 C.F._5 GIUSEPPINA e dell'avv. GRECO GIUSEPPE ( ) VIA DOIN MINZONI 4 C.F._4
40121 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. GRECO - VIA DON MINZONI 4
BOLOGNA presso il difensore avv. GLAVE GIUSEPPINA
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, elettivamente Controparte_3 domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
OSSERVA
Con atto di citazione notificato il 31.5.2023 del 13 gennaio 2022 il dott. Parte_1 conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bologna gli avvocati e [X]' CP_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni :
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale degli avvocati e [X] [X] per i CP_1 fatti e le condotte commissive e omissive allegate in atti e, per l'effetto,
- condannare gli avvocati e [X] [X], in solido tra loro: (i) al risarcimento di tutti i CP_1
danni derivati e derivanti al dott. nella misura pari alla domanda formulata Parte_1 dall'odierno attore in sede di giudizio di appello e, comunque, non inferiore alla somma di euro
70.000,00 oltre al danno emergente, corrispondente alle spese sostenute, ovvero nella diversa somma che risulterà in corso di causa, se del caso, anche determinata con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; (ii) alla restituzione delle somme corrisposte dal dott. in favore e/o su Parte_1
indicazione dei convenuti;
il tutto oltre rivalutazione e/o interessi applicabili come per legge, nonché interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla presente domanda;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- con espressa riserva di proporre ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriori documenti con le memorie che verranno depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., di cui l'attore sin d'ora dichiara di volersi avvalere;
IN OGNI CASO:
pagina 2 di 20 - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal dott. – a qualsiasi titolo e/o causale – nei Parte_1
confronti degli avvocati e [X] [X] in ragione e in connessione del mandato per cui è CP_1
causa e a qualsiasi altro titolo;
-
con vittoria di spese, compensi di lite e accessori di legge del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore.
L'attore esponeva:
• che il Tribunale di Bologna con sentenza n. 300/2009 aveva respinto il ricorso proposto dall'odierno attore per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la soc. Prometeia srl, il pagamento delle differenze retributive, la reintegrazione ed il risarcimento danni.
• che anche la relativa domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento della violazione degli obblighi di segretezza e buona fede ed il risarcimento dei danni , era stata rigettata.
• di essere stato assistito dall'avv. , al quale formalmente aveva conferito mandato alle liti, CP_1 nonché dall'avv. [X] che collaborava strettamente con il collega pur senza figurare agli atti .
• che nel corso del giudizio , Prometeia S.r.l. aveva dichiarato, in via riservata , la propria disponibilità a corrispondere la somma di € 70.000,00 per definire la vertenza , ma che i suoi legali, avvocati e [X], lo convinsero a rifiutarla stante le prospettive vittoria ed CP_1
l'insufficienza dell'importo proposto.
• di aver proposto quindi appello, sempre con l'assistenza dei predetti legali , ma che la soc.
Prometeia srl aveva eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per essere quest'ultimo integrale trascrizione delle note autorizzate di primo grado .
• che la Corte, con sentenza n. 1678/2013, aveva accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso affermando che “Il ricorso in appello contiene la pura e semplice trascrizione delle note autorizzate, confezionate in vista della discussione finale del primo giudizio. Tali note non fanno alcun riferimento agli argomenti utilizzati dal primo giudice nella motivazione della sentenza dalla quale prescindono del tutto, riproponendo la tesi di parte ricorrente formulata nel primo giudizio e la lettura dalla stessa univocamente data al materiale probatorio ”.
• di aver ricevuto dai propri legali copia della sentenza d'appello e di aver chiesto se c'erano fondati motivi per ricorrere in Cassazione o per proporre una transazione con la controparte , ma senza ottenere tempestivo riscontro .
pagina 3 di 20 • con lettere del 28.5.20245 e 8.7.2016, tramite i propri nuovi legali, avanzava richiesta di risarcimento dei danni subiti per la perdita di ogni chance di definire transitivamente la vertenza come pure di ottenere una decisione favorevole.
• che tale pretesa risarcitoria veniva respinta dagli odierni convenuti con diniego di qualsiasi errore professionale e con richiesta di pagamento delle presentazione professionali maturate .
• Infine , risultati vani tutti i tentativi per ottenere stragiudizialmente il risarcimento, l'attore si vedeva costretto ad instaurare il presente procedimento.
I convenuti avv. e avv. [X] [X]' si costituivano in data 27 luglio 2023 CP_1
contestando la fondatezza della domanda avversaria, formulando domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice, e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare differire la prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. con fissazione di altra successiva per consentire la chiamata in causa del terzo in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_3 nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.;
Nel merito
In via principale rigettare, poiché infondate in fatto e in diritto, le domande tutte ex adverso formulate. In via subordinata (salvo gravame) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ridurre il risarcimento in proporzione all'accertato grado di probabilità di conseguire il risultato da parte dell'attore;
In via di ulteriore subordine (salvo gravame) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria nei termini ritenuti di giustizia, graduare le singole responsabilità dei legali convenuti in ragione dell'effettiva attività prestata da ognuno di loro;
In via subordinata (salvo gravame) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria nei termini ritenuti di giustizia dichiarare che il terzo chiamato in causa in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Avv. [X] [X] da ogni pretesa, per l'effetto, condannare il terzo in persona del legale rappresentante pro tempore, a quanto Controparte_3
l'Avv. [X] [X] sarà eventualmente tenuto a pagare a parte attrice.
In via riconvenzionale
pagina 4 di 20 accertare e dichiarare tenuto l'attore al pagamento in favore dei convenuti dell'importo di Euro
9.172.96 (comprensivo di oneri di legge) a titolo di saldo del compenso per l'attività professionale svolta nel corso del giudizio di primo grado e dell'importo di Euro 5.024,45 (comprensivo di oneri di legge) a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nel corso del giudizio di secondo grado tra e Prometeia S.r.l. e, in caso di eventuale accertamento di responsabilità, Parte_1
compensare sino a concorrenza i crediti tra le parti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
In via istruttoria
Con riserva di formulare capitoli di prova e di indicare testi, anche eventualmente a controprova, nonché di ogni altra istanza istruttoria.”
I convenuti, sottolineando innanzitutto che l'attore aveva deciso di agire in giudizio dopo ben 9 anni dall'asserito danno patito, osservavano in particolare che
• avevano adempiuto il loro mandato con diligenza e professionalità, senza ricevere neppure un acconto sino al termine del giudizio di primo grado. , nonostante la complessità e molteplicità degli argomenti giuridici;
• la proposta transattiva della soc. Prometeia di euro 70.000,00 era da considerarsi lorda ed omnicomprensiva, e si sarebbero dovuti detrarre: 1) i contributi previdenziali a carico datore e lavoratore, 2) la tassazione Irpef, 3) le spese, 4) i compensi professionali del giudizio, con la conseguenza che l'importo netto che sarebbe stato percepito dal dott. sarebbe stato Parte_1
di circa euro 35.000,00;
• non corrispondeva al vero che avessero indotto il dott. a rifiutare l'offerta per le Parte_1
prospettive certe di vittoria, che al contrario non potevano assolutamente essere garantite vista la complessità della situazione, ma era stato lo stesso dott. a volerla rifiutare;
Parte_1
• la conferma della fiducia ai difensori anche per il giudizio di appello comprovava altresì, che il rifiuto della proposta transattiva non era stato in alcun modo indotto dai legali, ma dipeso unicamente dalla coscienza e dalla volontà della parte;
• l'atto di appello non solo era corredato dalla ricostruzione dell'iter motivazionale della prima decisione, ma specificatamente controbatteva su tutti i temi trattati dalla sentenza di primo grado;
• la mancata presentazione del ricorso in Cassazione era stata una scelta dello stesso dott.
visto che al contrario gli odierni convenuti gli avevano diligentemente e Parte_1
tempestivamente fornito tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie per poter provvedere tramite conferimento del mandato a loro o ad altri legali;
pagina 5 di 20 • i convenuti formulavano infine domanda riconvenzionale per il pagamento di euro 9.172,96 a titolo di saldo del compenso per l'attività professionale svolta nel corso del giudizio di primo grado e dell'importo di euro 5.024,45 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nel corso del giudizio di secondo grado;
• l'avv. [X] formulava altresì richiesta di chiamata in causa della soc. con la Controparte_3
quale aveva stipulato la polizza n. 280641264 a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile, e verso la quale aveva eseguito denuncia del sinistro.
Veniva così instaurata la causa in epigrafe ed il Giudice, autorizzata la chiamata in causa del terzo, differiva la data della prima udienza al giorno 22 febbraio 2024 con concessione dei termini per memorie integrative ex art. 171ter cpc .
In data 1° febbraio 2024 si costituiva in giudizio la soc. per chiedere l'accoglimento Controparte_3
delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, tenuto conto di tutte le limitazioni della denegata obbligazione assicurativa.”
La soc. in particolare evidenziava: Controparte_3
• di assicurare la responsabilità civile dell'avv. [X] [X] in forza della polizza n. 280641264 con decorrenza dal 4.7.2008;
• in base alla predetta polizza, in caso di responsabilità concorrente o solidale, resta escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà;
• non costituisce danno indennizzabile la restituzione degli onorari, trattandosi di obbligo restitutorio derivante dalla risoluzione del contratto per inadempimento.
