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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 582/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DUCHI NINO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2686/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 202504301256833052705606 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4379/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
ricorrente prende atto del provvedimento di annullamento dell'atto e insiste per le spese. Il comune chiede la compensazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Con atto pervenuto presso codesta Corte, la società ricorrente indicata in epigrafe propose ricorso avverso l'avviso di liquidazione emesso dal Comune di Milano in relazione alla tari per l'anno 2023, chiedendone l'annullamento.
Successivamente, nelle more del procedimento, il Comune ha ritenuto fondate le ragioni addotte dalla società ricorrente ed ha provveduto, in autotutela, all'annullamento dell'atto impugnato, con conseguente sgravio della somma richiesta.
A fronte di quanto sopra, si chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente si oppone alla compensazione ed insiste per la liquidazione delle spese di lite in funzione della tempistica, in quanto ha dovuto provvedere alla redazione ed al deposito del ricorso, nonostante la presentazione per tempo dell'istanza di autotutela.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento alla richiesta di estinzione del processo, nonchè accertata la regolarità del procedimento, estingue il giudizio per cessata materia del contendere;
condanna il Comune di Milano alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.500,00 oltre oneri fiscali di legge e cut, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di
Milano alle spese di lite liquidate in € 3.500,00, oltre Cut ed oneri fiscali di legge. MILANO, 24/11/25 IL
PRESIDENTE (DR. NINO DUCHI) IL RELATORE (DR. R. MORONI)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DUCHI NINO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2686/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 202504301256833052705606 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4379/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
ricorrente prende atto del provvedimento di annullamento dell'atto e insiste per le spese. Il comune chiede la compensazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Con atto pervenuto presso codesta Corte, la società ricorrente indicata in epigrafe propose ricorso avverso l'avviso di liquidazione emesso dal Comune di Milano in relazione alla tari per l'anno 2023, chiedendone l'annullamento.
Successivamente, nelle more del procedimento, il Comune ha ritenuto fondate le ragioni addotte dalla società ricorrente ed ha provveduto, in autotutela, all'annullamento dell'atto impugnato, con conseguente sgravio della somma richiesta.
A fronte di quanto sopra, si chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente si oppone alla compensazione ed insiste per la liquidazione delle spese di lite in funzione della tempistica, in quanto ha dovuto provvedere alla redazione ed al deposito del ricorso, nonostante la presentazione per tempo dell'istanza di autotutela.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento alla richiesta di estinzione del processo, nonchè accertata la regolarità del procedimento, estingue il giudizio per cessata materia del contendere;
condanna il Comune di Milano alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.500,00 oltre oneri fiscali di legge e cut, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di
Milano alle spese di lite liquidate in € 3.500,00, oltre Cut ed oneri fiscali di legge. MILANO, 24/11/25 IL
PRESIDENTE (DR. NINO DUCHI) IL RELATORE (DR. R. MORONI)