Nel merito, relativamente agli addebiti mossi al proprio assicurato, contestava i Controparte_3
presupposti di fatto e la fondatezza della domanda attorea, associandosi a tutte le eccezioni e difese proposte dal convenuto avv. [X], proprio assicurato.
All'udienza del 22 febbraio 2024 il Giudice, preso atto di quanto dedotto nelle memorie integrative regolarmente depositate dalle parti, rigettava le istanze istruttorie e disponeva la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc .
Le parti provvedevano quindi al tempestivo deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ed il Giudice, all'udienza del 14 novembre 2024, tratteneva la causa in decisione .
pagina 6 di 20 ***
Giova premettere alcuni cenni generali relativi alla responsabilità professionale dell'avvocato, il quale, come noto, oltre ad essere un mandatario del cliente, sottoposto quindi all'obbligazione di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), rientra altresì tra i prestatori d'opera intellettuale, attività disciplinata nel Codice Civile dagli art. 2229 e ss., nonché, in ragione del richiamo operato dall'art. 2230, anche dalle norme di cui agli art. 2222 e ss. in quanto compatibili. In particolare, il rapporto tra avvocato e cliente è regolato dal c.d. “contratto di patrocinio”, che è un contratto di prestazione d'opera intellettuale riconducibile allo schema del mandato. A tale rapporto contrattuale si applica, dunque, la disciplina di cui agli artt. 2229 e ss. e, per quanto ivi non regolato, la disciplina generale di cui agli artt. 1703 e ss. c.c..
Con il predetto contratto, generalmente, l'avvocato si obbliga a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza legale a favore del cliente a fronte della corresponsione di un corrispettivo a titolo di compenso professionale. Il professionista, per quanto ivi di interesse, deve eseguire il suo incarico con la diligenza di cui agli artt. 2236 e 1176, comma 2, c.c., pena l'inadempimento della propria prestazione e l'eventuale responsabilità risarcitoria.
La tematica della responsabilità del professionista è stata oggetto di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, con particolare riferimento alla relativa natura e al conseguente regime probatorio.
Classificata inizialmente come inadempimento di un'obbligazione cd. “di mezzi” (ad indicare che il debitore, impossibilitato a soddisfare l'interesse del creditore sotteso al rapporto, in quanto al di fuori della propria sfera d'azione, per essere considerato adempiente era tenuto solo ad osservare un comportamento diligente, la cui prova lo esimeva quindi da ogni responsabilità) si parla oggi, più correttamente, di inadempimento di obbligazioni cd. “a risultato intermedio”.
In particolare, è stato chiarito che in tutte le obbligazioni il debitore, per essere ritenuto adempiente, deve soddisfare l'interesse creditorio sotteso.
Nel caso delle obbligazioni professionali, tuttavia, dal momento che il creditore conferisce l'incarico al professionista al fine di soddisfare un suo interesse (cd. “finale”) che sfugge alla sfera di potere del debitore, l'interesse da considerare sotteso al rapporto obbligatorio, che il debitore deve -ed ha il potere di- soddisfare per risultare adempiente, va identificato in un interesse -appunto intermedio- strumentale alla soddisfazione dell'interesse finale.
In buona sostanza, il debitore per adempiere all'obbligazione professionale deve tenere una condotta idonea a permettere la soddisfazione dell'interesse finale del creditore, il cui effettivo conseguimento pagina 7 di 20 dipenderà anche da condizioni ulteriori. Tale condotta coincide con una condotta improntata alla diligenza qualificata secondo i canoni del già citato art. 1176, comma 2, c.c..
Come osservato anche dalle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, “la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità (…) sotto il profilo dell'onere della prova (…) questa Corte ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., in materia di responsabilità contrattuale (…) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato” (v. Cass. Sez. Un. 15781/2005).
In altri termini, come anche osservato dalla più autorevole dottrina, in entrambi i casi, ciò che accomuna il regime di responsabilità di tipo contrattuale, è la sussistenza di un inadempimento, inteso anche quale inesatto o incompleto adempimento, rispetto all'obbligazione assunta, non vertendosi, dunque, in un diverso regime di responsabilità, bensì in un diverso contenuto della prestazione, il quale si riflette sulla verifica della sussistenza o meno di tale inadempimento.
In materia di responsabilità professionale il vero elemento di novità riguarda la ripartizione dell'onere probatorio: la Corte di Cassazione, con le note sentenze a Sezioni Unite -cd “di San IN”- del
2019, nell'applicare gli insegnamenti già fissati dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 13533/2001), al caso peculiare della responsabilità per inadempimento di obbligazioni cd. “a risultato intermedio” (con specifico riferimento a un caso di responsabilità professionale in ambito sanitario), ha chiarito che, in tale ambito, al creditore compete l'onere di allegare l'inadempimento (mancata soddisfazione dell'interesse intermedio) ed il danno-evento (mancata soddisfazione dell'interesse finale), nonché di provare il relativo nesso causale secondo il canone del “più probabile che non”.
Al debitore, viceversa, compete l'onere di provare l'intervenuto adempimento ovvero la ricorrenza di una causa di impossibilità della prestazione. La successiva giurisprudenza si è conformata a tale impostazione anche sul tema più specifico della responsabilità professionale dell'avvocato pur se, invero, permane, in tale ambito, anche una impostazione più conservatrice, che richiede al creditore di provare anche la sussistenza delle condotte inadempienti del professionista.
Quanto alla valutazione circa la sussistenza della colpa professionale la S.C. (v., da ultimo, Cass. civ.,
Sez. III, sentenza 11 novembre 2024 n. 28903) ha evidenziato che: “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito pagina 8 di 20 favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007)”.
In particolare, la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio. Si ritiene pertanto, in generale, negligente il professionista che tenga una condotta diversa da quella che avrebbe osservato l'homo eiusdem professionis et condicionis, ossia quella del professionista “medio” richiamato dall'art. 1176 co. 2 c.c., che rappresenta il parametro di valutazione della condotta dell'avvocato (v. Cass. 24213/2015).
Nei casi, invece, di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave: trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.).
Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
L'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di responsabilità professionale dell'avvocato afferma, quindi, che non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma occorre provare la sussistenza del danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente, dimostrando che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, mentre, diversamente opinando, mancherebbe la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass.
10526/2015; Cass. 1984/2016).
Non potendosi, infatti, desumere dall'esito infausto della controversia in relazione alla quale è stato conferito il mandato di incarico professionale al difensore, occorre quindi verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del legale, accertando se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle pagina 9 di 20 proprie ragioni (cfr. Cass. 2338/2013; Cass. 22026/2004; Cass. 6967/2006, Cass. 9917/2010).
In particolare, per poter accertare la sussistenza del nesso causale tra le condotte colpose o dolose contestate all'avvocato e l'esito infausto della controversia della cui gestione è stato incaricato, occorre provare che esse siano in correlazione causale con la perdita della chance di conseguire un esito favorevole, la cui valutazione può compiersi mediante la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile, onde verificare se, ove fosse stata tenuta quest'ultima, si sarebbe ragionevolmente ottenuto l'esito auspicato dal cliente, ed alla quale può giungersi tramite una valutazione prognostica, in termini probabilistici, ma non strettamente aritmetici, quanto piuttosto logici, circa l'esito favorevole dell'azione giudiziaria che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. 10526/2015;
Cass. 16846/2005; Cass. 6967/2006; Cass. 11906/2016; Cass. 26516/2020).
Sul punto, anche di recente, la Suprema Corte ha efficacemente ribadito il consolidato orientamento in materia, per cui “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (v. Cass. 17414/2019).
Applicando i principi ermeneutici di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie di natura documentale, la domanda attorea non risulta accoglibile.
Risulta per tabulas -e non è contestato- il rapporto di prestazione professionale intercorso tra l'avv.
[X] [X], l'avv. ed il sig. , finalizzato alla proposizione di una CP_1 Parte_1
causa avente quale domanda il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società Prometeia srl, di cui giudizio n. 1665/2005 R.G.L, incardinato innanzi al
Tribunale di Bologna – sezione lavoro e conclusosi con la sentenza di rigetto n. 300/2009 e alla proposizione dell'appello di cui al giudizio n. rg. 719/2010 conclusasi con la sentenza di declaratoria di inammissibilità dell'appello n. 1678/13.
Parte attrice ha dedotto che nell'espletamento del proprio mandato difensivo gli odierni convenuti avv. pagina 10 di 20 [X] e avv. Preti hanno tenuto una condotta negligente, specificando le sopra cennate omissioni e azioni ovvero indurre il cliente a rifiutare la proposta conciliativa, aver redatto un appello inammissibile e aver pregiudicato il diritto all'impugnazione in sede di legittimità della sentenza di secondo grado, concretanti, a suo avviso, inadempimento contrattuale.
Parte convenuta ha, viceversa, contestato le conclusioni attoree, fornendo specifiche giustificazioni al proprio operato e deducendo di aver adempiuto con diligenza alla propria obbligazione professionale.
Invero, dalle risultanze documentali di causa, s'impone di evidenziare quanto segue.
Le allegazioni attoree appaiono alquanto generiche e tutt'altro che circostanziate.
Parte attrice come visto, si è limitato a censurare l'attività professionale del proprio precedente difensore in ordine “al rifiuto di accettare la proposta transattiva” con “le prospettive di certa vittoria nel giudizio ….”. Donde l'inferenza del danno che gli sarebbe derivato, “dall'errata strategia adottata nel procedimento di primo grado che ha portato all'odierno esponente, persuaso dalle parole dei professionisti e dalle rassicurazioni di questi ultimi circa l'esito del giudizio di primo grado, a rifiutare la proposta transattiva formulata da Prometeia srl nel 2008;”
A dire dall'attore “ la condotta tenuta dai convenuti si è in sostanza tradotta in una lesione del diritto alla corretta autodeterminazione del dottor ”. Parte_1
Invero si era in presenza di un'insindacabile manifestazione di volontà dell'allora attore, che, nell'ambito della sua libera autodeterminazione, reputò inaccettabile la proposta formulata dalla
Controparte ritenendo più appropriata ai suoi interessi ed alle rivendicazioni economiche oggetto di causa, un diverso importo congruamente incrementato e nel reintegro del posto di lavoro.
Del resto, la dimostrazione della disponibilità dell'allora controparte di transigere la “res litigiosa” conseguente all'iniziativa giudiziale intrapresa a suo tempo dal è stata allegata mediante Parte_1
corrispondenza mail del giorno 8 dicembre 2008; circostanza non idonea a comprovare che il fu “persuaso” a rifiutare la proposta transattiva. Parte_1
È pertanto non condivisibile l'asserto dell'attore, a detta del quale, nella sostanza, l'accettazione della proposta avrebbe determinato il venir meno del contenzioso con la società.
Del resto, a voler ritenere che il fosse stato indotto dai legali a rifiutare la proposta Parte_1
transattiva di Prometeia, non si comprende il motivo per cui abbia comunque conferito nuovamente l'incarico all'avv. [X] di impugnare la sentenza di rigetto di primo grado ed abbia chiesto un parere per la proposizione di ricorso in Cassazione.
pagina 11 di 20 Inoltre, va aggiunto che appare plausibile che il non abbia volontariamente accettato la Parte_1
proposta transattiva di euro 70.000,00 lordi pari al netto a circa euro 35.000,00 laddove alla prima udienza di discussione della causa del 4 maggio 2006, - nel tentativo di conciliazione tra le parti - il ha dichiarato di non accettare la proposta di euro 20.000,00 lordi ma ha proposto, a sua Parte_1
volta, di voler rinunciare a tutte le pretese di carattere economico a fronte di un reinserimento in azienda (doc. 2).
Pertanto, il legale del , in adesione alle richieste del proprio cliente ha, comunicato alla Parte_1
controparte di non voler accettare la proposta transattiva.
Si è così pervenuti alla pronuncia della sentenza di rigetto.
Nella sentenza di primo grado il giudice ha preso la propria decisione in forza del principio generale di cui all'art. 116 cpc. Difatti, come più volte ribadito “in tema di valutazione delle prove”, nel nostro ordinamento, spetta in via esclusiva al Giudice del merito, in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c., il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 7074 del 28/03/2006).
L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 10484 del 2004).
Pertanto, in questa sede, non appare sindacabile la decisione assunta dal giudice del Tribunale di
Bologna sezione Lavoro, le cui motivazioni non risultano state oggetto di rilievi nell'atto di citazione.
1.1. Omessa impugnazione in sede di legittimità della sentenza di appello
Parte attrice sostiene, altresì, che l'avvocato [X] non l'avesse informata adeguatamente di tutti gli elementi di fatto e di diritto e quindi dei rischi connessi all'impugnazione della sentenza di appello in sede di legittimità, contravvenendo all'obbligo di informazione gravante sul professionista.
Secondo l'art. 27 comma 6 Codice Deontologico Forense: “L'avvocato, ogni qualvolta ne venga pagina 12 di 20 richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice”.
Il comma successivo prevede inoltre quanto segue: “Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso”.
In questa sede, le norme di cui al Codice Deontologico possono assumere rilevanza giuridica quali indici di una responsabilità professionale a titolo colposo e segnatamente a titolo di colpa (non generica ma) specifica, ossia dovuta a violazione di specifiche norme contenute in “leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, comma 2 e 2236 del c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. Incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta al fine di rendere il cliente edotto di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità
o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio” (Cassazione civile sez. III, 12/12/2023,
n.34696, 5683/2021).
In ordine alla lamentata informazione dei motivi fondanti il ricorso in Cassazione che il difensore avrebbe omesso, va rammentato -sulla scorta dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione- che “il cliente che assume una negligenza del suo difensore, deve di mostrare non solo in cosa consiste la negligenza, dunque la violazione dell'obbligo professionale, ma anche che essa ha influito sull'esito della lite ossia che una diversa condotta avrebbe portato a un risultato positivo” (Cfr. Cass. Civ., sez.
VI, 05/05/2021, n. 11737).
Tanto non è avvenuto, come visto, nel corso del presente giudizio, posto che come emerge dalla corrispondenza prodotta da entrambe le parti nessun incarico formale è stato conferito ai convenuti;
inoltre, non sembra, dal tenore dei messaggi (doc.13-17), che il avesse manifestato un Tes_1
interesse a proporre ricorso in Cassazione. pagina 13 di 20 Diversamente opinando, va evidenziato che, quando l'avv. [X] ha inviato l'ultima missiva a ossia in data 8.3.2014 il termine per proporre ricorso in Cassazione non era ancora spirato Parte_1
ma era ancora pendente e pertanto il avrebbe potuto valutare l'opportunità di procedere in Parte_1
tale senso entro il termine di scadenza previsto per il 27.3.2014.
Questo dato di fatto, segnalato dai convenuti, dimostra che non esiste alcun nesso eziologico fra la condotta dell'avv. [X] e il presunto danno patito da per l'omessa presentazione del Parte_1
ricorso.
Del resto, nell'atto di citazione non si rappresenta che il ricorso per Cassazione comunque sarebbe apparso ammissibile.
Quindi ancora una volta non è provato che la proposizione di un tempestivo ricorso per Cassazione avrebbe portato all'accoglimento della domanda.
1.2. Preso atto che la sentenza di Appello è stata dichiarata inammissibile, e che tale decisione è stata contestata dagli odierni convenuti, preme osservare quanto segue.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del
7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado
(cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'atto di appello incorra nella sanzione di inammissibilità, posto che parte appellante, con i motivi di appello articolati, non ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice, non risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
I rilievi operati appaiono, invero, condivisibili.
Sul punto risulta tranchant quanto osservato nella sentenza della Corte di Appello di Bologna ove risulta che “il ricorso in appello contiene la pura semplice trascrizione delle note autorizzate confezionate in vista della discussione finale del primo giudice. Tali note non fanno alcun riferimento pagina 14 di 20 agli argomenti utilizzati dal primo giudice nella motivazione della sentenza, dalla quale prescindono del tutto riproponendo la tesi di parte ricorrente formulata nel primo giudizio e la lettura della stessa univocamente data al materiale probatorio. Come è noto l'appello non è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, ma è sorretto dal principio della necessaria specificità dei motivi di cui all'articolo 342, cpc. Sebbene non sia richiesta alcuna particolare forma, è tuttavia necessario che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati oltre ai punti e ai capi formulati anche se pure in forma, succinta le ragioni per cui ne è chiesta la riforma, con precisazione del contenuto della portata delle relative censure. E' di conseguenza inammissibile l'appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limita ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado. Come è stato ripetutamente affermato, l'onere della specificazione dei motivi d'appello esige sensi dell'articolo 342 cpc (e nel rito del lavoro, del successivo articolo 434 cpc ) che la manifestazione evolutiva dell'appellante indirizzata ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della pronuncia impugnata;
e si è aggiunto che dovendo i motivi essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità, nel caso concreto di quella motivazione, qualora la sentenza di primo grado sia stata impugnata con riferimento a tutte le statuizioni emesse, le ragioni sulle quali si fonda il gravame debbono essere esposte, in modo da contrapporre le argomentazioni dell'appellante a quelle svolte nella medesima sentenza per incrinare il fondamento logico giuridico. Nel caso in esame, tali requisiti mancano del tutto atteggiandosi l'atto di appello in una unilaterale riproposizione degli argomenti già spesi in primo grado prima della pronuncia della sentenza, della quale non analizza e non censura alcuna argomentazione.”.
Ebbene, pur emergendo la sussistenza della condotta inadempiente degli odierni convenuti l'attore non ha dedotto i motivi per i quali ritiene riformabile la sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 300/09;
L'attore, che, sostiene di aver subito un danno, per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
L'accertato inadempimento dell'avv. [X] e dell'avv. non vale ancora a dimostrare la CP_1
pagina 15 di 20 fondatezza dell'odierna pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dei professionisti, essendo altresì necessario dimostrare di aver subito il danno allegato nonché il nesso causale con la condotta negligente dei convenuti;
l'attore avrebbe dovuto dimostrare che la condotta diligente dell'avvocato gli avrebbe consentito di ottenere una sentenza che condannasse la Prometeia srl al reinserimento del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento, in favore dello stesso, di tutte le retribuzioni maturate successivamente all'interruzione del rapporto di lavoro o al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute.
In termini concreti, l'odierno attore avrebbe dovuto allegare e fornire oggi i motivi che avrebbero indotto i giudici di appello a riformare la sentenza di primo grado facendo leva sulle dichiarazioni testimoniali raccolte in quel giudizio.
Di tali elementi, tuttavia, non è fatta alcuna menzione nell'atto introduttivo del presente giudizio, in cui l'attore si è limitato ad affermare che i professionisti convenuti gli avrebbero fatto perdere la possibilità di vedere riformata la sentenza di primo grado e la perdita della possibilità di poter intavolare coltivare trattative con la controparte per addivenire ad una composizione stragiudiziale della vertenza, senza però nulla riferire circa le dichiarazioni testimoniali e il peso assunto nella motivazione del giudice del lavoro.
In sostanza, tenuto conto di tutto quanto sopra, non vi è prova del fatto che ove i convenuti professionisti avessero compiuto le attività che l'attore lamenta essere state omesse, ne sarebbe conseguito l'accoglimento delle domande.
D'altronde, si ribadisce, non ha neanche allegato gli elementi di fatto da cui desumere che Parte_1
l'appello, avrebbe avuto una qualche probabilità di accoglimento.
Conseguentemente, alla luce dei suesposti rilievi, non può trovare accoglimento neanche la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance non essendo ravvisabile un nesso di causalità fra le condotte omesse e l'esito sfavorevole del processo, ribadito altresì che l'attore non ha chiarito quale sarebbe stato il contenuto utile delle difese omesse né fornito elementi utili per il giudizio prognostico controfattuale.
Infatti, la lesione del diritto ex art. 24, co. 2, Cost. alla libertà di autodeterminazione difensiva consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, conseguente alla condotta omissiva e negligente del difensore, e integra un evento di danno risarcibile, da liquidare in via equitativa, essendo la perduta possibilità apprezzabile, seria e socialmente rilevante (nel caso di specie non presente).
Neppure a diversa conclusione è, invece, possibile pervenire quanto all'invocato danno da perdita di pagina 16 di 20 chance. In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione (ord. n. 18568/2024) si è posta nel solco dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità seguito dalle sentenze n. 5641/2018 e n. 28993/2019, definendo l'occasione perduta come “evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto […] configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore”, per cui “sussiste una diversità ontologica tra la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e quella di risarcimento del danno da perdita del diritto
(cfr., tra le tante, Cass. n. 24050/2022; Cass. n. 22029/2022; Cass. n. 1884/2022; Cass. n. 25885/2022).
Più puntualmente il giudice di legittimità afferma che il risarcimento del danno da chance è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto – costituendo una situazione giuridica a sé stante – suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza.
In tema di lesione al diritto alla salute da responsabilità sanitaria, si è altresì precisato che la chance non
è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale, con la conseguenza che la domanda risarcitoria del danno da perdita dell'occasione perduta è – per l'oggetto – ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento per mancato raggiungimento del risultato sperato che si caratterizza nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventistica”.
La Suprema Corte prosegue precisando che tale danno, per essere risarcibile, deve presentare alcune caratteristiche: “In primo luogo, trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile
[…] di modo che – nella sostanza – per ritenere l'eziologia di un evento da una determinata condotta sarà sufficiente che quella condotta lo abbia provocato in applicazione del coefficiente del 51% (cfr., per tutte, Cass. n. 21619/2007 e successivamente le Sezioni Unite n. 576 e 581 del 2008). Il danno da occasione perduta di cui sia accertata la derivazione causale da condotta omissiva o commissiva sulla base dell'anzidetto accertamento eziologico “del più probabile che non”, per essere meritevole di risarcimento, aggiunge questa Suprema Corte nella novellata ricostruzione del danno da perdita di chance, deve avere tutte le caratteristiche che devono connotare qualsiasi danno evento secondo le cd. sentenze di San IN (cfr. Cass. Sez. Unite n. 28991 e 28992 del 2019) ovvero consistenza, apprezzabilità e serietà.
pagina 17 di 20 In altri termini, secondo la tesi eventistica della chance (per la ricostruzione si fa ancora richiamo, in quanto costituenti leading case, alle già innanzi ricordate Cass. n. 5641/2018 e a Cass. n. 28993/2019) la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta, che, tuttavia, è un danno che si concretizza nella perdita di una possibilità” (Cass. ord. n.18568/2024).
Più precisamente, per quanto concerne l'accertamento del nesso causale, “il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i.
e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata)” (Cass., ord. n. 25910/2023).
Applicando i principi sopra espressi al caso di specie, considerato il tenore dell'impugnazione nonché gli ulteriori documenti prodotti da parte attrice, deve ritenersi non raggiunta la prova circa la sussistenza nel nesso causale tra l'inadempimento e l'occasione perduta, da individuarsi nella possibilità, per l'attore, di coltivare la causa.
Non può dunque affermarsi che la condotta diligente avrebbe consentito a parte attrice di pervenire anche, eventualmente, ad un risultato favorevole;
Ma, dall'altro lato, non può dirsi provato, secondo il criterio della prognosi probabilistica, che la coltivazione della causa di appello avrebbe condotto all'accoglimento delle domande avanzate da , né, per vero, ad un altro risultato accertabile Parte_1 in questi termini, rimanendo l'evento, appunto, inevitabilmente incerto.
Mentre, si ribadisce, non v'è dubbio che la condotta inadempiente dell'avvocato non abbia comportato la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile.
Le domande di parte attrice vanno quindi rigettate.
Le domande nei confronti della terza chiamata restano assorbite.
2.1 Dev'essere, a questo punto, scrutinata la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. [X]
[X] al fine di ottenere la corresponsione delle spettanze maturate in forza dell'attività difensiva prestata nell'ambito del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bologna sezione lavoro e alla Corte di
Appello di Bologna, quantificate in complessivi € 14.197,41.
Occorre premettere che l'eccezione d'inadempimento, ai sensi appunto dell'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del pagina 18 di 20 potere di autotutela ove non sia pregiudicata la "chance" di vittoria in giudizio.
Sicché, ai fini del riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale per la fondatezza dell'exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di corrispondere il compenso all'avvocato quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile.
Ebbene, appare utile evidenziare che: - la condotta del professionista nel corso del procedimento instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Bologna è stata senza dubbio carente, atteso che l'avv. [X] ha redatto un atto di appello dichiarato dai giudici inammissibile;
sicché, è venuto meno il diritto del professionista al compenso richiesto.
Da tale accertamento deriverebbe, ex se, alla luce della riscontrata alterazione del sinallagma,
l'insussistenza del relativo diritto al compenso professionale.
A diversa conclusione si perviene, invece, per il compenso richiesto nel procedimento di primo grado radicato avanti al Tribunale di Bologna – sezione Lavoro, il cui asserito inadempimento del professionista non è stato provato;
Tanto premesso, va innanzitutto chiarito che ai fini della determinazione delle spettanze maturate deve farsi riferimento:
1) non già al Dm n. 140/2012 (come erroneamente sostenuto dal convenuto/attore in riconvenzionale) bensì al Dm n. 127/2004, vigente all'epoca in cui il giudizio è stato definito (con sentenza depositata in
Cancelleria il 7.07.2010) e, dunque, l'opera professionale (in relazione alla quale sono state avanzate le pretese azionate in questo giudizio) prestata dall'avv. [X] [X] in favore di si è Parte_1
conclusa;
2) ai valori minimi previsti per gli onorari giudiziali per le cause dinanzi al Tribunale (scaglione fino a
€ 100.000,00), in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e dell'esito della controversia (essendo stata integralmente rigettata la domanda proposta dall'assistito del professionista istante).
In secondo luogo, nessun compenso può essere riconosciuto in relazione alle attività di consultazione con il cliente e di ricerca dei documenti, atteso che l'attore in riconvenzionale non ha provato di averle svolte, non avendo neanche dedotto quali documenti avrebbe ricercato e per quali consultazioni con il cliente ha richiesto i compensi.
pagina 19 di 20 Talché, applicando i valori minimi, l'importo da liquidarsi a titolo di onorario è pari a complessivi €
3.645,00, oltre spese generali al 12,5%, cpa al 4% e Iva come per legge.
Deve essere, riconosciuta la somma di € 2.500,00 a titolo di acconto, considerato che parte convenuta ha riconosciuto l'importo corrisposto da . Parte_1
Ne consegue che il totale del compenso professionale spettante all'avv. [X] [X] ammonta ad €
1.145,00, oltre spese generali al 12,5%, cpa al 4% e Iva come per legge sugli onorari.
3.1. In ragione delle peculiarità e delle specificità della vicenda sottesa al presente giudizio, dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, della reiezione della domanda dell'attore e della riduzione in punto di quantum debeatur delle somme riconosciute in favore dell'attore in riconvenzionale, venendo a configurarsi una situazione di reciproca soccombenza delle parti, ritiene il Tribunale che sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite anche nei confronti della terza chiamata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e sulla Parte_1 domanda riconvenzionale spiegata dall'avv. [X]' [X], ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
2) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto,
CONDANNA alla corresponsione in favore dell'avv. [X]' Parte_1
[X] della somma di € 1.145,00, oltre Iva, Cpa e spese generali al 12,5 % e, sugli importi così ottenuti, interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
3) COMPENSA interamente le spese di lite tra l'attore e i convenuti e tra l'avv. [X] e la compagnia
. Controparte_3
4) RIGETTA ogni altra domanda;
SENTENZA ESECUTIVA EX LEGE
Bologna, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7680/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARALDI Parte_1 C.F._1 MARIO e dell'avv. MARASCO PASQUALE GERARDO ( ) C/O AVV C.F._2
BARALDI MARIO VIA S. STEFANO 17 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA SANTO
STEFANO 17 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. BARALDI MARIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GLAVE GIUSEPPINA e CP_1 C.F._3 dell'avv. GRECO GIUSEPPE ( ) VIA DON MINZONI N. 4 40121 C.F._4
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. GRECO - VIA DON MINZONI 4
BOLOGNA presso il difensore avv. GLAVE GIUSEPPINA [X] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GLAVE CP_2 C.F._5 GIUSEPPINA e dell'avv. GRECO GIUSEPPE ( ) VIA DOIN MINZONI 4 C.F._4
40121 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. GRECO - VIA DON MINZONI 4
BOLOGNA presso il difensore avv. GLAVE GIUSEPPINA
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, elettivamente Controparte_3 domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
OSSERVA
Con atto di citazione notificato il 31.5.2023 del 13 gennaio 2022 il dott. Parte_1 conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bologna gli avvocati e [X]' CP_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni :
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale degli avvocati e [X] [X] per i CP_1 fatti e le condotte commissive e omissive allegate in atti e, per l'effetto,
- condannare gli avvocati e [X] [X], in solido tra loro: (i) al risarcimento di tutti i CP_1
danni derivati e derivanti al dott. nella misura pari alla domanda formulata Parte_1 dall'odierno attore in sede di giudizio di appello e, comunque, non inferiore alla somma di euro
70.000,00 oltre al danno emergente, corrispondente alle spese sostenute, ovvero nella diversa somma che risulterà in corso di causa, se del caso, anche determinata con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; (ii) alla restituzione delle somme corrisposte dal dott. in favore e/o su Parte_1
indicazione dei convenuti;
il tutto oltre rivalutazione e/o interessi applicabili come per legge, nonché interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla presente domanda;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- con espressa riserva di proporre ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriori documenti con le memorie che verranno depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., di cui l'attore sin d'ora dichiara di volersi avvalere;
IN OGNI CASO:
pagina 2 di 20 - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal dott. – a qualsiasi titolo e/o causale – nei Parte_1
confronti degli avvocati e [X] [X] in ragione e in connessione del mandato per cui è CP_1
causa e a qualsiasi altro titolo;
-
con vittoria di spese, compensi di lite e accessori di legge del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore.
L'attore esponeva:
• che il Tribunale di Bologna con sentenza n. 300/2009 aveva respinto il ricorso proposto dall'odierno attore per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la soc. Prometeia srl, il pagamento delle differenze retributive, la reintegrazione ed il risarcimento danni.
• che anche la relativa domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento della violazione degli obblighi di segretezza e buona fede ed il risarcimento dei danni , era stata rigettata.
• di essere stato assistito dall'avv. , al quale formalmente aveva conferito mandato alle liti, CP_1 nonché dall'avv. [X] che collaborava strettamente con il collega pur senza figurare agli atti .
• che nel corso del giudizio , Prometeia S.r.l. aveva dichiarato, in via riservata , la propria disponibilità a corrispondere la somma di € 70.000,00 per definire la vertenza , ma che i suoi legali, avvocati e [X], lo convinsero a rifiutarla stante le prospettive vittoria ed CP_1
l'insufficienza dell'importo proposto.
• di aver proposto quindi appello, sempre con l'assistenza dei predetti legali , ma che la soc.
Prometeia srl aveva eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per essere quest'ultimo integrale trascrizione delle note autorizzate di primo grado .
• che la Corte, con sentenza n. 1678/2013, aveva accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso affermando che “Il ricorso in appello contiene la pura e semplice trascrizione delle note autorizzate, confezionate in vista della discussione finale del primo giudizio. Tali note non fanno alcun riferimento agli argomenti utilizzati dal primo giudice nella motivazione della sentenza dalla quale prescindono del tutto, riproponendo la tesi di parte ricorrente formulata nel primo giudizio e la lettura dalla stessa univocamente data al materiale probatorio ”.
• di aver ricevuto dai propri legali copia della sentenza d'appello e di aver chiesto se c'erano fondati motivi per ricorrere in Cassazione o per proporre una transazione con la controparte , ma senza ottenere tempestivo riscontro .
pagina 3 di 20 • con lettere del 28.5.20245 e 8.7.2016, tramite i propri nuovi legali, avanzava richiesta di risarcimento dei danni subiti per la perdita di ogni chance di definire transitivamente la vertenza come pure di ottenere una decisione favorevole.
• che tale pretesa risarcitoria veniva respinta dagli odierni convenuti con diniego di qualsiasi errore professionale e con richiesta di pagamento delle presentazione professionali maturate .
• Infine , risultati vani tutti i tentativi per ottenere stragiudizialmente il risarcimento, l'attore si vedeva costretto ad instaurare il presente procedimento.
I convenuti avv. e avv. [X] [X]' si costituivano in data 27 luglio 2023 CP_1
contestando la fondatezza della domanda avversaria, formulando domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice, e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare differire la prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. con fissazione di altra successiva per consentire la chiamata in causa del terzo in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_3 nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.;
Nel merito
In via principale rigettare, poiché infondate in fatto e in diritto, le domande tutte ex adverso formulate. In via subordinata (salvo gravame) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ridurre il risarcimento in proporzione all'accertato grado di probabilità di conseguire il risultato da parte dell'attore;
In via di ulteriore subordine (salvo gravame) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria nei termini ritenuti di giustizia, graduare le singole responsabilità dei legali convenuti in ragione dell'effettiva attività prestata da ognuno di loro;
In via subordinata (salvo gravame) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria nei termini ritenuti di giustizia dichiarare che il terzo chiamato in causa in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Avv. [X] [X] da ogni pretesa, per l'effetto, condannare il terzo in persona del legale rappresentante pro tempore, a quanto Controparte_3
l'Avv. [X] [X] sarà eventualmente tenuto a pagare a parte attrice.
In via riconvenzionale
pagina 4 di 20 accertare e dichiarare tenuto l'attore al pagamento in favore dei convenuti dell'importo di Euro
9.172.96 (comprensivo di oneri di legge) a titolo di saldo del compenso per l'attività professionale svolta nel corso del giudizio di primo grado e dell'importo di Euro 5.024,45 (comprensivo di oneri di legge) a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nel corso del giudizio di secondo grado tra e Prometeia S.r.l. e, in caso di eventuale accertamento di responsabilità, Parte_1
compensare sino a concorrenza i crediti tra le parti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
In via istruttoria
Con riserva di formulare capitoli di prova e di indicare testi, anche eventualmente a controprova, nonché di ogni altra istanza istruttoria.”
I convenuti, sottolineando innanzitutto che l'attore aveva deciso di agire in giudizio dopo ben 9 anni dall'asserito danno patito, osservavano in particolare che
• avevano adempiuto il loro mandato con diligenza e professionalità, senza ricevere neppure un acconto sino al termine del giudizio di primo grado. , nonostante la complessità e molteplicità degli argomenti giuridici;
• la proposta transattiva della soc. Prometeia di euro 70.000,00 era da considerarsi lorda ed omnicomprensiva, e si sarebbero dovuti detrarre: 1) i contributi previdenziali a carico datore e lavoratore, 2) la tassazione Irpef, 3) le spese, 4) i compensi professionali del giudizio, con la conseguenza che l'importo netto che sarebbe stato percepito dal dott. sarebbe stato Parte_1
di circa euro 35.000,00;
• non corrispondeva al vero che avessero indotto il dott. a rifiutare l'offerta per le Parte_1
prospettive certe di vittoria, che al contrario non potevano assolutamente essere garantite vista la complessità della situazione, ma era stato lo stesso dott. a volerla rifiutare;
Parte_1
• la conferma della fiducia ai difensori anche per il giudizio di appello comprovava altresì, che il rifiuto della proposta transattiva non era stato in alcun modo indotto dai legali, ma dipeso unicamente dalla coscienza e dalla volontà della parte;
• l'atto di appello non solo era corredato dalla ricostruzione dell'iter motivazionale della prima decisione, ma specificatamente controbatteva su tutti i temi trattati dalla sentenza di primo grado;
• la mancata presentazione del ricorso in Cassazione era stata una scelta dello stesso dott.
visto che al contrario gli odierni convenuti gli avevano diligentemente e Parte_1
tempestivamente fornito tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie per poter provvedere tramite conferimento del mandato a loro o ad altri legali;
pagina 5 di 20 • i convenuti formulavano infine domanda riconvenzionale per il pagamento di euro 9.172,96 a titolo di saldo del compenso per l'attività professionale svolta nel corso del giudizio di primo grado e dell'importo di euro 5.024,45 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nel corso del giudizio di secondo grado;
• l'avv. [X] formulava altresì richiesta di chiamata in causa della soc. con la Controparte_3
quale aveva stipulato la polizza n. 280641264 a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile, e verso la quale aveva eseguito denuncia del sinistro.
Veniva così instaurata la causa in epigrafe ed il Giudice, autorizzata la chiamata in causa del terzo, differiva la data della prima udienza al giorno 22 febbraio 2024 con concessione dei termini per memorie integrative ex art. 171ter cpc .
In data 1° febbraio 2024 si costituiva in giudizio la soc. per chiedere l'accoglimento Controparte_3
delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, tenuto conto di tutte le limitazioni della denegata obbligazione assicurativa.”
La soc. in particolare evidenziava: Controparte_3
• di assicurare la responsabilità civile dell'avv. [X] [X] in forza della polizza n. 280641264 con decorrenza dal 4.7.2008;
• in base alla predetta polizza, in caso di responsabilità concorrente o solidale, resta escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà;
• non costituisce danno indennizzabile la restituzione degli onorari, trattandosi di obbligo restitutorio derivante dalla risoluzione del contratto per inadempimento.
Nel merito, relativamente agli addebiti mossi al proprio assicurato, contestava i Controparte_3
presupposti di fatto e la fondatezza della domanda attorea, associandosi a tutte le eccezioni e difese proposte dal convenuto avv. [X], proprio assicurato.
All'udienza del 22 febbraio 2024 il Giudice, preso atto di quanto dedotto nelle memorie integrative regolarmente depositate dalle parti, rigettava le istanze istruttorie e disponeva la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc .
Le parti provvedevano quindi al tempestivo deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ed il Giudice, all'udienza del 14 novembre 2024, tratteneva la causa in decisione .
pagina 6 di 20 ***
Giova premettere alcuni cenni generali relativi alla responsabilità professionale dell'avvocato, il quale, come noto, oltre ad essere un mandatario del cliente, sottoposto quindi all'obbligazione di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), rientra altresì tra i prestatori d'opera intellettuale, attività disciplinata nel Codice Civile dagli art. 2229 e ss., nonché, in ragione del richiamo operato dall'art. 2230, anche dalle norme di cui agli art. 2222 e ss. in quanto compatibili. In particolare, il rapporto tra avvocato e cliente è regolato dal c.d. “contratto di patrocinio”, che è un contratto di prestazione d'opera intellettuale riconducibile allo schema del mandato. A tale rapporto contrattuale si applica, dunque, la disciplina di cui agli artt. 2229 e ss. e, per quanto ivi non regolato, la disciplina generale di cui agli artt. 1703 e ss. c.c..
Con il predetto contratto, generalmente, l'avvocato si obbliga a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza legale a favore del cliente a fronte della corresponsione di un corrispettivo a titolo di compenso professionale. Il professionista, per quanto ivi di interesse, deve eseguire il suo incarico con la diligenza di cui agli artt. 2236 e 1176, comma 2, c.c., pena l'inadempimento della propria prestazione e l'eventuale responsabilità risarcitoria.
La tematica della responsabilità del professionista è stata oggetto di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, con particolare riferimento alla relativa natura e al conseguente regime probatorio.
Classificata inizialmente come inadempimento di un'obbligazione cd. “di mezzi” (ad indicare che il debitore, impossibilitato a soddisfare l'interesse del creditore sotteso al rapporto, in quanto al di fuori della propria sfera d'azione, per essere considerato adempiente era tenuto solo ad osservare un comportamento diligente, la cui prova lo esimeva quindi da ogni responsabilità) si parla oggi, più correttamente, di inadempimento di obbligazioni cd. “a risultato intermedio”.
In particolare, è stato chiarito che in tutte le obbligazioni il debitore, per essere ritenuto adempiente, deve soddisfare l'interesse creditorio sotteso.
Nel caso delle obbligazioni professionali, tuttavia, dal momento che il creditore conferisce l'incarico al professionista al fine di soddisfare un suo interesse (cd. “finale”) che sfugge alla sfera di potere del debitore, l'interesse da considerare sotteso al rapporto obbligatorio, che il debitore deve -ed ha il potere di- soddisfare per risultare adempiente, va identificato in un interesse -appunto intermedio- strumentale alla soddisfazione dell'interesse finale.
In buona sostanza, il debitore per adempiere all'obbligazione professionale deve tenere una condotta idonea a permettere la soddisfazione dell'interesse finale del creditore, il cui effettivo conseguimento pagina 7 di 20 dipenderà anche da condizioni ulteriori. Tale condotta coincide con una condotta improntata alla diligenza qualificata secondo i canoni del già citato art. 1176, comma 2, c.c..
Come osservato anche dalle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, “la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità (…) sotto il profilo dell'onere della prova (…) questa Corte ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., in materia di responsabilità contrattuale (…) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato” (v. Cass. Sez. Un. 15781/2005).
In altri termini, come anche osservato dalla più autorevole dottrina, in entrambi i casi, ciò che accomuna il regime di responsabilità di tipo contrattuale, è la sussistenza di un inadempimento, inteso anche quale inesatto o incompleto adempimento, rispetto all'obbligazione assunta, non vertendosi, dunque, in un diverso regime di responsabilità, bensì in un diverso contenuto della prestazione, il quale si riflette sulla verifica della sussistenza o meno di tale inadempimento.
In materia di responsabilità professionale il vero elemento di novità riguarda la ripartizione dell'onere probatorio: la Corte di Cassazione, con le note sentenze a Sezioni Unite -cd “di San IN”- del
2019, nell'applicare gli insegnamenti già fissati dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 13533/2001), al caso peculiare della responsabilità per inadempimento di obbligazioni cd. “a risultato intermedio” (con specifico riferimento a un caso di responsabilità professionale in ambito sanitario), ha chiarito che, in tale ambito, al creditore compete l'onere di allegare l'inadempimento (mancata soddisfazione dell'interesse intermedio) ed il danno-evento (mancata soddisfazione dell'interesse finale), nonché di provare il relativo nesso causale secondo il canone del “più probabile che non”.
Al debitore, viceversa, compete l'onere di provare l'intervenuto adempimento ovvero la ricorrenza di una causa di impossibilità della prestazione. La successiva giurisprudenza si è conformata a tale impostazione anche sul tema più specifico della responsabilità professionale dell'avvocato pur se, invero, permane, in tale ambito, anche una impostazione più conservatrice, che richiede al creditore di provare anche la sussistenza delle condotte inadempienti del professionista.
Quanto alla valutazione circa la sussistenza della colpa professionale la S.C. (v., da ultimo, Cass. civ.,
Sez. III, sentenza 11 novembre 2024 n. 28903) ha evidenziato che: “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito pagina 8 di 20 favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007)”.
In particolare, la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio. Si ritiene pertanto, in generale, negligente il professionista che tenga una condotta diversa da quella che avrebbe osservato l'homo eiusdem professionis et condicionis, ossia quella del professionista “medio” richiamato dall'art. 1176 co. 2 c.c., che rappresenta il parametro di valutazione della condotta dell'avvocato (v. Cass. 24213/2015).
Nei casi, invece, di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave: trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.).
Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
L'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di responsabilità professionale dell'avvocato afferma, quindi, che non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma occorre provare la sussistenza del danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente, dimostrando che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, mentre, diversamente opinando, mancherebbe la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass.
10526/2015; Cass. 1984/2016).
Non potendosi, infatti, desumere dall'esito infausto della controversia in relazione alla quale è stato conferito il mandato di incarico professionale al difensore, occorre quindi verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del legale, accertando se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle pagina 9 di 20 proprie ragioni (cfr. Cass. 2338/2013; Cass. 22026/2004; Cass. 6967/2006, Cass. 9917/2010).
In particolare, per poter accertare la sussistenza del nesso causale tra le condotte colpose o dolose contestate all'avvocato e l'esito infausto della controversia della cui gestione è stato incaricato, occorre provare che esse siano in correlazione causale con la perdita della chance di conseguire un esito favorevole, la cui valutazione può compiersi mediante la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile, onde verificare se, ove fosse stata tenuta quest'ultima, si sarebbe ragionevolmente ottenuto l'esito auspicato dal cliente, ed alla quale può giungersi tramite una valutazione prognostica, in termini probabilistici, ma non strettamente aritmetici, quanto piuttosto logici, circa l'esito favorevole dell'azione giudiziaria che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. 10526/2015;
Cass. 16846/2005; Cass. 6967/2006; Cass. 11906/2016; Cass. 26516/2020).
Sul punto, anche di recente, la Suprema Corte ha efficacemente ribadito il consolidato orientamento in materia, per cui “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (v. Cass. 17414/2019).
Applicando i principi ermeneutici di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie di natura documentale, la domanda attorea non risulta accoglibile.
Risulta per tabulas -e non è contestato- il rapporto di prestazione professionale intercorso tra l'avv.
[X] [X], l'avv. ed il sig. , finalizzato alla proposizione di una CP_1 Parte_1
causa avente quale domanda il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società Prometeia srl, di cui giudizio n. 1665/2005 R.G.L, incardinato innanzi al
Tribunale di Bologna – sezione lavoro e conclusosi con la sentenza di rigetto n. 300/2009 e alla proposizione dell'appello di cui al giudizio n. rg. 719/2010 conclusasi con la sentenza di declaratoria di inammissibilità dell'appello n. 1678/13.
Parte attrice ha dedotto che nell'espletamento del proprio mandato difensivo gli odierni convenuti avv. pagina 10 di 20 [X] e avv. Preti hanno tenuto una condotta negligente, specificando le sopra cennate omissioni e azioni ovvero indurre il cliente a rifiutare la proposta conciliativa, aver redatto un appello inammissibile e aver pregiudicato il diritto all'impugnazione in sede di legittimità della sentenza di secondo grado, concretanti, a suo avviso, inadempimento contrattuale.
Parte convenuta ha, viceversa, contestato le conclusioni attoree, fornendo specifiche giustificazioni al proprio operato e deducendo di aver adempiuto con diligenza alla propria obbligazione professionale.
Invero, dalle risultanze documentali di causa, s'impone di evidenziare quanto segue.
Le allegazioni attoree appaiono alquanto generiche e tutt'altro che circostanziate.
Parte attrice come visto, si è limitato a censurare l'attività professionale del proprio precedente difensore in ordine “al rifiuto di accettare la proposta transattiva” con “le prospettive di certa vittoria nel giudizio ….”. Donde l'inferenza del danno che gli sarebbe derivato, “dall'errata strategia adottata nel procedimento di primo grado che ha portato all'odierno esponente, persuaso dalle parole dei professionisti e dalle rassicurazioni di questi ultimi circa l'esito del giudizio di primo grado, a rifiutare la proposta transattiva formulata da Prometeia srl nel 2008;”
A dire dall'attore “ la condotta tenuta dai convenuti si è in sostanza tradotta in una lesione del diritto alla corretta autodeterminazione del dottor ”. Parte_1
Invero si era in presenza di un'insindacabile manifestazione di volontà dell'allora attore, che, nell'ambito della sua libera autodeterminazione, reputò inaccettabile la proposta formulata dalla
Controparte ritenendo più appropriata ai suoi interessi ed alle rivendicazioni economiche oggetto di causa, un diverso importo congruamente incrementato e nel reintegro del posto di lavoro.
Del resto, la dimostrazione della disponibilità dell'allora controparte di transigere la “res litigiosa” conseguente all'iniziativa giudiziale intrapresa a suo tempo dal è stata allegata mediante Parte_1
corrispondenza mail del giorno 8 dicembre 2008; circostanza non idonea a comprovare che il fu “persuaso” a rifiutare la proposta transattiva. Parte_1
È pertanto non condivisibile l'asserto dell'attore, a detta del quale, nella sostanza, l'accettazione della proposta avrebbe determinato il venir meno del contenzioso con la società.
Del resto, a voler ritenere che il fosse stato indotto dai legali a rifiutare la proposta Parte_1
transattiva di Prometeia, non si comprende il motivo per cui abbia comunque conferito nuovamente l'incarico all'avv. [X] di impugnare la sentenza di rigetto di primo grado ed abbia chiesto un parere per la proposizione di ricorso in Cassazione.
pagina 11 di 20 Inoltre, va aggiunto che appare plausibile che il non abbia volontariamente accettato la Parte_1
proposta transattiva di euro 70.000,00 lordi pari al netto a circa euro 35.000,00 laddove alla prima udienza di discussione della causa del 4 maggio 2006, - nel tentativo di conciliazione tra le parti - il ha dichiarato di non accettare la proposta di euro 20.000,00 lordi ma ha proposto, a sua Parte_1
volta, di voler rinunciare a tutte le pretese di carattere economico a fronte di un reinserimento in azienda (doc. 2).
Pertanto, il legale del , in adesione alle richieste del proprio cliente ha, comunicato alla Parte_1
controparte di non voler accettare la proposta transattiva.
Si è così pervenuti alla pronuncia della sentenza di rigetto.
Nella sentenza di primo grado il giudice ha preso la propria decisione in forza del principio generale di cui all'art. 116 cpc. Difatti, come più volte ribadito “in tema di valutazione delle prove”, nel nostro ordinamento, spetta in via esclusiva al Giudice del merito, in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c., il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 7074 del 28/03/2006).
L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 10484 del 2004).
Pertanto, in questa sede, non appare sindacabile la decisione assunta dal giudice del Tribunale di
Bologna sezione Lavoro, le cui motivazioni non risultano state oggetto di rilievi nell'atto di citazione.
1.1. Omessa impugnazione in sede di legittimità della sentenza di appello
Parte attrice sostiene, altresì, che l'avvocato [X] non l'avesse informata adeguatamente di tutti gli elementi di fatto e di diritto e quindi dei rischi connessi all'impugnazione della sentenza di appello in sede di legittimità, contravvenendo all'obbligo di informazione gravante sul professionista.
Secondo l'art. 27 comma 6 Codice Deontologico Forense: “L'avvocato, ogni qualvolta ne venga pagina 12 di 20 richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice”.
Il comma successivo prevede inoltre quanto segue: “Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso”.
In questa sede, le norme di cui al Codice Deontologico possono assumere rilevanza giuridica quali indici di una responsabilità professionale a titolo colposo e segnatamente a titolo di colpa (non generica ma) specifica, ossia dovuta a violazione di specifiche norme contenute in “leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, comma 2 e 2236 del c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. Incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta al fine di rendere il cliente edotto di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità
o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio” (Cassazione civile sez. III, 12/12/2023,
n.34696, 5683/2021).
In ordine alla lamentata informazione dei motivi fondanti il ricorso in Cassazione che il difensore avrebbe omesso, va rammentato -sulla scorta dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione- che “il cliente che assume una negligenza del suo difensore, deve di mostrare non solo in cosa consiste la negligenza, dunque la violazione dell'obbligo professionale, ma anche che essa ha influito sull'esito della lite ossia che una diversa condotta avrebbe portato a un risultato positivo” (Cfr. Cass. Civ., sez.
VI, 05/05/2021, n. 11737).
Tanto non è avvenuto, come visto, nel corso del presente giudizio, posto che come emerge dalla corrispondenza prodotta da entrambe le parti nessun incarico formale è stato conferito ai convenuti;
inoltre, non sembra, dal tenore dei messaggi (doc.13-17), che il avesse manifestato un Tes_1
interesse a proporre ricorso in Cassazione. pagina 13 di 20 Diversamente opinando, va evidenziato che, quando l'avv. [X] ha inviato l'ultima missiva a ossia in data 8.3.2014 il termine per proporre ricorso in Cassazione non era ancora spirato Parte_1
ma era ancora pendente e pertanto il avrebbe potuto valutare l'opportunità di procedere in Parte_1
tale senso entro il termine di scadenza previsto per il 27.3.2014.
Questo dato di fatto, segnalato dai convenuti, dimostra che non esiste alcun nesso eziologico fra la condotta dell'avv. [X] e il presunto danno patito da per l'omessa presentazione del Parte_1
ricorso.
Del resto, nell'atto di citazione non si rappresenta che il ricorso per Cassazione comunque sarebbe apparso ammissibile.
Quindi ancora una volta non è provato che la proposizione di un tempestivo ricorso per Cassazione avrebbe portato all'accoglimento della domanda.
1.2. Preso atto che la sentenza di Appello è stata dichiarata inammissibile, e che tale decisione è stata contestata dagli odierni convenuti, preme osservare quanto segue.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del
7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado
(cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'atto di appello incorra nella sanzione di inammissibilità, posto che parte appellante, con i motivi di appello articolati, non ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice, non risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
I rilievi operati appaiono, invero, condivisibili.
Sul punto risulta tranchant quanto osservato nella sentenza della Corte di Appello di Bologna ove risulta che “il ricorso in appello contiene la pura semplice trascrizione delle note autorizzate confezionate in vista della discussione finale del primo giudice. Tali note non fanno alcun riferimento pagina 14 di 20 agli argomenti utilizzati dal primo giudice nella motivazione della sentenza, dalla quale prescindono del tutto riproponendo la tesi di parte ricorrente formulata nel primo giudizio e la lettura della stessa univocamente data al materiale probatorio. Come è noto l'appello non è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, ma è sorretto dal principio della necessaria specificità dei motivi di cui all'articolo 342, cpc. Sebbene non sia richiesta alcuna particolare forma, è tuttavia necessario che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati oltre ai punti e ai capi formulati anche se pure in forma, succinta le ragioni per cui ne è chiesta la riforma, con precisazione del contenuto della portata delle relative censure. E' di conseguenza inammissibile l'appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limita ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado. Come è stato ripetutamente affermato, l'onere della specificazione dei motivi d'appello esige sensi dell'articolo 342 cpc (e nel rito del lavoro, del successivo articolo 434 cpc ) che la manifestazione evolutiva dell'appellante indirizzata ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della pronuncia impugnata;
e si è aggiunto che dovendo i motivi essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità, nel caso concreto di quella motivazione, qualora la sentenza di primo grado sia stata impugnata con riferimento a tutte le statuizioni emesse, le ragioni sulle quali si fonda il gravame debbono essere esposte, in modo da contrapporre le argomentazioni dell'appellante a quelle svolte nella medesima sentenza per incrinare il fondamento logico giuridico. Nel caso in esame, tali requisiti mancano del tutto atteggiandosi l'atto di appello in una unilaterale riproposizione degli argomenti già spesi in primo grado prima della pronuncia della sentenza, della quale non analizza e non censura alcuna argomentazione.”.
Ebbene, pur emergendo la sussistenza della condotta inadempiente degli odierni convenuti l'attore non ha dedotto i motivi per i quali ritiene riformabile la sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 300/09;
L'attore, che, sostiene di aver subito un danno, per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
L'accertato inadempimento dell'avv. [X] e dell'avv. non vale ancora a dimostrare la CP_1
pagina 15 di 20 fondatezza dell'odierna pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dei professionisti, essendo altresì necessario dimostrare di aver subito il danno allegato nonché il nesso causale con la condotta negligente dei convenuti;
l'attore avrebbe dovuto dimostrare che la condotta diligente dell'avvocato gli avrebbe consentito di ottenere una sentenza che condannasse la Prometeia srl al reinserimento del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento, in favore dello stesso, di tutte le retribuzioni maturate successivamente all'interruzione del rapporto di lavoro o al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute.
In termini concreti, l'odierno attore avrebbe dovuto allegare e fornire oggi i motivi che avrebbero indotto i giudici di appello a riformare la sentenza di primo grado facendo leva sulle dichiarazioni testimoniali raccolte in quel giudizio.
Di tali elementi, tuttavia, non è fatta alcuna menzione nell'atto introduttivo del presente giudizio, in cui l'attore si è limitato ad affermare che i professionisti convenuti gli avrebbero fatto perdere la possibilità di vedere riformata la sentenza di primo grado e la perdita della possibilità di poter intavolare coltivare trattative con la controparte per addivenire ad una composizione stragiudiziale della vertenza, senza però nulla riferire circa le dichiarazioni testimoniali e il peso assunto nella motivazione del giudice del lavoro.
In sostanza, tenuto conto di tutto quanto sopra, non vi è prova del fatto che ove i convenuti professionisti avessero compiuto le attività che l'attore lamenta essere state omesse, ne sarebbe conseguito l'accoglimento delle domande.
D'altronde, si ribadisce, non ha neanche allegato gli elementi di fatto da cui desumere che Parte_1
l'appello, avrebbe avuto una qualche probabilità di accoglimento.
Conseguentemente, alla luce dei suesposti rilievi, non può trovare accoglimento neanche la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance non essendo ravvisabile un nesso di causalità fra le condotte omesse e l'esito sfavorevole del processo, ribadito altresì che l'attore non ha chiarito quale sarebbe stato il contenuto utile delle difese omesse né fornito elementi utili per il giudizio prognostico controfattuale.
Infatti, la lesione del diritto ex art. 24, co. 2, Cost. alla libertà di autodeterminazione difensiva consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, conseguente alla condotta omissiva e negligente del difensore, e integra un evento di danno risarcibile, da liquidare in via equitativa, essendo la perduta possibilità apprezzabile, seria e socialmente rilevante (nel caso di specie non presente).
Neppure a diversa conclusione è, invece, possibile pervenire quanto all'invocato danno da perdita di pagina 16 di 20 chance. In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione (ord. n. 18568/2024) si è posta nel solco dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità seguito dalle sentenze n. 5641/2018 e n. 28993/2019, definendo l'occasione perduta come “evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto […] configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore”, per cui “sussiste una diversità ontologica tra la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e quella di risarcimento del danno da perdita del diritto
(cfr., tra le tante, Cass. n. 24050/2022; Cass. n. 22029/2022; Cass. n. 1884/2022; Cass. n. 25885/2022).
Più puntualmente il giudice di legittimità afferma che il risarcimento del danno da chance è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto – costituendo una situazione giuridica a sé stante – suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza.
In tema di lesione al diritto alla salute da responsabilità sanitaria, si è altresì precisato che la chance non
è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale, con la conseguenza che la domanda risarcitoria del danno da perdita dell'occasione perduta è – per l'oggetto – ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento per mancato raggiungimento del risultato sperato che si caratterizza nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventistica”.
La Suprema Corte prosegue precisando che tale danno, per essere risarcibile, deve presentare alcune caratteristiche: “In primo luogo, trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile
[…] di modo che – nella sostanza – per ritenere l'eziologia di un evento da una determinata condotta sarà sufficiente che quella condotta lo abbia provocato in applicazione del coefficiente del 51% (cfr., per tutte, Cass. n. 21619/2007 e successivamente le Sezioni Unite n. 576 e 581 del 2008). Il danno da occasione perduta di cui sia accertata la derivazione causale da condotta omissiva o commissiva sulla base dell'anzidetto accertamento eziologico “del più probabile che non”, per essere meritevole di risarcimento, aggiunge questa Suprema Corte nella novellata ricostruzione del danno da perdita di chance, deve avere tutte le caratteristiche che devono connotare qualsiasi danno evento secondo le cd. sentenze di San IN (cfr. Cass. Sez. Unite n. 28991 e 28992 del 2019) ovvero consistenza, apprezzabilità e serietà.
pagina 17 di 20 In altri termini, secondo la tesi eventistica della chance (per la ricostruzione si fa ancora richiamo, in quanto costituenti leading case, alle già innanzi ricordate Cass. n. 5641/2018 e a Cass. n. 28993/2019) la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta, che, tuttavia, è un danno che si concretizza nella perdita di una possibilità” (Cass. ord. n.18568/2024).
Più precisamente, per quanto concerne l'accertamento del nesso causale, “il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i.
e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata)” (Cass., ord. n. 25910/2023).
Applicando i principi sopra espressi al caso di specie, considerato il tenore dell'impugnazione nonché gli ulteriori documenti prodotti da parte attrice, deve ritenersi non raggiunta la prova circa la sussistenza nel nesso causale tra l'inadempimento e l'occasione perduta, da individuarsi nella possibilità, per l'attore, di coltivare la causa.
Non può dunque affermarsi che la condotta diligente avrebbe consentito a parte attrice di pervenire anche, eventualmente, ad un risultato favorevole;
Ma, dall'altro lato, non può dirsi provato, secondo il criterio della prognosi probabilistica, che la coltivazione della causa di appello avrebbe condotto all'accoglimento delle domande avanzate da , né, per vero, ad un altro risultato accertabile Parte_1 in questi termini, rimanendo l'evento, appunto, inevitabilmente incerto.
Mentre, si ribadisce, non v'è dubbio che la condotta inadempiente dell'avvocato non abbia comportato la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile.
Le domande di parte attrice vanno quindi rigettate.
Le domande nei confronti della terza chiamata restano assorbite.
2.1 Dev'essere, a questo punto, scrutinata la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. [X]
[X] al fine di ottenere la corresponsione delle spettanze maturate in forza dell'attività difensiva prestata nell'ambito del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bologna sezione lavoro e alla Corte di
Appello di Bologna, quantificate in complessivi € 14.197,41.
Occorre premettere che l'eccezione d'inadempimento, ai sensi appunto dell'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del pagina 18 di 20 potere di autotutela ove non sia pregiudicata la "chance" di vittoria in giudizio.
Sicché, ai fini del riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale per la fondatezza dell'exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di corrispondere il compenso all'avvocato quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile.
Ebbene, appare utile evidenziare che: - la condotta del professionista nel corso del procedimento instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Bologna è stata senza dubbio carente, atteso che l'avv. [X] ha redatto un atto di appello dichiarato dai giudici inammissibile;
sicché, è venuto meno il diritto del professionista al compenso richiesto.
Da tale accertamento deriverebbe, ex se, alla luce della riscontrata alterazione del sinallagma,
l'insussistenza del relativo diritto al compenso professionale.
A diversa conclusione si perviene, invece, per il compenso richiesto nel procedimento di primo grado radicato avanti al Tribunale di Bologna – sezione Lavoro, il cui asserito inadempimento del professionista non è stato provato;
Tanto premesso, va innanzitutto chiarito che ai fini della determinazione delle spettanze maturate deve farsi riferimento:
1) non già al Dm n. 140/2012 (come erroneamente sostenuto dal convenuto/attore in riconvenzionale) bensì al Dm n. 127/2004, vigente all'epoca in cui il giudizio è stato definito (con sentenza depositata in
Cancelleria il 7.07.2010) e, dunque, l'opera professionale (in relazione alla quale sono state avanzate le pretese azionate in questo giudizio) prestata dall'avv. [X] [X] in favore di si è Parte_1
conclusa;
2) ai valori minimi previsti per gli onorari giudiziali per le cause dinanzi al Tribunale (scaglione fino a
€ 100.000,00), in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e dell'esito della controversia (essendo stata integralmente rigettata la domanda proposta dall'assistito del professionista istante).
In secondo luogo, nessun compenso può essere riconosciuto in relazione alle attività di consultazione con il cliente e di ricerca dei documenti, atteso che l'attore in riconvenzionale non ha provato di averle svolte, non avendo neanche dedotto quali documenti avrebbe ricercato e per quali consultazioni con il cliente ha richiesto i compensi.
pagina 19 di 20 Talché, applicando i valori minimi, l'importo da liquidarsi a titolo di onorario è pari a complessivi €
3.645,00, oltre spese generali al 12,5%, cpa al 4% e Iva come per legge.
Deve essere, riconosciuta la somma di € 2.500,00 a titolo di acconto, considerato che parte convenuta ha riconosciuto l'importo corrisposto da . Parte_1
Ne consegue che il totale del compenso professionale spettante all'avv. [X] [X] ammonta ad €
1.145,00, oltre spese generali al 12,5%, cpa al 4% e Iva come per legge sugli onorari.
3.1. In ragione delle peculiarità e delle specificità della vicenda sottesa al presente giudizio, dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, della reiezione della domanda dell'attore e della riduzione in punto di quantum debeatur delle somme riconosciute in favore dell'attore in riconvenzionale, venendo a configurarsi una situazione di reciproca soccombenza delle parti, ritiene il Tribunale che sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite anche nei confronti della terza chiamata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e sulla Parte_1 domanda riconvenzionale spiegata dall'avv. [X]' [X], ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
2) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto,
CONDANNA alla corresponsione in favore dell'avv. [X]' Parte_1
[X] della somma di € 1.145,00, oltre Iva, Cpa e spese generali al 12,5 % e, sugli importi così ottenuti, interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
3) COMPENSA interamente le spese di lite tra l'attore e i convenuti e tra l'avv. [X] e la compagnia
. Controparte_3
4) RIGETTA ogni altra domanda;
SENTENZA ESECUTIVA EX LEGE
Bologna, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
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